CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R R.Fer c.u. ex art. 13 co. 1 qualer DPR. 113/U2 ORDINANZA sul ricorso n. 21884 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. PTRLRD63CO2B998A - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. RBRRS066C45L220S - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. FMNMRC77D25A6623 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - CAMPANALE D'[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. PRRNNA67H55A6620 - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - 2_5-2(9 / '( /(4 [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (proprietario di 1/50 degli immobili in catasto al fol. 38, part. 2117, sub 79, 21 e 23), [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (anche in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati con indicazione dell'indirizzo p.e.c. in Acquaviva delle Fonti, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso. CONTRO RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Trionfale, n. 5637, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e ,o- [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATI avverso la sentenza n. 543/2017 della Corte d'Appello di Bari, udita la relazione nella camera di consiglio del 3 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 19/28.4.2007 la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., proprietaria di un terreno edificatorio in Cassano delle Murge (in catasto al fol. 38, partt. 196, 81, 1720, 1747, 1744, 1749, 1745, 1746 e 1748), citava a comparire dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, la "SE.GE.00." s.r.I., proprietaria di un terreno confinante (in catasto al fol. 38, partt. 1750, 1751, 82 e 859), nonché gli aventi causa di tale società, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Armiento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Esponeva che la s.r.l. convenuta, sul terreno di sua proprietà, aveva intrapreso l'edificazione di un fabbricato per civili abitazioni; che nel corso dell'edificazione la società convenuta aveva innalzato la quota del suolo, aveva realizzato un muro di confine dell'altezza di circa m. 5, superiore al limite di cui all'art. 876, 1° co., cod. civ., aveva recintato completamente una porzione del suo suolo, ovvero la particella n. 1750, sulla quale gravava servitù di passaggio in favore del terreno di proprietà di essa attrice, inibendo così, di fatto, il libero esercizio della servitù. Chiedeva condannare i convenuti in solido a demolire il muro di cinta ovvero a conformarlo alle previsioni di leggi e regolamenti, a rimuovere la recinzione realizzata lungo il perimetro della particella n. 1750 ed ogni ulteriore ostacolo atto ad impedire il libero esercizio della servitù di passaggio, a ripristinare l'originaria quota del piano di campagna della particella n. 1750, sì da riportarla al medesimo livello del piano di campagna della particella - fondo dominante - di sua proprietà. 2. Si costituiva la "SE.GE.00." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto delle avverse domande. 3. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] del pari per il rigetto delle domande attoree. In riconvenzionale, in ipotesi di accoglimento dell'avverse domande, chiedeva condannarsi la "SE.GE.00." a corrisponderle la diminuzione di valore dell'appartamento da ella acquistato e a risarcirle il danno subito. 4. Si costituivano gli ulteriori convenuti. Parimenti instavano per il rigetto delle domande attoree. 5. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'esito dell'integrazione nei loro confronti del contraddittorio.6. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 3120/2014 il tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande formulate dalla s.r.l. attrice, dichiarava che nulla era da provvedere in ordine alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], compensava "le spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti". 7. Proponeva appello la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] costituiva la "SE.GE.00." [OSCURATO:SOCIETA] costituivano [OSCURATO:PERSONA] e Mariac:armen [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]; esperiva appello incidentale. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Armiento,, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Venivano dichiarati contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I3enedictis e [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con sentenza n. 543/2017 la Corte d'Appello di Bari accoglieva il gravame e, in riforma della gravata sentenza, tra l'altro, condannava in solido la "SE.GE.00." s.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Armiento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (proprietario di 1/50 degli immobili in catasto al fol. 38, part. 2117, sub 79, 21 e 23), [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), o** [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla demolizione del muro di cinta ovvero a conformarlo alle previsioni di leggi e regolamenti con riferimento al piano naturale di campagna rilevato sul fondo di parte appellante nonché a ripristinare la quota del terreno costituente la particella catastale n. 1750 al livello dell'originario piano di campagna ossia al livello coincidente con la quota del piano di campagna del fondo dominante di proprietà della s.r.l. appellante; condannava in solido gli appellati a rimborsare alla s.r.l. appellante le spese del doppio grado, le spese dei due procedimenti c:autelari intrapresi in corso di causa e le spese di c.t.u. Evidenziava la corte che, pur all'esito degli interventi eseguiti dalla "SE.GE.00.", a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5700/2013, in corso di causa - interventi che avevano indotto il tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere - per un verso, il muro eretto lungo il confine risultava di altezza superiore al limite di legge e di regolamento alla stregua della misurazione effettuata - e da effettuarsi - dal piano di campagna originario, per altro verso, la quota della particella n. 1750 di proprietà della s.r.l. appellata, gravata dalla servitù di passaggio, risultava comunque tale da ostacolare il libero esercizio della servitù. Evidenziava la corte, in ordine all'appello incidentale, che, all'esito della c.t.u., che aveva disconosciuto qualsivoglia diminuzione del valore dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], costei aveva abbandonato la domanda originaria ed aveva proposto una domanda nuova, volta a conseguire la condanna della "SE.GE.00." a tenerla indenne da eventuale condanna alle spese di lite; che ineccepibilmente il primo giudice aveva reputato inammissibile siffatta nuova 00. domanda; che dunque del pari inammissibile doveva reputarsi il motivo del gravame incidentale con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva riproposto la medesima istanza formulata ex novo in prime cure. 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "SE.GE.00." s.r.I.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Armiento, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (proprietario di 1/50 degli immobili in catasto al fol. 38, part. 2117, sub 79, 21 e 23) ed [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato controricorso; hanno chiesto accogliersi i motivi del ricorso proposto dalla "SE.GE.00.", motivi cui hanno in toto aderito. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso della "SE.GE.00." con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto accogliersi il motivo di ricorso incidentale esperito nei confronti della "SE.GE.00." con il favore delle spese. La "SE.GE.00." s.r.l. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 10. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato memoria.<1 ,n• 11. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame dell'atto costitutivo di servitù, l'omessa motivazione in relazione agli artt. 841, 1064 e 1065 cod. civ. Deduce che la Corte di Bari ha accolto la domanda attorea pur in punto di eliminazione della recinzione realizzata lungo il confine della particella n. 1750 gravata dalla servitù di passaggio. Deduce che nondimeno la Corte di Bari, onde verificare la fondatezza dell'avversa pretesa, volta a conseguire la rimozione dell'intera recinzione, ha omesso la necessaria valutazione in ordine al titolo costitutivo della servitù, ovvero in ordine all'atto per notar Macaione del 2.3.1991. Deduce segnatamente che la valutazione del titolo costitutivo della servitù avrebbe consentito di verificare se l'avversa pretesa, finalizzata all'attraversamento in più punti del fondo servente, costituisse o meno aggravamento della servitù ovvero se il varco nella recinzione realizzato da essa ricorrente fosse comunque idoneo ad assicurarne l'esercizio. 12. Il primo motivo del ricorso principale va respinto. 13. Va debitamente rimarcato che il profilo cui si correla la ragione di censura (accertamento sul titolo costitutivo della servitù gravante sulla particella n. 1750) veicolata dal mezzo in disamina, non rinviene alcun riflesso nel corpo dell'impugnata statuizione. Del resto, significativamente, la controricorrente"[OSCURATO:PERSONA]" ha evidenziato che la ricorrente nei gradi di merito giammai ha fatto esplicita menzione dell'atto per notar Macaione del 2.3.1991, giammai ne ha curato la produzione in giudizio e giammai ne ha sollecitato l'esame (cfr. controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pagg. 6 - 7). 14. In questi termini inevitabile è il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento "di fatto" (è il caso del surriferito profilo) - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass.9.8.2018, n. 20694). 15. Ebbene, per effetto del mancato assolvimento degli oneri suindicati il surriferito profilo di doglianza deve in questa sede considerarsi "nuovo". Cosicché esplica valenza l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319; Cass. 13.9.2007, n. 19164). 16. Va soggiunto, comunque, che il motivo in esame viepiù difetta di specificità ed "autosufficienza". Invero, la s.r.l. ricorrente non ha provveduto, così come avrebbe dovuto, a riprodurre nel corpo del ricorso i passaggi rilevanti ai fini de quibus agitur, dell'atto per notar Macaione del 2.3.1991, onde consentire a questa Corte il riscontro dei suoi assunti (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048, secondo cui il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile; cfr. Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l'inammissibilità prevista dall'art. 366, 10 co., n. 6, cod. proc. civ., in caso di violazione di tale duplice onere, non può ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti). 17. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di ripristino della quota della particella n. 1750; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Bari ha omesso la valutazione degli esiti della c.t.u. Deduce segnatamente che le risultanze della c.t.u. avevano evidenziato che l'esercizio della servitù di passaggio era stato ostacolato non già dall'innalzamento della quota del piano di campagna della particella n. 1750 bensì dalla recinzione dell'intero perimento della medesima particella. Deduce che il riscontro di siffatta circostanza nonché dell'eliminazione in corso di causa della recinzione avrebbe dovuto indurre la Corte di Bari ad affermare la carenza di interesse ad impugnare la statuizione di prime cure, che pur al riguardo aveva opinato per la cessazione della materia del contendere. 18. Il secondo motivo del ricorso principale del pari va respinto. 19. Si ripropone il mancato ossequio agli oneri di specificità ed "autosufficienza" ex art. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. io Analogamente la s.r.l. ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel corpo del ricorso le risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, onde permettere a questa Corte il riscontro delle sue prospettazioni. 20. Ben vero, il difetto di specificità ed "autosufficienza" tanto più rileva, siccome la controricorrente "[OSCURATO:PERSONA]" ha addotto che il consulente d'ufficio ha individuato le cause atte ad impedire l'esercizio della servitù di passaggio "nella presenza sia della recinzione (...) sia dell'incremento di quota" (così controricorso "[OSCURATO:PERSONA]", pag. 11). 21. Su tale scorta, al contempo, la prima ragione di doglianza - erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. - cui l'ulteriore censura (la Corte di Bari avrebbe dovuto affermare la carenza di interesse ad impugnare) veicolata dal secondo mezzo è ancorata, innegabilmente si risolve nella sollecitazione a questa Corte a rivalutare gli esiti della relazione dell'ausiliario d'ufficio. E tuttavia il cattivo esercizio del potere do apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153). 22. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 cod. civ. nonché delle n.t.a., titolo I, art. 15, del regolamento edilizio del Comune di Cassano delle Murge.Deduce che ha errato la Corte di Bari a disporre la riduzione in pristino del piano di campagna della particella n. 1750. Deduce che controparte ha ancorato l'azionata pretesa a norme di carattere urbanistico e tuttavia la violazione di siffatte norme dà diritto al risarcimento del danno non già al ripristino dello status quo ante. Deduce in ogni caso che controparte non ha domandato il risarcimento del danno e di presunti danni non vi è prova alcuna. 23. Il terzo motivo del ricorso principale parimenti va respinto. 24. Le doglianze veicolate dal terzo mezzo dell'impugnazione principale sono del tutto ingiustificate e comunque in toto inc:onferenti. L'invocato ripristino dello status quo ante rinviene titolo, rinviene la sua causa petendi nell'actio confessoría servítutis che la "[OSCURATO:PERSONA]" ha esperito in prime cure (cfr. sentenza d'appello, pag. 2, ove sono riprodotte testualmente le conclusioni formulate in prima istanza della s.r.l. in questa sede contro ricorrente). Va perciò recepito e reiterato il rilievo della s.r.l. controricorrente secondo cui le ragioni della domanda di ripristino della particella n. 1750 "attenevano ed attengono esclusivamente alla disciplina della servitù di passaggio" (così controricorso della "[OSCURATO:PERSONA]", pag. 13). 25. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. Deduce in primo luogo che la Corte di Bari ha reputato inammissibile l'appello incidentale esperito nei suoi confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce che nondimeno la Corte di Bari ha omesso qualsivoglia statuizione in ordine alle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra essa ricorrente e l'appellante incidentale, [OSCURATO:PERSONA].Deduce in secondo luogo che la Corte di Bari non ha liquidato le spese del procedimento cautelare promosso in corso di causa dalla "[OSCURATO:PERSONA]" con ricorso depositato il 21.12.2012, procedimento cautelare definito con il rigetto, pronunciato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'avversa istanza cautelare. Deduce che il rigetto dell'anzidetta istanza cautelare ben avrebbe potuto giustificare la compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite. 26. La ragione di censura in primo luogo veicolata dal quarto motivo del ricorso principale è fondata e meritevole di accoglimento. 27. Effettivamente la Corte d'Appello di Bari ha rigettato l'appello incidentale esperito da [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia non ha provveduto alla regolamentazione delle spese di lite limitatamente al rapporto processuale tra la "SE.GE.00." s.r.l. e la medesima [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4012, secondo cui il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione). 28. La ragione di censura in secondo luogo veicolata dal quarto motivo del ricorso principale va respinta. 29. Si rimarca, da un canto, che il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2013, n. 6369; Cass. 14.12.2000, n. 15787; Cass. 11.1.2008, n. 406). ,o- Cosicché ineccepibilmente la regolamentazione delle spese del procedimento cautelare in corso di causa è stata rimessa "al definitivo". Cosicché non ha precipua valenza l'esito del procedimento cautelare in corso di causa ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite. 30. Si rimarca, d'altro canto, che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502) 31. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Deduce che con l'inziale domanda aveva chiesto che la "SE.GE.00." fosse condannata a risarcirle i danni conseguenzialL Deduce che tale domanda comprendeva pur la richiesta di rifusione delle spese legali eventualmente da rimborsare alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. 32. L'unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile. 33. L'inammissibilità si correla, innanzitutto, alla mancata ottemperanza alla prescrizione del n. 3 del 1° co. dell'art. 366 cod. pro. civ., prescrizione espressamente richiamata in tema di ricorso incidentale dall'art. 371, 3° co., cod. proc. civ. In proposito è sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui, anche per l'ammissibilità del ricorso incidentale, così come per il ricorso principale per cassazione, è indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'art. 366, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poiché le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo (cfr. Cass. 27.7.2005, n. 15672; Ca.ss. 21.9.2015, n. 18483). 34. L'inammissibilità si correla, altresì, alla mancata ottemperanza alle prescrizioni del n. 4 e del n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. pro. civ. Innegabilmente, allorché venga denunciato un "error in procedendo" - è il caso, appunto, del motivo del ricorso incidentale - questa Corte di legittimità diviene anche giudice del "fatto processuale" ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). Tuttavia, la ricorrente incidentale non ha indicato gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l' "error in procedendo" non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento dell'error). Più esattamente, la ricorrente incidentale non ha riprodotto testualmente il complessivo tenore della domanda risarcitoria esperita in prime cure nei confronti della "SE.GE.00.", sì che si possa, in questa sede, vagliare in forma "autosufficiente" l'addotta censura. Ossia se la pretesa alla rifusione delle spese di lite fosse riconducibile all'inziale domanda risarcitoria, sì che erroneamente i giudici di merito ne hanno postulato la "novità". 35. In accoglimento, nei limiti in precedenza esposti, del quarto motivo del ricorso principale la sentenza n. 543/2017 della Corte d'Appello di Bari va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti tutte. 36. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso principale non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente principale, "SE.GE.00." s.r.I., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. 37. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il quarto motivo del ricorso principale, cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, la sentenza n. 543/2017 della Corte d'Appello di Bari e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti tutte; rigetta il primo motivo, il secondo motivo, i terzo motivo e, in parte, il quarto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,