CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 25205/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONI. FATTO 1.La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva già dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in date 1° dicembre 2006 e 22 gennaio 2007), ha dichiarato l’illegittimità del rapporto di lavoro a termine intercorso fra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, respinta la domanda di conversione in rapporto a tempo indeterminato, ha condannato l’ente a corrispondere allavoratore otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, a titolo risarcitorio sulla base dei parametri indicati dall’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché al pagamento del premio incentivante, ed ha rigettato la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto. 2. Limitatamente a quel che in questa sede rileva, la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, trovando applicazione il termine ordinario decennale, che non era decorso neppure assumendo quale dies a quola data di scadenza del primo contratto a termine. 3. Avverso tale pronuncia l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso contenente anche un ricorso incidentale,condizionato all’accoglimento di quello principale. 5. A seguito di formulazione della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ., l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativaha presentato istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. 6. Entrambe le parti hanno depositatomemoria nel termine di legge ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.DIRITTO 1. Con l’unico motivo, il ricorso principale denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., dell’art. 1337 c.c., dell’art. 1338 c.c., dell’art.2087, 2946 c.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». L’ente ricorrente sostiene che il diritto al risarcimento del danno sancito dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 in favore del lavoratore in caso di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione, integrando un’ipotesi di responsabilità precontrattuale (da ricondursi alla responsabilità extracontrattuale ), si prescrive nel termine quinquennale previsto dall’art. 2947, comma 1, c.c. 2. Il ricorso è infondato. Innanzitutto, dai precedenti citati nella sentenza impugnata (Cass. nn. 12697/2001 e 8893/2003) risulta che l’orientamento di questa Corte sul carattere contrattuale dell’obbligo risarcitorio nel caso di illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, riferito in generale ad ogni tipo di lavoro subordinato, è consolidato da oltre un ventennio. Tale orientamento è stato ribadito con particolare riguardo al diritto al pagamento dell’indennità «forfetizzata» e «onnicomprensiva» di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 (Cass. n. 14996/2012) e alla relativa applicazione nell’ambito del pubblico impiego, ove la tutela risarcitoria è l’unica riconosciuta dall’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 9402/2017). 3. Ciò premesso,la proposta di definizione anticipata a cui l’ente ricorrente si oppone è stata così formulata: “la sentenza impugnata è conforme all'orientamento espresso da Cass. 31104/2023 che in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, dando continuità al principio di diritto già enunciato dai precedenti citati in motivazione, ha respinto analogo ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], dichiarando, di conseguenza, assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal controricorrente”. La pronuncia richiamata nella suddetta proposta , che ha definito un ricorso sostanzialmente sovrapponibile a quello che viene in rilievo, riguardante il termine di prescrizione applicabile al risarcimento del “danno comunitario” da abusiva reiterazione del rapporto a tempo determinato, ha richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte in ordine alla riconducibilitàdel risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a termine al paradigma della responsabilità contrattuale (ha in particolarerinviato a Cass. n. 15027/2022 ed ai precedenti ivi citati, nonché, per l’espressa affermazione della natura contrattuale della responsabilità ex art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, alla pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte n. 5072/2016). L’ordinanza n. 5740/2020( a sua volta richiamata da Cass. n. 15027/2022) , cheha parimenti definito un ricorso analogo a quello oggetto di decisione, ha in particolare affermato:“11.come si legge in Cass., S.U. n. 5072 del 2016, il danno di cui all'art. 36 cit., non deriva dalla mancata conversione in rapporto a tempo indeterminato e quindi dalla perdita del posto di lavoro, a cui il dipendente non avrebbe mai avuto diritto non avendo superato un concorso pubblico per un posto stabile. Il danno per il dipendente pubblico conseguente alla reiterazione di plurimi contratti a termine è altro: il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore; è lo stesso art. 36, comma 5, cit., che definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazionedi lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro; 12. in quanto derivante dalla esecuzione del contratto concluso in violazione di norme imperative, il danno risarcibile in base all'art. 36, comma 5 cit. è un danno da responsabilità contrattuale, così definito nella citata pronuncia delle Sezioni Unite, il cui risarcimento deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita, nella specie dal lavoratore, sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta; 13. ai fini della misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, le Sezioni Unite cit., adottando una interpretazione conforme al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), hanno fatto riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto; 14. da quanto detto discende che il danno risarcibile ai sensi del citato art. 36 ha origine contrattuale e il relativo diritto è pertanto assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale”. Questa Corte ha successivamente ribadito che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, interpretato in termini conformi alla direttiva 1999/70/CE, è un danno“da precarizzazione ” , che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza(Cass. n. 10999/2020). Il dannoderivante dalla violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 non è , pertanto, legato alla sola stipulazione di un contratto a termine nullo e non suscettibile di conversione, ma allo stato di precarizzazione che deriva dalla reiterazione abusiva del contratto medesimo, ossia dall’avere resola prestazione in condizione di precarietà. Non è quindi corretta l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il risarcimento del danno nel caso di reiterazione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego coprirebbe soltanto l’interesse contrattuale negativo corrispondente alle spese inutilmente sostenute, nonché alla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale. La proposta di definizione anticipata è stata,dunque, formulata in presenza di plurimi precedenti della Corte, che richiamano anche le Sezioni Unite. 4. L’istanza presentata ex art. 380 bis, comma 2, cod. proc. civ., che si limita a sostenere infondatamente la non sovrapponibilità della fattispecie a quella valutata nel precedente richiamato e a sollecitare una rimeditazione dell’orientamento già espresso, non aggiunge nulla agli argomenti già valutati dalla Corte e ritenuti infondati. Nella memoria l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, oltre a riportare il contenuto del ricorso, sollecita la rimessione della questione alle Sezioni Unite e sost iene che l’orientamento espresso si porrebbe in contrasto con il percorso argomentativo di Cass. S.U. n. 5072/2016 e con il divieto di previsione di danni punitivi. Anche al riguardo le affermazioni, che muovono da una lettura parziale della suddetta pronuncia,sono infondate, avendo la medesima decisione chiarito che nel caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico richiesta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si rinvengono nell’agevolazione probatoria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, ritenuta applicabile in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 dell’Accordo quadro, essendo il lavoratore pubblico “esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo e un massimo”,salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.n. 16601/2017) ha nno peraltro riconosciuto “un riscontro a livello costituzionale della cittadinanza nell’ordinamento di una concezione polifunzionale della responsabilità civile, la quale risponde soprattutto a un’esigenza di effettività (cfr. Corte Cost. 238/2014 e Cass. n. 21255/13) della tutela”, ed hanno ricordato che Cass. S.U. n. 5072/2016 prospetta la possibilità per il legislatore nazionale di configurare “danni punitivi” come misura di contrasto della violazione del diritto eurounitario. 5.La natura contrattuale della responsabilità della pubblica amministrazione datrice di lavoro porta con sé la conseguenza, correttamente assunta dalla Corte territoriale, dell’inapplicabilità al diritto al risarcimento del danno del termine di prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2947, comma 1, c.c. e dell’applicabilità, invece, della prescrizione ordinaria decennale. Anche questa scontata conseguenza – che in quanto tale non è messa in discussione nel ricorso, ove si contesta soltanto la premessa sulla natura della responsabilità – è stata da tempo affermata da questa Corte (Cass. nn. 14996/2012; 9402/2017; Cass. n. 5740/2020 e Cass. n. 34741/2023). Peraltro, anche a fronte del riconoscimento del carattere precontrattuale della responsabilità (da escludersi nel caso di specie per le ragioni fin qui evidenziate), la conseguenza dell’applicabilità della prescrizione quinquennale non sarebbe stata altrettanto scontata, in considerazione dei diversi orientamenti in materia (v. Cass. n. 14188/2016, per l’inquadramento della responsabilità precontrattuale nell’ambito della responsabilità contrattuale da «contatto sociale qualificato»; v. Cass. n. 24738/2019, che invece riconduce la responsabilità precontrattuale al genus della responsabilità extracontrattuale). In ogni caso il contratto di lavoro, una volta che abbia avuto esecuzione, produce, anche se nullo, effetti giuridici eccezionalmente irreversibili (art. 2126 c.c.), configurandosi comeun «contatto sociale» ben più «qualificato» rispetto a quello delle comuni ipotesi di responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.). 6. Il ricorso va pertantorigettato. 7. L’esito del giudizio sul ricorso principale esclude la necessità di esaminare quello incidentale, esplicitamente condizionato all’accoglimento del primo, non avendo il lavoratorealcun interesse a mettere in discussione il dies a quo della decorrenza del termine con riferimento a un’eccezione di prescrizione che risulta comunque definitivamente respinta. 8. Respinto il ricorso principale, le spese legali del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo. 9. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. 10. Considerato che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, ai sensi dell’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ed in continuità con quanto già affermato dalle Sezioni Unite con le recenti decisioni n. 27433 /2023 e n. 27195/2023, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 cod. proc. civ. PQM La Corte rigettail ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale ; condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;condanna l’ente ricorrente al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore della controparte ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e lo condanna altresì al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del com