CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37/2022proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 410/03 / 20 21 emessa d a l la CTR Liguri a in data 18/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] - Avviso accertamento verifica contabile s.a.s. – Impugnazione socio accomandatario tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per l’anno 2011 relativo ad una verifica contabile operata presso una s.a.s. della quale la contribuente era socia accomandataria. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l’accertamento principale ed escludendo le relative sanzioni per non aver la contribuente commesso personalmente il fatto prodromico. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale Liguria rigettava il gravame, rilevando che l’Ufficio non aveva dimostrato che la socia fosse pienamente consapevole della violazione fiscale commessa dalla società e ritenendo a tal fine non sufficiente una mera colpa in capo alla medesima. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sul vizio di ultrapetizione da essa formulato quale primo motivo di appello. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 472/1997 e 5 d.P.R. n. 917/1986”, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, ove la presunzione di percezione degli utili societari da parte del socio non venga superata, deve ritenersi provata, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, la volontarietà della condotta del socio e la sua colpevolezza. 3. Va dichiarata la nullità dell’intero procedimento per difetto del contraddittorio. E’ noto che, in tema di contenzioso tributario, qualora, a seguito dell'individuazione di irregolarità contabili a carico di una società di persone, l'Amministrazione finanziaria abbia emesso avvisi di accertamento in materia di IRPEF nei confronti dei soci, la Corte di cassazione, rilevando l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci e salvo il caso in cui si prospettino questioni personali, deve dichiarare, anche di ufficio, la nullità del relativo procedimento, atteso che tale controversia, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle determinazioni sui redditi delle società di persone e dei soci, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16661 del 29/07/2011, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 20820 del 23/11/2012, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17648 del 06/08/2014, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15566 del 27/07/2016; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 39817 del 14/12/2021). Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la socia accomandataria aveva invocato l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento denunciando una serie di vizi e, in via subordinata, l’impossibilità dell’Ufficio di irrogare sanzioni nel caso di accertamento concernenti fattispecie elusive. Come anticipato, èprincipio reiterato e pacifico che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917 , e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo che si prospettino questioni personali), sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; la controversia infatti non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., sent. n. 14815/2008; Cass, Sez. 6-5, ord. n. 25300/2014; Cass., Sez. 5, sent. n. 23096/2012; n. 31130/2017; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2830 del 2020). 4. In conclusione, dichiarata la nullità dell'intero giudizio, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di primo grado. P.Q.M. rilevata la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà anche allaregolazione delle spese del giudizio di legittimità. Cosìdeciso in Roma, nella camera