CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 13647/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25377-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SALVATORE DELL'ALPI, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1363/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 190/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25377/2021 Cron. Rep. Ud.17/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 9 aprile 2021, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di AMA – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già AMA [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), avente ad oggetto l’accertamento in favore del Novelli del carattere fittizio dell’interposizione nella fornitura di manodopera della società [OSCURATO:PERSONA], alle cui formali dipendenze, a decorrere dal 12.4.2010, in virtù di successivi contratti a tempo determinato e poi dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento iniziale al livello A2 del CCNL Cooperative e successivamente al superiore livello C1 e con orario di lavoro part-time al 78,79%, rapporto poi risolto con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del Novelli al 31.12.2015, aveva operato, tuttavia prestando sempre di fatto la propria attività lavorativa alle dipendenze della AMA [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e, di conseguenza, dell’intervenuta sussistenza tra le parti, a decorrere dal 12.4.2010, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto del Novelli all’inquadramento in ragione delle mansioni svolte al livello 2, parametro B, del CCNL Fise e con orario a tempo pieno e la condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA]. all’assunzione del Novelli e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 12.4.2010 alla data della sentenza, da quantificarsi in separato giudizio. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’[OSCURATO:SOCIETA]. provato che all’appaltatore non era stato affidato un risultato di per sé autonomo da quello dell’appaltante da conseguire attraverso un’effettiva indipendente organizzazione del lavoro, mediante assoggettamento diretto al proprio potere direttivo e di controllo sui dipendenti o attraverso l’utilizzo esclusivo di mezzi di lavoro propri ma di dover escludere lo stesso verificarsi di una tale evenienza all’esito dell’istruttoria svolta emergendo dalle dichiarazioni dei testi escussi la natura simulatoria dl contratto di appalto, avendo questi confermato che le squadre di lavoro erano miste, che si utilizzavano i mezzi dell’[OSCURATO:SOCIETA]. e che le mansioni erano uguali per tutti i dipendenti, di non aver l’AMA specificamente contestato l’orario di lavoro dedotto dal Novelli da riconoscersi dunque a tempo pieno, di dover rigettare l’eccezione relativa all’impossibilità di costituzione del rapporto a tempo indeterminato in ragione della normativa vincolisticain materia di assunzioni per le società che gestiscono i servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 e dell’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 conv. dalla legge n. 148/2011 dovendo leggersi in particolare l’art. 18, comma 2 bis, citato come applicabile alle sole società “partecipate” dall’ente pubblico locale, ossia quelle delle quali questo sia direttamente socio, senza estenderla a quelle che, in forza dei rapporti di cui all’art. 2359 c.c., possano reputarsi controllate o collegate. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’[OSCURATO:SOCIETA]., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Novelli. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l’[OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto provato lo svolgimento da parte del Novelli di un orario a tempo pieno, non avendo egli nulla allegato in ordine all’effettiva distribuzione dell’orario di lavoro, carenza, a fronte della quale la prova non poteva desumersi dalla mancata specifica contestazione della circostanza da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA].. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, commi 1 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 e dell’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 conv. dalla legge n. 148/2011, 2359 c.c., 35 e 236 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., l’[OSCURATO:SOCIETA]. ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’ammissibilità della costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro tra le parti dovendo leggersi le invocate norme nel senso che il controllo da parte dell’ente pubblico locale sussista non solo in caso di titolarità “diretta” di una partecipazione sociale ma anche in caso di titolarità “indiretta” ovvero quando le quote sociali siano possedute tramite società controllate. - Il primo motivo si rivela inammissibile, avendo la Corte territoriale correttamente considerato assolto dal Novelli l’onere di allegazione quanto alle modalità di svolgimento del lavoro in favore dell’AMA [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. anche con riguardo all’orario di lavoro, assolvimento rispetto al quale non può che ritenersi carente la mera confutazione della circostanza da parte della Società ricorrente e desumibile da parte della Corte, in virtù del principio di non contestazione, l’intervenuta prova della medesima. - Il secondo motivo, viceversa, merita accoglimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 34544/2019, Cass. n. 983/2020 e Cass. n. 18749/2023) che qualifica l’[OSCURATO:SOCIETA]. quale società di gestione di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica c.d. “in house”, società per le quali l’art. 18, commi 1 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 dispone che le procedure di reclutamento si conformino ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, imponendo così il rispetto dei principi del concorso pubblico che ostano alla costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro con l’[OSCURATO:SOCIETA]. - Il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto, dichiarato inammissibile il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M - La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa c