CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15027/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14887/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio in Roma, via Germanico 172 elettivamente domiciliati; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] 8 è elettivamente domiciliato; - controricorrente- F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14887/2016 Numero sezionale 840/2022Numero di raccolta generale 15027/2022 avverso la sentenza n. 9/2016 della Corte d’Appello di Palermo, Data pubblicazione 11/05/2022 depositata il 17.3.2016, N.R.G. 4/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, sono stati successivamente assunti dal Comune di Partanna, a partire dal 2001, ma con diverse decorrenze, con contratti di lavoro a tempo determinato; essi hanno quindi agito per sentir accertare l’illegittimità dei termini apposti a tali contratti con conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro; la predetta domanda è stata disattesa sia in primo che in secondo grado, ritenendo in particolare la Corte territoriale che fosse da considerare domanda nuova quella di conversione per superamento del termine massimo di 36 mesi, di cui all’art. 5, co. 4-bis, d. lgs. 368/2001, in quanto la conversione era stata chiesta sul presupposto dell’illegittimità del termine di durata, così come nuova era, perché proposta anch’essa solo in appello, la domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato; 2. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti dal Comune di Partanna; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14887/2016 il primo motivo adduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in Numero sezionale 840/2022Numero di raccolta generale 15027/2022 connessione con l’art. 437 c.p.c., nonché della clausola 5 della Data pubblicazione 11/05/2022 Direttiva 70/1999 CE, dell’art. 1 e 5, co. 4-bis, d. lgs. 368/2001 e dell’art. 36 d. lgs. 165/2001; esso afferma in prima battuta che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di non poter pronunciare sull’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per superamento del limite di durata massimo di cui all’art. 5, co. 4- bis, d. lgs. 368/2001 e da altro punto di vista si incentra sulla contestazione in ordine all’avere la Corte territoriale ritenuto che l’abusiva reiterazione dei contratti a termine non potesse comportare la conversione a tempo indeterminato; rimettendo il primo profilo (violazione del termine massimo di durata) ad una valutazione congiunta con il secondo motivo di ricorso, il secondo profilo (divieto di conversione), come sostanzialmente riconoscono gli stessi ricorrenti nella memoria finale, è infondato perché in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa S.C. qui condiviso e cui deve darsi continuità, in forza del quale in materia di impiego pubblico contrattualizzato, la violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori a termine opera senza eccezioni la regola del divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 30 dicembre 2021, n. 42004; Cass. 28 marzo 2019, n. 8671); 2. il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere ritenuto nuova, pur a fronte dell’inapplicabilità della richiesta conversione, la domanda risarcitoria per equivalente; il motivo va analizzato unitariamente alla questione sulla novità o meno dell’insistenza in appello sul superamento del limite massimo F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14887/2016 Numero sezionale 840/2022 di durata dei rapporti a tempo determinato, di cui alla prima parte Numero di raccolta generale 15027/2022Data pubblicazione 11/05/2022 del primo motivo ed entrambe le censure sono da ritenere fondate; 2.1 preliminarmente va esclusa la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità per difetto di c.d. autosufficienza sollevata dal Comune; infatti, la deduzione dell’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro inter partes, in sé pacificamente sussistente in primo grado e come risulta anche dalla sentenza impugnata (pag. 4, secondo periodo), comporta l’introduzione in causa del tema su cui, anche in base a quanto si dirà di seguito, il giudice era tenuto a pronunciarsi nella sua intera ampiezza, senza necessità di ulteriori specificazioni e senza dunque che possa dirsi violato l’art. 366 c.p.c.; 2.1 la conversione o la trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituiscono del resto, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, è ritenuta misura sanante (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto della stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato; se così è, non vi è ragione per ritenere che il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, sia domanda nuova; è infatti evidente che la tutela per equivalente sia un minus o un “surrogato legale” della tutela in forma specifica, tanto da risultare consolidato il principio per cui il giudice potrebbe pronunciare la prima, pur quando sia stata chiesta la seconda, senza incorrere in F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14887/2016 vizio di ultrapetizione (Cass. 19 gennaio 2017, n. 1361; Cass. 8 Numero sezionale 840/2022Numero di raccolta generale 15027/2022 gennaio 2013, n. 259); Data pubblicazione 11/05/2022 ciò anzi impone di ritenere che, chiesta ma ritenuta giuridicamente non praticabile la condanna in forma specifica, il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così come che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia; il ricorso da questo punto di vista va dunque accolto, sicché la domanda dovrà essere esaminata sotto il profilo della tutela del danno c.d. eurounitario da reiterazione abusiva di contratti a termine, secondo il noto principio per cui «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito» (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072); 2.2 d’altra parte, una volta proposto appello al fine di contestare il diniego dell’effetto che si ritenga dovesse conseguire alla pronuncia di primo grado, va da sé che resti aperto il dibattito processuale su ogni aspetto che, secondo la natura della domanda, possa F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14887/2016 Numero sezionale 840/2022 comportare la conseguenza giuridica rivendicata e ciò secondo il Numero di raccolta generale 15027/2022Data pubblicazione 11/05/2022 consolidato principio per cui «ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico», sicché «sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione» (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217 ed altre conformi), restando pertanto devolute le ragioni di illegittimità dei termini comunque addotte in primo grado, che dunque resteranno disaminabili in sede di rinvio; dovendosi anzi aggiungere, in ragione di quanto in proposito sostenuto con il primo motivo, che, una volta contestata comunque la legittimità dei contratti a tempo determinato, data la natura contrattuale della responsabilità (Cass. 3 marzo 2020, n. 5740; Cass. 12 aprile 2017, n. 9402; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996) ed in ultima analisi in linea con i principi generali già fissati dal risalente e consolidato arresto di Cass., S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, spetti al datore di lavoro comprovare viceversa la legittimità dei termini di durata apposti, sotto i diversi profili (causale specifica, rispetto sulle regole di proroga e rinnovazione; durata massima etc.) che possono inficiarne la validità ed attestare la violazione di regole preposte appunto ad impedire il ricorso indebito a plurimi o eccessivamente lunghi rapporti di precariato; dunque, lamentando in appello la mancata verifica in ordine al superamento del termine massimo di durata di cui all’art. 5, co. 4- bis, cit., non resta dispiegata una domanda nuova, ma più semplicemente si focalizza un punto rispetto al quale il giudice di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 14887/2016 Numero sezionale 840/2022 prime cure, nella verifica sul comportamento datoriale denunciato, Numero di raccolta generale 15027/2022Data pubblicazione 11/05/2022 non aveva portato la propria disamina e che dunque doveva essere anch’esso considerato in sede di gravame e dovrà esserlo anche in sede di rinvio; 3. le ragioni del decidere assorbono, sia nella parte in cui si è ritenuta la fondatezza del ricorso, sia nella parte in cui si è ritenuta la sua infondatezza, l’eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. sollevata dal Comune resistente; 4. deve altresì formularsi il principio per cui «in tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tale tutela in forma specifica avverso l’illecito determinatosi, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario»; 5. all’accoglimento del ricorso segue il rinvio alla medesima Corte d’Appello affinché decida adeguandosi ai principi di cui sopra; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f