CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17219/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 496/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 646/2020 depositata il 29 settembre 2020 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 maggio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Fermo dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio della Uno C di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (poi trasformatasi nella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]), un avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF relativo all’anno 2005 con il quale gli imputava per trasparenza, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, pari al 20%, il maggior reddito d’impresa determinato in capo alla prefata società con separato atto impositivo. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 646/2020 del 29 settembre 2020, in accoglimento dell’appello erariale, rigettava l’originario ricorso del contribuente. Avverso questa sentenza, notificata il 9 novembre 2020, il Fantilli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 102 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’intero procedimento e le sentenze in esso pronunciate risulterebbero affette da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del litisconsorzio necessario; e ciò in quanto al giudizio avrebbero dovuto partecipare fin dall’inizio, oltre all’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche la Uno C di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e gli altri soci della medesima, tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si rimprovera alla CTR di aver omesso di pronunciare sull’eccezione di decadenza dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio del potere impositivo nei confronti del Santilli per decorso del termine di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, o comunque di aver immotivatamente disatteso tale eccezione, rimasta assorbita dalle statuizioni rese dal primo giudice e specificamente riproposta in appello dal contribuente. 3. Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è dedotta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012. 3.1 Si contesta la gravata decisione nella parte in cui imputa alla partecipata Uno C di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di aver posto in essere nell’anno 2005 operazioni... inesistenti, sia di acquisto che di vendita, con società qualificabili come mere ”cartiere“, al fine di precostituirsi ingenti crediti iva da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso, e quindi da utilizzare per contabilizzare costi fittizi al fine di abbattere il reddito imponibile . 3.2 Il collegio regionale non avrebbe fatto buon governo delle norme invocate in rubrica, e in particolare dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, in base al quale, «ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi». 3.3 Si obietta, in proposito, che, se, come sostenuto dal giudice di secondo grado, le operazioni di acquisto inesistenti hanno dato luogo a operazioni di vendita, anch’esse inesistenti, ai fini delle imposte dirette non vi può essere alcuna evasione d’imposta né in capo alla società partecipata (ai fini Irap), né, a cascata, in capo al socio ricorrente (ai fini Irpef e addizionali), così come esaustivamente disciplinato dalle norme richiamate . 4. Il primo motivo, da ricondurre correttamente al paradigma del n. 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., risolvendosi nella denuncia di un preteso «error in procedendo», è fondato e il suo accoglimento assorbe le restanti censure articolate dal ricorrente. 4.1 Per costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi-comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. Tanto la società quanto i soci devono, quindi, necessariamente partecipare allo stesso procedimento. 4.2 Ne discende che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 4.3 Ciò premesso, va osservato che la presente controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale è stato proporzionalmente imputato per trasparenza a uno dei soci della Uno C di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. il maggior reddito d’impresa determinato in capo all’ente collettivo per l’anno d’imposta 2005. In applicazione dei su enuncia ti princìpi di diritto, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione della società e degli altri suoi soci, concordemente individuati nelle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.4 Poiché, tuttavia, il contraddittorio non è stato integrato nei confronti dei suddetti litisconsorti necessari, va dichiarata la nullità dell’intero procedimento e disposta la cassazione della sentenza impugnata, interamente sostitutiva di quella di primo grado (cfr. Cass. n. 16444/2024). 4.5 Non rileva in contrario che nei pregressi gradi di merito, stando a quanto allegato dall’Agenzia delle Entrate, il giudizio riguardante l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] abbia viaggiato insieme agli altri tre singolarmente promossi dalla società partecipata e dai soci Calzetti e Corradetti, asseritamente caratterizzati dall’identità delle questioni prospettate, nè che le diverse cause siano state trattate nella medesima udienza e decise dallo stesso collegio giudicante con sentenze analoghe rese in pari data. 4.6 È pur vero che nella giurisprudenza di legittimità trovasi ripetutamente il seguente principio di diritto: «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi“ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo, evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (cfr. Cass. n. 7763/2018; id., ex plurimis , Cass. n. 1145/2021, Cass. n. 24800/2020, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015). 4.7 Sennonchè, l’applicazione della surriferita «regula iuris» consente di evitare la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, «altrimenti necessaria», nella sola ipotesi in cui sia possibile addivenire davanti a questa Corte alla riunione dei procedimenti svoltisi separatamente nei gradi di merito, nella constatata sussistenza delle condizioni sopra esplicitate (identità oggettiva dei singoli ricorsi quanto a ”causa petendi“; simultanea proposizione degli stessi; identità di difese; simultanea trattazione dei processi innanzi a entrambi i giudici di merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici). 4.8 La descritta situazione non ricorre, tuttavia, nel caso in esame, onde non può che provvedersi nei termini di cui al precedente paragrafo 4.4. 5. Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. 5.1 Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; per l’effetto, dichiara la nullità dell’intero processo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pro