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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 24263/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36728/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.

DI SASSARIn. 454/2018 depositata i l 19/10/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclusero un contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale si obbligarono a vendere un immobile in Olbia.

Il giudizio trae origine dalla domanda promossa dai promittenti venditori, con la quale chiesero dichiararsi la prescrizione dell’azione di adempimento del contratto per decorrenza del termine decennale.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda e, per l’effetto, dichiarò la prescrizione del diritto e condannò [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile.

La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto rigettò la domanda.

La Corte d’appello accertò che la prescrizione decorreva dal 6.2.1996, termine fissato per il pagamento del prezzo, e ritenne che vi fosse stata una rinuncia implicita dei promissari venditori a far valere la prescrizione.

Il giudice d’appello trasse il proprio convincimento dall’esistenza di trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile promesso in vendita, avendo le parti, di comune accordo, dato incarico ad un tecnico in data 18.11.2010 per lo svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere la concessione in sanatoria.

Ulteriore elemento significativo della volontà di non avvalersi della prescrizione era costituita dalla richiesta di pagamento dell’ICI al promissario acquirente, in data 27.7.2008, quando era già maturata la prescrizione.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Manca, Eugenia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché la richiesta di pagamento dell’ICI e le trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile non costituirebbero atti dai quali desumere la volontà di non avvalersi della prescrizione.

Le trattative, infatti, non sarebbero state accompagnate dall’ammissione, da parte dei promittenti venditori, dell’esistenza dell’altrui diritto, né l’invio della raccomandata con cui si sollecitava il pagamento dell’ICI e gli incontri volti a risolvere i problemi urbanistici sarebbero idonei ad interrompere la prescrizione, ex art.2944 c.c., perché successivi al maturarsi della stessa.

Il motivo è infondato.

Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui.

Tale volontà deve evincersi da comportamenti che siano incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della prescrizione, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, comma 3, c.c.; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede (Cassazione civile sez.

III, 29/11/2012, n.21248) In particolare, nel caso in cui al contratto preliminare di compravendita non sia seguita la stipulazione del contratto definitivo, la ripetuta manifestazione di disponibilità del promittente venditore alla stipula del definitivo deve essere valutata quale comportamento oggettivamente idoneo ad interrompere il decorso dellaprescrizione (Cassazione civile sez.

II, 10/12/2019, n.32224 non massimata ed in termini) Nel caso di specie, la Corte di merito ha ravvisato nel comportamento dei promittenti venditori la volontà di non avvalersi della prescrizione perché, quando la causa estintiva si era già verificata, le parti avevano continuato le trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile proprio al fine di poter addivenire alla stipula del contratto definitivo.

A conferma di tale volontà, le parti, di comune accordo avevano dato incarico ad un tecnico, in data 18.11.2010, per lo svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere la concessione in sanatoria, circostanza non contestata dagli attori.

Ulteriore indice della volontà dei promittenti venditori dinon avvalersi della causa estintiva del diritto era costituita dalla richiesta di pagamento dell’ICI al promissario acquirente, con raccomandata del 27.7.2008, trattandosi di tributi collegati al diritto di proprietà.

Tale richiesta venne effettuata quando era già maturata la prescrizione.

Non è pertinente il richiamo all’art.2944 c.c in quanto il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - laprescrizione che sia anco ra in corso, mentre, nel caso in esame laprescrizione era già maturata ed era ipotizzabile unicamente larinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c. (Cassazione civile sez.

II, 15/07/2002, n.10235).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito posto alla base del suo convincimento la raccomandata del 7.10.2005, tardivamente prodotta in appello.

Il motivo è infondato.

Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la produzione della raccomandata del 7.10.2005 perché depositata in grado d’appello, sicchè non è ravvisabile la violazione dell’art.345 c.p.c.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36728/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 50-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. DI SASSARIn. 454/2018 depositata i l 19/10/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclusero un contratto preliminare con [OSCURATO:PERSONA], in forza del quale si obbligarono a vendere un immobile in Olbia. Il giudizio trae origine dalla domanda promossa dai promittenti venditori, con la quale chiesero dichiararsi la prescrizione dell’azione di adempimento del contratto per decorrenza del termine decennale. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda e, per l’effetto, dichiarò la prescrizione del diritto e condannò [OSCURATO:PERSONA] al rilascio dell’immobile. La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto rigettò la domanda. La Corte d’appello accertò che la prescrizione decorreva dal 6.2.1996, termine fissato per il pagamento del prezzo, e ritenne che vi fosse stata una rinuncia implicita dei promissari venditori a far valere la prescrizione. Il giudice d’appello trasse il proprio convincimento dall’esistenza di trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile promesso in vendita, avendo le parti, di comune accordo, dato incarico ad un tecnico in data 18.11.2010 per lo svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere la concessione in sanatoria. Ulteriore elemento significativo della volontà di non avvalersi della prescrizione era costituita dalla richiesta di pagamento dell’ICI al promissario acquirente, in data 27.7.2008, quando era già maturata la prescrizione. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Manca, Eugenia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché la richiesta di pagamento dell’ICI e le trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile non costituirebbero atti dai quali desumere la volontà di non avvalersi della prescrizione. Le trattative, infatti, non sarebbero state accompagnate dall’ammissione, da parte dei promittenti venditori, dell’esistenza dell’altrui diritto, né l’invio della raccomandata con cui si sollecitava il pagamento dell’ICI e gli incontri volti a risolvere i problemi urbanistici sarebbero idonei ad interrompere la prescrizione, ex art.2944 c.c., perché successivi al maturarsi della stessa. Il motivo è infondato. Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Tale volontà deve evincersi da comportamenti che siano incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della prescrizione, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, comma 3, c.c.; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede (Cassazione civile sez. III, 29/11/2012, n.21248) In particolare, nel caso in cui al contratto preliminare di compravendita non sia seguita la stipulazione del contratto definitivo, la ripetuta manifestazione di disponibilità del promittente venditore alla stipula del definitivo deve essere valutata quale comportamento oggettivamente idoneo ad interrompere il decorso dellaprescrizione (Cassazione civile sez. II, 10/12/2019, n.32224 non massimata ed in termini) Nel caso di specie, la Corte di merito ha ravvisato nel comportamento dei promittenti venditori la volontà di non avvalersi della prescrizione perché, quando la causa estintiva si era già verificata, le parti avevano continuato le trattative volte a superare le problematiche legate all’abusività dell’immobile proprio al fine di poter addivenire alla stipula del contratto definitivo. A conferma di tale volontà, le parti, di comune accordo avevano dato incarico ad un tecnico, in data 18.11.2010, per lo svolgimento delle pratiche necessarie per ottenere la concessione in sanatoria, circostanza non contestata dagli attori. Ulteriore indice della volontà dei promittenti venditori dinon avvalersi della causa estintiva del diritto era costituita dalla richiesta di pagamento dell’ICI al promissario acquirente, con raccomandata del 27.7.2008, trattandosi di tributi collegati al diritto di proprietà. Tale richiesta venne effettuata quando era già maturata la prescrizione. Non è pertinente il richiamo all’art.2944 c.c in quanto il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 c.c. - laprescrizione che sia anco ra in corso, mentre, nel caso in esame laprescrizione era già maturata ed era ipotizzabile unicamente larinuncia alla prescrizione secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 c.c. (Cassazione civile sez. II, 15/07/2002, n.10235). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito posto alla base del suo convincimento la raccomandata del 7.10.2005, tardivamente prodotta in appello. Il motivo è infondato. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la produzione della raccomandata del 7.10.2005 perché depositata in grado d’appello, sicchè non è ravvisabile la violazione dell’art.345 c.p.c. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della C
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