CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzopec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], MINISTERODELL’AMBIENTE, E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONE LAZIO, [OSCURATO:PERSONA],- intimati -Pag. 1 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026per la cassazione della sentenza n. 1733/2024 della CORTE d'APPELLO diRoma pubblicata il 12.3.2024 ;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10.3.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale n. 16156/2016,pubblicata il 29.8.2016, e successiva sentenza definitiva n. 13540/2018,pubblicata il 2.7.2018, accoglieva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],titolare di un’azienda agricola nella Valle del fiume Sacco, nei confronti diComune di Colleferro, Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA] di RomaCapitale, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente edella Tutela del Territorio e del Mare e Ministero della Salute, e licondannava in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e nonpatrimoniali subiti.L’attore aveva dedotto che la Guardia di Finanza nel gennaio 1990aveva accertato che in alcune aree del Comune di Colleferro, individuatecome ARPA 1, ARPA 2 e [OSCURATO:PERSONA], nelle vicinanze dei terreni dellasua azienda agricola, erano state interrate dalla società BPD enormiquantità di rifiuti chimici da smaltire in apposita discarica; che la faldafreatica era rimasta contaminata con elevato contenuto di tossicità per lapresenza di esaclorocicloesano; che, nonostante l’assoluta urgenzaambientale, nessuna opera di messa in sicurezza e bonifica era statatempestivamente disposta dalle amministrazioni competenti; che iprogetti di bonifica presentati da [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata a BPD,nella titolarità delle aree ARPA 1 e ARPA 2, di fatto non erano statirealizzati e le amministrazioni non avevano posto in essere i dovutiaccertamenti e interventi, né avevano esercitato il potere sostitutivo; cheil Comune di Colleferro solo nel 2004 si era determinato ad avvalersi deipoteri sostitutivi ma le risorse necessarie (euro 24.200.000,00) eranoinsostenibili per il bilancio comunale; che nel 2005 era stata riscontrata laPag. 2 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026presenza di esaclorocicloesano nel latte prodotto nei territori di alcuniComuni della Provincia di Roma e di Frosinone tra cui Colleferro, Segni eGavignano; che con decreto del 19.5.2005 il Presidente del Consiglio deiMinistri aveva dichiarato lo stato di emergenza e con la legge n.248/2005 il territorio del Bacino del fiume Sacco era stato dichiarato sitodi bonifica di interesse nazionale; che in seguito all’emanazione di taliprovvedimenti 26,00 ettari della sua azienda agricola erano stati primaperimetrati e poi sequestrati con preclusione, almeno sino al 2040, di ogniIl Tribunale di Roma con la sentenza parziale del 2016 riteneva leamministrazioni convenute solidalmente responsabili per i danni subitidall'attore, poiché causalmente riconducibili: all’omessa vigilanzasull’inquinamento dei siti ARPA 1, ARPA 2 e Cava di Pozzolana;all’omessa tempestiva messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti e bonificadei siti contaminati, dei terreni limitrofi e del fiume Sacco. Rimessa lacausa sul ruolo e disposta C.T.U. medico legale, con la sentenza definitivadel 2018, il Tribunale condannava i convenuti anche al risarcimento deldanno non patrimoniale patito dall’attore.2. La Corte d’Appello di Roma, dichiarato inammissibile l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rigettava l’appelloprincipale della Regione Lazio, mentre accoglieva l’impugnazione (riunita)del Comune di Colleferro, rigettando la domanda del Rossetti nei suoiconfronti; condannava [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e RegioneLazio alla rifusione delle spese del grado in favore dell’appellato; poneva acarico del Rossetti le spese di lite dei due gradi in favore del Comune diColleferro.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre PaoloRossetti, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune diColleferro. Regione Lazio, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Ambiente e dellaPag. 3 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero della Salute sono rimastiintimati.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Il Comune di Colleferro ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione del d.P.R. 915/1982, D.lgs.22/1997, D.lgs. 112/1998 e dei principi generali vigenti in materia”.Il ricorrente lamenta che quanto affermato dalla Corte d’appello, aproposito della cessazione dell’obbligo per i comuni di ricevereinformazioni dai produttori di rifiuti e di trasmetterle alle regioni in base alD.Lgs. 112/1998, è circostanza “priva di fondamento”. Infatti, il [OSCURATO:PERSONA], essendosi costituito parte civile nel processo penale avviatonel 1990 nei confronti degli autori dei reati ambientali, aveva pienaconoscenza diretta dell’inquinamento. Inoltre, il D.M. 471/1999 imponevaagli artt. 8 e 14 a tutti gli organi pubblici, ivi compreso il Comune,l’obbligo in caso di inerzia dei responsabili di attivarsi direttamente conpoteri sostitutivi e con interventi di messa in sicurezza d’emergenza, dibonifica e di ripristino ambientale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17,commi 9, 10 e 11, D.Lgs. 22/1997, norme poi confermate dal successivoD.lgs. 152/2006.Il ricorrente, inoltre, si duole per aver la corte territoriale basato ladecisione anche su una presunta “insostenibilità economica” degliinterventi da parte dell’ente locale. Elemento, quest’ultimo, irrilevante enon provato, mentre il comportamento omissivo dell’amministrazionecomunale per quindici anni aveva aggravato l’inquinamento dei luoghi e icosti per la bonifica.1.1. Il motivo è inammissibile.Pag. 4 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026La narrazione fatta dal ricorrente sconta la carente esposizione deifatti contenuta nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] da pagina 3 a pagina 15 (fino a riga13) ha riportato una lunga sequela di atti amministrativi e dicomunicazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nellagestione delle conseguenze dell’inquinamento provocato dalla società BPDDifesa e Spazio fino al 1982, che aveva reso le aree ARPA 1, ARPA 2 eCava Pozzolana una discarica incontrollata di rifiuti tossici o speciali. Soloa pagina 15 (da riga 14) il ricorrente, premesso che con la legge n.248/2005 il territorio del bacino del fiume Sacco era stato dichiarato sitodi bonifica di interesse nazionale, ha riferito di aver agito contro iconvenuti per il risarcimento dei danni ulteriori, rispetto a quanto giàpercepito a titolo di indennizzo, per effetto del comportamento omissivoprotrattosi per quindici anni dal 1990 al 2005.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, dopo aver riferito (pagina 16 del ricorso) dellasentenza parziale n. 16156/2016 del Tribunale di Roma, con cui è statariconosciuta la responsabilità solidale delle amministrazioni statali eterritoriali convenute per l’omessa vigilanza sui siti inquinati e per lamancata tempestiva esecuzione dei lavori di bonifica, ha poi riportato peresteso quanto deciso dalla Corte d’appello in relazione all’appello svoltodal Comune di Colleferro (da pagina 22 a pagina 28, fino a riga 3).Il ricorrente, tuttavia, quando sostiene che quanto affermato dallaCorte d’appello, a proposito della cessazione dell’obbligo per i comuni diricevere informazioni dai produttori di rifiuti e di trasmetterle alle regioniin base al D.Lgs. 112/1998, è circostanza “priva di fondamento”, a frontedella mancata attivazione del potere di intervento spettante in proprio enon come delegato rispetto a competenze statali (pagina 30 del ricorso,secondo capoverso), ha svolto una censura del tutto svincolata dalladecisione resa nella sentenza impugnata.La Corte d’appello, in particolare, si è così espressa: “[s]econdo lostesso tribunale il compito di ricevere informazioni dai produttori di rifiuti(speciali, tossici e nocivi) posto in capo ai comuni dal dpr 915/82 cessò nelPag. 5 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/20261988, quando venne trasferito alle Regioni; dal 1988 cessò quindi anche ilcompito di trasmettere alle regioni quelle stesse informazioni. Residua,quindi, il solo “… compito, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n.112/1998, e cioè dal 6.05.1998, e tuttora attuale, di informare le regioni,in ordine all’esistenza di “aree caratterizzate da gravi alterazioni degliequilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo checomportano rischio per l'ambiente e la popolazione” (art. 74 del d.lgs. n.112/98)” (pagina 22, capoversi secondo e terzo).La Corte d’appello, rilevato come da plurimi elementi emergessel’intervenuta conoscenza in capo alla Regione Lazio della grave condizionedi inquinamento del sito, almeno dal 1992 (v. pagina 23, capoversi primoe secondo), ha affermato: “[n]on sussiste, pertanto il profilo diresponsabilità del Comune di Colleferro quanto al mancato assolvimentodei compiti informativi.”Sotto diverso profilo, la Corte d’appello ha escluso la responsabilitàdel Comune di Colleferro per una pretesa inerzia da parte del Sindaconell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salutepubblica (v. da pagina 23, ultimo capoverso, a pagina 25, prima riga).Il ricorrente ha ignorato del tutto le rationes espresse dalla Corted’appello, laddove ha articolato la sua doglianza sul profilo dellacessazione dell’obbligo per i comuni di ricevere informazioni sullaproduzione di rifiuti e di trasmetterle alle regioni in base al D.Lgs.112/1998, di cui ha predicato l’infondatezza.In questa prospettiva, il ricorrente ha prospettato una censura intermini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità delmotivo dovendosi senz'altro dare seguito al consolidato principio di diritto,in base al quale “[l]a proposizione, con il ricorso per cassazione, dicensure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiestidall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7Pag. 6 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).1.2. In secondo luogo, deve essere evidenziato che il ricorrentenell’evocare il D.M. 471/1999, a proposito della mancata attivazione degliinterventi per la messa in sicurezza e per la bonifica delle aree interessate,ha svolto una censura puramente fattuale in ordine al presupposto dellastessa responsabilità ascritta al Comune di Colleferro, che, però, non haneppure chiaramente esplicitato né nell’esposizione dei fatti, ai sensidell’art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., né nell’illustrazione delmotivo.Conclusivamente, il Rossetti sollecita a questa Corte un riesame delfatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto, nell'ambitodi quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (v. Cass., sez. II, 23 marzo 2024, n. 10927; Cass., sez. V, 22novembre 2023, n. 32505; Cass., sez. II, 31 marzo 2022, n. 10525;Cass., sez 6-III, 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., sez. I, 23 maggio 2014,n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., peraver la Corte d’Appello ignorato completamente il precedente specificorappresentato dalla sentenza n. 6152/2022 pronunciata dalla stessa Corted’Appello di Roma in diversa, ma pienamente sovrapponibile, vicendagiudiziaria. Sentenza prodotta con la comparsa conclusionale in appello.Secondo il ricorrente la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare ilprecedente, valutarne la rilevanza ed eventualmente spiegare le ragioniPag. 7 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026del proprio discostarsi, tanto più che l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.prevede che l’enunciazione delle ragioni sia fatta “anche con riferimento aiprecedenti conformi”. La corte, pertanto, è incorsa nella violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 348-ter,[3]60-bis, 384 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost.Il ricorrente, sempre con riferimento all’omesso esame dellasentenza n. 6152/2022, si duole di un vizio della motivazionecostituzionalmente rilevante in base all’art. 111 Cost.3. I due motivi, esaminati gradatamente, sono entrambi inammissibili.3.1. Il secondo motivo è palesemente inammissibile perché prospetta laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in modo del tutto difforme dalgranitico orientamento espresso da questa Corte, ricorrendo il vizio diomessa pronuncia solo in caso omesso esame di una domanda o di unaeccezione di merito (v. Cass., Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1853; Cass.,Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653; Cass., Sez. VI-5, 27 novembre 2017, n.28308; sez. 6-I, 16 luglio 2018, n. 18797; v. Cass., sez. II, 22 gennaio2018, n. 1539; Cass., sez. III, 29 maggio 2024, n. 15100).Il ricorrente quest’oggi si duole per l’omesso esame da parte dellaCorte d’appello di altra pronuncia resa dallo stesso ufficio in altra analogavicenda processuale, ma, in disparte la ritualità della produzione avvenutasolo con la comparsa conclusionale (il ricorrente non ha chiarito se laproduzione in sede di appello sia stata fatta come mero precedente ocome documento), nuovamente sollecita il riesame del giudizio di fatto inordine alla responsabilità del Comune di Colleferro sulla base della riferitamancata attivazione del potere di sostituzione e, quindi, in una prospettivadiversa da quella valorizzata dalla Corte d’appello nella sentenzaimpugnata e non adeguatamente impugnata con il primo motivo.3.2. Il terzo motivo è inammissibile.Pag. 8 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il ricorrente, richiamando quanto già affermato con il secondomotivo, a proposito della necessità che la motivazione possa essereeffettuata mediante il richiamo “ai precedenti conformi”, denuncia un viziodella motivazione che si colloca fuori dal perimetro segnato dalle SezioniUnite di questa Corte in termini di riduzione al «minimo costituzionale»del sindacato di legittimità sulla motivazione.Infatti, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione» (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014,nn. 8053 e 8054; Cass., sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Sez. VI-3,25 settembre 2018, n. 22598; sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090).[OSCURATO:PERSONA], a parte l’incoerenza della duplice e concorrenteprospettazione di omessa pronuncia e vizio della motivazione in relazioneallo stesso profilo, neppure specifica in cosa consisterebbe tale ultimovizio, fermo restando che l’intento evidente è quello di pervenire a unapronuncia conforme alle sue aspettative mercé il riesame della questionedi fatto sulla responsabilità del Comune di Colleferro.4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importoPag. 9 di 10Numero registro generale 21145/2024Numero sezionale 898/2026Numero di raccolta generale 17106/2026Data pubblicazione 31/05/2026a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente allarifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.500,00per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpase dovuti per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 10 marzo 2026.Il PresidenteDott.ssa Lina RubinoPag. 10 di 10