CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1109/2022depositata il 13/05/2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udite le osservazioni del Sostituto P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha con-cluso per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 17462/2022Numero sezionale 2830/2025Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e DO-Numero di raccolta generale 16622/2026MENICO LAVERMICOCCA per la parte controcorrente. Data pubblicazione 27/05/2026Nel 1960 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari diun immobile con area cortiliva, stipulavano un atto di divisione entroil quale, a titolo di patto speciale, costituivano in capo a loro il dirittodi servitù reciproca di costruire sul confine in deroga al regolamentoedilizio che per le nuove costruzioni prevedeva una distanza minimadi tre metri dal confine (senza disporre nulla in relazione alle costru-zioni sul confine). Nello stesso atto il Carnevali trasferiva la propriaquota a [OSCURATO:PERSONA]. Nel 1963 questi esercitava la servitù attivacostruendo un corpo di fabbrica sul confine in deroga alle distanze.Nel 1984 [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], presentava al Co-mune di Imola una richiesta di titolo edilizio per ristrutturare e am-pliare il fabbricato di sua proprietà, esercitando anch’ella il diritto diservitù. Sul progetto apponeva la propria firma anche [OSCURATO:PERSONA], allora proprietario del fondo confinante, e il Comune rilasciavala concessione edilizia. Nel 1987 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acqui-stavano l’immobile da [OSCURATO:PERSONA] e da sua madre, con rogito cherichiamava i patti del 1960. Nel 1990 [OSCURATO:PERSONA] trasferiva aifigli ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) il fondo, con richiamoai patti speciali del 1960. Nel 1996 i Lia e Cassani chiedevano nuo-vamente al Comune la concessione edilizia per costruire in confine.I fratelli [OSCURATO:PERSONA] non sottoscrivevano il nuovo progetto, sostenendoche il vigente piano regolatore aveva reso inefficaci i patti del 1960.Il Comune di Imola negava il rilascio della concessione edilizia, perviolazione dell’art. 36 del regolamento edilizio del 1973. [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso al TAR Emilia-Romagna, checon sentenza n. 1025 del 2000 riconosceva l’efficacia e la validitàdelle servitù prediali attive e passive costituite con rogito del07/05/1960, escludendo che una successiva norma regolamentarepotesse limitare il diritto ad ampliare il fabbricato lungo la linea di2 di 7Numero registro generale 17462/2022Numero sezionale 2830/2025confine. In ottemperanza a tale pronuncia, il Comune di Imola rila-Numero di raccolta generale 16622/2026sciava la concessione edilizia n. 48 del 15/03/2001. A seguitDoa tda epulbl’balicvaz-ione [OSCURATO:DATA_NASCITA]vio dei lavori, le controparti [OSCURATO:PERSONA] si opponevano all’esercizio deldiritto e proponevano ricorso ex art. 1170 c.c. per ottenere l’imme-diata sospensione delle opere, ottenuta e poi confermata fino allaCorte di Cassazione, con sentenza n. 6792 del 2015, che ne ordinavala riduzione in pristino. Nelle more del giudizio possessorio, nel 2009veniva notificato atto di citazione per il riconoscimento del diritto diservitù ai fini interruttivi della prescrizione, ma il giudizio non venivacoltivatoNel 2015 i Lia e Cassani convenivano i fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RosaTinti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Bo-logna per l’accertamento del loro diritto di costruire sul confine. Iconvenuti facevano valere la nullità del patto del 1960, l’estinzioneper prescrizione del diritto, sia decennale (se obbligatorio) sia ven-tennale (se reale), l’assenza di rinuncia alla prescrizione da parteloro e l’inopponibilità della sentenza del Tar a chi non aveva parteci-pato al giudizio amministrativo.Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 2017, accoglieva la do-manda attorea, qualificava il diritto come servitù per vantaggio fu-turo ex art. 1029 c.c. e riteneva che non fosse maturata la prescri-zione. Sosteneva che la dante causa degli attori, pur acquistando nel1977, aveva esercitato il diritto nel 1984, e che il non uso precedentenon producesse effetto estintivo automatico.I convenuti proponevano appello, deducendo l’errata qualifica-zione della servitù, la decorrenza del termine prescrizionale dal 1960(e non dal 1986), l’avvenuta prescrizione decennale anche in ipotesidi diritto obbligatorio, l’assenza di validi atti interruttivi o di rinuncealla prescrizione, e la mancata partecipazione all’atto di rinuncia daparte di tre delle appellanti.La Corte distrettuale ha rigettato l’appello, ritenendo che il pattodel 1960 avesse validamente costituito una servitù per vantaggio3 di 7Numero registro generale 17462/2022Numero sezionale 2830/2025Numero di raccolta generale 16622/2026futuro ai sensi dell’art. 1029 co. 1 c.c., esercitabile sin dall’origine.Data pubblicazione 27/05/2026Ha affermato che il regolamento edilizio vigente nel 1960 non vie-tava la costruzione sul confine, e che pertanto il patto era validosecondo la normativa allora vigente. La sopravvenienza di un rego-lamento che imponga distanze dal confine non produceva invaliditàdella servitù già costituita, e ciò trovava conferma anche nella sen-tenza del [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 1025/2000. Ha riconosciuto che laprescrizione ventennale decorreva dal 1960 e si sarebbe compiutanel 1980, ma la sottoscrizione del progetto edilizio da parte di GuidoDalfiume nel 1984 costituiva una rinuncia alla prescrizione ai sensidell’art. 2937 c.c., in quanto comportamento incompatibile con lavolontà di avvalersene. Tale condotta aveva determinato la decor-renza di un nuovo termine prescrizionale, interrotto o comunqueesercitato nel 2001 con l’avvio delle opere in forza della concessioneedilizia. Il diritto era stato quindi validamente esercitato anche neiconfronti delle altre comproprietarie del fondo servente, per le qualila prescrizione doveva considerarsi ugualmente interrotta.Ricorrono in cassazione i convenuti con due motivi, illustrati damemoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato osservazioni per l’accoglimento delprimo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1418 c.c. per nonavere la Corte di appello riconosciuto la nullità, per contrarietà anorma imperativa, del patto edificatorio contenuto nel rogito del1960. Si deduce che l’esecuzione del patto, al momento in cui è statarichiesta, si poneva in contrasto con norme regolamentari sopravve-nute (Regolamento edilizio del Comune di Imola del 1973 e succes-sive [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione) che prescrivono una distanza in-derogabile di cinque metri dal confine, con la conseguenza che lapattuizione, ancorché inizialmente valida, doveva ritenersi divenutainvalida al momento della sua concreta attuazione. La sentenza4 di 7Numero registro generale 17462/2022Numero sezionale 2830/2025Numero di raccolta generale 16622/2026impugnata è censurata per avere ritenuto rilevante la normativa edi-Data pubblicazione 27/05/2026lizia vigente nel 1960 e non quella in vigore nel momento in cui gliin cui il vincolo regolamentare era già vigente. Si censura il richiamooperato dalla Corte all’art. 26 del regolamento edilizio del 1956, nonpiù vigente all’epoca dei fatti, e alla giurisprudenza sul principio diprevenzione, non applicabile ove la normativa locale impongaespressamente distanze minime inderogabili dal confine. Si richiamagiurisprudenza per escludere la possibilità di deroghe pattizie in pre-senza di regolamenti comunali che stabiliscano limiti inderogabili, inquanto finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato as-setto del territorio.Il primo motivo è rigettato.È da confermare il principio più volte affermato da questa Cortesecondo cui ‘i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzionicontengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel casodi norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti per cui la disci-plina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla datadell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte’(così, da ultimo Cass. n. 4896/2025, cui si rinvia per ulteriori prece-denti).Tuttavia, nel caso di specie, dirimente è l'accertamento compiutodalla giustizia amministrativa. La sentenza del TAR Emilia-Romagnan. 1025/2000 (nei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Imola e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DalComune di Imola successiva al patto - specificamente l'art. 36 delRegolamento Edilizio del 1973 - aveva il solo scopo di incidere e re-golare i rapporti di vicinato. Conseguentemente, il TAR ha accertatoche il diritto reale degli appellati ad ampliare il fabbricato lungo ilconfine non potesse essere limitato da una successiva norma rego-lamentare introdotta al solo scopo di disciplinare quei rapporti fra5 di 7Numero registro generale 17462/2022Numero sezionale 2830/2025Numero di raccolta generale 16622/2026vicini che nella specie sono regolati dalla servitù prediale regolar-Data pubblicazione 27/05/2026mente costituita.Pertanto, è esente dai vizi denunciati nel primo motivo di ricorsola motivazione della Corte territoriale, che richiama espressamentea sostegno della propria argomentazione la statuizione del TAR rela-tiva alla qualità della norma regolamentare urbanistica sopravve-nuta, che così oggettivamente strutturata ha effetti nei confronti deiproprietari del bene sottoposto alla servitù, anche se non sono tuttiintervenuti nel giudizio amministrativo.2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1073, 2934,2937, 2939 e 2946 c.c. per avere la Corte di appello disconosciuto ildiritto dei ricorrenti di eccepire l’intervenuta prescrizione del dirittodi servitù in oggetto e per avere ritenuto applicabile un nuovo ter-mine ventennale decorrente dalla pretesa rinuncia alla prescrizioneda parte di [OSCURATO:PERSONA]. Si afferma che il termine di prescrizionedecorreva dalla data della costituzione del diritto (1960) e che alladata del 1984, quando la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava il progetto edili-zio, il termine era già decorso da quattro anni. Si contesta che lasottoscrizione del progetto da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] potesse valerecome rinuncia tacita alla prescrizione, in quanto essa richiedeva, se-condo la giurisprudenza di legittimità una manifestazione inequivocadi volontà consapevole dell’avvenuta maturazione del termine. Si ri-leva che nel caso concreto non vi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] consapevole della estinzione per prescrizione del diritto altruie che la Corte abbia omesso ogni verifica in tal senso, limitandosi avalorizzare un comportamento equivoco.Il secondo motivo è accolto.La rinunzia all'eccezione di prescrizione si configura come un attonegoziale che ha la funzione di dismettere definitivamente il diritto(o il potere) del debitore di liberarsi dall'obbligo per effetto del de-corso del tempo. Essa opera esclusivamente quando il termine pre-scrizionale risulta già compiuto (art. 2937 c.c.). Fra i requisiti della6 di 7Numero registro generale 17462/2022Numero sezionale 2830/2025Numero di raccolta generale 16622/2026rinunzia alla prescrizione, come concretizzati dalla giurisprudenza diData pubblicazione 27/05/2026questa Corte, rilievo saliente al fine di saggiare la fondatezza delsecondo motivo di ricorso rivestono i limiti rigorosi entro i quali èriconosciuta la rinuncia tacita ex art. 2937 co. 3 c.c. Essa infatti deverisultare da un comportamento incompatibile con la volontà di op-porre la causa estintiva dell'altrui diritto: esso ha da essere ‘assolutoe inequivoco’ (così Cass. n. 24263/2023), cioè non altrimenti inter-pretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente ildiritto medesimo (così, Cass. n. 23637/2025).Alla luce di tali requisiti è da escludere che la semplice apposizionedi una firma da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], senza nessuna altra specifi-cazione, sul testo del progetto predisposto su iniziativa della contro-parte, possa valere come rinuncia tacita alla prescrizione.Il secondo motivo di ricorso è pertanto da accogliere nei termini incui è stato riassunto nel capoverso iniziale di questo paragrafo. Conciò vi sono i presupposti per decidere la causa nel merito, non es-sendo necessari ulteriori accertamenti, nel senso del rigetto dellaoriginaria domanda degli attori per prescrizione del diritto fatto va-lere in giudizio.3. - La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e,decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dagli at-tori; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e, de-cidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dagli at-tori; compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione Civile, il 20/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteREMO [OSCURATO:PERSONA] FALASCHI7 di 7