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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18398/2026

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Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026controLOSITO MAURIZIO, già titolare della ditta individuale PNEUMA-TICI 70023 di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettiva-mente domiciliato in Roma, alla via Po n. 9, presso lo studio dell’Avv.roma.org);– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, n. 119/3/2024 depositata in data 15/01/2024 e chenon risulta notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, n. 119/3/2024 veniva parzialmente accolto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale PNEU-MATICI 70023 di [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di commerciodi pneumatici, avverso sentenza della Commissione tributaria provin-ciale di Bari n. 1063/4/2022 che aveva rigettato il ricorso del contri-buente avverso l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativoall’annualità 2015.2.

Si legge nella sentenza impugnata che l’accertamento venivaemesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di PVC della Guardia di Fi-nanza nei confronti del contribuente il cui reddito d’impresa, rispettoagli euro 25.096,00 dichiarati, veniva stato accertato in euro 86.515,59Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026per il periodo di imposta con la conseguente determinazione, a caricodi Losito, della maggiore imposta da corrispondere, ai fini IRPEF, IRAPed IVA, con l’irrogazione delle relative sanzioni anche in considerazionedel fatto che il contribuente, sulla merce venduta, aveva omesso diapplicare l’IVA.3.

Il giudice d’appello, da un lato, affermava che, quanto allarideterminazione del reddito di impresa, a fronte degli accertamenticompiuti in sede di verifica, incombeva in capo al contribuente l’oneredella prova contraria e tale onere non veniva ritenuto assolto dalla di-fesa di Losito.

Dall’altro, con riferimento alla ripresa per cessioni a ca-tena infra-comunitarie, affermava che, nella fattispecie in esame, almomento in cui era avvenuto il pagamento da parte degli acquirenti aLosito, seguito da quello effettuato dal contribuente medesimo al for-nitore tedesco, i pneumatici si trovavano ancora nel territorio della Re-pubblica tedesca.

Pertanto, sulla base dell’art. 7 bis, 1° comma, deld.P.R. n. 633/1972, il giudice riteneva che tali contratti non fosseroassoggettabili ad IVA in quanto al momento in cui si erano perfezionaticon il pagamento, da parte del contribuente al fornitore tedesco, glipneumatici non erano stati ancora spediti in Italia.

Per l’effetto, rifor-mava l’impugnata sentenza, escludendo l’assoggettabilità ad IVA deicorrispettivi incassati dal contribuente dagli acquirenti degli pneumaticioggetto delle operazioni contestate, come pure ai fini delle corrispon-denti sanzioni.4.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha pro-posto ricorso principale per cassazione, affidato ad un motivo, cui re-plica il contribuente con controricorso e ricorso incidentale per quattromotivi.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requi-sitoria scritta concludendo nel senso dell’accoglimento dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entratecensura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., per violazione degli artt. 7-bis, 17, commi 2 e 3, 21 e 22 deld.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l’art. 40 del decreto-legge n. 331/1993.

Secondo la ricorrente il giudice del gravame nonavrebbe considerato la complessità dell’operazione, consistentenell’acquisto intracomunitario dal fornitore UE e nella successiva e con-testuale cessione nazionale mediante spedizione diretta all’acquirentefinale.1.1.

Va dato atto che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilitàdel ricorso principale per novità della censura in quanto, a suo dire, perla prima volta in sede di ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrateavrebbe fatto riferimento alla disposizione di cui all’art. 40, d.L. n.331/1993.

L’eccezione non può trovare ingresso, in quanto il fatto allabase della controversia e della pretesa dell’amministrazione finanziariaè stato fin dall’inizio l’applicabilità dell’IVA alle operazioni contestate,né è mutata la causa petendi per effetto della specificazione della di-sciplina con richiamo della suddetta norma il profilo la territorialità delleoperazioni infracomunitarie ai fini IVA, fermo restando che la sussun-zione della fattispecie nella corretta disposizione di legge è comunquerimessa al giudice, trattandosi di un profilo inerente alla regola di dirittoda applicare al caso concreto.2.

Ciò premesso, il motivo è fondato.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026Innanzitutto, va rammentato che consumatori finali sono i clienti nonregistrati ai fini IVA e che, ai fini della distinzione tra cessione di benie prestazione di servizi, per la giurisprudenza della Corte di GiustiziaUE, è necessario avere riguardo al contenuto della prestazione e allaprevalenza, per il destinatario, delle fasi, degli interventi e delle lavo-razioni nelle quali si articolano la prestazione principale e le prestazioniaccessorie (v., ad es.

CGUE 11 febbraio 2010, C-88/09, [OSCURATO:PERSONA] e giurisprudenza ivi citata).Nel caso di specie, l’oggetto dell’operazione economica è una ces-sione di beni, pneumatici provenienti da un unico fornitore stabilito inGermania a Losito e, ai fini delle contestazioni sopra descritte, la suaditta individuale, titolare di partita IVA, non è qualificabile come con-sumatore finale: è un rivenditore, svolgente attività di commercio aldettaglio di beni via internet, attraverso un “negozio” su Ebay.Inoltre, in linea generale, se l’acquisto avviene da uno Stato infra-comunitario verso l’Italia, nel caso di specie la Repubblica federale te-desca, è necessario distinguere se l’acquirente è un privato, caso in cuideve di regola pagare l'IVA tedesca inclusa nel prezzo, a meno che ilvenditore superi una determinata quota di vendite in Italia, nel qualcaso applica l'IVA italiana.

Se, invece, acquirente è un imprenditorecommerciale italiano, allora l'acquisto è solitamente in regime di re-verse charge e l’IVA non è applicata nello Stato UE di provenienza delbene.

Per effetto del regime dell’inversione contabile, l'acquirente ita-liano integra la fattura con l'IVA nazionale, che va assolta in Italia e,incorporata nel prezzo del bene, attinge il consumatore finale.3.

Più complesso è il caso in cui l’operazione coinvolga, come nelcaso di specie, a) un fornitore UE, b) il rivenditore italiano professionalec) e l’acquirente cliente finale italiano, e tale sequenza (operazione aNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026catena) sia stata unitariamente concepita e materialmente realizzatacliente finale attraverso un unico spostamento e il completamentodell’operazione complessiva avvenga con un minimo scarto temporaleper effetto dell’utilizzo dell’e-commerce transfrontaliero.Si realizza così una cessione per la quale l’IVA è dovuta in uno Statomembro, ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato mem-bro (cfr. considerando n.2 della Direttiva (UE) n. 2020/284 che modi-fica la direttiva 2006/112/CE, cd. rifusione IVA).

La crescita del com-mercio elettronico è incoraggiata, e facilita la vendita transfrontalieradi beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri ma, in talecontesto, è importante il contrasto al fenomeno delle frodi IVA, affinchéla competitività del prezzo finale di acquisto del bene per il cliente fi-nale, nel caso di specie lo pneumatico importato, non si realizzi attra-verso l’evasione dell’imposta armonizzata.Sul piano interpretativo, con riferimento all’acquisto di beni tramitepiattaforma di commercio elettronico, questa Corte ha già stabilito che,ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto previstanell’art. 2, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 il passaggio dei beni dalcommittente al commissionario non è escluso dalla circostanza chequest’ultimo proceda alla rivendita dei beni su un sito di vendita on-line, negoziando in proprio la cessione e il prezzo dei beni (v.

Cass.n.23084 del 2024).4.

E’ entro la cornice normativa sopra ricostruita che va inquadratoil richiamo all’art. 7 bis (“territorialità - cessione di beni”) del d.P.R.n.633/1972, il cui primo comma afferma che le cessioni di beni, diverseda quelle di cui ai commi 2 e 3 - ossia ipotesi derogatorie di cessione abordo di navi o treni o cessioni di gas che non si configurano nel casoNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026in esame - si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hannoper oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari ovincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel terri-torio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro in-stallati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o persuo conto.Nella fattispecie, è incontestato che Losito ha “aperto” un negozioon-line sul sito Internet di commercio elettronico eBay e, tramite lapubblicazione di un apposito catalogo, ha proposto la vendita pneuma-tici di varie tipologie e marche che, contestualmente all’ordine delcliente privato, ha acquistato, sempre on-line, presso un unico forni-tore tedesco, la Delticom.Poiché gli pneumatici sono giunti in Italia in quanto il fornitore te-desco ha consegna la merce direttamente al cliente finale, il rivenditoreprofessionale ha sostenuto di aver effettuato un acquisto infracomuni-tario con IVA in reverse charge, e ha considerato conclusa la venditaal privato italiano allorquando la merce si trovava ancora in Germaniae, in ragione di ciò, ha classificato l’operazione fuori campo IVA ex art.7 bis d.P.R. 633/72.

Successivamente, non ha integrato l’imposta e haeseguito le cessioni in favore dei privati italiani senza applicazionedell’imposta, in violazione degli artt.21 e 22 del medesimo decreto.Così facendo, dal momento che il prezzo finale degli pneumatici non haricompreso l’IVA, l’imposta armonizzata sull’operazione economica nonè stata pagata da alcuno e ciò ha, tra l’altro, alterato anche i meccani-smi di concorrenza tra rivenditori di pneumatici, danneggiando i riven-ditori nazionali che, esponendo l’IVA, hanno richiesto un prezzo finaledi acquisto maggiore al privato per uno pneumatico di analoga tipologiae marca.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/20265.

Orbene, tenuto presente che il bene al momento della cessioneal privato da parte del rivenditore professionale italiano non si è trovatomaterialmente in Italia, a seconda delle modalità concrete di esecu-zione dell’operazione l’imposta dev’essere comunque assolta, o nelpaese comunitario in cui il bene si trovava al momento della vendita,oppure in Italia.

In particolare, nella fattispecie Losito non allega néprova che, quale rivenditore professionale italiano, si sia identificatodirettamente in Germania, né che ha provveduto a nominare un rap-presentante fiscale in quello Stato membro, munendosi di Partita IVAtedesca, al fine di poter far pagare l’IVA al cliente privato italiano cheha acquista lo pneumatico presente in Germania (cfr., mutatis mutan-dis, Corte di Giustizia UE 6 aprile 2006, C-245/04, EMAG; CGUE 16dicembre 2010, C-430/09, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE 27 dicembre2012, C-587/10, VSTR).6.

E allora, sulla base del ricostruito quadro di diritto e di fatto, ilgiudice non si avvede che l’operazione dev’essere complessivamentevalutata nel momento in cui è unitariamente concepita.

L’acquisto deglipneumatici da parte del consumatore finale italiano attraverso il com-mercio on-line è avvenuto contestualmente all’approvvigionamento daparte del rivenditore italiano presso il fornitore tedesco, come emergedalla contestazione di assenza di un magazzino degli pneumatici, at-traverso un’unitaria operazione economica, tale concepita sin dall’inizioda parte del rivenditore italiano e con un unico trasferimento del benedal fornitore al cliente finale.

Il contribuente ha sistematicamente ri-chiesto l’approvvigionamento presso un unico fornitore tedesco al mo-mento della ricezione degli ordinativi su Ebay degli pneumatici da partedei clienti finali italiani e ha anche ordinato al fornitore UE la consegnadei beni direttamente ai clienti in Italia, realizzando così una comples-siva operazione economica ai fini IVA.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/20267.

Nel ragionamento del giudice del gravame, invece, vi sarebberostate due distinte operazioni da considerare separatamente ai fini fi-scali: la prima, fra cliente finale e rivenditore nazionale, non assogget-tabile al IVA in quanto, al momento dell’acquisto, i beni non si trova-vano in Italia; la seconda, tra rivenditore nazionale e fornitore infra-comunitario, assoggettata alla disciplina del reverse charge.Questa impostazione separa atomisticamente la fase in cui il riven-ditore nazionale vende on-line al cliente consumatore i beni, di cui an-cora non ha la proprietà, e, un istante dopo, lo acquista sempre tramitecommercio elettronico dal fornitore UE, al quale dà disposizioni di con-cludere la cessione a catena spedendo il bene direttamente al propriocliente finale italiano.8.

Si tratta di una operazione complessiva che va invece trattataunitariamente ai sensi dell’art. 40, primo comma, d.L. n. 331/1993, neltesto ratione temporis vigente, secondo cui gli acquisti intracomunitarisono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, ori-ginari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degliartt. 8 e 10 del trattato istitutivo della CEE, spediti o trasportati dalterritorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

Rileva, perciò,da un lato il fatto che le operazioni economica abbiano per oggetto benioriginari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti otrasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Statoitaliano e, dall’altro, che l’acquirente sia soggetto passivo IVA in Italia,salvo che questi dia evidenza del fatto che i beni non sono stati speditio trasportati in Italia e provi che l’acquisto è stato assoggettato adimposta nello Stato UE dal quale quei beni sono stati effettivamentetrasportati.

Del tutto inconferente in effetti, quindi, il richiamo operatodal giudice dell’appello all’art.7-bis del d.P.R. 633/1972, dovendosiNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerare la vendita a clienti nazionali come effettuate nel territoriodello Stato italiano e, dunque, soggette ad IVA.Inconferente in effetti, quindi è il richiamo operato dal giudicedell’appello all’art.7-bis del d.P.R. 633/1972, poiché l’operazione “amonte” è stata assoggettata a reverse charge e quindi a iva.9.

La soluzione proposta è razionale se si pensa che l'IVA, in quantoimposta al consumo, dev’essere in linea di principio pagata nello Statomembro in cui avviene il consumo finale (cfr.

CGUE 22 aprile 2010, C-536/08 e C-539/08 X e fiscale eenheid Facet-[OSCURATO:PERSONA], punti 30 e31), e la ricostruzione è coerente con la pacifica applicazione del re-gime del reverse charge da parte del fornitore tedesco, in conseguenzadel quale l'obbligo di assolvere l'IVA è stato trasferito dal cedente alrivenditore italiano il quale, invece di pagare l'IVA al fornitore, ricevutala fattura senza IVA, avrebbe dovuto registrarla integrando l'imposta,rendendo così l'operazione neutra.Il giudice del rinvio, nel rivalutare i fatti, si atterrà all’interpreta-zione in diritto che precede.10.

Passando alla disamina del ricorso incidentale, con il primo mo-tivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546/1992, incombinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 18,disp. att. al cod. proc. civ., per difetto di motivazione, avendo il giudicedel gravame solo apparentemente motivato per relationem alla sen-tenza di primo grado, con riferimento alla valutazione degli elementi diprova offerti dal contribuente a dimostrazione della propria estraneitàrispetto ai maggiori ricavi accertati.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/202610.1.

Con il secondo motivo di ricorso si impugna la sentenza aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., per avere omesso di valutare le prove e lededuzioni difensive articolate nel giudizio di appello.10.2.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per avere omesso diesaminare fatti decisivi per il giudizio.10.3.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod.civ., per avere erroneamente applicato la regola della distribuzionedell’onere della prova.11.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.11.1.

Con riferimento alla categoria della motivazione apparenteevocata dal terzo motivo, si rammenta che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.L.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’es-sere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co-stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti-vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate-riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem-plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un. n.8053/2014 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delleSezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n.6986/2023, in motivazione).11.2.

Inoltre, la sentenza d'appello può ben essere motivata "perrelationem” senza che sia apparente la motivazione (Cass. n.20883/2019 e giurisprudenza ivi citata), purché il giudice del gravamedia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in rela-zione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado,sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente.

Nel caso dispecie la censura si appunta sulla risposta al primo motivo di appello,relativo alla rideterminazione del reddito di impresa e, a riguardo, ilgiudice d’appello richiama le ragioni per cui in primo grado è stato ri-gettato l’originario ricorso dal medesimo proposto con riguardo alla ri-determinazione del reddito d’impresa del contribuente effettuatadall’Ufficio, ossia per le ragioni esposte nella motivazione dell’impu-gnato avviso di accertamento il quale, a sua volta, si basa sul PVC dellaGuardia di Finanza di Gioia del Colle.

Dunque, la ragione dell’adesionealla sentenza di primo grado su tale rilievo è esposta dal giudice ed èla verifica e condivisione degli accertamenti di fatto ivi compiuti daiverificatori.

Ciò stabilito, la sentenza di merito ha poi anche esaminatola prova contraria affermando che il contribuente non ha fornito ele-menti di prova idonei ad incrinare le risultanze probatorie del p.v.c.L’adesione alla decisione della CTP non è pertanto apodittica e riposasulle risultanze del p.v.c. non smentite da Losito e tale motivazionerispetta il minimo costituzionale.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/202612.

Il secondo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., per avere omesso di valutare le prove e le deduzioni difen-sive articolate nel giudizio di appello, è inammissibile.Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017).

Ciò che rileva è che dalla valu-tazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il di-ritto del contribuente a fornire la prova contraria.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os-serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez.

Un. n. 8053/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non in-tegra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba-torie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fattostorico è indubbiamente stato considerato.13.

La denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto del terzo motivo incidentale, è inammissibile per doppia con-forme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazio-Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026nale, alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contri-buente con riferimento alla ripresa di rideterminazione del reddito diimpresa, sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art.348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla Legge delega n. 206/2021tato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzocomma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale riproponela disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre-vede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previstodal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ilricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.14.

Neppure il succinto quarto motivo (cfr. pp.29-30 incidentale)può trovare ingresso.

Il contribuente, fin dalla rubrica, prospetta unerrato riparto dell’onere della prova, ma il giudice non ha posto a caricodel contribuente l’onere di dimostrare la mancata evasione che soste-nuto nel mezzo di impugnazione.

Al contrario, ha, in prima battuta,anche tramite richiamo alla decisione di primo grado, accertato che glielementi esposti nel pvc, sul quale si basa l’avviso impugnato, a suogiudizio dimostrano i fondamenti delle riprese.

E la sentenza di primogrado richiamata dal giudice d’appello, doppia conforme sulla que-stione, specifica anche, tra l’altro, che tali elementi dimostrano come«- Il ricorrente, nel 2015, ha esercitato l’attività di acquisti e rivenditevia internet di pneumatici tramite la piattaforma eBay. - Gli acquistivenivano effettuati da un fornitore tedesco e le vendite a favore diclienti italiani. - L’accertamento delle operazioni effettuate dal Losito eNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026dei relativi incassi è avvenuto attraverso l’esame di un’agenda deno-minata “corrispettivi”, nonché dall’esame delle fatture emesse da eBayper le provvigioni maturate; - le vendite effettuate dal Losito non sonostate assoggettate ad IVA, malgrado la cessione di beni fosse avvenutaa consumatore finale in Italia (…)».

A fronte di tale prova positiva of-ferta dall’Agenzia e ritenuta idonea dai giudici dei due gradi di merito,l’allegazione contraria del contribuente (la sentenza CTP richiamataspecifica che Losito aveva prospettato «asserite restituzioni» di mercee «omessi pagamenti” da parte di alcuni clienti») non è stata dimo-strata, egualmente sia dalla CTP che dalla CGT2.

L’onere della prova dicui all’art. 2697 cod. civ. è stato pienamente rispettato, da cui la reie-zione della censura.15.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale, la sen-tenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulterioreesame del profilo indicato e per il regolamento delle spese processuali.Il ricorso incidentale è rigettato P.Q.Maccoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame deiprofili accolti e per il regolamento delle spese di lite.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im-porto, da parte del ricorrente incidentale, a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026controLOSITO MAURIZIO, già titolare della ditta individuale PNEUMA-TICI 70023 di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettiva-mente domiciliato in Roma, alla via Po n. 9, presso lo studio dell’Avv.roma.org);– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, n. 119/3/2024 depositata in data 15/01/2024 e chenon risulta notificataudita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, n. 119/3/2024 veniva parzialmente accolto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale PNEU-MATICI 70023 di [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di commerciodi pneumatici, avverso sentenza della Commissione tributaria provin-ciale di Bari n. 1063/4/2022 che aveva rigettato il ricorso del contri-buente avverso l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativoall’annualità 2015.2. Si legge nella sentenza impugnata che l’accertamento venivaemesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di PVC della Guardia di Fi-nanza nei confronti del contribuente il cui reddito d’impresa, rispettoagli euro 25.096,00 dichiarati, veniva stato accertato in euro 86.515,59Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026per il periodo di imposta con la conseguente determinazione, a caricodi Losito, della maggiore imposta da corrispondere, ai fini IRPEF, IRAPed IVA, con l’irrogazione delle relative sanzioni anche in considerazionedel fatto che il contribuente, sulla merce venduta, aveva omesso diapplicare l’IVA.3. Il giudice d’appello, da un lato, affermava che, quanto allarideterminazione del reddito di impresa, a fronte degli accertamenticompiuti in sede di verifica, incombeva in capo al contribuente l’oneredella prova contraria e tale onere non veniva ritenuto assolto dalla di-fesa di Losito. Dall’altro, con riferimento alla ripresa per cessioni a ca-tena infra-comunitarie, affermava che, nella fattispecie in esame, almomento in cui era avvenuto il pagamento da parte degli acquirenti aLosito, seguito da quello effettuato dal contribuente medesimo al for-nitore tedesco, i pneumatici si trovavano ancora nel territorio della Re-pubblica tedesca. Pertanto, sulla base dell’art. 7 bis, 1° comma, deld.P.R. n. 633/1972, il giudice riteneva che tali contratti non fosseroassoggettabili ad IVA in quanto al momento in cui si erano perfezionaticon il pagamento, da parte del contribuente al fornitore tedesco, glipneumatici non erano stati ancora spediti in Italia. Per l’effetto, rifor-mava l’impugnata sentenza, escludendo l’assoggettabilità ad IVA deicorrispettivi incassati dal contribuente dagli acquirenti degli pneumaticioggetto delle operazioni contestate, come pure ai fini delle corrispon-denti sanzioni.4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Entrate ha pro-posto ricorso principale per cassazione, affidato ad un motivo, cui re-plica il contribuente con controricorso e ricorso incidentale per quattromotivi.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026Il sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requi-sitoria scritta concludendo nel senso dell’accoglimento dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entratecensura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., per violazione degli artt. 7-bis, 17, commi 2 e 3, 21 e 22 deld.P.R. n. 633/1972, in combinato disposto con l’art. 40 del decreto-legge n. 331/1993. Secondo la ricorrente il giudice del gravame nonavrebbe considerato la complessità dell’operazione, consistentenell’acquisto intracomunitario dal fornitore UE e nella successiva e con-testuale cessione nazionale mediante spedizione diretta all’acquirentefinale.1.1. Va dato atto che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilitàdel ricorso principale per novità della censura in quanto, a suo dire, perla prima volta in sede di ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrateavrebbe fatto riferimento alla disposizione di cui all’art. 40, d.L. n.331/1993. L’eccezione non può trovare ingresso, in quanto il fatto allabase della controversia e della pretesa dell’amministrazione finanziariaè stato fin dall’inizio l’applicabilità dell’IVA alle operazioni contestate,né è mutata la causa petendi per effetto della specificazione della di-sciplina con richiamo della suddetta norma il profilo la territorialità delleoperazioni infracomunitarie ai fini IVA, fermo restando che la sussun-zione della fattispecie nella corretta disposizione di legge è comunquerimessa al giudice, trattandosi di un profilo inerente alla regola di dirittoda applicare al caso concreto.2. Ciò premesso, il motivo è fondato.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026Innanzitutto, va rammentato che consumatori finali sono i clienti nonregistrati ai fini IVA e che, ai fini della distinzione tra cessione di benie prestazione di servizi, per la giurisprudenza della Corte di GiustiziaUE, è necessario avere riguardo al contenuto della prestazione e allaprevalenza, per il destinatario, delle fasi, degli interventi e delle lavo-razioni nelle quali si articolano la prestazione principale e le prestazioniaccessorie (v., ad es. CGUE 11 febbraio 2010, C-88/09, [OSCURATO:PERSONA] e giurisprudenza ivi citata).Nel caso di specie, l’oggetto dell’operazione economica è una ces-sione di beni, pneumatici provenienti da un unico fornitore stabilito inGermania a Losito e, ai fini delle contestazioni sopra descritte, la suaditta individuale, titolare di partita IVA, non è qualificabile come con-sumatore finale: è un rivenditore, svolgente attività di commercio aldettaglio di beni via internet, attraverso un “negozio” su Ebay.Inoltre, in linea generale, se l’acquisto avviene da uno Stato infra-comunitario verso l’Italia, nel caso di specie la Repubblica federale te-desca, è necessario distinguere se l’acquirente è un privato, caso in cuideve di regola pagare l'IVA tedesca inclusa nel prezzo, a meno che ilvenditore superi una determinata quota di vendite in Italia, nel qualcaso applica l'IVA italiana. Se, invece, acquirente è un imprenditorecommerciale italiano, allora l'acquisto è solitamente in regime di re-verse charge e l’IVA non è applicata nello Stato UE di provenienza delbene. Per effetto del regime dell’inversione contabile, l'acquirente ita-liano integra la fattura con l'IVA nazionale, che va assolta in Italia e,incorporata nel prezzo del bene, attinge il consumatore finale.3. Più complesso è il caso in cui l’operazione coinvolga, come nelcaso di specie, a) un fornitore UE, b) il rivenditore italiano professionalec) e l’acquirente cliente finale italiano, e tale sequenza (operazione aNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026catena) sia stata unitariamente concepita e materialmente realizzatacliente finale attraverso un unico spostamento e il completamentodell’operazione complessiva avvenga con un minimo scarto temporaleper effetto dell’utilizzo dell’e-commerce transfrontaliero.Si realizza così una cessione per la quale l’IVA è dovuta in uno Statomembro, ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato mem-bro (cfr. considerando n.2 della Direttiva (UE) n. 2020/284 che modi-fica la direttiva 2006/112/CE, cd. rifusione IVA). La crescita del com-mercio elettronico è incoraggiata, e facilita la vendita transfrontalieradi beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri ma, in talecontesto, è importante il contrasto al fenomeno delle frodi IVA, affinchéla competitività del prezzo finale di acquisto del bene per il cliente fi-nale, nel caso di specie lo pneumatico importato, non si realizzi attra-verso l’evasione dell’imposta armonizzata.Sul piano interpretativo, con riferimento all’acquisto di beni tramitepiattaforma di commercio elettronico, questa Corte ha già stabilito che,ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto previstanell’art. 2, comma 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972 il passaggio dei beni dalcommittente al commissionario non è escluso dalla circostanza chequest’ultimo proceda alla rivendita dei beni su un sito di vendita on-line, negoziando in proprio la cessione e il prezzo dei beni (v. Cass.n.23084 del 2024).4. E’ entro la cornice normativa sopra ricostruita che va inquadratoil richiamo all’art. 7 bis (“territorialità - cessione di beni”) del d.P.R.n.633/1972, il cui primo comma afferma che le cessioni di beni, diverseda quelle di cui ai commi 2 e 3 - ossia ipotesi derogatorie di cessione abordo di navi o treni o cessioni di gas che non si configurano nel casoNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026in esame - si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hannoper oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari ovincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel terri-torio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro in-stallati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o persuo conto.Nella fattispecie, è incontestato che Losito ha “aperto” un negozioon-line sul sito Internet di commercio elettronico eBay e, tramite lapubblicazione di un apposito catalogo, ha proposto la vendita pneuma-tici di varie tipologie e marche che, contestualmente all’ordine delcliente privato, ha acquistato, sempre on-line, presso un unico forni-tore tedesco, la Delticom.Poiché gli pneumatici sono giunti in Italia in quanto il fornitore te-desco ha consegna la merce direttamente al cliente finale, il rivenditoreprofessionale ha sostenuto di aver effettuato un acquisto infracomuni-tario con IVA in reverse charge, e ha considerato conclusa la venditaal privato italiano allorquando la merce si trovava ancora in Germaniae, in ragione di ciò, ha classificato l’operazione fuori campo IVA ex art.7 bis d.P.R. 633/72. Successivamente, non ha integrato l’imposta e haeseguito le cessioni in favore dei privati italiani senza applicazionedell’imposta, in violazione degli artt.21 e 22 del medesimo decreto.Così facendo, dal momento che il prezzo finale degli pneumatici non haricompreso l’IVA, l’imposta armonizzata sull’operazione economica nonè stata pagata da alcuno e ciò ha, tra l’altro, alterato anche i meccani-smi di concorrenza tra rivenditori di pneumatici, danneggiando i riven-ditori nazionali che, esponendo l’IVA, hanno richiesto un prezzo finaledi acquisto maggiore al privato per uno pneumatico di analoga tipologiae marca.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/20265. Orbene, tenuto presente che il bene al momento della cessioneal privato da parte del rivenditore professionale italiano non si è trovatomaterialmente in Italia, a seconda delle modalità concrete di esecu-zione dell’operazione l’imposta dev’essere comunque assolta, o nelpaese comunitario in cui il bene si trovava al momento della vendita,oppure in Italia. In particolare, nella fattispecie Losito non allega néprova che, quale rivenditore professionale italiano, si sia identificatodirettamente in Germania, né che ha provveduto a nominare un rap-presentante fiscale in quello Stato membro, munendosi di Partita IVAtedesca, al fine di poter far pagare l’IVA al cliente privato italiano cheha acquista lo pneumatico presente in Germania (cfr., mutatis mutan-dis, Corte di Giustizia UE 6 aprile 2006, C-245/04, EMAG; CGUE 16dicembre 2010, C-430/09, [OSCURATO:PERSONA]; CGUE 27 dicembre2012, C-587/10, VSTR).6. E allora, sulla base del ricostruito quadro di diritto e di fatto, ilgiudice non si avvede che l’operazione dev’essere complessivamentevalutata nel momento in cui è unitariamente concepita. L’acquisto deglipneumatici da parte del consumatore finale italiano attraverso il com-mercio on-line è avvenuto contestualmente all’approvvigionamento daparte del rivenditore italiano presso il fornitore tedesco, come emergedalla contestazione di assenza di un magazzino degli pneumatici, at-traverso un’unitaria operazione economica, tale concepita sin dall’inizioda parte del rivenditore italiano e con un unico trasferimento del benedal fornitore al cliente finale. Il contribuente ha sistematicamente ri-chiesto l’approvvigionamento presso un unico fornitore tedesco al mo-mento della ricezione degli ordinativi su Ebay degli pneumatici da partedei clienti finali italiani e ha anche ordinato al fornitore UE la consegnadei beni direttamente ai clienti in Italia, realizzando così una comples-siva operazione economica ai fini IVA.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/20267. Nel ragionamento del giudice del gravame, invece, vi sarebberostate due distinte operazioni da considerare separatamente ai fini fi-scali: la prima, fra cliente finale e rivenditore nazionale, non assogget-tabile al IVA in quanto, al momento dell’acquisto, i beni non si trova-vano in Italia; la seconda, tra rivenditore nazionale e fornitore infra-comunitario, assoggettata alla disciplina del reverse charge.Questa impostazione separa atomisticamente la fase in cui il riven-ditore nazionale vende on-line al cliente consumatore i beni, di cui an-cora non ha la proprietà, e, un istante dopo, lo acquista sempre tramitecommercio elettronico dal fornitore UE, al quale dà disposizioni di con-cludere la cessione a catena spedendo il bene direttamente al propriocliente finale italiano.8. Si tratta di una operazione complessiva che va invece trattataunitariamente ai sensi dell’art. 40, primo comma, d.L. n. 331/1993, neltesto ratione temporis vigente, secondo cui gli acquisti intracomunitarisono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, ori-ginari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degliartt. 8 e 10 del trattato istitutivo della CEE, spediti o trasportati dalterritorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. Rileva, perciò,da un lato il fatto che le operazioni economica abbiano per oggetto benioriginari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica, spediti otrasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Statoitaliano e, dall’altro, che l’acquirente sia soggetto passivo IVA in Italia,salvo che questi dia evidenza del fatto che i beni non sono stati speditio trasportati in Italia e provi che l’acquisto è stato assoggettato adimposta nello Stato UE dal quale quei beni sono stati effettivamentetrasportati. Del tutto inconferente in effetti, quindi, il richiamo operatodal giudice dell’appello all’art.7-bis del d.P.R. 633/1972, dovendosiNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026considerare la vendita a clienti nazionali come effettuate nel territoriodello Stato italiano e, dunque, soggette ad IVA.Inconferente in effetti, quindi è il richiamo operato dal giudicedell’appello all’art.7-bis del d.P.R. 633/1972, poiché l’operazione “amonte” è stata assoggettata a reverse charge e quindi a iva.9. La soluzione proposta è razionale se si pensa che l'IVA, in quantoimposta al consumo, dev’essere in linea di principio pagata nello Statomembro in cui avviene il consumo finale (cfr. CGUE 22 aprile 2010, C-536/08 e C-539/08 X e fiscale eenheid Facet-[OSCURATO:PERSONA], punti 30 e31), e la ricostruzione è coerente con la pacifica applicazione del re-gime del reverse charge da parte del fornitore tedesco, in conseguenzadel quale l'obbligo di assolvere l'IVA è stato trasferito dal cedente alrivenditore italiano il quale, invece di pagare l'IVA al fornitore, ricevutala fattura senza IVA, avrebbe dovuto registrarla integrando l'imposta,rendendo così l'operazione neutra.Il giudice del rinvio, nel rivalutare i fatti, si atterrà all’interpreta-zione in diritto che precede.10. Passando alla disamina del ricorso incidentale, con il primo mo-tivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,cod. proc. civ., per violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546/1992, incombinato disposto con l’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 18,disp. att. al cod. proc. civ., per difetto di motivazione, avendo il giudicedel gravame solo apparentemente motivato per relationem alla sen-tenza di primo grado, con riferimento alla valutazione degli elementi diprova offerti dal contribuente a dimostrazione della propria estraneitàrispetto ai maggiori ricavi accertati.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/202610.1. Con il secondo motivo di ricorso si impugna la sentenza aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., per avere omesso di valutare le prove e lededuzioni difensive articolate nel giudizio di appello.10.2. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per avere omesso diesaminare fatti decisivi per il giudizio.10.3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod.civ., per avere erroneamente applicato la regola della distribuzionedell’onere della prova.11. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.11.1. Con riferimento alla categoria della motivazione apparenteevocata dal terzo motivo, si rammenta che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.L.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’es-sere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacatodi legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co-stituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della moti-vazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate-riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem-plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un. n.8053/2014 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delleSezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n.6986/2023, in motivazione).11.2. Inoltre, la sentenza d'appello può ben essere motivata "perrelationem” senza che sia apparente la motivazione (Cass. n.20883/2019 e giurisprudenza ivi citata), purché il giudice del gravamedia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in rela-zione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioniprospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado,sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possaricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente. Nel caso dispecie la censura si appunta sulla risposta al primo motivo di appello,relativo alla rideterminazione del reddito di impresa e, a riguardo, ilgiudice d’appello richiama le ragioni per cui in primo grado è stato ri-gettato l’originario ricorso dal medesimo proposto con riguardo alla ri-determinazione del reddito d’impresa del contribuente effettuatadall’Ufficio, ossia per le ragioni esposte nella motivazione dell’impu-gnato avviso di accertamento il quale, a sua volta, si basa sul PVC dellaGuardia di Finanza di Gioia del Colle. Dunque, la ragione dell’adesionealla sentenza di primo grado su tale rilievo è esposta dal giudice ed èla verifica e condivisione degli accertamenti di fatto ivi compiuti daiverificatori. Ciò stabilito, la sentenza di merito ha poi anche esaminatola prova contraria affermando che il contribuente non ha fornito ele-menti di prova idonei ad incrinare le risultanze probatorie del p.v.c.L’adesione alla decisione della CTP non è pertanto apodittica e riposasulle risultanze del p.v.c. non smentite da Losito e tale motivazionerispetta il minimo costituzionale.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/202612. Il secondo motivo, che prospetta la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., per avere omesso di valutare le prove e le deduzioni difen-sive articolate nel giudizio di appello, è inammissibile.Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002/2017; Cass. n. 5374/2017). Ciò che rileva è che dalla valu-tazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il di-ritto del contribuente a fornire la prova contraria.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio os-serva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass.Sez. Un. n. 8053/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non in-tegra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze proba-torie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fattostorico è indubbiamente stato considerato.13. La denuncia di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio,oggetto del terzo motivo incidentale, è inammissibile per doppia con-forme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazio-Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026nale, alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contri-buente con riferimento alla ripresa di rideterminazione del reddito diimpresa, sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art.348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla Legge delega n. 206/2021tato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzocomma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale riproponela disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre-vede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previstodal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ilricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello sono state tra loro diverse.14. Neppure il succinto quarto motivo (cfr. pp.29-30 incidentale)può trovare ingresso. Il contribuente, fin dalla rubrica, prospetta unerrato riparto dell’onere della prova, ma il giudice non ha posto a caricodel contribuente l’onere di dimostrare la mancata evasione che soste-nuto nel mezzo di impugnazione. Al contrario, ha, in prima battuta,anche tramite richiamo alla decisione di primo grado, accertato che glielementi esposti nel pvc, sul quale si basa l’avviso impugnato, a suogiudizio dimostrano i fondamenti delle riprese. E la sentenza di primogrado richiamata dal giudice d’appello, doppia conforme sulla que-stione, specifica anche, tra l’altro, che tali elementi dimostrano come«- Il ricorrente, nel 2015, ha esercitato l’attività di acquisti e rivenditevia internet di pneumatici tramite la piattaforma eBay. - Gli acquistivenivano effettuati da un fornitore tedesco e le vendite a favore diclienti italiani. - L’accertamento delle operazioni effettuate dal Losito eNumero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026dei relativi incassi è avvenuto attraverso l’esame di un’agenda deno-minata “corrispettivi”, nonché dall’esame delle fatture emesse da eBayper le provvigioni maturate; - le vendite effettuate dal Losito non sonostate assoggettate ad IVA, malgrado la cessione di beni fosse avvenutaa consumatore finale in Italia (…)». A fronte di tale prova positiva of-ferta dall’Agenzia e ritenuta idonea dai giudici dei due gradi di merito,l’allegazione contraria del contribuente (la sentenza CTP richiamataspecifica che Losito aveva prospettato «asserite restituzioni» di mercee «omessi pagamenti” da parte di alcuni clienti») non è stata dimo-strata, egualmente sia dalla CTP che dalla CGT2. L’onere della prova dicui all’art. 2697 cod. civ. è stato pienamente rispettato, da cui la reie-zione della censura.15. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale, la sen-tenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulterioreesame del profilo indicato e per il regolamento delle spese processuali.Il ricorso incidentale è rigettato P.Q.Maccoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame deiprofili accolti e per il regolamento delle spese di lite.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore im-porto, da parte del ricorrente incidentale, a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13,comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 14357/2024Numero sezionale 2914/2026Numero di raccolta generale 18398/2026Data pubblicazione 08/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio
Sentenza Cassazione n. 18398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris