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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20759/2026

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ntata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARCO [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–avverso la sentenza n. 1718/2023 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/3/2023;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIntesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 1451/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma,in rigetto del ricorso proposto dalla Banca avverso avviso di liquidazioneper imposta di registro, con cui era stato assoggettato l’apporto al FondoArmonia di immobili, diversi da quelli strumentali per natura, all’imposta diregistro in misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I,D.P.R. n. 131/1986, con ciò disconoscendo l’applicazione del combinatodisposto dell’art. 7 della Tabella e dell’art. 9 del D.L. 351/2001.Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo, la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe) «...omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui la società avevadedotto l’infondatezza della pretesa, in quanto per gli atti di apporto a unfondo immobiliare aventi ad oggetto beni immobili non strumentaliNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026...(troverebbe)... applicazione l’art. 7, tabella, D.P.R. n. 131/1986 incombinato disposto con l’art. 9 del d.l. 351/2001».1.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter deld.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633/1972 nonché dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 9 del d.l. 25 settembre2001, n. 351, degli artt. 1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986 edell’art. 10 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 per avere i Giudici d’appelloerroneamente ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nella misuraproporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso agli atti diapporto di immobili ad un fondo d’investimento immobiliare, quand’ancheaventi natura strumentale.1.3.

Va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Cortesecondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòomettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata quando lapretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovutoessere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessitàdi ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. nn. 16171 del 2017 e 21257del 2014).1.3.

La questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso vaquindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto,prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ciò consentirebbe di perveniresenz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità.1.4.

Nella specie, la questione sottesa ad entrambi i motivi di ricorsova risolta in tal senso sulla base delle considerazioni che seguono.1.5.

In fatto va premesso che con atto notarile, stipulato in data 22dicembre 2014, l’Istituto di Credito conferiva al fondo comune diinvestimento denominato «Armonia» un compendio immobiliare del valoreNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026complessivo di 175 milioni di euro, ed a fronte di tale conferimentovenivano emesse 1750 quote del fondo sottoscritte in proprietà daciascuna Banca per un valore corrispondente a quello del relativo apporto;ai fini fiscali le parti assolvevano all'imposta di registro in misura fissa; conl'avviso di liquidazione impugnato l'ufficio finanziario, ritenendo nonspettante l'agevolazione invocata dalle parti relativamente agli immobilistrumentali, liquidava la maggiore imposta di registro applicando l'aliquotaproporzionale del 9%.1.16.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermatoquanto segue:« ...

Dalla lettura dell'atto notarile si rileva che tra gliimmobili da assoggettare ad IVA, trattandosi di fabbricati strumentali, nonfigura l'asset 25 conferito dalla società ricorrente.

In ogni caso, ad avvisodel collegio, non appare rilevante la qualifica di bene strumentale per lasoluzione della controversia, in quanto sulla base della legislazione vigenteal momento della stipula, la normativa escludeva l'applicabilità di tutte leesenzioni ed agevolazioni tributarie, per i beni strumentali, anche sepreviste da leggi speciali.

Difatti dalla lettura della formulazionedell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 12 settembre 2014numero 133, emerge che le agevolazioni previste dal decreto-legge 351del 2001 per i beni strumentali sono state soppresse.

Il legislatore èintervenuto per limitare l'assolutezza della soppressione dei regimi difavore, tramite una serie di disposizioni con le quali ha integrato il testodell'articolo 10 comma quattro del decreto legislativo numero 23 del 2011.La dizione utilizzata dal legislatore è ampia e generalizzata tale daricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimentoimmobiliare a titolo oneroso.

Si deve ritenere quindi che il regimeagevolativo non era in vigore al momento della stipula dell'atto notarile eche in ogni caso non è possibile una estensione analogica delle altrenormative».1.17.

Ciò posto, come già affermato da questa Corte in fattispecie deltutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 3218/2024), sulla scortadi principi di diritto che il Collegio condivide appieno, in tema di impostadi registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale (Nella specie, laS.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo ilrecupero dell'ordinaria imposta di registro proporzionale sull'atto notarile,di sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento medianteapporto di un immobile, in cui era stata autoliquidata l'imposta in misurafissa).1.18.

La decisione impugnata non è quindi condivisibile nella parte incui nega alla normativa recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001 la naturadi disciplina ordinaria ed organica della fattispecie, ascrivendola inveceall’ambito delle agevolazioni esonerative di un regime generale, così darisultare abrogato ad opera dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del2011.1.19.

In primo luogo milita in tal senso proprio la collocazionesistematica di tale articolo, nel quadro di una fonte che, facendosi caricodi regolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante correlatoall’istituzione, alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote deifondi comuni di investimento immobiliare - senza limitarsi alle soleimposte d’atto, ma considerando anche imposte sui redditi, iva e proventidei partecipanti - assurge a vero e proprio «statuto» fiscale complessivodei fondi comuni immobiliari.1.20.

Indizio convergente verso questa conclusione è altresì datodall’art. 15, comma 9, della l. n. 86 del 1994, prima disposizione aregolamentare la fattispecie sia pure sotto il più ristretto profilodell’istituzione dei fondi di investimento immobiliare chiusi, cheassoggettava gli atti relativi alla sottoscrizione di quote – tra i qualirientrano a pieno titolo gli atti di apporto di immobili, giacché lasottoscrizione avviene mediante apporto in denaro o in natura - alla stessadisciplina prevista per gli analoghi atti posti in essere con riferimento aiNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026fondi comuni di investimento mobiliare, ovvero prevedeva l’esenzione daregistrazione obbligatoria, con conseguente applicazione dell’imposta inmisura fissa nel caso di atto presentato volontariamente per laregistrazione (art. 7 Tabella cit.).1.21.

Si verte dunque in una disciplina impositiva tendenzialmenteglobale, sistematica e storicamente radicata, del resto esplicitamente dallegislatore (d.l. n. 351 del 2001) ispirata all’esigenza dello «sviluppo deifondi comuni di investimento immobiliare» mediante un articolato insiemedi «Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare»costituente un corpus normativo dedicato ed autonomo.1.22.

Di questo insieme fanno parte anche altre disposizioni relativeproprio all’imposta di registro ed ipocatastale, anch’esse sottese allaspecificità dell’istituto ed alla necessità funzionale della predisposizione diun compendio impositivo suo proprio; come l’art. 8, comma 1-bis, d.l. n.351 del 2001, quanto ad inclusione degli apporti di plurimi immobiliprevalentemente locati nella famiglia tariffaria di cui all’art. 4, comma 1,lett. a), n.3), Alleg.

Tur (misura fissa), oppure l’art. 9, comma 2, cit. d.l.n. 351 del 2001, quanto ad assoggettamento ad imposta, anche in tal casoin misura fissa, degli acquisti di immobili presso lo Stato o gli altri entiindicati.1.23.

Ciò basterebbe ad escludere che questo regime possa essere statoinciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro, dall’interventoabrogativo delle «agevolazioni» di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23del 2011, dovendosi questa previsione necessariamente riferire (comeanche confermato dal lungo elenco eccettuativo) alle agevolazioni in sensostretto e tipico, non anche a quelle discipline sintomaticamente rivolte adapprestare un regime strutturale ed ordinario (seppure più favorevolerispetto ad altri), la cui differenziazione trova legittimazione, anche ex art.53 Cost., nelle caratteristiche originali ed intrinseche dell’istituto, comediscrezionalmente (ma non arbitrariamente) valutate dal legislatore.1.24.

È d’uopo altresì considerare altro profilo che concorre agiustificare – in ambito appunto di ragionevolezza legislativa - il caratterenon derogatorio-agevolativo della disciplina in questione, ed è un aspettoNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026che attinge alla più ampia fattispecie della tassazione di registro deiconferimenti immobiliari in patrimonio separato e vincolato.1.25.

I fondi comuni di investimento (artt. 36, 37 d.lgs. n. 58 del 1998e succ. mod.) sono organismi di investimento che perseguono la finalitàdella massimizzazione della reddittività e la minimizzazione del rischiodell’investimento stesso, nella specie rivolto al settore immobiliare; la lorocostituzione può avvenire o mediante acquisto di beni immobili, dirittiimmobiliari e partecipazioni in società immobiliari successivamente allasottoscrizione – al momento della quale l’investitore apporterà il denaronecessario per la successiva operazione di acquisto - o mediante «apportodiretto» - ossia conferimento di immobili e diritti reali immobiliari da partedei soggetti interessati a divenirne partecipanti, così da acquisire incontropartita non un prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinarioproporzionale al valore dell’immobile apportato.1.26.

Quote di partecipazione che rivestono esse stesse la natura distrumenti finanziari (art. 1, comma 2, ed All.

I Sez. c, d.lgs. n. 58 del 1998- TUF) negoziabili nell’ambito di un servizio di investimento, il che denotail sostrato strettamente finanziario e mobiliare dell’operatività, anche se1.27.

Per questa ragione già Cass. n.15319/2013 (‘[OSCURATO:PERSONA]’),rimarcò il più vicino accostamento della fattispecie all’ambito societarioche non a quello traslativo, osservando che «la nozione di conferimento siricollega al ruolo di socio, così dunque quella di apporto si relaziona alruolo di partecipante al fondo ed alla titolarità delle relative quote».1.28.

Essi, tuttavia, proprio perché enti di natura prettamentestrumentale nella veicolazione dei risparmi investiti, non sono dotati(diversamente dalle società) di un'autonoma soggettività giuridica,rappresentando piuttosto patrimoni separati della SGR che li ha istituiti eche li amministra, tanto che, in caso di acquisto nell'interesse del fondocomune, l'immobile che ne è oggetto non viene neppure intestato aquesto, ma alla stessa SGR, la quale ne assume una titolarità meramenteNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026formale e funzionale agli obiettivi prestabiliti di investimento (Cass. nn.16605/2010; 12062/2019 ed altre).1.29.

Ha osservato Cass. n. 7116/2023 che i fondi comunid'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dald.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'impostamunicipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto dettifondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituisconopatrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenutaal pagamento dell'IMU.1.30.

Dunque, la SGR non può disporre a proprio piacimento degliimmobili, essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo«separato» ma anche – e correlativamente - «destinato» o «vincolato»,dovendo essa agire nell’esclusivo perseguimento dell’interesse deipartecipanti al fondo assumendo, verso costoro, gli obblighi e leresponsabilità sostanziali non del proprietario ma del mandatarioesercente un servizio finanziario autorizzato.1.31.

Ne consegue, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame delprecetto recato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per laduplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti didotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 dellaTabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9d.l. n. 351 del 2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplinaordinaria, e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possonoessere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previstidall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.2.

Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari accertamentiin fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primocomma, mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.3.

Considerato il consolidarsi nel corso del presente giudizio dellagiurisprudenza di legittimità in materia è opportuno compensareintegralmente le spese di lite dell’intero giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decide nelmerito con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente;compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMARCO [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente–avverso la sentenza n. 1718/2023 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 28/3/2023;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 12/6/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOIntesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 1451/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma,in rigetto del ricorso proposto dalla Banca avverso avviso di liquidazioneper imposta di registro, con cui era stato assoggettato l’apporto al FondoArmonia di immobili, diversi da quelli strumentali per natura, all’imposta diregistro in misura proporzionale del 9%, ai sensi dell’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I,D.P.R. n. 131/1986, con ciò disconoscendo l’applicazione del combinatodisposto dell’art. 7 della Tabella e dell’art. 9 del D.L. 351/2001.Agenzia delle entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo, la Banca denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112c.p.c. laddove la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe) «...omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui la società avevadedotto l’infondatezza della pretesa, in quanto per gli atti di apporto a unfondo immobiliare aventi ad oggetto beni immobili non strumentaliNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026...(troverebbe)... applicazione l’art. 7, tabella, D.P.R. n. 131/1986 incombinato disposto con l’art. 9 del d.l. 351/2001».1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter deld.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633/1972 nonché dell’art. 7, Tabella, D.P.R. 26aprile 1986, n. 131, in combinato disposto con l’art. 9 del d.l. 25 settembre2001, n. 351, degli artt. 1 e 11, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n. 131/1986 edell’art. 10 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 per avere i Giudici d’appelloerroneamente ritenuto legittimo applicare l’imposta di registro nella misuraproporzionale del 9%, prevista dall’art. 1, [OSCURATO:PERSONA] I, D.P.R. n.131/1986 per gli atti traslativi di beni immobili a titolo oneroso agli atti diapporto di immobili ad un fondo d’investimento immobiliare, quand’ancheaventi natura strumentale.1.3. Va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Cortesecondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e dellaragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111,comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificatal'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione puòomettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata quando lapretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovutoessere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessitàdi ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. nn. 16171 del 2017 e 21257del 2014).1.3. La questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso vaquindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto,prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ciò consentirebbe di perveniresenz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità.1.4. Nella specie, la questione sottesa ad entrambi i motivi di ricorsova risolta in tal senso sulla base delle considerazioni che seguono.1.5. In fatto va premesso che con atto notarile, stipulato in data 22dicembre 2014, l’Istituto di Credito conferiva al fondo comune diinvestimento denominato «Armonia» un compendio immobiliare del valoreNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026complessivo di 175 milioni di euro, ed a fronte di tale conferimentovenivano emesse 1750 quote del fondo sottoscritte in proprietà daciascuna Banca per un valore corrispondente a quello del relativo apporto;ai fini fiscali le parti assolvevano all'imposta di registro in misura fissa; conl'avviso di liquidazione impugnato l'ufficio finanziario, ritenendo nonspettante l'agevolazione invocata dalle parti relativamente agli immobilistrumentali, liquidava la maggiore imposta di registro applicando l'aliquotaproporzionale del 9%.1.16. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha affermatoquanto segue:« ... Dalla lettura dell'atto notarile si rileva che tra gliimmobili da assoggettare ad IVA, trattandosi di fabbricati strumentali, nonfigura l'asset 25 conferito dalla società ricorrente. In ogni caso, ad avvisodel collegio, non appare rilevante la qualifica di bene strumentale per lasoluzione della controversia, in quanto sulla base della legislazione vigenteal momento della stipula, la normativa escludeva l'applicabilità di tutte leesenzioni ed agevolazioni tributarie, per i beni strumentali, anche sepreviste da leggi speciali. Difatti dalla lettura della formulazionedell'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 12 settembre 2014numero 133, emerge che le agevolazioni previste dal decreto-legge 351del 2001 per i beni strumentali sono state soppresse. Il legislatore èintervenuto per limitare l'assolutezza della soppressione dei regimi difavore, tramite una serie di disposizioni con le quali ha integrato il testodell'articolo 10 comma quattro del decreto legislativo numero 23 del 2011.La dizione utilizzata dal legislatore è ampia e generalizzata tale daricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimentoimmobiliare a titolo oneroso. Si deve ritenere quindi che il regimeagevolativo non era in vigore al momento della stipula dell'atto notarile eche in ogni caso non è possibile una estensione analogica delle altrenormative».1.17. Ciò posto, come già affermato da questa Corte in fattispecie deltutto sovrapponibile alla presente (cfr. Cass. n. 3218/2024), sulla scortadi principi di diritto che il Collegio condivide appieno, in tema di impostadi registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune diNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026investimento - in quanto apporto meramente strumentale in regime disegregazione patrimoniale finalizzata ad uno scopo vincolato edeterodeterminato - non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e,pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti realiimmobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata ald.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale (Nella specie, laS.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo ilrecupero dell'ordinaria imposta di registro proporzionale sull'atto notarile,di sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento medianteapporto di un immobile, in cui era stata autoliquidata l'imposta in misurafissa).1.18. La decisione impugnata non è quindi condivisibile nella parte incui nega alla normativa recata dall’art. 9 cit. d.l. n. 351 del 2001 la naturadi disciplina ordinaria ed organica della fattispecie, ascrivendola inveceall’ambito delle agevolazioni esonerative di un regime generale, così darisultare abrogato ad opera dell'articolo 10, comma 4, d.lgs. n. 23 del2011.1.19. In primo luogo milita in tal senso proprio la collocazionesistematica di tale articolo, nel quadro di una fonte che, facendosi caricodi regolamentare ogni aspetto fiscalmente rilevante correlatoall’istituzione, alla dotazione, alla sottoscrizione e rimborso delle quote deifondi comuni di investimento immobiliare - senza limitarsi alle soleimposte d’atto, ma considerando anche imposte sui redditi, iva e proventidei partecipanti - assurge a vero e proprio «statuto» fiscale complessivodei fondi comuni immobiliari.1.20. Indizio convergente verso questa conclusione è altresì datodall’art. 15, comma 9, della l. n. 86 del 1994, prima disposizione aregolamentare la fattispecie sia pure sotto il più ristretto profilodell’istituzione dei fondi di investimento immobiliare chiusi, cheassoggettava gli atti relativi alla sottoscrizione di quote – tra i qualirientrano a pieno titolo gli atti di apporto di immobili, giacché lasottoscrizione avviene mediante apporto in denaro o in natura - alla stessadisciplina prevista per gli analoghi atti posti in essere con riferimento aiNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026fondi comuni di investimento mobiliare, ovvero prevedeva l’esenzione daregistrazione obbligatoria, con conseguente applicazione dell’imposta inmisura fissa nel caso di atto presentato volontariamente per laregistrazione (art. 7 Tabella cit.).1.21. Si verte dunque in una disciplina impositiva tendenzialmenteglobale, sistematica e storicamente radicata, del resto esplicitamente dallegislatore (d.l. n. 351 del 2001) ispirata all’esigenza dello «sviluppo deifondi comuni di investimento immobiliare» mediante un articolato insiemedi «Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare»costituente un corpus normativo dedicato ed autonomo.1.22. Di questo insieme fanno parte anche altre disposizioni relativeproprio all’imposta di registro ed ipocatastale, anch’esse sottese allaspecificità dell’istituto ed alla necessità funzionale della predisposizione diun compendio impositivo suo proprio; come l’art. 8, comma 1-bis, d.l. n.351 del 2001, quanto ad inclusione degli apporti di plurimi immobiliprevalentemente locati nella famiglia tariffaria di cui all’art. 4, comma 1,lett. a), n.3), Alleg. Tur (misura fissa), oppure l’art. 9, comma 2, cit. d.l.n. 351 del 2001, quanto ad assoggettamento ad imposta, anche in tal casoin misura fissa, degli acquisti di immobili presso lo Stato o gli altri entiindicati.1.23. Ciò basterebbe ad escludere che questo regime possa essere statoinciso, con esclusivo riguardo all’imposta di registro, dall’interventoabrogativo delle «agevolazioni» di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 23del 2011, dovendosi questa previsione necessariamente riferire (comeanche confermato dal lungo elenco eccettuativo) alle agevolazioni in sensostretto e tipico, non anche a quelle discipline sintomaticamente rivolte adapprestare un regime strutturale ed ordinario (seppure più favorevolerispetto ad altri), la cui differenziazione trova legittimazione, anche ex art.53 Cost., nelle caratteristiche originali ed intrinseche dell’istituto, comediscrezionalmente (ma non arbitrariamente) valutate dal legislatore.1.24. È d’uopo altresì considerare altro profilo che concorre agiustificare – in ambito appunto di ragionevolezza legislativa - il caratterenon derogatorio-agevolativo della disciplina in questione, ed è un aspettoNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026che attinge alla più ampia fattispecie della tassazione di registro deiconferimenti immobiliari in patrimonio separato e vincolato.1.25. I fondi comuni di investimento (artt. 36, 37 d.lgs. n. 58 del 1998e succ. mod.) sono organismi di investimento che perseguono la finalitàdella massimizzazione della reddittività e la minimizzazione del rischiodell’investimento stesso, nella specie rivolto al settore immobiliare; la lorocostituzione può avvenire o mediante acquisto di beni immobili, dirittiimmobiliari e partecipazioni in società immobiliari successivamente allasottoscrizione – al momento della quale l’investitore apporterà il denaronecessario per la successiva operazione di acquisto - o mediante «apportodiretto» - ossia conferimento di immobili e diritti reali immobiliari da partedei soggetti interessati a divenirne partecipanti, così da acquisire incontropartita non un prezzo-corrispettivo come avverrebbe in un ordinarioproporzionale al valore dell’immobile apportato.1.26. Quote di partecipazione che rivestono esse stesse la natura distrumenti finanziari (art. 1, comma 2, ed All. I Sez. c, d.lgs. n. 58 del 1998- TUF) negoziabili nell’ambito di un servizio di investimento, il che denotail sostrato strettamente finanziario e mobiliare dell’operatività, anche se1.27. Per questa ragione già Cass. n.15319/2013 (‘[OSCURATO:PERSONA]’),rimarcò il più vicino accostamento della fattispecie all’ambito societarioche non a quello traslativo, osservando che «la nozione di conferimento siricollega al ruolo di socio, così dunque quella di apporto si relaziona alruolo di partecipante al fondo ed alla titolarità delle relative quote».1.28. Essi, tuttavia, proprio perché enti di natura prettamentestrumentale nella veicolazione dei risparmi investiti, non sono dotati(diversamente dalle società) di un'autonoma soggettività giuridica,rappresentando piuttosto patrimoni separati della SGR che li ha istituiti eche li amministra, tanto che, in caso di acquisto nell'interesse del fondocomune, l'immobile che ne è oggetto non viene neppure intestato aquesto, ma alla stessa SGR, la quale ne assume una titolarità meramenteNumero registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026formale e funzionale agli obiettivi prestabiliti di investimento (Cass. nn.16605/2010; 12062/2019 ed altre).1.29. Ha osservato Cass. n. 7116/2023 che i fondi comunid'investimento (nella specie, fondi immobiliari chiusi), disciplinati dald.lgs. n. 58 del 1998 e succ. mod., non sono soggetti passivi dell'impostamunicipale gravante sugli immobili che ne fanno parte, in quanto dettifondi sono privi di un'autonoma soggettività giuridica e costituisconopatrimoni separati della società di gestione del risparmio, la quale è tenutaal pagamento dell'IMU.1.30. Dunque, la SGR non può disporre a proprio piacimento degliimmobili, essendo il patrimonio in cui questi confluiscono, non solo«separato» ma anche – e correlativamente - «destinato» o «vincolato»,dovendo essa agire nell’esclusivo perseguimento dell’interesse deipartecipanti al fondo assumendo, verso costoro, gli obblighi e leresponsabilità sostanziali non del proprietario ma del mandatarioesercente un servizio finanziario autorizzato.1.31. Ne consegue, in definitiva, l’inapplicabilità al caso in esame delprecetto recato dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011, per laduplice e concorrente ragione che la disciplina prevista, per gli atti didotazione dei fondi comuni di investimento immobiliare, dall’art. 7 dellaTabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per come richiamata dall’art. 9d.l. n. 351 del 2001, non ha carattere di agevolazione, ma di disciplinaordinaria, e che gli apporti al fondo su sottoscrizione di quote non possonoessere assimilati agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previstidall’art. 1 della Tariffa – parte prima – allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.2. Il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari accertamentiin fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primocomma, mediante accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.3. Considerato il consolidarsi nel corso del presente giudizio dellagiurisprudenza di legittimità in materia è opportuno compensareintegralmente le spese di lite dell’intero giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21190/2024Numero sezionale 4914/2026Numero di raccolta generale 20759/2026Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decide nelmerito con accoglimento del ricorso originario della parte contribuente;compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 12.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 20759/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris