CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 03670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12383/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.p.t. elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t. -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di TRENTOn.3384/2015depositatoil 13/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Il Tribunale di Trento, con decreto pubblicato il 13/4/2016, ha respinto l’opposizione ex art.98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il G.D. al [OSCURATO:PERSONA] SRL aveva rigettato lasua domanda di a mmissione allo stato passivo del credito chirografario di euro 2.268.500,00=, vantato dall’opponente a titolo di ripetizione di quanto versato, mediante datio in solutum, alla società poi fallita ( in acconto sul prezzo di un immobile che le era stato promesso in vendita con contratto preliminare, non seguito dalla stipula del definitivo)dalla delegata [OSCURATO:PERSONA] SRL, che aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] in bonisl’11,6443% delle azioni di [OSCURATO:SOCIETA], come risultava da atto di quietanza. Il credito era stato escluso dal giudice delegato sul rilievo che l’effettiva legittimata (l’effettiva titolare del credito) era [OSCURATO:PERSONA] e che non era applicabile l’art.1180 cod.civ. Il Tribunale, da parte sua, ha affermato che il documento indata 19/12/2012, definito quietanza, tale non poteva essere considerato ed era privo di valore confessorio,perché la creditrice [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva rilasciato nei confronti della debitrice [OSCURATO:SOCIETA], bensì nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] l Estate , sul presupposto che il prezzo sarebbe stato pagato da tale ultima società mediante cessione alla promittente venditrice di azioni e connesso finanziamento soci della [OSCURATO:SOCIETA], come si evinceva dalla sottoscrizione appostavi esclusivamente dai legali rapp. p.t. di tali società. Ne ha dedotto che tale documento costituiva, invece, una “confessione stragiudiziale resa a terzi” liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art.2735 cod.civ. Quindi, dopo avere ripercorso le vicende connesse alla stipula ed all’esecuzione del preliminare e dopo aver rilevato che le parti avevano concordemente prorogato alla data del 18 maggio 2013 il termine di scadenza previsto per il versamento dell’acconto, il Tribunale ha accertato che la cessione delle azioni di Senini a [OSCURATO:PERSONA] era,in realtà, avvenuta solo il 16/5/2013 e non nella data della pretesa quietanza;ha quindi escluso che vi fosse prova dell’effettivo pagamento ed ha aggiunto, “per completezza”, che non era ipotizzabile alcuna delegazione di pagamento fra [OSCURATO:SOCIETA] e Senini, “alla luce del chiaro tenore degli accordi formalizzati” [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso perla cassazione del decreto, con tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.1269 cod.civ., in tema di delegazione di pagamento. Col motivo si lamenta che non sia stato attribuito valore probatorio dell’avvenuto pagamento alla quietanza prodotta, nella quale era chiaramente indicato che [OSCURATO:PERSONA] SRLera stata integralmente soddisfatta da [OSCURATO:SOCIETA] SRLe si deduce che ciò sarebbe avvenuto perché il Tribunale, omettendo di esaminare il documento decisivo (prodotto sub. 23) nel quale Senini dichiarava di aver agito in qualità di controllante di [OSCURATO:SOCIETA] e nell’interesse di questa, avrebbe trascurato il meccanismo che aveva portato al soddisfacimento della società poi fallita, escludendo la configurabilità della (invocata) delegazione di pagamento senza illustrarne le ragioni. 2.2.-Il motivo è fondato e va accolto, previa sua riqualificazione. Invero, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass. n.4036/2014; Cass. n. 26310/2017; Cass. n. 10862/2018). Pertanto, ove il ricorrente lamenti la mancanza o l'apparenza della motivazione, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art.360, primo comma, n.4, cod.proc.civ. purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante da ciò dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Nel caso in esame, la censura ha messo in luce una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, perché ha evidenziato che non è esplicito il percorso logico giuridico sulla scorta del quale è stato escluso che vi fosse prova tanto del versamento dell’acconto, quanto che questo fosse stato eseguito da Senini su delega di [OSCURATO:SOCIETA].. Tale anomalia, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n.8053/2014), emerge dal decreto impugnato, che pur dando atto di plurimi rapporti economici e contrattuali tra le parti, da un lato, dopo aver escluso la valenza probatoria de lla quietanza , ha comunque riconosciuto che il pagamento (la datio in solutum) era stato eseguito da Senini entro il termine di scadenza prorogato concordato fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro ha escluso in via meramente assertiva la ricorrenza della delega, senza s piegare a che titolo [OSCURATO:PERSONA] SRL avrebbe operato il trasferimento delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] in favore della società poi fallita. 3.- Il secondo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt.2735 cod.civ., che disciplina la confessione stragiudiziale, e 1199 cod.civ., che stabilisce il diritto del debitore a conseguire la quietanza dal creditore, ed il terzo motivo, con cui si denuncia l’omesso, insufficiente e/o errato esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 4.-In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Trento in diversa composizione. P.Q.M. -Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; - Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Trento, in diversa composizione, cui