CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 32560/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12552/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] D’ONZA, rappresentatae difesa dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 4713/2021 depositata il 09/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli respingeva l’impugnazione principale propost a dal Comune di Morcone avverso la sentenza n. 926, resa il 27/6/2016, con la quale il Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Onza, aveva dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro svoltosi tra questa ed il detto Comune, quale Ente capofila del [OSCURATO:PERSONA] B4, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 14/7/2011; in forza di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relative proroghe, aventi ad oggetto compiti di animatrice di comunità; condannato il Comune al pagamento della differenza tra quanto corrisposto e la retribuzione prevista dal CCNL Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] per i dipendenti di cat. C1, in relazione alle ore previste dai singoli contratti; e al pagamento del trattamento di fine rapporto. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla D’Onza, condannava altresì il Comune al risarcimento del danno cd. comunitario, per abuso in reiterazione di contratti di lavoro a termine, parametrato all’art. 32 della legge n. 183/2010, nella misura di sette mensilità. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Morcone, “in proprio nonchè quale Ente capofila dell’Ambito del [OSCURATO:PERSONA] B4” articolando 11 motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA]Onza ha resistito con controricorso e presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 328/2000, dell ’ art. 14 del d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 1388, 1704 e 1705 c.c. e dei princìpi in tema di riconoscimento della personalità e soggettività giuridica, per aver la Corte territoriale erroneamente, come già il Tribunale, attribuito giuridicamente il rapporto, originato da contratti stipulati dal Comune in nome e per conto dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Zona”, con assunzione di impegno di spesa sui fondi assegnati dalla Regione all’Ambito, al Comune capofila, sulla base dell’assunto che, operando esso come un mandatario con rappresentanza, esso sarebbe responsabile delle obbligazioni assunte dai Comuni associati, salva la suddivisione degli oneri nei rapporti interni; l’Ambito, secondo la Corte territoriale, sarebbe invero una mera convenzione associativa tra Comuni, privo di personalità giuridica autonoma. Contro tali affermazioni il Comune argomenta che l’art. 8, co. 3, lett. a) della legge n. 328/2000, in un ambito, quello della disciplina dei servizi sociali, di competenza regionale, prevede che i Comuni debbano provvedere all’esercizio associato di tali funzioni aggregandosi in “[OSCURATO:PERSONA]”; che questi, dotati di propri organi, di una propria separata gestione contabile, e proprie risorse finanziarie costituenti patrimonio vincolato, avrebbero autonoma personalità o almeno soggettività giuridica, quali enti a struttura associativa, o comunque “entità di organizzazione”; ovvero, secondo quanto ritenuto da Cort. Cost. n. 226/2012, Consorzi obbligatori tra Comuni secondo l’art. 31 del d.lgs.n. 267/2000; e, quindi, capacità di essere titolari di autonomi rapporti giuridici rispetto ai Comuni associati; mentre il fatto che il Comune avesse agìto in nome e per conto dell’Ambito (e non dei Comuni associati), sinanche come “mandatario con rappresentanza” non lo rendeva responsabile delle obbligazioni assunte dall’Ambito mandante, sul quale solo ricadevano gli effetti degli atti posti in essere secondo l’art. 1704 c.c. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Questa Corte rileva preliminarmente che la sentenza impugnata accerta, con giudizio non censurato, che l’”Ambito del [OSCURATO:PERSONA] B4” è espressione che designa l’ambito di partecipazione di diversi Comuni, tra i quali, come “ente capofila”, il Comune di Morcone, ad una Convenzione tra Comuni secondo l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. La circostanza rende privi di pertinenza i riferimenti del Comune ricorrente a Cort. Cost. n. 226/2012, che riguarda un Consorzio obbligatorio di enti locali inquadrabile nell’art. 31 del d.lgs. detto, munito per legge regionale di personalità giuridica di diritto pubblico; e ad altre figure “lato sensu” associative per legge. 2.2. L’art. 30 del TUEL, in realtà, nella parte che qui rileva, che è quella, dettata dal relativo comma 4, che prevede che “Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo” (l’altra previsione, che è quella della “delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti partecipanti”, non si presta ad alcuna lettura nel senso della costituzione di un nuovo soggetto di diritto, risolvendosi in una mera delega collettiva di funzioni tra più enti locali ad uno di essi), non risulta in realtà prefigurare la costituzione di nuovi soggetti di diritto, non essendo allo scopo sufficiente la costituzione di meri “uffici comuni”, per i quali non sia previsto proprio personale né propri organi, né proprio patrimonio (che è altro rispetto al fatto che la funzione sia finanziata con fondi regionali dedicati). 2.3. Né tale possibilità si evince dal relativo comma 1, che nel prevedere che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”, chiarisce che (come ribadisce il comma 4) solo l ’ esercizio delle funzioni può essere attribuito gli “uffici comuni”, mentre la relativa titolarità rimane in capo agli Enti ”associati” (in tal senso, tra le altre, Cons. Stato. Sez. V n. 376/2024) che è già peraltro circostanza che rende semmai problematica la possibilità di sottrarre i Comuni “associati” dalla legittimazione passiva congiunta e solidale delle obbligazioni assunte dai loro “uffici comuni” mediante la costituzione di un soggetto giuridico separato ed autonomo rispetto ad essi. 2.4. Neppure la costituzione di nuovi soggetti di diritto è prevista dalla legge n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che nel prevedere, all’art.8, co.3, che alle Regioni spetta la “...determinazione....tramite le forma di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete....prevedono incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per la prestazioni per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali....” non prevede la costituzione di alcun soggetto associativo, e parla di “ambiti territoriali” nel mero senso di contesto logistico ed intercomunale dell’”esercizio associato” della funzione. 2.5. La legge regionale Campania n.11/2007, di attuazione della legge n.328 cit., nel testo vigente nel periodo oggetto di causa, prevedeva: -all’art. 8, co. lett. a), che la Regione “determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell’art.19, per la gestione del sistema integrato”; - all ’ art. 19, che “[OSCURATO:PERSONA] definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali; -all’art. 10 che: “I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché’ delle funzioni amministrative inerenti l’erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale”.......b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all’art. 11, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267....” 5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali”; - all ’ art. 11 che: “ 1. E ’ istituito il coordinamento istituzionale d’ambito, quale soggetto deputato alla funzione d’indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d’interventi e servizi sociali e socio-sanitari d’ambito. 2. Il coordinamento istituzionale é composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente dellaprovincia e, in materia d’integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale della ASL di riferimento... c) attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d’ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona; d) propone, ai comuni associati nell’ambito territoriale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa e la modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali”. 2.6.Anche a seguito della riforma operata, dopo i fatti di causa, dalla L.R. n. 15/2012, questa prevedeva che (il coordinamento istituzionale d’ambito) “attribuisce, fino all’adozione della forma associativa, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d’ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona” (art. 11, comma 3, lett. c). 2.7. L’esame della normativa primaria regionale, nel confermare che la titolarità delle funzioni resta in capo ai Comuni “associati”, e nel rinviare al futuro l’“adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti” rivela che l’adozione di forme associative non era affatto di per sé implicato dalla fattispecie, e che fino ad allora il “comune capofila d’ambito” assumeva le funzioni di coordinamento e responsabilit à di gestione amministrativa e contabile. 2.8Il testo originario vigente protempore della L.R. citata prevedeva peraltro all’art. 52 che (salvo il fondo sociale regionale di cui all’art. 51) “I comuni contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi....”, senza fare alcun riferimento ad un fondo associativo. Solo la successiva L.R. n.15/2012 ha previsto, introducendo un art. 52 bis , che a tale scopo essi costituissero un “Fondo unico di ambito”....”attraverso l’istituzione, nel bilancio del comune capofila o della forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, di uno o più capitoli dedicati”....; stabilendo al comma 3 che “i comuni associati” ne tenessero una contabilità separata; ed al comma 4 che “Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dal Comune capofilaper altri fini....”. 2.9. Tanto vale a mostrare, come già questa Corte ha più sinteticamente constatato ed affermato in Cass. n. 32439/2021, e Cass. n. 12141/2025, come secondo la normativa primaria la possibilità di adottare “forme associative” o altre “modalità di gestione permanenti” fosse meramente eventuale, e che in difetto di ciò l’Ente capofila non era affatto, in senso civilistico, “legale rappresentante” di un soggetto giuridico terzo, ma l’Ente delegato dai comuni associati per l’esercizio “accentrato” della funzione in quella che non è, secondo le fonti primarie, se non previsto diversamente dalla convenzione (sul cui contenuto in fatto nessuna informazione risulta data nella sentenza impugnata né nel ricorso) che una mera articolazione organizzativa. 3. Col secondo motivo è censurata come “ error in procedendo ” violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’eccezione basata sul rilievo, basato sugli artt. 191 e segg. del d.lgs. n. 276/2000, che alla responsabilità del Comune osterebbe l’impossibilità giuridica, per gli Enti locali, di effettuare spese e stipulare contratti in difetto di copertura finanziaria, e segnatamente di preventivo impegno di spesa; adempimento in difetto dei quali gli atti ed i rapporti non erano organicamente riferibili all’Amministrazione. Nella specie, i contratti erano stati stipulati in nome e per conto dell’Ambito, con assunzione degli impegni di spesa sui fondi assegnati dalla Regione all’Ambito. 4. Il motivo è inammissibile, essendo diritto vivente consolidato che il vizio di omessa pronuncia su motivo di appello, quale vizio processuale di difetto di attività, ricorre se non si è pronunciato su una domanda o questione che sia indispensabile affrontare per decidere sul caso, e non pure per il mero fatto di non aver esaminato una mera difesa di merito, quale quella di specie, posto che, se la decisione risulta incompatibile con l’accoglimento della difesa o eccezione, questa si ha per implicitamente disattesa, sì da rendere necessario denunciare violazione di legge ex n. 3 o vizio di motivazione ex n. 5, posto che il giudice non è tenuto a disattendere espressamente tutte le difese (ex pluris, tra le più recenti, Cass.nn. 24953/2020, 12121/2023). 5. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, per la stessa ragione. 6. Il motivo è infondato, essendo diritto vivente consolidato che il principio secondo il quale le decisioni datoriali incidenti sul costo del personale in difetto di copertura finanziaria sono nulle trova eccezione nel caso di rapporto di lavoro subordinato di fatto, nel quale, salva la nullità, si producono comunque gli effetti secondo l’art. 2126 c.c. per la necessità di ordine costituzionale (Cost. 36) che tale disposizione esprime (ex pluris, tra le più recenti, Cass. nn. 15364/2023, 18063/2023, 17912/2024). 7. Il quarto motivo denuncia come “ error in procedendo ”, per violazione dell’art. 112 c.p.c. l’assoluta mancanza di motivazione sul 2° motivo di appello, basato sull’assunto secondo il quale, stante la necessaria forma scritta dei contratti della p.a., a pena di nullità, la natura subordinata del rapporto formalizzato come autonomo non poteva essere tratta dal concreto atteggiarsi del rapporto, non potendosi dare rilevanza ad una volontà diversa da quella manifestata nei contratti, sulla mera base di comportamenti concludenti che, come tali, non potevano impegnare l’Amministrazione. La Corte si era invero limitata a ribadire che la natura subordinata del rapporto emergeva dalle concrete modalità di esecuzione dello stesso. 8. Detto motivo è inammissibile per lo stesso motivo del secondo (non v’è omessa pronuncia se la decisione adottata implica reiezione di una mera difesa). 9. Il quinto motivo ripercorre, stavolta sotto il profilo della violazione di legge, gli argomenti del quarto. 10. Il motivo è infondato per lo stesso motivo per il quale è infondato il terzo, dovendosi solo aggiungere che nella specie non è controverso che i rapporti di lavoro oggetto di causa siano stati stipulati in forma scritta, e che siano nulli come riqualificati, il che non osta all’applicazione dell’art.2126 c.c.., ove ricorrano gli estremi del rapporto di pubblico impiego “di fatto”, essendo irrilevante a tal fine la mancanza di un ”atto formale di nomina” anche nel senso più generale di forma dell’assunzione (Cass. SS.UU. nn. 844/98, 4823/98; Cass. nn. 20009/2005, 12749/2008, 10759/2009 13472/2016, 3314/2019, 4360/2023, gran parte delle quali proprio in casi di “riqualificazione”). 11. Il sesto motivo denuncia come “error in procedendo” e nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. il carattere asseritamente apparente ed al di sotto del cd. “minimo costituzionale” della motivazione in punto di riscontro della condizione di subordinazione, contestata al punto 3 del ricorso in appello, basato sul rilievo che si trattava di contratti stipulati non già per lo svolgimento di funzioni inerenti a posti previsti in pianta organica, ma per realizzare progetti regionali secondo la legge n. 328/2000, ed avevano tutti i requisiti necessari per un valido contratto di collaborazione a progetto. In tale contesto, la sentenza è censurata per aver ritenuto sufficienti, ai fini del riscontro della subordinazione, nella specie da provare specificamente, stante la diversa qualificazione dei contratti, aspetti organizzativi del servizio (dalla sentenza impugnata: soggezione a direttive provenienti dal coordinamento dell’Ufficio di piano, necessità di comunicare preventivamente le assenze, obbligo di tenuta di un registro delle presenze, di pianificazione delle ferie, disattendimento di richiesta di rimodulazione dell’orario di lavoro, esistenza di poter di vigilanza e controllo) essendo allo scopo necessario che il potere direttivo inerisse alle modalità intrinseche di esecuzione della prestazione e fosse assiduo e specifico. Evidenzia, ancora, il Comune ricorrente che la stessa possibilità di assentarsi senza giustificazione e previa mera autorizzazione sarebbe incompatibile con la condizione di subordinazione. Richiama risultanze della prova testimoniale che contraddirebbero la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale sul punto. Deduce la mancanza di evidenza di potere disciplinare. A fronte di così specifiche ed articolate censure, la Corte territoriale aveva convalidato l’accertamento della subordinazione sulla base di un percorso motivo constante, in sequenza, dell’affermazione secondo cui gli argomenti dell’appellante non erano idonei a scalfire la valutazione svolta dal giudice di primo grado, della sintesi dell’oggetto delle domanda e dei fatti allegati a fondamento della stessa, e di un rinvio alla motivazione del Tribunale, venendo radicalmente meno all’obbligo di indicare gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento, e così rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento seguito. Aveva altresì violato il principio di diritto secondo il quale il giudice di appello non può motivare “per relationem” mediante un mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo tenuto e valutare effettivamente ed autonomamente i dati e le questioni rilevanti in fatto ed in diritto alla luce dei motivi di gravame proposti. 12. Col settimo motivo, “per completezza”, si censura la sentenza per violazione dell’art. 2094 c.c.., per le stesse ragioni. 13. Detti motivi, vagliabili congiuntamente, sono infondati. 13.1. Quanto alla censura di motivazione “ per relationem ” alla sentenza di primo grado, è diritto vivente che essa vizia di nullità la sentenza se emerge che il giudice di appello non abbia proceduto ad una autonoma valutazione della fondatezza dei motivi di gravame, sì da risolversi la sua decisione in una mera acritica adesione alla sentenza di primo grado; circostanza che può emergere dall’assenza di un comprensibile richiamo agli atti cui si rinvia, e/o dalla assenza di riferimento ai motivi in fatto o in diritto dell’appello (Cass. 2397/2021, 28139/2018, 27112/2018), mentre il vizio non sussiste se, ancorché sinteticamente, il giudice dia conto della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado (Cass. nn. 28139/2018, 20883/2019). 13.2. Nella specie la sentenza gravata, in effetti, in punto di accertamento della condizione di subordinazione, si limita, in sequenza, alla pag. 6 a premettere che“le ulteriori doglianze, attinenti il merito della statuizione...appaiono solo genericamente argomentate e non giungono a scalfire la analisi dettagliata – che ha comportato la valutazione sia dei documenti prodotti che della prova testimoniale assunta – effettuata dal giudice di primo grado, circa l’illegittimità dei contratti succedutisi......”; quindi, alla successiva pag. 6, riporta i modo diffuso quanto la lavoratrice aveva posto, in fatto ed in diritto, a fondamento delle proprie domande; quindi, chiosa che “All ’ esito dell ’ istruttoria svolta, alla stregua della documentazione prodotta, il giudice di primo grado ha affermato che il rapporto...si è svolto con i caratteri della subordinazione....Per questo ha condannato il Comune di Morcone.....Sul punto, pertanto, si richiama e condivide la esaustiva motivazione del Tribunale di Benevento”...[OSCURATO:PERSONA], infatti, condivide la corretta individuazione di un rapporto di lavoro subordinato nell’arco temporale......”. 13.3. Osserva tuttavia il Collegio che malgrado formalmente la sentenza gravata si limiti in punto di accertamento della subordinazione a rimandare a quella di primo grado, facendola propria; e non riporti specificamente i motivi per i quali questa era stata appellata sul punto; il confronto (nella specie possibile secondo il n. 4 e necessario) tra la motivazione della sentenza di primo grado sul punto ed il motivo di appello sul punto palesi come questo si limitasse in punto di fatto ad una confutazione di alcuni fatti accertati dal Tribunale (l’inserimento funzionale nell’ organizzazione dell ’ ente la non inerenza a “specifici progetti”) svolto senza portare alcun dato a supporto il cui esame fosse stato omesso; ed in punto di diritto a prospettare una lettura dell’art. 2094 c.c. secondo la quale il potere direttivo richiederebbe immancabilmente la prova diretta di una ingerenza sulle modalità intrinseche di svolgimento delle prestazioni; diversa da quella adottata dal giudice di prime cure, per lo più basata sui cc.dd. indici sintomatici (e peraltro corroborata da riferimenti specifici a direttive inerenti anche la “gestione dei contenuti della propria attività”). Il motivo di appello sul punto non si basava su alcuno specifico argomento di fatto o di diritto che non fosse già stato affrontato e confutato, espressamente o implicitamente, dalla sentenza di primo grado, sì da bastare esaustivamente, a confutare tutti gli argomenti, il rinvio alla parte motiva di quella sul punto; una volta che tale rinvio sia stato corredato della del tutto appropriata affermazione che l’appello sul punto era generico ed inidoneo a scalfirne gli argomenti; affermazione che ad avviso di questa Corte, in casi del genere, deve ritenersi sufficiente alla soddisfazione dell’obbligo di “autonoma valutazione”; tanto più se si considera che, come si è sopra mostrato, l’obbligo di pronuncia motiva non si estende a tutti gli argomenti difensivi. 13.4. La censura di motivazione apparente è del tutto infondata. Tale vizio (o più genericamente quello di motivazione “al di sotto del cd. “minimo costituzionale”) ricorre solo se la motivazione, sulla base del suo testo ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, o manchi del tutto, o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass SS.UU. n. 8053/2014; Cass. nn. 23940/2017, 2071/2018, 22598/2018, 7090/2022, 27551/2024; ovvero ancora, con riferimento alla casistica specifica della motivazione cd. apparente”, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 13248/2020), per (totale) mancanza di esplicitazione probatoria o disamina logico-giuridica che lasci trasparire il ragionamento seguito (Cass.n. 3819/2020). Fuori da tali ipotesi estreme, a seguito della riforma del 2012 del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. non è più previsto il sindacato sulla sufficienza ed adeguatezza della motivazione (Cass. cit.), potendo la motivazione, sotto il profilo dell’accertamento dei fatti e della retta applicazione degli stessi a princìpi di diritto, essere censurata solo per omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione delle parti nel processo. 13.5. La sentenza alla quale la Corte di Appello fa rinvio in punto di motivazione sulla subordinazione è ampiamente motivata, facendo diffuso riferimento alla mancanza di “alcun margine di autonomia, né nella gestione dei contenuti della propria attività, già per come veniva configurata nei contratti di collaborazione, prevedeva l’espletamento di compiti esecutivi, privi di finalizzazione ad uno specifico risultato da raggiungere; e rivolti invece al perseguimento di una finalità istituzionale del Distretto quale l’assistenza alla genitorialità; né nella determinazione delle modalità con cui svolgerla, dal momento che le direttive provenivano dal coordinatore dell’Ufficio di Piano, come sancito anche dalla disposizione organizzativa del servizio [OSCURATO:PERSONA]”; né infine nella gestione della prestazione, infatti qualsiasi assenza che non fosse quella per malattia andava comunicata almeno 3 giorni prima, con espressa previsione che l’inosservanza degli obblighi di contratto e delle direttive del Coordinatore poteva comportare la risoluzione del contratto. Le operatrici erano inoltre inserite nell’organizzazione dell’Ufficio di Piano, tanto che si faceva affidamento sulla loro attività per garantire un servizio organizzato dall’ufficio stesso, e inerente a finalità sue proprie. Da qui la necessità di comunicare ogni assenza in modo tale da assicurare a continuità del servizio ed è di nuovo la disposizione di servizio a parlare di un’autorizzazione alle modifiche del calendario da parte del coordinatore. Da qui anche il diniego opposto dal coordinatore alla richiesta della ricorrente di rimodulare l’orario di servizio....in quanto la sua assenza pregiudicava l’erogazione del servizio. Le addette allo [OSCURATO:PERSONA] operavano in locali di pertinenza del Comune, con materiali (giochi, etc.) messi a disposizione dall’Ambito. Erano retribuite mensilmente sulla base delle ore svolte – negli orari e giorni loro comunicati dal coordinatore – e non assumevano alcun rischio. E’ dunque evidente che la ricorrente era sottoposta al potere di direzione e controllo dell’Ufficio di Piano, ed era personalmente vincolata sotto ogni aspetto, in maniera tale da travalicare il semplice “coordinamento”....vi sono lavori che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono che svolgersi con modalità di subordinazione (Cass.n. 58/2009)....e l’ attività di animatrice di comunità infantile poco si presta ad essere svolta in regime di autonomia.....”.Peraltro difettavano i presupposti dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 “difettando il requisito del conferimento di incarico ad “esperto di provata competenza”, l’esigenza di disporre di particolari specializzazioni per svolgerlo e qualsiasi dimostrazione in ordine all’impossibilità di ricorrere a personale in servizio”. 13.6. Quanto infine alla censura per violazione dell’art. 2094 c.c., è appena il caso di osservare che questa è prospettabile come tale ai sensi del n.3 del primo comma dell ’ art. 360 c.p.c. solo se di tale disposizione si sia data una falsa interpretazione in astratto, mentre il giudizio di ascrizione del caso concreto alla fattispecie astratta è giudizio di merito sindacabile solo nei limiti oggi posti dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. Nel diritto vivente è ormai consolidato il principio di diritto secondo il quale l’assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare datoriale può essere tratto dalla valutazione di “indici sintomatici” (tra le tante, Cass. n. 14434/2015); e che in certi tipi di rapporto, specie quelli elementarmente esecutivi o all’opposto, intellettuali, la subordinazione si connota in modo “attenuato” (Cass. nn. 24078/2021, 5436/2019, 29640/2018, 22289/2014). Nel pubblico impiego, poi, è diritto vivente che basti a connotarlo l’inserimento continuativo e stabile nell’organizzazione dell’Ente per il raggiungimento delle finalità istituzionali di questo (Cass. nn. 17101/2017, 3314/2019); tanto più che il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative era consentito, nel tempo oggetto di causa, dall’art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 solo in presenza di certi presupposti (Cass. n. 3314/2019). La sentenza di primo grado alla quale riporta sul punto quella impugnata non si discosta da tali princìpi. Il resto è merito insindacabile in questa sede. 14. L ’ ottavo motivo denuncia “ error in procedendo ” per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: a) sul quinto motivo di appello, col quale il Comune aveva censurato la reiezione, da parte del Tribunale, dell’eccezione di prescrizione, fondata sul rilievo che il principio secondo il quale nei rapporti di pubblico impiego in quanto per legge stabili la prescrizione decorreva in corso di rapporto non poteva operare in caso di rapporto formalizzato come autonomo, nella specie ininterrotto, come tale privo di garanzia di stabilità, rimarcando che la stabilità sussisteva anche in caso di rapporto temporaneo o precario; b) sul sesto motivo di appello, col quale il Comune aveva censurato il riconoscimento, da parte del Tribunale, del diritto alla retribuzione del livello C1, sulla base di principio di diritto secondo il quale l’applicazione dell’art. 2126 c.c. non comporterebbe automaticamente il diritto all’intero trattamento economico dell’”omologo di ruolo”, ma solo quello ad una “tutela minima adeguata” ex Cost. 36; nonché lo stesso accertamento dell ’ esistenza di tali differenze, in realtà, tenuto conto del tempo parziale, inesistenti, e comunque indimostrate. 15. Il motivo, come rubricato, per la parte relativa al riconoscimento del livello C1, è inammissibile: la sentenza impugnata ha riconosciuto alla lavoratrice il trattamento economico del livello C1, così rigettando implicitamente i motivi di appello sul punto fondati su mere difese di diritto, secondo le quali il parametro andrebbe ridotto al “minimo costituzionale” e riconoscendo esistenti le differenze rivendicate. In tali casi non v’è omessa pronuncia, essendo prospettabili solo i vizi di violazione di legge (n. 3) e vizio motivazionale (e n. 5), non proposti. D’altro canto la denuncia di omessa pronuncia su una questione è per sua natura logicamente incompatibile con la censura di violazione di legge sulla stessa questione (Cass. nn. 13866/2014, 6150/2021); ed altrettanto vale per il vizio motivazionale, che pure postula logicamente che si sia pronunciato. 15.1. Il motivo è invece fondato quanto all ’ omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. 15.2. Su tale eccezione la Corte di Appello non risulta invero essersi pronunciata, e trattandosi di eccezione in senso stretto autonomamente apprezzabile la pronuncia era necessaria ai fini della decisione (Cass. nn. 16899/2023, 28072/2021, 459/2021). Secondo il controricorrente l’adesione alla sentenza di primo grado implica recepimento degli argomenti ivi svolti a confutazione, ma la sentenza di appello rinvia a quella di primo grado solo in punto di accertamento della subordinazione, e della conseguente illegittimità della clausole del termine, non per la prescrizione, che non riporta nemmeno quale proposto motivo di appello. 15.3. La censura presenta inoltre, almeno come prospettata, il requisito di rilevanza/decisività, in fatto, perché risulta che il rapporto si è svolto tra il 2005 ed il 2011 ed il primo atto interruttivo del termine prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c. sarebbe del 2012; ed è fondata in diritto, essendo diritto vivente cui merita dare continuità, che nei rapporti di pubblico impiego cd. di fatto il termine di prescrizione quinquennale decorre in corso di rapporto (Cass. SS.UU.n. 36197/2023), anche in caso di riqualificazione del rapporto nel senso della subordinazione (Cass. n. 11622/2024), sia perché in via generale non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione; sia perché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un’apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica; ciò che vale “a fortiori” per i rapporti di fatto. 16. Il nono motivo denuncia “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 345 e 437 c.p.c. (vizio inquadrato dal ricorrente nei nn. 3 e 4 del primo comma dell ’ art. 360 c.p.c.) sul capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto il cd. “danno comunitario”, assumendo trattarsi di domanda nuova, posto che in primo grado la D’Onza aveva chiesto il pagamento di una indennità secondo l’art. 32, co. 5, della legge n. 183/2010, ponendo a fondamento di tale domanda l’illegittimità delle clausole del termine ed il diritto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato; mentre nell’appello incidentale aveva chiesto il risarcimento del danno cd. comunitario, anche ai sensi dell’art. 36, co. 5, del d.lgs . n. 165/2001, “per l ’ abusivo (ed illecito) ricorso a tipologie atipiche di contratto e, comunque, per la perpetrata precarizzazione lavorativa ed esistenziale….”. Trattavasi di domande diverse, fondate su fatti e presupposti giuridici diversi. 17. Il motivo è infondato. 17.1. Il ricorrente riconosce che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, co.5, della legge n. 183/2010, ponendo a fondamento sia di tale domanda, che di quella di conversione a tempo indeterminato del rapporto, l’illegittimità delle clausole del termine. Disattese entrambe le domande in prime cure, la lavoratrice, incensurato il capo di reiezione della domanda di conversione, nel chiedere, con appello incidentale, il risarcimento del danno cd. comunitario “anche ex art. 36, co. 5, d.lgs . n. 165/2001” “per l ’ abusivo (ed illecito) ricorso a tipologie atipiche di contratto”, avrebbe proposto una domanda nuova, sia perché l’art. 32, co. 5 cit. sarebbe previsto quale conseguenza della conversione, e s’applicherebbe solo “in via analogica” e per la determinazione del “quantum”, al risarcimento del danno da illegittima instaurazione di rapporti a termine non suscettibili di conversione; sia per il riferimento all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; sicch é le due domande sarebbero “fondate su presupposti fattuali e giuridici diversi”. 17.2. Il motivo non ha pregio perché le domande sono identificate dall’oggetto (“petitum”) e (nel caso di diritti eterodeterminati) dal titolo (“causa petendi”), ossia il fatto fondativo, che nella specie sono rimasti gli stessi (rispettivamente, indennità risarcitoria ex art. 32, co. 5, legge n. 183/2010 ed illegittimità delle plurime clausole del termine), e non dalla prospettazione giuridica, che è invece soggetta al canone “iura novit curia” (Cass. nn. 4804/2006, 9333/2016, 23167/2018), sicch é la circostanza che l’art.32, co. 5 cit. sia stato dettato per il caso di conversione, ma se ricorre la nullità delle (plurime) clausole del termine trovi applicazione a prescindere, per necessità comunitaria (Cass. SS . UU . n. 5072/2016 ed univoche successive), quale criterio forfettario comunque applicabile (Cass.n. 15027/2022), posto che la conversione è normale conseguenza – esclusa nel pubblico impiego - e non presupposto, della tutela risarcitoria prevista in caso di nullità delle clausole del termine (Cass. SS.UU. n. 5072/2016; Cass. n. 2534/2020), il fatto che il riconoscimento del diritto dipenda da un meccanismo giuridico diverso non comporta alcun mutamento di domanda. Peraltro, questa Corte ha persino ritenuto che la domanda di conversione, per avere ad oggetto tutela in forma specifica, contenga in sé(quale “quid minus”) quella risarcitoria secondo il regime forfettario, sì che questa può essere persino proposta per la prima volta in appello (Cass. n. 15027/2022). 18. Il decimo motivo, rubricato secondo il n. 3 dell ’ art. 360 c.p.c., denuncia violazione dell’art. 2126 c.c., e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della Direttiva n. 1999/70 CE. La Corte territoriale avrebbe riconosciuto il danno cd. comunitario per violazione dell’art. 36 in modo giuridicamente erroneo, perché dalla violazione, comportante nullità, delle regole imperative che regolano l’instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato con la p.a., non poteva derivare alcun danno risarcibile, al di là dell’applicazione dell’art 2126 c.c. 19. L’undicesimo motivo, rubricato secondo il n. 3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art 36 del d.lgs.n. 165/2001, della direttiva 1999/70 CE, e degli att. 1223, 1226, 2043 e 2697 c.c., nella parte in cui ha riconosciuto il diritto della D’Onza al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, per la illegittima reiterazione di rapporti a termine. Il ricorrente assume che nel caso, dato nella sentenza gravata quale ricorrente nella specie, di rapporto di lavoro subordinato “di fatto”, in quanto instaurato in violazione dell’art. 36, il cd. “danno comunitario” non spetti, posto che dalla nullità del rapporto discenderebbe la non configurabilità di danno risarcibile, risolventesi in un ingiusto vantaggio; e che in denegata ipotesi esso andrebbe dimostrato. 20. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili (art.370 bis c.p.c.) per essere in contrasto con l ’ insegnamento consolidato di questa Corte, secondo il quale in ogni caso di illegittimo ricorso reiterato al lavoro subordinato a termine il risarcimento forfettizzato e senza necessità di prova di danno di cui all’art. 32, co. 5 cit. spetta anche nel caso di riqualificazione giudiziale nel senso della subordinazione di rapporti formalmente qualificati come autonomi (Cass. nn. 10951/2018, 29779/2018, 41464/2021). 21. In conclusione, va accolto l’ottavo motivo di ricorso nella parte riguardante la prescrizione; gli altri motivi respinti o dichiarati inammissibili per quanto di ragione. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione. P.Q.M La Corte accoglie