CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 28822/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7630/2020 R.G ., proposto DA l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il "[OSCURATO:PERSONA]", in liquidazione, con sede in Livorno, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Pisa, e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso dì costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - Sezione Staccata di Livorno il 19 novembre 2019 n. 1619/10/2019, notificata il 19 dicembre 2019; L'7\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana - Sezione Staccata di Livorno il 19 novembre 2019 n. 1619/10/2019, notificata il 19 dicembre 2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di intimazione di pagamento per quattro cartelle esattoriali relative a tributi di varia natura (di cui tre per la TARSU relativa agli anni 2006, 2007 e 2008), ha parzialmente accolto l'appello proposto dal "[OSCURATO:PERSONA]", in liquidazione, nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno il 7 novembre 2017 n. 385/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la prescrizione fosse maturata soltanto in relazione ai crediti relativi alla TARSU per gli anni 2006, 2007 e 2008. Il "[OSCURATO:PERSONA]", in liquidazione, si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 5 (ora, comma 6), del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 e 1, comma 197, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che i crediti per annualità della TARSU si fossero estinti per prescrizione quinquennale. 2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunciarsi o, comunque, per non aver motivato sull'eccezione proposta nel giudizio di appello sull'idoneità dei pagamenti parziali da parte del contribuente (nel periodo compreso tra l'anno 2008 e l'anno 2020) a valere come atti interruttivi della prescrizione quinquennale [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Invero, la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 5", 23 febbraio 2010, n. 4283; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2018, n. 8471; Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2018, n. 19666; Cass., Sez. 6^-5, 13 settembre 2018, n. 22305; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29912; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8405). 1.2 Aggiungasi che il diritto alla riscossione di un'imposta azionato mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposta è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953 cod. civ. (Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2011, n. 24679; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2017, n. 28576). Difatti, in tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del D.L.vo 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario (Agenzia delle Entrate - Riscossione), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto, sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve; un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma da ultimo citata impone di riferire il predetto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito (in termini; Cass., Sez. Lav., 26 aprile 2019, n. 11335; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2020, n. 8719; Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2020, n. 11814) . 1.3 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, ritenendo l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti per annualità della TARSU. La sentenza impugnata ha colto correttamente il rilievo della prescrizione estintiva del credito tributario in relazione al tempo trascorso tra la data della notifica delle cartelle di pagamento (rispettivamente: 15 novembre 2007, 2 novembre 2008 e 20 novembre 2009) e la data di notifica della intimazione di pagamento (3 novembre 2016), applicando il termine quinquennale, in conformità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, avuto riguardo al tempo trascorso. 2. Anche il secondo motivo è infondato. 2.1 Posto che, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria, provata mediante l'allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all'atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2016, n. 24214; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, nn. 33630, 33631, 33632, 33633, 33634 e 33635; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 16997; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23261; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10721), il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto", non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione, tenendo conto del contesto in cui avviene il pagamento e del tipo di "parzialità" riscontrabile (in termini: Cass., Sez. 3^, 23 febbraio 2010, n. 4324). 2.2 Nella specie, si può ritenere che il giudice di appello abbia implicitamente escluso l'efficacia interruttiva dei pagamenti parziali (che sono stati menzionati nella sintetica esposizione delle vicende processuali), non essendo stata dedotta dall'eccipiente la specificazione della loro valenza in termini di "acconti" da parte del solvens (come si può desumere dalla trascrizione in parte qua dell'atto di appello — in ossequio al canone di autosufficienza - a pagina 9 del ricorso per cassazione). Per cui, si deve escludere che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare o, comunque, non abbia motivato sull'eccezione di interruzione della prescrizione quinquennale. Ad ogni buon conto, è dirimente la circostanza che l'ultimo di tali pagamenti risaliva, comunque, all'anno 2010, per cui il decorso di un nuovo termine quinquennale di prescrizione si sarebbe, comunque, esaurito prima della notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno 2016.3. Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato 4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e nella misura di C 7.800,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Co