CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11247/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato Alberto d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.7594/2024 depositata il 17/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3441/2025Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 11247/2026Data pubblicazione 27/04/2026Con ricorso notificato il 6 luglio 2016 e depositato il 28 luglio 2016, ilcontribuente [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma la cartella di pagamento n. 09720150161693522000,emessa per il recupero dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2011, oltreinteressi, sanzioni e aggio, deducendo l’illegittimità dell’atto impositivo permancato riconoscimento degli effetti della dichiarazione integrativa delmodello Unico 2012, presentata il 5 febbraio 2015. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 11538/2018, dichiarava il ricorsoinammissibile per tardività, ritenendo perfezionata la notifica della cartellatramite affissione all’albo comunale in data 8 febbraio 2016.Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributariaregionale del Lazio, deducendo la nullità della notificazione per essere ilcaso riconducibile non all’irreperibilità assoluta, bensì relativa, conconseguente necessità di applicazione dell’art. 140 c.p.c. e degliadempimenti ivi previsti. [OSCURATO:PERSONA] regionale, con sentenza n.115/2021, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazioneaffidato a due motivi, con i quali deduceva, da un lato, la violazione delladisciplina sulla notificazione degli atti impositivi e, dall’altro, l’erroneità delgiudizio della Commissione regionale circa l’inammissibilità dell’eccezionein appello. L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. Conordinanza n. 15553/2024, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso,rilevando che il giudice d’appello aveva omesso ogni verifica sulle ricerchesvolte dal notificatore ai fini dell’accertamento dell’irreperibilità assoluta ecassava la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio.Riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 392 c.p.c., la Corte tributariaregionale, con sentenza n. 7594/2024 depositata il 17 dicembre 2024,accoglieva l’appello, ritenendo che l’Ufficio non avesse riconosciuto leNumero registro generale 3441/2025Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 11247/2026Data pubblicazione 27/04/2026ritenute d’acconto già subite dal contribuente sui redditi da stock option, econdannava l’Amministrazione alle spese dei due gradi di merito. Il giudicedel rinvio non provvedeva, tuttavia, sulle spese del giudizio di legittimità,pur oggetto di richiesta espressa del contribuente.Avverso tale ultima decisione, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, concernente la mancataliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’Agenzia delle Entratenon deposita controricorso e si costituisce ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza ex art. 370, comma 1, c.p.c. Risulta depositatoil decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 1, del d.lgs.n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di giustiziatributaria di secondo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda,espressamente formulata dal contribuente, di liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità, già definito con ordinanza n. 15553/2024,nonostante il rinvio disposto anche per detta statuizione. Si lamenta chel’omessa decisione integri un vizio di omessa pronuncia non riconducibile amero errore materiale, ma deducibile unicamente mediante ricorso percassazione.Il motivo di ricorso è fondato.In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria ha ritenuto fondate lecensure di merito prospettate dal contribuente. Dalla documentazioneversata in atti, infatti, risultava che i proventi derivanti dalle stock optionerano già stati assoggettati a ritenuta d’acconto per un importo pari aeuro 70.458,00; tale circostanza, puntualmente rappresentata dalcontribuente sin dalla fase amministrativa e poi ribadita nei giudizi dimerito, non era stata correttamente valutata dall’Ufficio. Quest’ultimo, purNumero registro generale 3441/2025Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 11247/2026Data pubblicazione 27/04/2026avendo proceduto alla rettifica della dichiarazione, aveva omesso diriconoscere le ritenute effettivamente operate e versate, finendo così perdeterminare un imponibile e un’imposta non corrispondenti alla realeposizione fiscale del contribuente.La Corte del rinvio ha quindi ritenuto che la pretesa erariale fosseinfondata, poiché costruita su una ricostruzione del reddito che non tenevaconto di quanto già trattenuto a titolo di acconto e regolarmente affluitoall’Erario. Da tale erronea impostazione derivava l’emissione di unacartella di pagamento priva del necessario fondamento impositivo.Coerentemente con tali rilievi, il giudice di secondo grado ha accoltol’appello del contribuente e ha annullato integralmente l’atto impugnato,provvedendo altresì a porre a carico dell’Amministrazione le spese dei duegradi di merito.Ancorché la Corte di cassazione, nell’ordinanza di rinvio, avessedemandato al giudice del rinvio di liquidare anche le spese del giudizio dilegittimità, il giudice regionale ha tralasciato di farlo.Orbene, secondo la giurisprudenza consolidata, il mancato regolamentodelle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice cheavrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento acontenuto decisorio, emesso a definizione del procedimento medesimo,integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto conl’impugnazione (Cass. n. 12104/2013; Cass. n. 9785/2022).Il ricorso per cassazione è, dunque, fondato, venendo in rilievo unavistosa omissione di pronuncia. L’omissione, peraltro, risulta ancor piùeclatante alla luce della chiarezza del dictum contenuto nell’ordinanzarescindente, che espressamente demandava al giudice del rinvio laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; ciò impone aquesta Corte di supplire direttamente alla carenza, esercitando il poteredecisorio sostitutivo previsto dall’art. 384 c.p.c.Numero registro generale 3441/2025Numero sezionale 794/2026Numero di raccolta generale 11247/2026Data pubblicazione 27/04/2026Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendonel merito ex art. 384 c.p.c., le spese del giudizio concluso con l’ordinanzarescindente n. 15553 del 2024, al pari di quelle della presente ulteriorefase, vanno regolate secondo il principio della soccombenza, principio che,nel caso di specie, appare ancor più coerente in considerazione dell’esitocostantemente favorevole al contribuente lungo l’intera sequenzaprocessuale. P.Q.MAccoglie l’unico motivo di ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese di entrambe le fasi dinanzi al giudice di legittimità,che liquida in favore della controricorrente, per la fase rescindenteconclusasi con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 15553 del 2024, incomplessivi euro 5.800, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge, e, per l’odierna fase di legittimità, in ulterioricomplessivi euro 5.800, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA eCPA come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente