Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 04043/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37862/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla Piazza F. Meda n. 4, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Errico, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla viaBrenta n. 2/A . - controricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA](SV), [OSCURATO:PERSONA], in persona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via E. Gianturcon. 6. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 049 /201 9 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, breviter , [OSCURATO:PERSONA]), già intestataria di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, Agenzia di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], intestatarie di un altro conto corrente presso la medesima Banca e garanti della predetta società, citarono il [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara soc. coop. a r.l., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, innanzi al Tribunale di Savona per sentir accertare la somma da loro dovuta al menzionato istituto di credito a titolo di saldo debitore dei conti correnti e la responsabilità dello stessoper la falsificazione delle sottoscrizioni apposte su documenti attribuiti ad esse attrici, con la relativa condanna al risarcimento dei danni.

A sostegno della domanda, esposero che, con lettere raccomandate del 7 febbraio 2001, il Banco, sull'errato presupposto della decadenza della società dal beneficio del termine, aveva disdetto gli affidamenti loro concessi ed intimato il pagamentodel saldo debitore dei conti correnti, comunicando che, in mancanza, avrebbe proceduto alla realizzazione dei valori vincolati in pegno dalle Canale ed alla compensazione del ricavato con l'importo dovuto.

1.1. Costituitosi il Banco, che resistette alle avverse domande, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al pagamento della somma di € 190.990,64 (per residuo credito di c/c n. 3895/835 girato a sofferenza), oltre interessi, l’adito tribunale, con sentenza del 26/27 marzo 2007, n. 277, rigettò sia la domanda principale che quella riconvenzionale per mancanza di prove.

2. Le impugnazioni separatamente proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di avente causa dal [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara, e dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, furono decise dalla Corte di appello di Genova, che, previa loro riunione, con sentenza del 6 ottobre 2011, n. 961, accolse la prima e rigettò la seconda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] e la Canale al pagamento, in favore della Banca, della somma di € 190.990,64, oltre interessi.

2.1. Premesso che le attrici avevano addebitato all’istituto di credito di aver provveduto abusivamente alla vendita di titoli e valori di loro proprietà asseritamente vincolati in pegno a suo favore e di avere compensato il ricavato con il saldo dei conticorrenti a loro intestati, la corte escluse l'illiceità di tale comportamento, rilevando che la Banca aveva agito nel rispetto della disciplina contrattuale che regolava i rapporti con le correntiste.

Precisato, infatti, che i contratti stipulati tra le parti attribuivano alla Banca la facoltà di recedere con preavviso di cinque giorni anche senza giusta causa e di valersi dei titoli e dei valori costituiti in pegno dalla correntista, rilevò che tale facoltà, accordata anche dalle garanti con atto del 30 gennaio 1993, non disconosciuto tempestivamente, era stata esercitata con due lettere del 7 febbraio 2001, prodotte in giudizio, alle quali avevano fatto seguito due lettere recanti la firma di Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] con cui le garanti, riferendosi alla propria posizione debitoria ed a quella della [OSCURATO:PERSONA], avevano invitato la Banca a realizzare i titoli ed a detrarre il ricavato dall'importo dovuto, impegnandosi a soddisfare il debito residuo; con le medesime lettere, inoltre, esse avevano proposto dapprima l'accensione d'ipoteca a garanzia di un piano di rientro da formalizzare e, in seguito, un accordo bonario recante la vendita dei titoli costituiti in pegno e la concessione di un mutuo ipotecario.

Ravvisato nelle predette lettere un riconoscimento del debito, al quale il Banco aveva dato riscontro comunicando la propria intenzione di procedere alla vendita dei titoli e la propria disponibilità a prendere in considerazione proposte di pagamento dilazionato, la corte ritenne generiche le doglianze sollevate dalle attrici in ordine ad altre irregolarità commesse dalla Banca, al mancato invio degli estratti conto ed all'errato conteggio d'interessi e commissioni, affermando pertanto, sulla base della documentazione prodotta, la fondatezza della domanda riconvenzionale.

3. Per la cassazione dellapredetta sentenza proposero autonomi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), per undici motivi, e la [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi.

Resistettero, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] BP soc. cons. p.a., in qualità di procuratrice del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima proponendo ricorso incidentale, articolato in ventitré motivi, a sua volta resistito dalla menzionata [OSCURATO:PERSONA] BP con controricorso.

3.1. Con sentenza del 19 maggio/13 ottobre 2016, n. 20689, questa Corte: i) respinse il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiarò inammissibile il successivo ricorso incidentale; ii) rigettò il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone assorbiti il quarto ed il quinto, ed accogliendone il secondo e quelli dal sesto all’undicesimo; iii) cassò la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviò la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

4. Pertanto, con atto ritualmente notificato il 17 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], riassunse il giudizio innanzi alla corte di appello suddetta, exart. 392 cod. proc. civ., ivi citando il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in proprio e quale incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] BP soc. cons. p.a., ed insistendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 277/07 del Tribunale di Savona, per l’accoglimento delle domande come formulate nelle conclusionidella citazione di primo grado.

Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa del [OSCURATO:PERSONA], contestando integralmente le pretese di controparte e concludendo per il rigetto dell’appello ex adverso proposto, in quanto infondato, ed invocando la condanna di [OSCURATO:PERSONA], debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), a pagare alla Banca la somma capitale di € 190.990,64, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo.

4.1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 giugno/10 luglio 2019, n. 1049: a) respinse l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 277/07, che confermò; b) dichiarò interamente compensate le spese di lite dell’intero giudizio (grado di appello, giudizio di Cassazionee giudizio di rinvio) e pose definitivamente a carico delle parti, in misura del 50%, ciascuna le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento.

4.2. Per quanto qui ancora di interesse, il giudice di rinvio: i) rilevò «che la sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dalla stessa proposto avverso il provvedimento della Corte di appello.

Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate le domande dalla stessa formulate nel presente grado di giudizio»; ii) quanto alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed a quella riconvenzionale del Banco, rimarcò che «la causa è stata rimessa a questa Corte relativamente al secondo motivo del ricorso in Cassazione nonché per i motivi dal sesto all’undicesimo», del cui esito in sede di legittimità diede conto; iii) disposta una c.t.u. contabile concernente la situazione dei conti correnti nn. 20560 e 3895, diede atto che il consulente nominato aveva verificato che «Non sono presenti in atti i contratti (iniziali) di conto corrente n. 2560 e n. 3895, bensì sono presenti solo alcune lettere di fido e alcune lettere di deposito valori relativi ai conti correnti n. 2560 e n. 3805 […], e che vi erano lacune nelle produzioni relative agli estratti conto».

Opinò, quindi, che «Tale circostanza, appurata dal c.t.u. e non contestata dalle parti, è dirimente ed assorbente per l’esame della domanda riconvenzionale di pagamento della banca e delle altre eccezioni sollevate dalla Canale per contrastare la predetta domanda, nonché quelle di mero accertamento dalla stessa proposte, essendo sulle altre sceso il giudicato in conseguenza della reiezione o della dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 961/2011»; iv) affermò che «la banca che si dica creditrice deve produrre i contratti di conto corrente e gli estratti a partire dall’inizio del rapporto, dando, così, integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertire per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto (v., da ultimo, Cass. n. 28947-17, Cass.20693-16).

La banca non può pretendere, sol perché non in grado diprodurlo, l’azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario.

Talerapporto vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente; esso è unitariamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia.

Per cui “L’accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate senza possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi” (Cass., sent. 9365/2018, in motivazione).

Nel caso in esame, inoltre, oltre alla riscontrata non continuità delle produzioni degli estratti conto, non risultano neppure prodotti i contratti di conto corrente, cosicché non è dato sapere neppure quali condizioni le parti avessero pattuito.

Tutto ciò premesso, deve essere confermata la sentenza del Tribunale di Savona nella ratio incentrata sulla inosservanza dell’onere della prova da parte della banca, rivelatasi esatta (per tutte, Cass. n. 2108-12, Cass., Sez.

U, n. 7931- 13); come pure il rigetto delle domande di accertamento di quanto dovuto da parte della fideiubente, per gli stessi motivi.

Ciò posto, risultano assorbiti i motivi di cui dal n. 6 al n. 11 del ricorso per cassazione di Canale e riproposti nella presente sede, in quanto tesi a provare la sussistenza di un minor credito della banca nei confronti della società e conseguentemente dei suoi fideiussori[…]».

5. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa, con effetti dall’1 gennaio 2017, del [OSCURATO:PERSONA]), affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale affidato ad otto motivi, alcuni dei quali recanti plurime censure, corredato pure da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giova premettere che il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di rinvio, diretto a denunciare la mancata osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento o il mancato assolvimento dei compiti con essa affidati, implica il potere-dovere della Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 2020 del 1981; Cass. n. 5567 del 1982; Cass. n. 19212 del 2005; Cass.n. 9395 del 2006; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. nn. 32008 e 35790 del 2022).

1.1. È opportuno ricordare, allora, che la pronuncia rescindente emessa da Cass. n. 20689 del 2016, decidendo sul ricorso principale promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza n. 961/2011, resa il 6 ottobre 2011 dalla Corte di appello di Genova, ne accolse il secondo motivo e quelli dal sesto all’undicesimo, respingendone il primo ed il terzo e dichiarandone assorbiti il quarto ed il quinto (quella stessa decisione, inoltre, rigettò il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e ne dichiarò inammissibile il successivo ricorso incidentale).

1.1.1. Nella menzionata decisione di legittimità si legge, quanto ai motivi ivi accolti, che (cfr. pag. 15-17): «11.

Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., anche in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, anche a volervi ravvisare un riconoscimento del debito, le lettere inviate al Banco spiegavano effetto sul piano esclusivamente processuale, dispensando il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, e non risultavano pertanto idonee a precludere l'esame delle censure da lei sollevate, riflettenti l'irregolarità di una serie di operazioni contabili e bancarie e l'illegittimità della capitalizzazione degl'interessi passivi, che inficiavano il calcolo della somma dovuta al Banco. 12.

La predetta censura dev'essere esaminata congiuntamente a quelle proposte con i motivi dal sesto all'undicesimo, con cui la ricorrente denuncia l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, facendo valerel'omesso esame delle contestazioni sollevate in ordine a) all'avvenuta concessione di un'ulteriore apertura di credito di Lire 112.000.000 in favore della società attrice, idonea a modificare anche la posizione di esse garanti, b) all'addebito dell'importo di Lire 118.000.000 sul conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA], riguardante un credito di terzi per IVA, in ordine al quale il Banco non avrebbe dovuto procedere alla ritenuta, c) all'accredito di Lire 49.000.000 sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellavendita dei titoli dati in pegno da esse garanti, in considerazione del periodo trascorso tra le due operazioni e del differenziale esistente tra i tassi d'interesse applicati ai due conti, d) al rifiuto del Banco di pagare ad esse garanti la rendita delle azioni bancarie in deposito, non vincolate a garanzia di alcun conto corrente, e) all'addebito di un bonifico a terzi di Lire 78.468.000, per il quale il Banco non aveva mai documentato l'ordine di pagamento impartito da esse correntiste, f) alla capitalizzazione composta degl'interessi applicati ai conti correnti.

13. I motivi sono fondati.

Anche a voler ritenere che la Corte di merito abbia inteso fondare la propria decisione esclusivamente sull'efficacia ricognitiva delle lettere inviate dalle Canale al Banco a seguito della revoca degli affidamenti, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la produzione dei predetti documenti, ai fini del rigetto della domanda principale e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, respingendo quindi le contestazioni sollevate dalle garanti in ordine all'ammontare del debito, senza procedere alla verifica della loro fondatezza, attraverso la valutazione dei mezzi di prova offerti a sostegno delle stesse, se ed in quanto ammissibili, nonché di quelli ulteriori eventualmente dedotti e prodotti dal Banco a giustificazione della propria pretesa.

Le predette censure non potevano ritenersi infatti precluse dall'avvenuto riconoscimento del debito, il quale non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass.,Sez. 31 marzo 2010, n. 7787; Cass., Sez.

II, 22 agosto 2006, n. 18259; Cass., Sez. 111, 11 dicembre 2000, n. 15575)».

1.2. È noto, poi, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, oppure – come accaduto nella specie –per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 35790 del 2022).

Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.35790 del 2022; Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. n. 31901 del 2018; Cass.n. 35790 del 2022); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandidel giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr.Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 35790 del 2022).

1.2.1. Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015).

In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, inquanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019).

Ciò perché il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex legeostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciatonon in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015.

In senso sostanzialmente conforme si veda anche la successiva Cass. n. 5137 del 2019).

1.3. Ne consegue, dunque, che, alla stregua delle argomentazioni esposte dalla pronuncia rescindente di Cass. n. 20689 del 2016, al giudice di rinvio spettava, nella specie, di esaminare e pronunciare nuovamente sulle impugnazioni concernenti l’avvenuto rigetto, in primo grado, delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), su cui aveva insistito [OSCURATO:PERSONA], sua erede, e su quella riconvenzionale della banca.

Il giudice di rinvio, peraltro, doveva tenere conto dell’espresso avvertimento impartitogli dalla Suprema Corte secondo cui, per l’adottanda sua decisione, non poteva considerare sufficiente la mera dichiarazione di ricognizione di debito rinvenibili nelle due lettere del 7 febbraio 2001 indirizzate dalle Canale alla Banca perché, per effetto della tipologia di contestazioni sollevate dalle prime in ordine all’ammontare del debito, l’efficacia probatoria propria della ricognizione exart. 1988 cod. civ. era venuta meno. 2.Fermo quanto precede, il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.».

Assume l’istituto di credito suddetto (cfr., amplius, pag. 18 e ss. del ricorso) che: i) la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente n. 20689 del 2016, aveva accolto esclusivamente il ricorso della Canale nei soli limiti (motivi secondo e dal sesto all’undicesimo) ivi indicati, riconoscendo, quindi, la natura ricognitiva e l’effetto vincolante delle lettere indirizzate dalle signore Canale alla Banca e da questa prodotte in giudizio; ii) «Costituisce, e costituiva già all’epoca del giudizio di rinvio, questione coperta dal giudicato interno quella riguardante l’efficacia ricognitiva delle lettere inviate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle intimazioni di pagamento loro rivolte dalla Banca.

L’esistenza e l’entità del credito vantato dalla Banca, dunque, si presumono fino a prova contraria.

A ciò deve aggiungersi che, come rilevato dalla stessa sentenza della SupremaCorte n. 20689/2016 (cfr. pagine 12-13), le lettere di ricognizione del debito inviate dalle fideiubenti “non hanno costituito l’unico elemento di prova posto a fondamento della decisione, avendo la Corte di merito dato atto dell’avvenuta produzione dei contratti stipulati con il Banco, recanti anche l’indicazione del tasso d’interesse pattuito per la disponibilità accordata alla società attrice, e delle fideiussioni rilasciate dalle Canale, nonché della corrispondenza intervenuta tra le parti a seguito della revoca degli affidamenti, dalla quale ha desunto anche l’ammontare del credito”»; iii) il giudizio di rinvio «doveva quindi esclusivamente consentire: alla signora [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA], di provare il diverso ammontare del saldo del rapporto esistente con la Banca; alla Corte d’Appello di valutare i mezzi di prova offerti, se ed in quanto ammissibili»; iv) la Canale «non ha provato l’esistenza di alcun elemento attinente al rapporto fondamentale suscettibile di incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento di debito (anzi, come si è detto, l’espletata consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che il credito vantato dalla Banca aveva una consistenza ampiamente superiore a quella dichiarata nel riconoscimento di debito).

In mancanza della prova contraria, non esisteva altra soluzione praticabile se non la conferma della sentenza n. 906/2011 della Corte d’Appello di Genova.

La Corte territoriale, invece, ha respinto la domanda riconvenzionale presentata dalla Banca, argomentando in ordine al mancato assolvimento da parte della stessa dell’onere di produrre, “al fine della determinazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, gli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo…”»; v) «Così decidendo, il giudice del rinvio ha violato l’art. 324 c.p.c., in punto di cosa giudicata formale, e l’art. 2909 cod. civ., sul giudicato sostanziale, nonché gli artt. 1988 e 2697 cod. civ., per aver ritenuto la Banca gravata da un onere probatorio da cui era pacificamente esonerata (per effetto de ll’astrazione processuale derivante dal riconoscimento di debito) e la controparte esonerata da un onere probatorio da cui era invece gravata (quello di fornire la prova contraria)».

2.1. Questa doglianza si rivela fondata nei soli limiti di cui appresso.2.2.

Innanzitutto, deve escludersi la configurabilità, nel contestato dictum della corte distrettuale, del giudicato interno come lamentato dalla ricorrente.

2.2.1. Si è già spiegato, infatti, che, giusta le chiare indicazioni desumibili dalla pronuncia rescindente di Cass. n. 20689 del 2016, al giudice di rinvio spettava di esaminare e pronunciare nuovamente sulle impugnazioni concernenti l’avvenuto rigetto, in primo grado, delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), su cui aveva insistito [OSCURATO:PERSONA], sua erede, e su quella riconvenzionale della banca.

Quel giudice, inoltre, avrebbe dovuto rispettare l’espresso avvertimento impartitogli dalla Suprema Corte secondo cui, per l’adottanda sua decisione, non avrebbe potuto considerare sufficiente la mera dichiarazione di ricognizione di debito rinvenibili nelle due lettere del 7 febbraio 2001 indirizzate dalle Canale alla Banca: ciò perché, attesa la tipologia di contestazioni sollevate dalle prime in ordine all’ammontare del debito asseritamente riconosciuto, l’efficacia probatoria propria della ricognizione exart. 1988 cod. civ. era venuta meno.

2.2.2. Va qui solo ribadito che, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 31296 e15097 del 2023; Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6459 del 2020; Cass. n. 20689 del 2016), la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 cod. civ. produce un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità, anche in relazione a singole clausole, non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6549 del 2020).

2.2.3. Pertanto, è assolutamente ragionevole ritenere, da un lato, che la conseguenza del descritto avvertimento impartito da questa Corte al giudice di rinvio non poteva che essere, evidentemente, quella che ciascuna parte avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza dei rispettivi assunti attesa la tipologia di contestazioni (tra cui quella di pretesa capitalizzazione illegittima degli interessi) mosse dalle Canale al debito asseritamente “riconosciuto” nelle menzionate dichiarazioni del 7 febbraio 2001 indirizzate alla Banca; dall’altro, che, così avendo concretamente proceduto la corte di rinvio, nessuna violazione di qualsivoglia giudicato interno può realmente configurarsi in un siffatto modus operandi.

2.3. A differenti conclusioni, invece, deve giungersi con riguardo al diverso profilo della carenza di prova delle rispettive pretese delle parti – ritenuta dalla corte distrettuale sul presupposto della mancanza in atti dei contratti (iniziali) di conto corrente n. 2560 e n. 3895, e delle riscontrate lacune nelle produzioni relative agli estratti conto – e delle conseguenze totalmente negative da tanto fatte derivare sulle domande di queste ultime.

2.3.1. In proposito, rileva il Collegio che, con specifico riferimento alle conseguenze dell’omessa produzione del contratto di conto corrente, la recente Cass. n. 3310 del 2024 (alla cui motivazione, per la parte qui di interesse –pag. 14-15 – può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

In senso del tutto analogo si vedano anche Cass. nn. 9213 e 12993 del 2023), riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l’accertamento del corretto saldo di un conto corrente (e per larestituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, «nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori deilimiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico.

Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scrittaad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione delprocesso (cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)».

Dovendo qui solo aggiungersi che, quanto alla prospettata corresponsione di anatocistici, varrebbe comunque la disciplina di cui all’art.1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall’ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità.

2.3.2. Con riguardo, poi, al tema dei rispettivi oneri probatori in controversie che vedano contrapposte domande di pagamento del saldo di un conto corrente (formulata dalla banca) e di rideterminazione dello stesso al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate (generalmente proposta dal correntista o, in ragione degli obblighi nascenti dalla garanzia prestata, dal suo fideiussore), la recentissima Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio exart.118 disp. att. cod. proc. civ.) ha puntualizzato (cfr., in particolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4.

2.9.5. e 2.9.6 delle “Ragioni della decisione”) che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) «[…] l’istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.»; b) «Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).

Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.

Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (esostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte tuttora in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019),– [si tratta della sentenza resa da Cass.n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024.

Ndr.] –anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio dihome banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ognialtro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art.116 cod. proc. civ.»; c) «È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti»; d) «In quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ.»; e) « […] se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.

Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n.23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale.

Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera.

Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo.

Con la conseguenza che l’estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l’ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto».

2.4. Fermo quanto precede, la motivazione dell’impugnata sentenza n. 1049/2019, resa dalla Corte di appello di Genova, quale giudice di rinvio designato da Cass. n. 20689/2016, si rivela non coerente con i principi suddetti laddove ha respinto l’impugnazione concernente l’avvenuto rigetto, in primo grado, della domanda riconvenzionale della banca, sicché l’odierna doglianza di quest’ultima deve essere accolta, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere ad una nuova verifica, alla stregua, appunto, di quei principi, dell’entità dell’eventuale credito invocato dalla banca medesima ([OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, non ha ritenuto, invece, di proporre ricorso incidentale al fine di contestare il rigetto, con motivazione sostanzialmente analoga, anche delle proprie domande ed eccezioni).

3. Il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]., rubricato, «Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. con riguardo alla mancata condanna alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.», contesta alla corte di rinvio l’avvenuta integrale compensazione delle spese di lite del precedente grado d’appello, del giudizio avanti la Corte di cassazione e del giudizio di rinvio, in ragione della reciproca soccombenza, anche con riferimento al rapporto processuale intercorso tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s..

Si deduce che «La Corte di cassazione, infatti, ha rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti della sentenza n. 961/2011 pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova nel secondo grado di giudizio e ne ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, passata in giudicato la sentenza n. 961/2011 della Corte d’Appello di Genova, con le spese ivi liquidate in sede di dispositivo.

Nel giudizio di rinvio, nonostante gli effetti della pronuncia della Corte di cassazione sopra ricordata, [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ha depositato comparsa di risposta, rassegnando conclusioni a danno della Banca, ha presentato istanze istruttorie insistendo per la CTU contabile, ha presentato diverse istanze volte alla modifica ed all’integrazione dell’ordinanza istruttoria, insistendo nell’ordine di esibizione, ha presentato successive osservazioni alle CTU contabile, con richiesta di supplemento di indagine e ricorsoex art. 92 disp. att. c.p.c., ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica, determinando conseguentemente le giuste difese della Banca, che ha sempre eccepito l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 961/2011 della Corte d’Appello di Genova.

Nell’ambito della sentenza nella presente sede gravata, la Corte d’Appello di Genova, dopo aver ricordato che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso e dopo aver rilevato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s era oramai passata in giudicato la sentenza resa nel secondo grado di giudizio, ha dichiarato inammissibili ed insuscettibili di esame le domande dalla stessa formulate.

Così stando le cose, non si vede come possa essere ravvisata una reciproca soccombenza nell’ambito del rapporto processuale intercorso tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.».

3.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbita, posto che l’avvenuto accoglimento del motivo precedente ha determinato il venir meno, almeno allo stato, della reciproca soccombenza fondante la lamentata decisione di compensazione.

4. Passando al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ne va pregiudizialmente affermata la tempestività, atteso che lo stesso è stato proposto nel controricorso della menzionata società spedito per la notifica alla ricorrente principale il 10 dicembre 2019, nel rispetto, dunque, sia del termine di cui all’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 149 del 2022), risultando ad essa notificato il ricorso principale il 5 dicembre 2019, sia del termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui utilizzabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima, mentre quello odierno è iniziato, in primo grado, con la notifica della corrispondente citazione risalente al 2003), rapportato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (10 luglio 2019), avendo la menzionata controricorrente dichiarato di non aver ricevuto la notificazione di quest’ultima, ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., eseguita, in data 8 ottobre 2019, solo nei confronti della banca ricorrente principale.

In proposito, infatti, è utile ricordare che questa Corte ha già chiarito che,«In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige laregola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti),va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che ancheciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione».

5. Tanto premesso, il primo motivo di questoricorso incidentale, rubricato «Vizioex art. 360, n. 4), c.p.c. –Erronea declaratoria di giudicato –Violazione dell'art. 331 c.p.c. in materia di cause dipendenti, in relazione agli artt. 1936, 1939, 1941 e 1945 c.c. –Falsa applicazione degli artt. 1306 e 1944 c.c.», è volto a censurare l’affermazione della corte di rinvio secondo cui la precedente «sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dalla stessa proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello.

Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate le domande dalla stessa formulata nel presente grado di giudizio» (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata).

Assume la menzionata società che la regola generale ex artt. 1306 e 1944 cod. civ. (alla quale, sebbene in assenza di specifiche argomentazioni in diritto, la menzionata corte si era chiaramente rifatta), per cui, tra debitore principale e fideiussore, il litisconsorzio è solo facoltativo, sicché le rispettive posizioni restano scindibili ai sensi dell'art. 331 [rectius: 332] cod. proc. civ., «non si applica quando a) entrambi i soggetti siano di fatto attori e/o convenuti nel medesimo processo e b) il fideiussore muova contestazioni attinenti all'obbligazione principale o, comunque, su temi comuni al debitore principale, come gli consente di fare l'art. 1945 c.c.: in tale specifico caso, si rientra nell'ipotesi di causa inscindibile perché dipendente, prevista sempre dall'art. 331; e la posizione dipendente –sembra appena il caso di dirlo –è quella dell'obbligato in via accessoria».

Richiamati i principi sanciti da Cass. n. 16669 del 2012, la medesima società sostiene che, «nel caso di specie, il fideiussore ha appunto fatto valere temi comuni.

Infatti – come riferisce la sentenza impugnata – [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto una cassazione con rinvio “relativamente al secondo motivo del ricorso in Cassazione nonché per i motivi dal sesto all'undicesimo” (pag. 7), ossia sulla stessa possibilità di contestare l'obbligazione principale e su specifiche contestazioni volte “a provare la sussistenza di un minor credito della Banca”, precisamente (cfr. pag. 11):

1. la “avvenuta concessione di una ulteriore apertura di credito di lire 112.006.000 in favore della società attrice, idonea a modificare anche le posizioni delle garanti”;

2. l'indebita applicazione della ritenuta» giusta la legge Prodi «sul CCT da 118 milioni, in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s;

3. il tardivo accredito del saldo finale del conto n. 2560 “sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dei titoli dati in pegno da essi garanti";

4. il “rifiuto del Banco di pagare ad esse garanti la rendita delie azioni bancarie in deposito, non vincolate a garanzia di alcun conto corrente”;

5. l'esecuzione indebita, a carico del conto n. 2560, “di un bonifico a terzi di lire 78.468.000 per il quale il Banco non aveva mai documentato l'ordine di pagamento impartito da esse correntiste”;

6. infine, ma non da ultimo, l'anatocismo su entrambi i conti.

I punti 1) e 2), nonché il 6) quanto al conto n. 3895, riguardano per definizione il debitore principale.

E tanto basterebbe a escludere la sussistenza del giudicato in questione.

Ma siccome il saldo finale del conto n. 2560, come si è già spiegato illustrando l'iter processuale, per ordine delle garanti doveva essere (ed è stato) girato a ripianare proprio il debito principale, in concreto tutte le questioni che incidono sull'entità di tale saldo sono a loro volta temi comuni.

Pertanto, la statuizione di giudicato è erronea e va cassata, dimodoché risultino ammissibili tutte le domande ed eccezioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rispetto ai predetti temi comuni (oltre a quelle per cui si invoca l'applicazione dell'art. 336 c.p.c.: v. il secondo motivo).

E visto che il ricorso avversario deve essere respinto, si chiede –per il caso di rigetto dei motivi che seguono e che riaprirebbero l'accertamento del quantum– che l'Ecc.ma Corte, cassando e decidendo nel merito, estenda alla debitrice principale l'azzeramento del saldo creditorio tuttora pretesoex adverso.

Salvo, anche in tal caso, il rinvio per l’esame delle domande risarcitorie, di cui in appresso». 5.1.Una tale doglianza si rivela inammissibile, atteso che le domande e le eccezioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano, ormai, già respinte definitivamente perché i suoi ricorsi, principale ed incidentale, contro la sentenza della Corte di appello di Genova n. 961/2011, sono stati, rispettivamente, rigettato e dichiarato inammissibile dalla pronuncia rescindente resa da Cass. n. 20689 del 2016.

5.1.1. La stessa [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha anche partecipato al giudizio di rinvio successivo all’appena menzionata pronuncia, sicché è concretamente inconfigurabile qualsivoglia rilievo del tema della riconducibilità della odierna fattispecie di solidarietà a quella dell’art. 331 cod. proc. civ. piuttosto che dell’art. 332 del medesimo codice.

5.1.2. Parimenti irrilevante, inoltre, si rivela l’approfondimento dell’ulteriore tema – controverso in dottrina e nella giurisprudenza – concernente la possibilità, o non, per la ricorrente incidentale suddetta, malgrado la sua avvenuta partecipazione al corrispondente giudizio, di avvalersi, exart. 1306 cod. civ., di eventuali effetti favorevoli in esso ottenuti dalla condebitrice solidale Canale: la menzionata controricorrente, infatti, non ha svolto alcun ricorso incidentale contro il rigetto delle sue domande ed eccezioni rinvenibile nella decisione della corte di rinvio impugnata in questa sede. 6.Da quanto si è appena detto consegue, altresì , che t utti gli altri motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] – così rispettivamente rubricati: II) «Vizio ex art. 360, n. 4.

Erronea delimitazione del thema decidendum e omesso esame delle domande risarcitorie –Violazione dell’art. 336 §1 c.p.c. e violazione o falsa applicazione dell’art. 276 stesso codice»;III) «Ritenuta pregiudizialità dell'accertamento del saldo finale rispetto alle domande risarcitorie (art. 276 c.p.c.) e/o esclusione delle singole operazioni illegittime come fonti di danno risarcibile (artt. 1218, 1842 e 1843 c.c.) e/o ritenuta necessità dellaserie completa di estratti conto e/o contratti anche per l'esame delle stesse (artt. 1832 c.c., 116 e 345 c.p.c.»; IV) «Commissioni di massimo scoperto e spese: violazione dell'art. 2697 c.c. e/o omesso esame di fatto controverso e decisivo»; V) «Omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, n. 5), in relazione alle risultanze della CTU e alle contestazioni delle parti»;VI) «Omesso esame degli ulteriori fatti controversi e decisivi di cui ai motivi 6, 7, 8, 9 e 11 del precedente ricorso in Cassazione di [OSCURATO:PERSONA]»;VII) «Sul rigetto delle istanze istruttorie – Violazione degli artt. 263 c.p.c., 119 TUB, 210 c.p.c. e 2711 c.c.», censurandosi l’avvenuto rigetto, confermato nella sentenza impugnata, delle istanze istruttorie delle parti [OSCURATO:PERSONA] e Canale, che avrebbero potuto consentire di superare le lacune probatorie rimarcate nella medesima sentenza «essendo rivolte ad ottenere l'esibizione o comunque l'acquisizione di ulteriori documenti che sono o dovrebbero essere in possesso della controparte Istituto di credito»;VIII) «Comunque e in ogni caso: violazionedell’art. 2697 c.c. rispetto alla cd.

“regola del saldo zero”, in relazione agli artt. 1218 e 1832 c.c., nonché all’art. 116 c.p.c.»– si rivelano inammissibili perché investono profili coperti dal giudicato già formatosi nei confronti della ricorrente incidentale suddetta e/o su cui sarebbe stato onere della Canale, su di essi rimasta concretamente soccombente in sede di rinvio proporre impugnazione incidentale in questa sede.7.

In definitiva, quindi,il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente causa, con effetti dall’1 gennaio 2017, del [OSCURATO:PERSONA]) deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo di impugnazione qui accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

7.1. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso incidentale , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di impugnazione qui accolto e rinvia la causa alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37862/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla Piazza F. Meda n. 4, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Errico, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultima in Roma, alla viaBrenta n. 2/A . - controricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA](SV), [OSCURATO:PERSONA], in persona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via E. Gianturcon. 6. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1 049 /201 9 , della [OSCURATO:PERSONA] L O [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/02/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, breviter , [OSCURATO:PERSONA]), già intestataria di un conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, Agenzia di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], intestatarie di un altro conto corrente presso la medesima Banca e garanti della predetta società, citarono il [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara soc. coop. a r.l., in qualità di avente causa della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, innanzi al Tribunale di Savona per sentir accertare la somma da loro dovuta al menzionato istituto di credito a titolo di saldo debitore dei conti correnti e la responsabilità dello stessoper la falsificazione delle sottoscrizioni apposte su documenti attribuiti ad esse attrici, con la relativa condanna al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda, esposero che, con lettere raccomandate del 7 febbraio 2001, il Banco, sull'errato presupposto della decadenza della società dal beneficio del termine, aveva disdetto gli affidamenti loro concessi ed intimato il pagamentodel saldo debitore dei conti correnti, comunicando che, in mancanza, avrebbe proceduto alla realizzazione dei valori vincolati in pegno dalle Canale ed alla compensazione del ricavato con l'importo dovuto. 1.1. Costituitosi il Banco, che resistette alle avverse domande, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al pagamento della somma di € 190.990,64 (per residuo credito di c/c n. 3895/835 girato a sofferenza), oltre interessi, l’adito tribunale, con sentenza del 26/27 marzo 2007, n. 277, rigettò sia la domanda principale che quella riconvenzionale per mancanza di prove. 2. Le impugnazioni separatamente proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di avente causa dal [OSCURATO:PERSONA] di Verona e Novara, e dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, furono decise dalla Corte di appello di Genova, che, previa loro riunione, con sentenza del 6 ottobre 2011, n. 961, accolse la prima e rigettò la seconda, condannando la [OSCURATO:PERSONA] e la Canale al pagamento, in favore della Banca, della somma di € 190.990,64, oltre interessi. 2.1. Premesso che le attrici avevano addebitato all’istituto di credito di aver provveduto abusivamente alla vendita di titoli e valori di loro proprietà asseritamente vincolati in pegno a suo favore e di avere compensato il ricavato con il saldo dei conticorrenti a loro intestati, la corte escluse l'illiceità di tale comportamento, rilevando che la Banca aveva agito nel rispetto della disciplina contrattuale che regolava i rapporti con le correntiste. Precisato, infatti, che i contratti stipulati tra le parti attribuivano alla Banca la facoltà di recedere con preavviso di cinque giorni anche senza giusta causa e di valersi dei titoli e dei valori costituiti in pegno dalla correntista, rilevò che tale facoltà, accordata anche dalle garanti con atto del 30 gennaio 1993, non disconosciuto tempestivamente, era stata esercitata con due lettere del 7 febbraio 2001, prodotte in giudizio, alle quali avevano fatto seguito due lettere recanti la firma di Antonietta e [OSCURATO:PERSONA] con cui le garanti, riferendosi alla propria posizione debitoria ed a quella della [OSCURATO:PERSONA], avevano invitato la Banca a realizzare i titoli ed a detrarre il ricavato dall'importo dovuto, impegnandosi a soddisfare il debito residuo; con le medesime lettere, inoltre, esse avevano proposto dapprima l'accensione d'ipoteca a garanzia di un piano di rientro da formalizzare e, in seguito, un accordo bonario recante la vendita dei titoli costituiti in pegno e la concessione di un mutuo ipotecario. Ravvisato nelle predette lettere un riconoscimento del debito, al quale il Banco aveva dato riscontro comunicando la propria intenzione di procedere alla vendita dei titoli e la propria disponibilità a prendere in considerazione proposte di pagamento dilazionato, la corte ritenne generiche le doglianze sollevate dalle attrici in ordine ad altre irregolarità commesse dalla Banca, al mancato invio degli estratti conto ed all'errato conteggio d'interessi e commissioni, affermando pertanto, sulla base della documentazione prodotta, la fondatezza della domanda riconvenzionale. 3. Per la cassazione dellapredetta sentenza proposero autonomi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), per undici motivi, e la [OSCURATO:PERSONA], per sei motivi. Resistettero, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] BP soc. cons. p.a., in qualità di procuratrice del [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., succeduta alla [OSCURATO:PERSONA] di Verona, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima proponendo ricorso incidentale, articolato in ventitré motivi, a sua volta resistito dalla menzionata [OSCURATO:PERSONA] BP con controricorso. 3.1. Con sentenza del 19 maggio/13 ottobre 2016, n. 20689, questa Corte: i) respinse il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiarò inammissibile il successivo ricorso incidentale; ii) rigettò il primo ed il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone assorbiti il quarto ed il quinto, ed accogliendone il secondo e quelli dal sesto all’undicesimo; iii) cassò la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinviò la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione. 4. Pertanto, con atto ritualmente notificato il 17 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], riassunse il giudizio innanzi alla corte di appello suddetta, exart. 392 cod. proc. civ., ivi citando il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., in proprio e quale incorporante per fusione di [OSCURATO:PERSONA] BP soc. cons. p.a., ed insistendo, in parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 277/07 del Tribunale di Savona, per l’accoglimento delle domande come formulate nelle conclusionidella citazione di primo grado. Si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa del [OSCURATO:PERSONA], contestando integralmente le pretese di controparte e concludendo per il rigetto dell’appello ex adverso proposto, in quanto infondato, ed invocando la condanna di [OSCURATO:PERSONA], debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), a pagare alla Banca la somma capitale di € 190.990,64, oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo. 4.1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 giugno/10 luglio 2019, n. 1049: a) respinse l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 277/07, che confermò; b) dichiarò interamente compensate le spese di lite dell’intero giudizio (grado di appello, giudizio di Cassazionee giudizio di rinvio) e pose definitivamente a carico delle parti, in misura del 50%, ciascuna le spese di c.t.u., già liquidate con separato provvedimento. 4.2. Per quanto qui ancora di interesse, il giudice di rinvio: i) rilevò «che la sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dalla stessa proposto avverso il provvedimento della Corte di appello. Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate le domande dalla stessa formulate nel presente grado di giudizio»; ii) quanto alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] ed a quella riconvenzionale del Banco, rimarcò che «la causa è stata rimessa a questa Corte relativamente al secondo motivo del ricorso in Cassazione nonché per i motivi dal sesto all’undicesimo», del cui esito in sede di legittimità diede conto; iii) disposta una c.t.u. contabile concernente la situazione dei conti correnti nn. 20560 e 3895, diede atto che il consulente nominato aveva verificato che «Non sono presenti in atti i contratti (iniziali) di conto corrente n. 2560 e n. 3895, bensì sono presenti solo alcune lettere di fido e alcune lettere di deposito valori relativi ai conti correnti n. 2560 e n. 3805 […], e che vi erano lacune nelle produzioni relative agli estratti conto». Opinò, quindi, che «Tale circostanza, appurata dal c.t.u. e non contestata dalle parti, è dirimente ed assorbente per l’esame della domanda riconvenzionale di pagamento della banca e delle altre eccezioni sollevate dalla Canale per contrastare la predetta domanda, nonché quelle di mero accertamento dalla stessa proposte, essendo sulle altre sceso il giudicato in conseguenza della reiezione o della dichiarazione di inammissibilità degli altri motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 961/2011»; iv) affermò che «la banca che si dica creditrice deve produrre i contratti di conto corrente e gli estratti a partire dall’inizio del rapporto, dando, così, integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertire per il correntista ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto (v., da ultimo, Cass. n. 28947-17, Cass.20693-16). La banca non può pretendere, sol perché non in grado diprodurlo, l’azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario. Talerapporto vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente; esso è unitariamente strutturato, postula operazioni di prelievo e di versamento non integranti distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra banca e cliente, rispetto ai quali l’azzeramento unilaterale delle risultanze possa valere alla stregua di rinuncia. Per cui “L’accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze contabili, poiché il saldo del conto presuppone in sé la effettiva e integrale ricostruzione del dare e dell’avere: dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate senza possibilità di ricorrere a criteri presuntivi o approssimativi” (Cass., sent. 9365/2018, in motivazione). Nel caso in esame, inoltre, oltre alla riscontrata non continuità delle produzioni degli estratti conto, non risultano neppure prodotti i contratti di conto corrente, cosicché non è dato sapere neppure quali condizioni le parti avessero pattuito. Tutto ciò premesso, deve essere confermata la sentenza del Tribunale di Savona nella ratio incentrata sulla inosservanza dell’onere della prova da parte della banca, rivelatasi esatta (per tutte, Cass. n. 2108-12, Cass., Sez. U, n. 7931- 13); come pure il rigetto delle domande di accertamento di quanto dovuto da parte della fideiubente, per gli stessi motivi. Ciò posto, risultano assorbiti i motivi di cui dal n. 6 al n. 11 del ricorso per cassazione di Canale e riproposti nella presente sede, in quanto tesi a provare la sussistenza di un minor credito della banca nei confronti della società e conseguentemente dei suoi fideiussori[…]». 5. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa, con effetti dall’1 gennaio 2017, del [OSCURATO:PERSONA]), affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale affidato ad otto motivi, alcuni dei quali recanti plurime censure, corredato pure da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giova premettere che il ricorso per cassazione avverso la decisione pronunciata in sede di rinvio, diretto a denunciare la mancata osservanza del principio di diritto fissato con la pronuncia di annullamento o il mancato assolvimento dei compiti con essa affidati, implica il potere-dovere della Suprema Corte di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.n. 2020 del 1981; Cass. n. 5567 del 1982; Cass. n. 19212 del 2005; Cass.n. 9395 del 2006; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. nn. 32008 e 35790 del 2022). 1.1. È opportuno ricordare, allora, che la pronuncia rescindente emessa da Cass. n. 20689 del 2016, decidendo sul ricorso principale promosso da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza n. 961/2011, resa il 6 ottobre 2011 dalla Corte di appello di Genova, ne accolse il secondo motivo e quelli dal sesto all’undicesimo, respingendone il primo ed il terzo e dichiarandone assorbiti il quarto ed il quinto (quella stessa decisione, inoltre, rigettò il ricorso principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e ne dichiarò inammissibile il successivo ricorso incidentale). 1.1.1. Nella menzionata decisione di legittimità si legge, quanto ai motivi ivi accolti, che (cfr. pag. 15-17): «11. Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., anche in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., osservando che, anche a volervi ravvisare un riconoscimento del debito, le lettere inviate al Banco spiegavano effetto sul piano esclusivamente processuale, dispensando il creditore dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, e non risultavano pertanto idonee a precludere l'esame delle censure da lei sollevate, riflettenti l'irregolarità di una serie di operazioni contabili e bancarie e l'illegittimità della capitalizzazione degl'interessi passivi, che inficiavano il calcolo della somma dovuta al Banco. 12. La predetta censura dev'essere esaminata congiuntamente a quelle proposte con i motivi dal sesto all'undicesimo, con cui la ricorrente denuncia l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, facendo valerel'omesso esame delle contestazioni sollevate in ordine a) all'avvenuta concessione di un'ulteriore apertura di credito di Lire 112.000.000 in favore della società attrice, idonea a modificare anche la posizione di esse garanti, b) all'addebito dell'importo di Lire 118.000.000 sul conto intestato alla [OSCURATO:PERSONA], riguardante un credito di terzi per IVA, in ordine al quale il Banco non avrebbe dovuto procedere alla ritenuta, c) all'accredito di Lire 49.000.000 sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito dellavendita dei titoli dati in pegno da esse garanti, in considerazione del periodo trascorso tra le due operazioni e del differenziale esistente tra i tassi d'interesse applicati ai due conti, d) al rifiuto del Banco di pagare ad esse garanti la rendita delle azioni bancarie in deposito, non vincolate a garanzia di alcun conto corrente, e) all'addebito di un bonifico a terzi di Lire 78.468.000, per il quale il Banco non aveva mai documentato l'ordine di pagamento impartito da esse correntiste, f) alla capitalizzazione composta degl'interessi applicati ai conti correnti. 13. I motivi sono fondati. Anche a voler ritenere che la Corte di merito abbia inteso fondare la propria decisione esclusivamente sull'efficacia ricognitiva delle lettere inviate dalle Canale al Banco a seguito della revoca degli affidamenti, non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto sufficiente la produzione dei predetti documenti, ai fini del rigetto della domanda principale e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, respingendo quindi le contestazioni sollevate dalle garanti in ordine all'ammontare del debito, senza procedere alla verifica della loro fondatezza, attraverso la valutazione dei mezzi di prova offerti a sostegno delle stesse, se ed in quanto ammissibili, nonché di quelli ulteriori eventualmente dedotti e prodotti dal Banco a giustificazione della propria pretesa. Le predette censure non potevano ritenersi infatti precluse dall'avvenuto riconoscimento del debito, il quale non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi; tale astrazione si traduce in una mera relevatio ab onere probandi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale: pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass.,Sez. 31 marzo 2010, n. 7787; Cass., Sez. II, 22 agosto 2006, n. 18259; Cass., Sez. 111, 11 dicembre 2000, n. 15575)». 1.2. È noto, poi, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, oppure – come accaduto nella specie –per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 35790 del 2022). Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.35790 del 2022; Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. n. 31901 del 2018; Cass.n. 35790 del 2022); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandidel giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr.Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 35790 del 2022). 1.2.1. Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, inquanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perché il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex legeostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciatonon in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la successiva Cass. n. 5137 del 2019). 1.3. Ne consegue, dunque, che, alla stregua delle argomentazioni esposte dalla pronuncia rescindente di Cass. n. 20689 del 2016, al giudice di rinvio spettava, nella specie, di esaminare e pronunciare nuovamente sulle impugnazioni concernenti l’avvenuto rigetto, in primo grado, delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), su cui aveva insistito [OSCURATO:PERSONA], sua erede, e su quella riconvenzionale della banca. Il giudice di rinvio, peraltro, doveva tenere conto dell’espresso avvertimento impartitogli dalla Suprema Corte secondo cui, per l’adottanda sua decisione, non poteva considerare sufficiente la mera dichiarazione di ricognizione di debito rinvenibili nelle due lettere del 7 febbraio 2001 indirizzate dalle Canale alla Banca perché, per effetto della tipologia di contestazioni sollevate dalle prime in ordine all’ammontare del debito, l’efficacia probatoria propria della ricognizione exart. 1988 cod. civ. era venuta meno. 2.Fermo quanto precede, il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.». Assume l’istituto di credito suddetto (cfr., amplius, pag. 18 e ss. del ricorso) che: i) la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente n. 20689 del 2016, aveva accolto esclusivamente il ricorso della Canale nei soli limiti (motivi secondo e dal sesto all’undicesimo) ivi indicati, riconoscendo, quindi, la natura ricognitiva e l’effetto vincolante delle lettere indirizzate dalle signore Canale alla Banca e da questa prodotte in giudizio; ii) «Costituisce, e costituiva già all’epoca del giudizio di rinvio, questione coperta dal giudicato interno quella riguardante l’efficacia ricognitiva delle lettere inviate da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle intimazioni di pagamento loro rivolte dalla Banca. L’esistenza e l’entità del credito vantato dalla Banca, dunque, si presumono fino a prova contraria. A ciò deve aggiungersi che, come rilevato dalla stessa sentenza della SupremaCorte n. 20689/2016 (cfr. pagine 12-13), le lettere di ricognizione del debito inviate dalle fideiubenti “non hanno costituito l’unico elemento di prova posto a fondamento della decisione, avendo la Corte di merito dato atto dell’avvenuta produzione dei contratti stipulati con il Banco, recanti anche l’indicazione del tasso d’interesse pattuito per la disponibilità accordata alla società attrice, e delle fideiussioni rilasciate dalle Canale, nonché della corrispondenza intervenuta tra le parti a seguito della revoca degli affidamenti, dalla quale ha desunto anche l’ammontare del credito”»; iii) il giudizio di rinvio «doveva quindi esclusivamente consentire: alla signora [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA], di provare il diverso ammontare del saldo del rapporto esistente con la Banca; alla Corte d’Appello di valutare i mezzi di prova offerti, se ed in quanto ammissibili»; iv) la Canale «non ha provato l’esistenza di alcun elemento attinente al rapporto fondamentale suscettibile di incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento di debito (anzi, come si è detto, l’espletata consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che il credito vantato dalla Banca aveva una consistenza ampiamente superiore a quella dichiarata nel riconoscimento di debito). In mancanza della prova contraria, non esisteva altra soluzione praticabile se non la conferma della sentenza n. 906/2011 della Corte d’Appello di Genova. La Corte territoriale, invece, ha respinto la domanda riconvenzionale presentata dalla Banca, argomentando in ordine al mancato assolvimento da parte della stessa dell’onere di produrre, “al fine della determinazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, gli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo…”»; v) «Così decidendo, il giudice del rinvio ha violato l’art. 324 c.p.c., in punto di cosa giudicata formale, e l’art. 2909 cod. civ., sul giudicato sostanziale, nonché gli artt. 1988 e 2697 cod. civ., per aver ritenuto la Banca gravata da un onere probatorio da cui era pacificamente esonerata (per effetto de ll’astrazione processuale derivante dal riconoscimento di debito) e la controparte esonerata da un onere probatorio da cui era invece gravata (quello di fornire la prova contraria)». 2.1. Questa doglianza si rivela fondata nei soli limiti di cui appresso.2.2. Innanzitutto, deve escludersi la configurabilità, nel contestato dictum della corte distrettuale, del giudicato interno come lamentato dalla ricorrente. 2.2.1. Si è già spiegato, infatti, che, giusta le chiare indicazioni desumibili dalla pronuncia rescindente di Cass. n. 20689 del 2016, al giudice di rinvio spettava di esaminare e pronunciare nuovamente sulle impugnazioni concernenti l’avvenuto rigetto, in primo grado, delle domande di [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), su cui aveva insistito [OSCURATO:PERSONA], sua erede, e su quella riconvenzionale della banca. Quel giudice, inoltre, avrebbe dovuto rispettare l’espresso avvertimento impartitogli dalla Suprema Corte secondo cui, per l’adottanda sua decisione, non avrebbe potuto considerare sufficiente la mera dichiarazione di ricognizione di debito rinvenibili nelle due lettere del 7 febbraio 2001 indirizzate dalle Canale alla Banca: ciò perché, attesa la tipologia di contestazioni sollevate dalle prime in ordine all’ammontare del debito asseritamente riconosciuto, l’efficacia probatoria propria della ricognizione exart. 1988 cod. civ. era venuta meno. 2.2.2. Va qui solo ribadito che, consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 31296 e15097 del 2023; Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6459 del 2020; Cass. n. 20689 del 2016), la ricognizione di debito di cui all'art. 1988 cod. civ. produce un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma della cui esistenza o validità, anche in relazione a singole clausole, non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (cfr. Cass. n. 2091 del 2022; Cass., SU, n. 6549 del 2020). 2.2.3. Pertanto, è assolutamente ragionevole ritenere, da un lato, che la conseguenza del descritto avvertimento impartito da questa Corte al giudice di rinvio non poteva che essere, evidentemente, quella che ciascuna parte avrebbe dovuto dimostrare la fondatezza dei rispettivi assunti attesa la tipologia di contestazioni (tra cui quella di pretesa capitalizzazione illegittima degli interessi) mosse dalle Canale al debito asseritamente “riconosciuto” nelle menzionate dichiarazioni del 7 febbraio 2001 indirizzate alla Banca; dall’altro, che, così avendo concretamente proceduto la corte di rinvio, nessuna violazione di qualsivoglia giudicato interno può realmente configurarsi in un siffatto modus operandi. 2.3. A differenti conclusioni, invece, deve giungersi con riguardo al diverso profilo della carenza di prova delle rispettive pretese delle parti – ritenuta dalla corte distrettuale sul presupposto della mancanza in atti dei contratti (iniziali) di conto corrente n. 2560 e n. 3895, e delle riscontrate lacune nelle produzioni relative agli estratti conto – e delle conseguenze totalmente negative da tanto fatte derivare sulle domande di queste ultime. 2.3.1. In proposito, rileva il Collegio che, con specifico riferimento alle conseguenze dell’omessa produzione del contratto di conto corrente, la recente Cass. n. 3310 del 2024 (alla cui motivazione, per la parte qui di interesse –pag. 14-15 – può farsi rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. In senso del tutto analogo si vedano anche Cass. nn. 9213 e 12993 del 2023), riaffermato che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l’accertamento del corretto saldo di un conto corrente (e per larestituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide), la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, ha rimarcato che, «nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori deilimiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scrittaad substantiam o ad probationem – così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 cod. civ. per la prova testimoniale – operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti, e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione delprocesso (cfr. Cass. n. 5880 del 2021; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 566 del 2001)». Dovendo qui solo aggiungersi che, quanto alla prospettata corresponsione di anatocistici, varrebbe comunque la disciplina di cui all’art.1283 cod. civ., come interpretato, in ambito di conto corrente bancario, dall’ormai consolidatasi giurisprudenza di legittimità. 2.3.2. Con riguardo, poi, al tema dei rispettivi oneri probatori in controversie che vedano contrapposte domande di pagamento del saldo di un conto corrente (formulata dalla banca) e di rideterminazione dello stesso al fine di espungerne poste illegittimamente ivi addebitate (generalmente proposta dal correntista o, in ragione degli obblighi nascenti dalla garanzia prestata, dal suo fideiussore), la recentissima Cass. n. 1763 del 2024 (alla cui ampia motivazione, per la parte qui di interesse, può farsi rinvio exart.118 disp. att. cod. proc. civ.) ha puntualizzato (cfr., in particolare i §§ 2.9, 2.9.2. 2.9.4. 2.9.5. e 2.9.6 delle “Ragioni della decisione”) che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario: a) «[…] l’istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ.»; b) «Una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi ultimi, infatti, non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (esostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell’identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto; tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l’estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da altra recentissima pronuncia di questa Corte tuttora in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019),– [si tratta della sentenza resa da Cass.n. 2607 del 2024, poi pubblicata il 29 gennaio 2024. Ndr.] –anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio dihome banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal proprio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ognialtro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell’art.116 cod. proc. civ.»; c) «È innegabile, peraltro, che malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti»; d) «In quest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancito dall’art. 2697 cod. civ.»; e) « […] se la banca agisca in giudizio per il pagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condanna dell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento della domanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamente formulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento del rapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: i-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non può sottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n.23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto conto disponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nel periodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finale risulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli o dimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione processuale), o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenza chiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha provato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l’estratto conto immediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ricollegando l’ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto». 2.4. Fermo quanto precede, la motivazione dell’impugnata sentenza n. 1049/2019, resa dalla Corte di appello di Genova, quale giudice di rinvio designato da Cass. n. 20689/2016, si rivela non coerente con i principi suddetti laddove ha respinto l’impugnazione concernente l’avvenuto rigetto, in primo grado, della domanda riconvenzionale della banca, sicché l’odierna doglianza di quest’ultima deve essere accolta, affidandosi al giudice di rinvio il compito di procedere ad una nuova verifica, alla stregua, appunto, di quei principi, dell’entità dell’eventuale credito invocato dalla banca medesima ([OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, non ha ritenuto, invece, di proporre ricorso incidentale al fine di contestare il rigetto, con motivazione sostanzialmente analoga, anche delle proprie domande ed eccezioni). 3. Il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]., rubricato, «Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. con riguardo alla mancata condanna alle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.», contesta alla corte di rinvio l’avvenuta integrale compensazione delle spese di lite del precedente grado d’appello, del giudizio avanti la Corte di cassazione e del giudizio di rinvio, in ragione della reciproca soccombenza, anche con riferimento al rapporto processuale intercorso tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.. Si deduce che «La Corte di cassazione, infatti, ha rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti della sentenza n. 961/2011 pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova nel secondo grado di giudizio e ne ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è, quindi, passata in giudicato la sentenza n. 961/2011 della Corte d’Appello di Genova, con le spese ivi liquidate in sede di dispositivo. Nel giudizio di rinvio, nonostante gli effetti della pronuncia della Corte di cassazione sopra ricordata, [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. ha depositato comparsa di risposta, rassegnando conclusioni a danno della Banca, ha presentato istanze istruttorie insistendo per la CTU contabile, ha presentato diverse istanze volte alla modifica ed all’integrazione dell’ordinanza istruttoria, insistendo nell’ordine di esibizione, ha presentato successive osservazioni alle CTU contabile, con richiesta di supplemento di indagine e ricorsoex art. 92 disp. att. c.p.c., ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica, determinando conseguentemente le giuste difese della Banca, che ha sempre eccepito l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 961/2011 della Corte d’Appello di Genova. Nell’ambito della sentenza nella presente sede gravata, la Corte d’Appello di Genova, dopo aver ricordato che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso e dopo aver rilevato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s era oramai passata in giudicato la sentenza resa nel secondo grado di giudizio, ha dichiarato inammissibili ed insuscettibili di esame le domande dalla stessa formulate. Così stando le cose, non si vede come possa essere ravvisata una reciproca soccombenza nell’ambito del rapporto processuale intercorso tra la Banca e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.». 3.1. Questa doglianza deve considerarsi assorbita, posto che l’avvenuto accoglimento del motivo precedente ha determinato il venir meno, almeno allo stato, della reciproca soccombenza fondante la lamentata decisione di compensazione. 4. Passando al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., ne va pregiudizialmente affermata la tempestività, atteso che lo stesso è stato proposto nel controricorso della menzionata società spedito per la notifica alla ricorrente principale il 10 dicembre 2019, nel rispetto, dunque, sia del termine di cui all’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportategli dal d.lgs. n. 149 del 2022), risultando ad essa notificato il ricorso principale il 5 dicembre 2019, sia del termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo, qui utilizzabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dalla legge n. 69 del 2009 ed applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di quest’ultima, mentre quello odierno è iniziato, in primo grado, con la notifica della corrispondente citazione risalente al 2003), rapportato alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (10 luglio 2019), avendo la menzionata controricorrente dichiarato di non aver ricevuto la notificazione di quest’ultima, ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., eseguita, in data 8 ottobre 2019, solo nei confronti della banca ricorrente principale. In proposito, infatti, è utile ricordare che questa Corte ha già chiarito che,«In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige laregola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti),va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che ancheciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione». 5. Tanto premesso, il primo motivo di questoricorso incidentale, rubricato «Vizioex art. 360, n. 4), c.p.c. –Erronea declaratoria di giudicato –Violazione dell'art. 331 c.p.c. in materia di cause dipendenti, in relazione agli artt. 1936, 1939, 1941 e 1945 c.c. –Falsa applicazione degli artt. 1306 e 1944 c.c.», è volto a censurare l’affermazione della corte di rinvio secondo cui la precedente «sentenza di appello è passata in giudicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo stato respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dalla stessa proposto avverso il provvedimento della Corte di Appello. Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili e non possono essere esaminate le domande dalla stessa formulata nel presente grado di giudizio» (cfr. pag. 6-7 della sentenza impugnata). Assume la menzionata società che la regola generale ex artt. 1306 e 1944 cod. civ. (alla quale, sebbene in assenza di specifiche argomentazioni in diritto, la menzionata corte si era chiaramente rifatta), per cui, tra debitore principale e fideiussore, il litisconsorzio è solo facoltativo, sicché le rispettive posizioni restano scindibili ai sensi dell'art. 331 [rectius: 332] cod. proc. civ., «non si applica quando a) entrambi i soggetti siano di fatto attori e/o convenuti nel medesimo processo e b) il fideiussore muova contestazioni attinenti all'obbligazione principale o, comunque, su temi comuni al debitore principale, come gli consente di fare l'art. 1945 c.c.: in tale specifico caso, si rientra nell'ipotesi di causa inscindibile perché dipendente, prevista sempre dall'art. 331; e la posizione dipendente –sembra appena il caso di dirlo –è quella dell'obbligato in via accessoria». Richiamati i principi sanciti da Cass. n. 16669 del 2012, la medesima società sostiene che, «nel caso di specie, il fideiussore ha appunto fatto valere temi comuni. Infatti – come riferisce la sentenza impugnata – [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto una cassazione con rinvio “relativamente al secondo motivo del ricorso in Cassazione nonché per i motivi dal sesto all'undicesimo” (pag. 7), ossia sulla stessa possibilità di contestare l'obbligazione principale e su specifiche contestazioni volte “a provare la sussistenza di un minor credito della Banca”, precisamente (cfr. pag. 11): 1. la “avvenuta concessione di una ulteriore apertura di credito di lire 112.006.000 in favore della società attrice, idonea a modificare anche le posizioni delle garanti”; 2. l'indebita applicazione della ritenuta» giusta la legge Prodi «sul CCT da 118 milioni, in danno di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s; 3. il tardivo accredito del saldo finale del conto n. 2560 “sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dei titoli dati in pegno da essi garanti"; 4. il “rifiuto del Banco di pagare ad esse garanti la rendita delie azioni bancarie in deposito, non vincolate a garanzia di alcun conto corrente”; 5. l'esecuzione indebita, a carico del conto n. 2560, “di un bonifico a terzi di lire 78.468.000 per il quale il Banco non aveva mai documentato l'ordine di pagamento impartito da esse correntiste”; 6. infine, ma non da ultimo, l'anatocismo su entrambi i conti. I punti 1) e 2), nonché il 6) quanto al conto n. 3895, riguardano per definizione il debitore principale. E tanto basterebbe a escludere la sussistenza del giudicato in questione. Ma siccome il saldo finale del conto n. 2560, come si è già spiegato illustrando l'iter processuale, per ordine delle garanti doveva essere (ed è stato) girato a ripianare proprio il debito principale, in concreto tutte le questioni che incidono sull'entità di tale saldo sono a loro volta temi comuni. Pertanto, la statuizione di giudicato è erronea e va cassata, dimodoché risultino ammissibili tutte le domande ed eccezioni svolte da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rispetto ai predetti temi comuni (oltre a quelle per cui si invoca l'applicazione dell'art. 336 c.p.c.: v. il secondo motivo). E visto che il ricorso avversario deve essere respinto, si chiede –per il caso di rigetto dei motivi che seguono e che riaprirebbero l'accertamento del quantum– che l'Ecc.ma Corte, cassando e decidendo nel merito, estenda alla debitrice principale l'azzeramento del saldo creditorio tuttora pretesoex adverso. Salvo, anche in tal caso, il rinvio per l’esame delle domande risarcitorie, di cui in appresso». 5.1.Una tale doglianza si rivela inammissibile, atteso che le domande e le eccezioni di [OSCURATO:PERSONA] risultano, ormai, già respinte definitivamente perché i suoi ricorsi, principale ed incidentale, contro la sentenza della Corte di appello di Genova n. 961/2011, sono stati, rispettivamente, rigettato e dichiarato inammissibile dalla pronuncia rescindente resa da Cass. n. 20689 del 2016. 5.1.1. La stessa [OSCURATO:PERSONA], peraltro, ha anche partecipato al giudizio di rinvio successivo all’appena menzionata pronuncia, sicché è concretamente inconfigurabile qualsivoglia rilievo del tema della riconducibilità della odierna fattispecie di solidarietà a quella dell’art. 331 cod. proc. civ. piuttosto che dell’art. 332 del medesimo codice. 5.1.2. Parimenti irrilevante, inoltre, si rivela l’approfondimento dell’ulteriore tema – controverso in dottrina e nella giurisprudenza – concernente la possibilità, o non, per la ricorrente incidentale suddetta, malgrado la sua avvenuta partecipazione al corrispondente giudizio, di avvalersi, exart. 1306 cod. civ., di eventuali effetti favorevoli in esso ottenuti dalla condebitrice solidale Canale: la menzionata controricorrente, infatti, non ha svolto alcun ricorso incidentale contro il rigetto delle sue domande ed eccezioni rinvenibile nella decisione della corte di rinvio impugnata in questa sede. 6.Da quanto si è appena detto consegue, altresì , che t utti gli altri motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] – così rispettivamente rubricati: II) «Vizio ex art. 360, n. 4. Erronea delimitazione del thema decidendum e omesso esame delle domande risarcitorie –Violazione dell’art. 336 §1 c.p.c. e violazione o falsa applicazione dell’art. 276 stesso codice»;III) «Ritenuta pregiudizialità dell'accertamento del saldo finale rispetto alle domande risarcitorie (art. 276 c.p.c.) e/o esclusione delle singole operazioni illegittime come fonti di danno risarcibile (artt. 1218, 1842 e 1843 c.c.) e/o ritenuta necessità dellaserie completa di estratti conto e/o contratti anche per l'esame delle stesse (artt. 1832 c.c., 116 e 345 c.p.c.»; IV) «Commissioni di massimo scoperto e spese: violazione dell'art. 2697 c.c. e/o omesso esame di fatto controverso e decisivo»; V) «Omesso esame di fatti decisivi, ex art. 360, n. 5), in relazione alle risultanze della CTU e alle contestazioni delle parti»;VI) «Omesso esame degli ulteriori fatti controversi e decisivi di cui ai motivi 6, 7, 8, 9 e 11 del precedente ricorso in Cassazione di [OSCURATO:PERSONA]»;VII) «Sul rigetto delle istanze istruttorie – Violazione degli artt. 263 c.p.c., 119 TUB, 210 c.p.c. e 2711 c.c.», censurandosi l’avvenuto rigetto, confermato nella sentenza impugnata, delle istanze istruttorie delle parti [OSCURATO:PERSONA] e Canale, che avrebbero potuto consentire di superare le lacune probatorie rimarcate nella medesima sentenza «essendo rivolte ad ottenere l'esibizione o comunque l'acquisizione di ulteriori documenti che sono o dovrebbero essere in possesso della controparte Istituto di credito»;VIII) «Comunque e in ogni caso: violazionedell’art. 2697 c.c. rispetto alla cd. “regola del saldo zero”, in relazione agli artt. 1218 e 1832 c.c., nonché all’art. 116 c.p.c.»– si rivelano inammissibili perché investono profili coperti dal giudicato già formatosi nei confronti della ricorrente incidentale suddetta e/o su cui sarebbe stato onere della Canale, su di essi rimasta concretamente soccombente in sede di rinvio proporre impugnazione incidentale in questa sede.7. In definitiva, quindi,il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente causa, con effetti dall’1 gennaio 2017, del [OSCURATO:PERSONA]) deve essere accolto limitatamente al suo primo motivo, dichiarandosene assorbito il secondo, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo di impugnazione qui accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. 7.1. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso incidentale , a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. limitatamente al suo primo motivo, dichiarandone assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale promosso da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo di impugnazione qui accolto e rinvia la causa alla Co
Sentenza Cassazione n. 04043/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris