Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 03110/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Umberto I n. 100 in Canicattì (AG); -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5735, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia l’8.6.2021, e pubblicata il 16.6.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: II.DD., Iva ed Irap, 2008 - Società non operative - Società di persone - Società e soci -Litisconsorzio necessario -Violazione -Conseguenze.

1. L’Agenzia delle Entrate istituiva il contraddittorio e all’esito, ritenuta applicabile la disciplina delle società non operative, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai fini delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Iva e dell’Irap, l’avviso di accertamento n.

TY502T301723/18 avente ad oggetto l’anno 2008, mediante il quale contestava alla società un reddito imponibile di Euro 198.451,00.

Ai soci erano notificati gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.

2. La società impugnava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, proponendo censure procedimentali e di merito.

La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia.

La CTR riteneva che la società avesse provato l’oggettiva impossibilità di avviare l’attività produttiva, conseguendo dei ricavi, non avendo potuto riscuotere parte di un contributo pubblico, e pertanto riformava la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed annullava l’avviso di accertamento.

4. Avverso la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione.

La società resiste mediante controricorso, ed ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 14, 29 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., conseguendone la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR pronunciato in violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4 bis, della legge n. 724 del 1994, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società abbia provato la ricorrenza di cause oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, operando riferimento all’omessa percezione di un’ultima parte di un finanziamento pubblico. 3.

Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., “per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza gravata in merito all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento … per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione” (controric., p.

XII).

4. Con il suo primo mezzo d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci.

La critica attiene a questione molto nota e ricorrente ed è esposta con chiarezza, riguardando problematica di puro diritto.

La censura proposta dall’Agenzia delle Entrate supera pertanto le contestazioni di inammissibilità proposte dalla controricorrente.

Occorre in proposito preliminarmente ricordare che, all’epoca dei fatti per cui è causa, la [OSCURATO:PERSONA] era una società di persone con il capitale ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il giudice del gravame ha dato atto, invero, nella sentenza n. 5735 del 2021 con la quale ha deciso in questo giudizio sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che era stata domandata dai ricorrenti la riunione delle cause con i giudizi pendenti nei confronti dei soci, tra cui il processo ora recante R.G.N. 2134 introdotto da [OSCURATO:PERSONA], essendo state le impugnative trattate contestualmente in questa sede, scrivendo che la società “ha chiesto, in data 12/5/2014, la riunione dei ricorsi dei soci (al 50% ciascuno) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno presentato autonomo ricorso contro l’accertamento emesso nei loro confronti” (sent.

CTR, p.

II), ma non ha poi provveduto in merito, disponendo la riunione, oppure chiarendo perché abbia ritenuto di non farlo.

4.2. Occorre allora ricordare che questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”, Cass.

SS.UU., 4.6.2008, n. 14815 (conf. tra le tante, più di recente, Cass. sez.

VI-V, 25.6.2018, n. 16730); ne consegue che, “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado”, Cass. sez.

VI-V, 22.1.2018, n. 1472.

4.2.1. Invero questa Corte di legittimità non ha neppure mancato di precisare che “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici”, Cass. sez.

V, 24.2.2022, n. 6073.

5. Ricordato che è stato trattato contestualmente in questa sede il giudizio di impugnazione proposto dal socio [OSCURATO:PERSONA] (N.R.G. 2134/2022), ma non quello introdotto dalla consocia [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie la controricorrente afferma che la trattazione in sede di gravame dei giudizi nei confronti di società e soci è avvenuta contestualmente, anche se separatamente, ma non ha assicurato la prova della sussistenza di altre condizioni indicate dalla Suprema Corte perché possa procedersi alla riunione dei processi in sede di giudizio di legittimità.

Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del giudizio con tutti i litisconsorti.

Il secondo strumento di impugnazione, ed il ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rimangono assorbiti.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Agrigento, che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al corso Umberto I n. 100 in Canicattì (AG); -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5735, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia l’8.6.2021, e pubblicata il 16.6.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: II.DD., Iva ed Irap, 2008 - Società non operative - Società di persone - Società e soci -Litisconsorzio necessario -Violazione -Conseguenze. 1. L’Agenzia delle Entrate istituiva il contraddittorio e all’esito, ritenuta applicabile la disciplina delle società non operative, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai fini delle [OSCURATO:PERSONA], dell’Iva e dell’Irap, l’avviso di accertamento n. TY502T301723/18 avente ad oggetto l’anno 2008, mediante il quale contestava alla società un reddito imponibile di Euro 198.451,00. Ai soci erano notificati gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito. 2. La società impugnava l’atto impositivo emesso nei suoi confronti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP riteneva infondate le critiche proposte dalla contribuente e rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia. La CTR riteneva che la società avesse provato l’oggettiva impossibilità di avviare l’attività produttiva, conseguendo dei ricavi, non avendo potuto riscuotere parte di un contributo pubblico, e pertanto riformava la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] ed annullava l’avviso di accertamento. 4. Avverso la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società resiste mediante controricorso, ed ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione degli artt. 14, 29 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 101, 102, 112, 157 e 159, cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost., conseguendone la nullità della decisione impugnata, per avere la CTR pronunciato in violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 30, commi 1 e 4 bis, della legge n. 724 del 1994, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società abbia provato la ricorrenza di cause oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, operando riferimento all’omessa percezione di un’ultima parte di un finanziamento pubblico. 3. Con il suo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., “per omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza gravata in merito all’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento … per difetto di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione” (controric., p. XII). 4. Con il suo primo mezzo d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione delle regole del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci. La critica attiene a questione molto nota e ricorrente ed è esposta con chiarezza, riguardando problematica di puro diritto. La censura proposta dall’Agenzia delle Entrate supera pertanto le contestazioni di inammissibilità proposte dalla controricorrente. Occorre in proposito preliminarmente ricordare che, all’epoca dei fatti per cui è causa, la [OSCURATO:PERSONA] era una società di persone con il capitale ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il giudice del gravame ha dato atto, invero, nella sentenza n. 5735 del 2021 con la quale ha deciso in questo giudizio sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], che era stata domandata dai ricorrenti la riunione delle cause con i giudizi pendenti nei confronti dei soci, tra cui il processo ora recante R.G.N. 2134 introdotto da [OSCURATO:PERSONA], essendo state le impugnative trattate contestualmente in questa sede, scrivendo che la società “ha chiesto, in data 12/5/2014, la riunione dei ricorsi dei soci (al 50% ciascuno) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno presentato autonomo ricorso contro l’accertamento emesso nei loro confronti” (sent. CTR, p. II), ma non ha poi provveduto in merito, disponendo la riunione, oppure chiarendo perché abbia ritenuto di non farlo. 4.2. Occorre allora ricordare che questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”, Cass. SS.UU., 4.6.2008, n. 14815 (conf. tra le tante, più di recente, Cass. sez. VI-V, 25.6.2018, n. 16730); ne consegue che, “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado”, Cass. sez. VI-V, 22.1.2018, n. 1472. 4.2.1. Invero questa Corte di legittimità non ha neppure mancato di precisare che “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione; ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici”, Cass. sez. V, 24.2.2022, n. 6073. 5. Ricordato che è stato trattato contestualmente in questa sede il giudizio di impugnazione proposto dal socio [OSCURATO:PERSONA] (N.R.G. 2134/2022), ma non quello introdotto dalla consocia [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie la controricorrente afferma che la trattazione in sede di gravame dei giudizi nei confronti di società e soci è avvenuta contestualmente, anche se separatamente, ma non ha assicurato la prova della sussistenza di altre condizioni indicate dalla Suprema Corte perché possa procedersi alla riunione dei processi in sede di giudizio di legittimità. Ne discende che deve dichiararsi la nullità dell’intero giudizio con rimessione della causa al giudice di primo grado, perché possa procedere alla trattazione unitaria del giudizio con tutti i litisconsorti. Il secondo strumento di impugnazione, ed il ricorso incidentale introdotto dalla contribuente, rimangono assorbiti. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo ed il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata dichiarando la nullità dell’intero giudizio, e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle
Sentenza Cassazione n. 03110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris