CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2018
Cassazione n. 11190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2363/2018, depositata il 14/3/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento perl’anno d’imposta 2009, ai fini Irpef ed addizionali, sulla base di unPVC della Guardia di Finanza rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] di GuidoNumero registro generale 31077/2018Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 11190/2026Vincenzo [OSCURATO:SOCIETA], ai fini Iva e Irap, relativo anche a quell’annoData pubblicazione 26/04/2026d’imposta. Il contribuente era identificato come amministratore difatto della società e nei suoi confronti era accertato un redditoimponibile corrispondente al 5% dei ricavi della società.2. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 20534/2016, rigettava ilricorso del contribuente, rilevando:- che nel corso della verifica era emerso che il socio accomandatarioVicenzo [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto invalido al 100% a seguito diun ictus cerebrale e percepisse una pensione d’invalidità. La sociaaccomandante [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di non essere statacoinvolta nell’attività della società, precisando che per le condizionidi salute del fratello, l’impresa era passata nelle mani del ricorrente.I clienti avevano attribuito tutte le operazioni al ricorrente, cheritirava anche la posta, e nella ragione sociale era stato mantenutoil riferimento a “Daniele”. Il ricorrente aveva riconosciuto di avercurato i rapporti commerciali e finanziari, sostenendo che, per ilrapporto di collaborazione, aveva percepito saltuariamente rimborsiforfettari di euro 500,00;- che la versione difensiva del contribuente non era attendibileperché non era verosimile che una persona, che nel passato era statoanche socio accomandante della società, potesse aver accettato diamministrarla per un simbolico rimborso spese, di cui tra l’altro nonaveva fornito alcuna prova se non attraverso una dichiarazione diPatrizia Guido, successiva di due anni rispetto all’accertamento econtraria a quella in precedenza dalla stessa rilasciata alla [OSCURATO:PERSONA].3. La CTR della Campania, con la sentenza n. 2363/2018,rigettava l’impugnazione del contribuente. Il giudice regionalerilevava:- che le norme che disciplinano l’attività degli amministratori di una“società di capitali” sono applicabili anche a coloro che di fatto si2 di 7Numero registro generale 31077/2018Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 11190/2026siano ingeriti nell’amministrazione della società in assenza diData pubblicazione 26/04/2026un’investitura dell’assemblea;- che la posizione “dominante” del contribuente nella società erastata confermata dai clienti. Era il contribuente a occuparsi delleforniture, a emettere le fatture e a provvedere al loro incasso. Nelcorso della verifica la socia accomandante aveva sostenuto che sialei che il fratello inabile erano estranei all’attività;- che le risultanze del processo verbale di constatazione facevanofede sino a querela di falso, “riguardando esse circostanze fruttodella diretta attività e percezione del pubblico ufficiale”, mentre ledichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate in epocasuccessiva dalla socia accomandante non erano utilizzabili perchéfinirebbero per permettere l’ingresso nel processo tributario unmezzo di prova equipollente a una testimonianza vietata;- che le sentenze depositate dall’appellante relative ad altri annid’imposta costituivano precedenti non vincolanti in quanto eranodiversi i presupposti di fatto per ciascun anno di contribuzione.4. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a tre motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazioneinterpretazione della norma sancita dall’art. 2909 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.», il ricorrente lamenta che nel ricorso di primogrado aveva dedotto che la CTP di Napoli con la sentenza n.980/2016 per l’anno 2006 e con la sentenza n. 5843/2016 per l’anno2007 aveva accolto i suoi ricorsi escludendo che egli potesse essereconsiderato l’amministratore di fatto della società. La secondasentenza afferma che non è possibile attribuire la qualifica diamministratore di fatto di una società in accomandita semplice a un3 di 7Numero registro generale 31077/2018Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 11190/2026soggetto che non riveste la posizione di accomandatario e che il fattoData pubblicazione 26/04/2026che tale soggetto ricopra la carica, in spregio all’art. 2318 c.c., noncomporta automaticamente che egli possa considerarsi un socioaccomandatario. La sentenza assume il valore di giudicato esterno,sicché il giudice di appello avrebbe dovuto accogliere il ricorso per ilprincipio del ne bis in idem.2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionee/o interpretazione delle norme dettate dagli artt. 2318, II comma e2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», il ricorrente lamentache il giudice abbia dato per giuridicamente possibile l’esistenza dellafigura di un amministratore di fatto in una società in accomanditasemplice nonostante il divieto dell’art. 2318, secondo comma c.c.,contestandogli di non aver superato la presunzione dello svolgimentodi attività gestoria derivante dal PVC con le dichiarazioni sostitutivedi atto notorio. Non è possibile attribuirgli la qualifica diamministratore di fatto nonostante si fosse occupato della gestionedella società sia sul piano amministrativo che su quello commerciale.Nulla, inoltre, è stato motivato sulla ragione per cui gli sarebbeimputabile una parte del maggior reddito accertato nei confrontidella società, sebbene egli non fosse un socio.3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionee/o interpretazione del disposto di cui all’art. 41/bis del DPR n.600/1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», il ricorrente deduceche la norma richiamata autorizza l’Amministrazione al ricorso a unaccertamento presuntivo allorquando “risultino elementi checonsentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato”,mentre l’impossibilità di attribuire la qualifica di amministratore difatto e socio non permetteva di assegnargli una partecipazione agliutili.4. Occorre rilevare d’ufficio che il processo si è irregolarmente svoltonei due gradi di merito a contraddittorio non integro.4 di 7Numero registro generale 31077/2018Numero sezionale 3003/20264.1 L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettificaNumero di raccolta generale 11190/2026delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cuiD atlal ’paubrbtl.ic a5zio ne 26/04/2026t.u.i.r. e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazionedei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazioneagli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sial’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questionipersonali ai singoli partecipanti. Ne consegue che tutti questisoggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone,quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pured’ufficio (Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n.12590/2023, Cass. n. 35187/2022 nonché Cass., Sez. U,14815/2008, che ha definitivamente affermato il principio).4.2 Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenzaal socio di fatto di una società di persone una parte del maggiorreddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo.Anche giudizio d’impugnazione dell'avviso di accertamento promossodal socio di fatto di una società di persone, anche qualora il sociocontesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la societàed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguireil suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti(Cass. 24025/2018 e Cass. 15566/2016). Il carico tributario5 di 7Numero registro generale 31077/2018Numero sezionale 3003/2026Numero di raccolta generale 11190/20264.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti deiData pubblicazione 26/04/2026litisconsorti pretermessi può essere esclusa unicamente nel caso dicontemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti etrattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ealla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con laaltrimenti necessaria declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioal giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energieprocessuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoeffettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/2017, Cass.2224/2021 e Cass. 11944/2025).6 di 7Numero registro generale 31077/2018Numero sezionale 3003/20265. Lo svolgimento del processo nei gradi di merito a contraddittorioNumero di raccolta generale 11190/2026non integro appare assorbente rispetto ai tre motivi di ricorDsaota. p uDbbelicvaezio ne 26/04/2026pertanto essere dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza edell’intero procedimento. Discutendosi di una nullità del processo perla quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti algiudice di primo grado, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383,terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortinecessari pretermessi (la società e gli altri soci). Il giudice del rinvioprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, anorma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione,affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazionedel contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessaripretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase dilegittimità.Così deciso in Roma, il 9/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti7 di 7