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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21697/2026

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e pro tempore Don AlessandroD’Acunto, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 791/2023,depositata il 7 marzo 2023 e notificata l’8 marzo 2023.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Milano laProvincia religiosa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’innanzi: “laProvincia”) chiedendone la condanna al rilascio di un appartamentosito a Milano in via [OSCURATO:PERSONA] 38/B, previo accertamento del fattoche egli ne era l’esclusivo proprietario.A fondamento della domanda, l’attore espose:- che con atto pubblico del 5 aprile 1982, [OSCURATO:PERSONA] donato la nuda proprietà dell’immobile alla Provincia, conriserva dell’usufrutto;- che la donazione, tuttavia, non si era mai perfezionata, poichéla donataria, pur avendola accettata con successivo atto pubblico del31 luglio 1985, non aveva notificato tale accettazione al donante,come prescritto dall’art. 782, secondo comma, c.c.;- che il bene, pertanto, quantunque nella materiale disponibilitàdella Provincia, non era mai uscito dal patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], ilquale ne aveva conservato il possesso sino alla data della sua morte,trasferendolo alla vedova [OSCURATO:PERSONA], sua erede;- che, ciononostante, la Provincia si era dichiarata proprietariadell’appartamento in forza della predetta donazione, opponendo dettotitolo alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale egli era poi ulteriormentesucceduto quale erede universale testamentario.La convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda espiegando riconvenzionale subordinata di accertamentodell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e per lacondanna dell’attore al rimborso delle spese da lei sostenute per lamanutenzione dell’immobile, oltre a spese straordinarie ed imposte,Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026nonché a restituirle l’importo di € 100.000,00 che essa avevamutuato al donante.Il tribunale accolse la domanda principale, ordinando allaProvincia l’immediato rilascio dell’immobile; condannò poi il Falciola arifondere alla convenuta le spese straordinarie suscettibili diripetizione, rigettando ogni altra domanda riconvenzionale.Gravata in via principale della Provincia e in via incidentale dalritenne la donazione valida ed efficace; e ciò in quanto la stessa si eraperfezionata per effetto della conoscenza acquisita dal donante circal’accettazione dell’ente donatario, desumibile dall’esistenza di unamissiva inviata dal primo al secondo nella quale si faceva menzionedell’atto di liberalità.I giudici distrettuali osservarono inoltre che, in ogni caso, laProvincia aveva acquistato la proprietà dell’immobile per usucapione.2.

Adìta con ricorso del Falciola, questa Corte ha cassato lastatuizione d’appello con sentenza n. 9476 del 2022, affermando chel’art. 782, secondo comma, c.c., applicabile a tutte le ipotesi didonazione senza contestuale accettazione da parte del donatario,impone che quest’ultima rivesta necessariamente la forma dell’attopubblico e stabilisce che il contratto si perfezioni solo nel momento incui l’atto di accettazione è notificato al donante, in deroga al generaleprincipio che non indica il mezzo attraverso il quale l’accettante deveportare a conoscenza del proponente la sua accettazione; pertanto,la notifica dell’atto di accettazione è un elemento costitutivo delnegozio, prima del quale non si produce alcun effetto traslativo, e talenotifica non ammette equipollenti, non potendosi perciò consideraresoddisfatto il relativo requisito con l’utilizzo di mezzi diversi dallaNumero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026stessa e, tantomeno, con una presunta conoscenza dell’accettazioneda parte del donante.Per mera completezza, e pur nella consapevolezza del carattereassorbente di tale statuizione, questa Corte ha anche rilevato che lamissiva presa in considerazione dai giudici d’appello non contenevaalcun elemento dal quale desumere una sicura conoscenza, in capo aldonante, dell’avvenuta accettazione mediante atto pubblico dellanuda proprietà dell’appartamento.Infine, e quanto alla possibile usucapione dell’immobile da partedella Provincia, ha osservato che, in caso di donazione nonperfezionata per mancata accettazione, la relazione con il bene del«mancato donatario» è di detenzione e non di possesso e, comunque,il trasferimento della nuda proprietà di un immobile con riserva diusufrutto non trasferisce anche il possesso del bene medesimo.3.

Riassunto il giudizio ad opera del Falciola, la Corte d’appello diMilano ha anzitutto accolto la domanda di rilascio.Sul punto, i giudici del rinvio hanno rilevato che la donazione nonpoteva ritenersi perfezionata, in difetto di notifica dell’accettazionedel donatario; né poteva desumersi la piena conoscenza di taleaccettazione da parte del donante, per effetto della missiva con laquale costui aveva chiesto una somma di denaro alla Provincia (poieffettivamente ottenuto), essendo tale ultima priva di elementisignificativi in tal senso.Hanno poi aggiunto che la donazione non poteva ritenersivolontariamente eseguita da [OSCURATO:PERSONA], erede deldonante, ai fini preclusivi del successivo esercizio dell’azione di nullitàex art. 799 c.c., poiché, in tale ipotesi, l’esecuzione della donazioneva posta in essere nella piena consapevolezza della causa di nullità,nella specie non dimostrata.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026In ogni caso, e come questa Corte aveva chiaramente affermatocassando la prima sentenza d’appello, la fattispecie di donazionesenza accettazione contestuale rendeva necessario che a taleincombente il donatario procedesse a mezzo di atto notificato daufficiale giudiziario, senza possibilità di equipollenti.Infine, esclusa anche l’usucapione dell’immobile per difetto divalido possesso in capo all’ente donatario, la Corte d’appello hariformato la sentenza di primo grado in punto alla rifusione delle spesestraordinarie, osservando che le stesse non erano state sostenutedalla Provincia, bensì dalla conduttrice dell’immobile; la ha invececonfermata per il resto, osservando: (a) quanto alla domanda direstituzione dell’importo asseritamente mutuato al donante, che larelativa dazione era riconducibile a un atto di liberalità, posto inessere a fronte delle condizioni di bisogno del beneficiario; (b) quantoalle spese sostenute a titolo di imposte, che il legittimato passivo alladomanda di rimborso era solo l’Erario; (c) quanto alle restanti spese,condominiali e di manutenzione, che sul punto la Provincia non avevaarticolato uno specifico motivo di gravame.3.

Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso percassazione la Provincia sulla base di tre motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente all’esame dei motivi, va disattesa l’eccezionedi inammissibilità del ricorso per difetto di jus postulandi, sollevatadal controricorrente sulla base del fatto che la procura alle litirilasciata dalla Provincia reca data anteriore a quella in cui risultaredatto il ricorso.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sul punto, infatti, va data continuità al principio, più volteaffermato da questa Corte (si vedano, ad es., Cass. n. 12628/2025,Cass. sez.

U, n. 2075/2024), secondo cui il requisito della specialitàdella procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiedela contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazionedell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essasia congiunta al ricorso, materialmente o mediante strumentiinformatici, e che il conferimento non sia antecedente allapubblicazione del provvedimento da impugnare, né successivo allanotificazione del ricorso stesso.Ciò posto, e passando allo scrutinio del primo motivo, con esso laricorrente denunzia violazione dell’art. 799 c.c.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui haescluso l’applicazione della disposizione evocata, ritenendo invalida ladonazione quantunque «confermata e/o posta in esecuzione da partedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», ciò che impediva all’odiernocontroricorrente, suo avente causa, di agire per la nullità della stessa.[OSCURATO:PERSONA] richiama un documento, prodotto nel giudizio dimerito, con il quale la predetta Ferni aveva dichiarato di volerrispettare la volontà del marito defunto quantunque la donazioneledesse la sua quota di legittima, assumendo che a tale dichiarazionedovrebbe conseguire «l’attribuzione di efficacia ex tunc alla donazionenulla», e ciò quantunque la causa di nullità dichiarata (lesione dilegittima) fosse diversa da quella poi accertata in giudizio (mancataaccettazione).1.1.

Il motivo è inammissibile perché non scalfisce lafondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata.Quest’ultima, infatti, sebbene motivata anche in relazione allapossibile operatività della regola espressa dall’art. 799 c.c. in tema diNumero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026esecuzione volontaria della donazione nulla, ha anzitutto richiamatoil principio di diritto espresso da questa Corte in sede di annullamento,in base al quale, vertendosi in ipotesi di donazione inter absentes, ilperfezionamento del contratto imponeva comunque la notificadell’accettazione nella sola forma prescritta dall’art. 782, secondocomma, c.c.In particolare, la sentenza impugnata ha fatto riferimento allastatuizione di questa Corte, secondo cui «la notifica dell’atto diaccettazione è un elemento costitutivo del negozio, prima del qualenon si produce alcun effetto traslativo e […] tale notifica non ammetteequipollenti, non potendosi, dunque, considerare soddisfatto ilrelativo requisito con l’utilizzo di mezzi diversi dalla stessa e,tantomeno, come nel caso di specie, con una presunta conoscenzadell’accettazione da parte del donante».L’affermazione di tale principio – che non inerisce al tema dellavalidità della donazione, ma ai presupposti per ritenere ilperfezionamento della stessa – è decisiva e da sola sufficiente adacclarare che l’immobile oggetto di controversia non è mai uscito dalpatrimonio del donante; tant’è che la sentenza impugnata rileva,risolutivamente, che «la notificazione dell’accettazione dovevaritenersi requisito indispensabile per la perfezione del relativocontratto di donazione oggetto di contestazione che, pertanto, primadel suo verificarsi non poteva neppure ritenersi concluso» (pag. 8).Detto rilievo non è minimamente inciso dalla censura che, perquesta ragione, non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2697 e1813 e ss. c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha escluso l’obbligo del Falciola di restituirle la somma di€ 100.000,00, mutuata al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026I giudici del rinvio avrebbero errato nel ritenere la sussistenza diun atto di liberalità quando, invece, vi era prova del fatto chel’erogazione era avvenuta a titolo di mutuo, emergente in particolareda una missiva con la quale il [OSCURATO:PERSONA] prometteva la restituzionedella somma; del resto, su tale circostanza essa aveva formulatocapitoli di prova orale, che i giudici di merito non avevano tuttaviaammesso.2.1.

Anche tale motivo è inammissibile per come formulato.La censura ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’importoche la Provincia assume di aver mutuato al dante causa delcontroricorrente.Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto in fatto che l’erogazionefosse collegata allo stato di bisogno del beneficiario e alla convinzionedella validità della donazione, tant’è che il relativo importo «era stato“consumato” dal de cuius e non avrebbe dunque potuto essere da luirestituito»; di qui la qualifica della dazione come attribuzione nonripetibile, in quanto fondata su un obbligo morale.La ricorrente non contesta tale ragionamento nei profili attinentialla sua motivazione, ma denunziando una violazione dell’art. 2697c.c.; in tal senso, tuttavia, essa non lamenta un’erronea ricognizionedella fattispecie astratta, ma invoca un diverso apprezzamento delleemergenze istruttorie, sollecitandone un riesame, in particolare conla valorizzazione dello scritto con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbemanifestato la propria volontà di restituire la somma ricevuta.Il sindacato qui richiesto, pertanto, ha ad oggetto la valutazionedelle risultanze di causa; valutazione che, invece, attiene tipicamenteal giudizio di merito e può essere criticata in questa sede solo sottol’aspetto del vizio di motivazione, e nei limiti di cui all’art. 360, commaNumero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026primo, num. 5), c.p.c. (Cass. n. 2951/2026; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 24155/2017).Quanto, poi, al profilo di doglianza attinente alla mancataammissione delle prove testimoniali, questa Corte ha precisato che ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorsoper cassazione, oltre che per vizio di motivazione, soltanto perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num.4, c.p.c., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova permotivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza inrapporto al tema controverso ed al compendio delle altre proverichieste o già acquisite (Cass. n. 30810/2023; si veda anche Cass.n. 66/2015); e la censura, per come formulata, si colloca al di fuoridi detto perimetro.3.

Infine, con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt.1988 e 2697 c.c., la ricorrente critica la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto insussistenti gli ulteriori debiti delcontroricorrente, fatti oggetto dell’originaria domandariconvenzionale.[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva sostenuto che, in caso di accoglimentodella domanda di rilascio del Falciola, quest’ultimo fosse condannatoa rimborsarle le spese straordinarie sostenute in relazioneall’immobile, le imposte versate e gli ulteriori esborsi affrontati a titolodi spese condominiali e di manutenzione.Nell’escludere tali debiti, i giudici d’appello avrebbero trascuratodi considerare l’esistenza di un documento ricognitivo degli stessi,redatto dal Falciola «a mezzo dei propri rappresentanti e soprattuttodel notaio Gabey suo consulente».3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026Invero, secondo la prospettazione della Provincia (si veda la pag.22 del ricorso), il documento ricognitivo conterrebbe l’impegno delall’immobile oggetto di controversia.Ora, l’affermazione del rilievo di tale scritto non si confrontaadeguatamente con la statuizione impugnata.Come si è detto, infatti, la Corte d’appello ha rilevato: (a) che lespese straordinarie erano in realtà state sostenute dalla conduttricedell’immobile, entratane nella disponibilità dopo l’introduzione delgiudizio di primo grado, difettando così sul punto la legittimazionedella Provincia; (b) che, per contro, le imposte versate daquest’ultima (non dovuta per insussistenza del diritto dominicale sulbene) potevano essere richieste solo all’amministrazione finanziaria,unica legittimata passiva della domanda di rimborso; (b) che, per ilrestante credito affermato, la Provincia non aveva formulato alcunmotivo d’appello.Il motivo non incide su tali statuizioni.In relazione a quanto esposto ai punti (a) e (b), infatti, la Corted’appello ha escluso la stessa sussistenza di un debito del Falciolaverso la Provincia e i Falciola, altre essendo le parti dei rapportiobbligatori.Ora, è noto che la ricognizione di debito, consistendo in unadichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonteautonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di unpreesistente rapporto fondamentale, comporta un’astrazionemeramente processuale della causa debendi, con conseguenterelevatio ab onere probandi per la parte destinataria dellaricognizione; tuttavia, tale efficacia probatoria viene meno ove, comenella specie, emerga che il rapporto fondamentale non è mai sorto,Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026ovvero che esista altro elemento ad esso attinente che possacomunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento(cfr. in tal senso Cass. n. 4043/2024, Cass. n. 2091/2022).L’invocazione del documento ricognitivo è dunque, sul punto,priva di rilievo.Lo stesso è a dirsi, infine, per il restante profilo, avuto riguardo alfatto che i giudici del rinvio hanno reso una statuizione in rito,osservando che mancava uno specifico motivo di appello sul punto.8.

In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 6.500,00 per compensi professionali, € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore Don AlessandroD’Acunto, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 791/2023,depositata il 7 marzo 2023 e notificata l’8 marzo 2023.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Milano laProvincia religiosa di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’innanzi: “laProvincia”) chiedendone la condanna al rilascio di un appartamentosito a Milano in via [OSCURATO:PERSONA] 38/B, previo accertamento del fattoche egli ne era l’esclusivo proprietario.A fondamento della domanda, l’attore espose:- che con atto pubblico del 5 aprile 1982, [OSCURATO:PERSONA] donato la nuda proprietà dell’immobile alla Provincia, conriserva dell’usufrutto;- che la donazione, tuttavia, non si era mai perfezionata, poichéla donataria, pur avendola accettata con successivo atto pubblico del31 luglio 1985, non aveva notificato tale accettazione al donante,come prescritto dall’art. 782, secondo comma, c.c.;- che il bene, pertanto, quantunque nella materiale disponibilitàdella Provincia, non era mai uscito dal patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], ilquale ne aveva conservato il possesso sino alla data della sua morte,trasferendolo alla vedova [OSCURATO:PERSONA], sua erede;- che, ciononostante, la Provincia si era dichiarata proprietariadell’appartamento in forza della predetta donazione, opponendo dettotitolo alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale egli era poi ulteriormentesucceduto quale erede universale testamentario.La convenuta si costituì chiedendo il rigetto della domanda espiegando riconvenzionale subordinata di accertamentodell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e per lacondanna dell’attore al rimborso delle spese da lei sostenute per lamanutenzione dell’immobile, oltre a spese straordinarie ed imposte,Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026nonché a restituirle l’importo di € 100.000,00 che essa avevamutuato al donante.Il tribunale accolse la domanda principale, ordinando allaProvincia l’immediato rilascio dell’immobile; condannò poi il Falciola arifondere alla convenuta le spese straordinarie suscettibili diripetizione, rigettando ogni altra domanda riconvenzionale.Gravata in via principale della Provincia e in via incidentale dalritenne la donazione valida ed efficace; e ciò in quanto la stessa si eraperfezionata per effetto della conoscenza acquisita dal donante circal’accettazione dell’ente donatario, desumibile dall’esistenza di unamissiva inviata dal primo al secondo nella quale si faceva menzionedell’atto di liberalità.I giudici distrettuali osservarono inoltre che, in ogni caso, laProvincia aveva acquistato la proprietà dell’immobile per usucapione.2. Adìta con ricorso del Falciola, questa Corte ha cassato lastatuizione d’appello con sentenza n. 9476 del 2022, affermando chel’art. 782, secondo comma, c.c., applicabile a tutte le ipotesi didonazione senza contestuale accettazione da parte del donatario,impone che quest’ultima rivesta necessariamente la forma dell’attopubblico e stabilisce che il contratto si perfezioni solo nel momento incui l’atto di accettazione è notificato al donante, in deroga al generaleprincipio che non indica il mezzo attraverso il quale l’accettante deveportare a conoscenza del proponente la sua accettazione; pertanto,la notifica dell’atto di accettazione è un elemento costitutivo delnegozio, prima del quale non si produce alcun effetto traslativo, e talenotifica non ammette equipollenti, non potendosi perciò consideraresoddisfatto il relativo requisito con l’utilizzo di mezzi diversi dallaNumero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026stessa e, tantomeno, con una presunta conoscenza dell’accettazioneda parte del donante.Per mera completezza, e pur nella consapevolezza del carattereassorbente di tale statuizione, questa Corte ha anche rilevato che lamissiva presa in considerazione dai giudici d’appello non contenevaalcun elemento dal quale desumere una sicura conoscenza, in capo aldonante, dell’avvenuta accettazione mediante atto pubblico dellanuda proprietà dell’appartamento.Infine, e quanto alla possibile usucapione dell’immobile da partedella Provincia, ha osservato che, in caso di donazione nonperfezionata per mancata accettazione, la relazione con il bene del«mancato donatario» è di detenzione e non di possesso e, comunque,il trasferimento della nuda proprietà di un immobile con riserva diusufrutto non trasferisce anche il possesso del bene medesimo.3. Riassunto il giudizio ad opera del Falciola, la Corte d’appello diMilano ha anzitutto accolto la domanda di rilascio.Sul punto, i giudici del rinvio hanno rilevato che la donazione nonpoteva ritenersi perfezionata, in difetto di notifica dell’accettazionedel donatario; né poteva desumersi la piena conoscenza di taleaccettazione da parte del donante, per effetto della missiva con laquale costui aveva chiesto una somma di denaro alla Provincia (poieffettivamente ottenuto), essendo tale ultima priva di elementisignificativi in tal senso.Hanno poi aggiunto che la donazione non poteva ritenersivolontariamente eseguita da [OSCURATO:PERSONA], erede deldonante, ai fini preclusivi del successivo esercizio dell’azione di nullitàex art. 799 c.c., poiché, in tale ipotesi, l’esecuzione della donazioneva posta in essere nella piena consapevolezza della causa di nullità,nella specie non dimostrata.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026In ogni caso, e come questa Corte aveva chiaramente affermatocassando la prima sentenza d’appello, la fattispecie di donazionesenza accettazione contestuale rendeva necessario che a taleincombente il donatario procedesse a mezzo di atto notificato daufficiale giudiziario, senza possibilità di equipollenti.Infine, esclusa anche l’usucapione dell’immobile per difetto divalido possesso in capo all’ente donatario, la Corte d’appello hariformato la sentenza di primo grado in punto alla rifusione delle spesestraordinarie, osservando che le stesse non erano state sostenutedalla Provincia, bensì dalla conduttrice dell’immobile; la ha invececonfermata per il resto, osservando: (a) quanto alla domanda direstituzione dell’importo asseritamente mutuato al donante, che larelativa dazione era riconducibile a un atto di liberalità, posto inessere a fronte delle condizioni di bisogno del beneficiario; (b) quantoalle spese sostenute a titolo di imposte, che il legittimato passivo alladomanda di rimborso era solo l’Erario; (c) quanto alle restanti spese,condominiali e di manutenzione, che sul punto la Provincia non avevaarticolato uno specifico motivo di gravame.3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso percassazione la Provincia sulla base di tre motivi.L’intimato ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente all’esame dei motivi, va disattesa l’eccezionedi inammissibilità del ricorso per difetto di jus postulandi, sollevatadal controricorrente sulla base del fatto che la procura alle litirilasciata dalla Provincia reca data anteriore a quella in cui risultaredatto il ricorso.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026Sul punto, infatti, va data continuità al principio, più volteaffermato da questa Corte (si vedano, ad es., Cass. n. 12628/2025,Cass. sez. U, n. 2075/2024), secondo cui il requisito della specialitàdella procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiedela contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazionedell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essasia congiunta al ricorso, materialmente o mediante strumentiinformatici, e che il conferimento non sia antecedente allapubblicazione del provvedimento da impugnare, né successivo allanotificazione del ricorso stesso.Ciò posto, e passando allo scrutinio del primo motivo, con esso laricorrente denunzia violazione dell’art. 799 c.c.La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui haescluso l’applicazione della disposizione evocata, ritenendo invalida ladonazione quantunque «confermata e/o posta in esecuzione da partedella sig.ra [OSCURATO:PERSONA]», ciò che impediva all’odiernocontroricorrente, suo avente causa, di agire per la nullità della stessa.[OSCURATO:PERSONA] richiama un documento, prodotto nel giudizio dimerito, con il quale la predetta Ferni aveva dichiarato di volerrispettare la volontà del marito defunto quantunque la donazioneledesse la sua quota di legittima, assumendo che a tale dichiarazionedovrebbe conseguire «l’attribuzione di efficacia ex tunc alla donazionenulla», e ciò quantunque la causa di nullità dichiarata (lesione dilegittima) fosse diversa da quella poi accertata in giudizio (mancataaccettazione).1.1. Il motivo è inammissibile perché non scalfisce lafondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata.Quest’ultima, infatti, sebbene motivata anche in relazione allapossibile operatività della regola espressa dall’art. 799 c.c. in tema diNumero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026esecuzione volontaria della donazione nulla, ha anzitutto richiamatoil principio di diritto espresso da questa Corte in sede di annullamento,in base al quale, vertendosi in ipotesi di donazione inter absentes, ilperfezionamento del contratto imponeva comunque la notificadell’accettazione nella sola forma prescritta dall’art. 782, secondocomma, c.c.In particolare, la sentenza impugnata ha fatto riferimento allastatuizione di questa Corte, secondo cui «la notifica dell’atto diaccettazione è un elemento costitutivo del negozio, prima del qualenon si produce alcun effetto traslativo e […] tale notifica non ammetteequipollenti, non potendosi, dunque, considerare soddisfatto ilrelativo requisito con l’utilizzo di mezzi diversi dalla stessa e,tantomeno, come nel caso di specie, con una presunta conoscenzadell’accettazione da parte del donante».L’affermazione di tale principio – che non inerisce al tema dellavalidità della donazione, ma ai presupposti per ritenere ilperfezionamento della stessa – è decisiva e da sola sufficiente adacclarare che l’immobile oggetto di controversia non è mai uscito dalpatrimonio del donante; tant’è che la sentenza impugnata rileva,risolutivamente, che «la notificazione dell’accettazione dovevaritenersi requisito indispensabile per la perfezione del relativocontratto di donazione oggetto di contestazione che, pertanto, primadel suo verificarsi non poteva neppure ritenersi concluso» (pag. 8).Detto rilievo non è minimamente inciso dalla censura che, perquesta ragione, non supera il vaglio di ammissibilità.2. Con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2697 e1813 e ss. c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha escluso l’obbligo del Falciola di restituirle la somma di€ 100.000,00, mutuata al suo dante causa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026I giudici del rinvio avrebbero errato nel ritenere la sussistenza diun atto di liberalità quando, invece, vi era prova del fatto chel’erogazione era avvenuta a titolo di mutuo, emergente in particolareda una missiva con la quale il [OSCURATO:PERSONA] prometteva la restituzionedella somma; del resto, su tale circostanza essa aveva formulatocapitoli di prova orale, che i giudici di merito non avevano tuttaviaammesso.2.1. Anche tale motivo è inammissibile per come formulato.La censura ha ad oggetto la domanda di restituzione dell’importoche la Provincia assume di aver mutuato al dante causa delcontroricorrente.Sul punto, la Corte d’appello ha ritenuto in fatto che l’erogazionefosse collegata allo stato di bisogno del beneficiario e alla convinzionedella validità della donazione, tant’è che il relativo importo «era stato“consumato” dal de cuius e non avrebbe dunque potuto essere da luirestituito»; di qui la qualifica della dazione come attribuzione nonripetibile, in quanto fondata su un obbligo morale.La ricorrente non contesta tale ragionamento nei profili attinentialla sua motivazione, ma denunziando una violazione dell’art. 2697c.c.; in tal senso, tuttavia, essa non lamenta un’erronea ricognizionedella fattispecie astratta, ma invoca un diverso apprezzamento delleemergenze istruttorie, sollecitandone un riesame, in particolare conla valorizzazione dello scritto con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbemanifestato la propria volontà di restituire la somma ricevuta.Il sindacato qui richiesto, pertanto, ha ad oggetto la valutazionedelle risultanze di causa; valutazione che, invece, attiene tipicamenteal giudizio di merito e può essere criticata in questa sede solo sottol’aspetto del vizio di motivazione, e nei limiti di cui all’art. 360, commaNumero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026primo, num. 5), c.p.c. (Cass. n. 2951/2026; Cass. n. 3340/2019;Cass. n. 24155/2017).Quanto, poi, al profilo di doglianza attinente alla mancataammissione delle prove testimoniali, questa Corte ha precisato che ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorsoper cassazione, oltre che per vizio di motivazione, soltanto perviolazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num.4, c.p.c., allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenzeinsussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova permotivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza inrapporto al tema controverso ed al compendio delle altre proverichieste o già acquisite (Cass. n. 30810/2023; si veda anche Cass.n. 66/2015); e la censura, per come formulata, si colloca al di fuoridi detto perimetro.3. Infine, con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt.1988 e 2697 c.c., la ricorrente critica la sentenza impugnata nellaparte in cui ha ritenuto insussistenti gli ulteriori debiti delcontroricorrente, fatti oggetto dell’originaria domandariconvenzionale.[OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva sostenuto che, in caso di accoglimentodella domanda di rilascio del Falciola, quest’ultimo fosse condannatoa rimborsarle le spese straordinarie sostenute in relazioneall’immobile, le imposte versate e gli ulteriori esborsi affrontati a titolodi spese condominiali e di manutenzione.Nell’escludere tali debiti, i giudici d’appello avrebbero trascuratodi considerare l’esistenza di un documento ricognitivo degli stessi,redatto dal Falciola «a mezzo dei propri rappresentanti e soprattuttodel notaio Gabey suo consulente».3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026Invero, secondo la prospettazione della Provincia (si veda la pag.22 del ricorso), il documento ricognitivo conterrebbe l’impegno delall’immobile oggetto di controversia.Ora, l’affermazione del rilievo di tale scritto non si confrontaadeguatamente con la statuizione impugnata.Come si è detto, infatti, la Corte d’appello ha rilevato: (a) che lespese straordinarie erano in realtà state sostenute dalla conduttricedell’immobile, entratane nella disponibilità dopo l’introduzione delgiudizio di primo grado, difettando così sul punto la legittimazionedella Provincia; (b) che, per contro, le imposte versate daquest’ultima (non dovuta per insussistenza del diritto dominicale sulbene) potevano essere richieste solo all’amministrazione finanziaria,unica legittimata passiva della domanda di rimborso; (b) che, per ilrestante credito affermato, la Provincia non aveva formulato alcunmotivo d’appello.Il motivo non incide su tali statuizioni.In relazione a quanto esposto ai punti (a) e (b), infatti, la Corted’appello ha escluso la stessa sussistenza di un debito del Falciolaverso la Provincia e i Falciola, altre essendo le parti dei rapportiobbligatori.Ora, è noto che la ricognizione di debito, consistendo in unadichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonteautonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di unpreesistente rapporto fondamentale, comporta un’astrazionemeramente processuale della causa debendi, con conseguenterelevatio ab onere probandi per la parte destinataria dellaricognizione; tuttavia, tale efficacia probatoria viene meno ove, comenella specie, emerga che il rapporto fondamentale non è mai sorto,Numero registro generale 9930/2023Numero sezionale 1620/2026Numero di raccolta generale 21697/2026Data pubblicazione 25/06/2026ovvero che esista altro elemento ad esso attinente che possacomunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento(cfr. in tal senso Cass. n. 4043/2024, Cass. n. 2091/2022).L’invocazione del documento ricognitivo è dunque, sul punto,priva di rilievo.Lo stesso è a dirsi, infine, per il restante profilo, avuto riguardo alfatto che i giudici del rinvio hanno reso una statuizione in rito,osservando che mancava uno specifico motivo di appello sul punto.8. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 6.500,00 per compensi professionali, € 200,00 peresborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 23 giugno 2026.Il PresidenteMauro Mocci