Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2025

Cassazione n. 32612/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16489/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 3446/2020 depositata il 14/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3446/2020 depositata il 14/12/2020 , la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone n. 1843/2018 del 22/10/2018, che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro previa rettifica dei valori di due immobili dichiarati in un atto di compravendita ed in un atto di successione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’amministrazione finanziaria, mentre il Cerminara è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, per aver la CTR dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sull’erroneo assunto che la data di spedizione dei plichi contenenti la copia notificata dell’atto di gravame non potesse essere desunta dalle allegate distinte di spedizione delle raccomandate, sulle quali era presente il timbro postale con la data del 23 aprile 2019, ma senza la sottoscrizione dell’agente postale, la cui mancanza –secondo il giudice di appello - priverebbe l’atto di efficacia probatoria quanto alla data di spedizione.

2. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ..

In particolare, si rimprovera alla CTR di aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo che il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (22/10/2018) scadesse il 22/4/2019, quando, invece, trattandosi di giorno festivo, la scadenza era spostata al giorno lavorativo successivo (23/4/2019).

3. Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte, previa loro riqualificazione.

3.1. Va anzitutto premesso che il vizio di sussunzione commesso dal ricorrente, il quale invoca il canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pur deducendo chiaramente un error in procedendo determinante la nullità della sentenza, secondo quanto evincibile dall’esposizione complessiva delle censure, non preclude a questa Corte di riqualificare i motivi, riportandoli – in entrambi i casi - al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ..

L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta, infatti, alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 3670/2023; 10862/2018; 26310/2017; 4036/2014).

Pertanto, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale relativo alla tempestività del gravame, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione da ciò derivante, proprio come nel caso di specie,

3.2. Va altresì osservato che, denunciandosi un preteso «error in procedendo» commesso dai giudici di secondo grado, la Corte è abilitata, quale giudice del fatto processuale, all’esame diretto degli atti di causa (cfr. Cass. 115/1995), avendo il ricorrente assolto all’onere di indicarli compiutamente (cfr., ex multis, Cass.21874/2024; 26936/2022; 20924/2019).

3.3. Ciò premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal mittente mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate munito del timbro postale, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo sulla distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne l’avvenuta consegna all’ufficio incaricato della spedizione (in termini, Cass. 25571/2025; 22916/2025; 18837/2024; 4151/2020; 22878/2017).

Peraltro, la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi ad attestazione compiuta da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, e la mancanza di sottoscrizione non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità di identificarne la provenienza e non essendo la firma in discorso richiesta dalla legge «ad substantiam» (cfr. Cass. 23526/2019; 13330/2022; 11392/2023; 17722/2024; 28083/2024).

3.4. Orbene, dall’operata disamina si ricava che su entrambe le distinte di spedizione delle raccomandate con cui è stato notificato l’atto di appello in oggetto è presente un timbro postale con la data del 23 aprile 2019, sicché, alla luce dei surriferiti princìpi, deve ritenersi che l’Agenzia delle Entrate abbia dato prova di aver consegnato all’ufficio postale mittente, fin dal 23/4/2019, la raccomandata da inviare al Cerminara.

3.5. Inoltre, poiché la decisione di primo grado è stata pubblicata il 22/10/2018, il termine semestrale di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. - applicabile anche alle controversie tributarie in forza del rinvio contenuto nell’art. 49 d. lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile - veniva a scadere proprio il 23/4/2019, per effetto della proroga della scadenza del termine dal 22/4/2019 (in quanto giorno festivo) al 23/4/2019, ex art. 155, terzo comma, cod. proc. civ..

3.6. Nessun dubbio può, dunque, sussistere circa la tempestività dell’appello erariale, essendosi la notificazione perfezionata nei confronti della notificante amministrazione finanziaria l’ultimo giorno utile, quindi nel rispetto del termine legale.

3.7. E’, pertanto, affetta dal dedotto vizio processuale la sentenza impugnata, che va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in diversa composizione, esaminerà nel merito i motivi di gravame articolati dall’Agenzia delle Entrate, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16489/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 3446/2020 depositata il 14/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3446/2020 depositata il 14/12/2020 , la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Crotone n. 1843/2018 del 22/10/2018, che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di liquidazione dell’imposta di registro previa rettifica dei valori di due immobili dichiarati in un atto di compravendita ed in un atto di successione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’amministrazione finanziaria, mentre il Cerminara è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d. lgs. n. 546/1992, per aver la CTR dichiarato tardivo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sull’erroneo assunto che la data di spedizione dei plichi contenenti la copia notificata dell’atto di gravame non potesse essere desunta dalle allegate distinte di spedizione delle raccomandate, sulle quali era presente il timbro postale con la data del 23 aprile 2019, ma senza la sottoscrizione dell’agente postale, la cui mancanza –secondo il giudice di appello - priverebbe l’atto di efficacia probatoria quanto alla data di spedizione. 2. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ.. In particolare, si rimprovera alla CTR di aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello ritenendo che il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (22/10/2018) scadesse il 22/4/2019, quando, invece, trattandosi di giorno festivo, la scadenza era spostata al giorno lavorativo successivo (23/4/2019). 3. Entrambe le censure, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, sono fondate e vanno, perciò, accolte, previa loro riqualificazione. 3.1. Va anzitutto premesso che il vizio di sussunzione commesso dal ricorrente, il quale invoca il canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pur deducendo chiaramente un error in procedendo determinante la nullità della sentenza, secondo quanto evincibile dall’esposizione complessiva delle censure, non preclude a questa Corte di riqualificare i motivi, riportandoli – in entrambi i casi - al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.. L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta, infatti, alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. 3670/2023; 10862/2018; 26310/2017; 4036/2014). Pertanto, ove il ricorrente lamenti l’errore processuale relativo alla tempestività del gravame, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione da ciò derivante, proprio come nel caso di specie, 3.2. Va altresì osservato che, denunciandosi un preteso «error in procedendo» commesso dai giudici di secondo grado, la Corte è abilitata, quale giudice del fatto processuale, all’esame diretto degli atti di causa (cfr. Cass. 115/1995), avendo il ricorrente assolto all’onere di indicarli compiutamente (cfr., ex multis, Cass.21874/2024; 26936/2022; 20924/2019). 3.3. Ciò premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal mittente mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate munito del timbro postale, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo sulla distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne l’avvenuta consegna all’ufficio incaricato della spedizione (in termini, Cass. 25571/2025; 22916/2025; 18837/2024; 4151/2020; 22878/2017). Peraltro, la veridicità dell’apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi ad attestazione compiuta da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, e la mancanza di sottoscrizione non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità di identificarne la provenienza e non essendo la firma in discorso richiesta dalla legge «ad substantiam» (cfr. Cass. 23526/2019; 13330/2022; 11392/2023; 17722/2024; 28083/2024). 3.4. Orbene, dall’operata disamina si ricava che su entrambe le distinte di spedizione delle raccomandate con cui è stato notificato l’atto di appello in oggetto è presente un timbro postale con la data del 23 aprile 2019, sicché, alla luce dei surriferiti princìpi, deve ritenersi che l’Agenzia delle Entrate abbia dato prova di aver consegnato all’ufficio postale mittente, fin dal 23/4/2019, la raccomandata da inviare al Cerminara. 3.5. Inoltre, poiché la decisione di primo grado è stata pubblicata il 22/10/2018, il termine semestrale di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c. - applicabile anche alle controversie tributarie in forza del rinvio contenuto nell’art. 49 d. lgs. n. 546 del 1992 alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile - veniva a scadere proprio il 23/4/2019, per effetto della proroga della scadenza del termine dal 22/4/2019 (in quanto giorno festivo) al 23/4/2019, ex art. 155, terzo comma, cod. proc. civ.. 3.6. Nessun dubbio può, dunque, sussistere circa la tempestività dell’appello erariale, essendosi la notificazione perfezionata nei confronti della notificante amministrazione finanziaria l’ultimo giorno utile, quindi nel rispetto del termine legale. 3.7. E’, pertanto, affetta dal dedotto vizio processuale la sentenza impugnata, che va conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in diversa composizione, esaminerà nel merito i motivi di gravame articolati dall’Agenzia delle Entrate, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimit