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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11213/2026

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mpore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 44R25 A054M)-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1175/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento perl’anno d’imposta 2010, ai fini Irpef ed addizionali, sulla base di unPVC della Guardia di Finanza rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] di GuidoNumero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 11213/2026Vincenzo [OSCURATO:SOCIETA], ai fini Iva e Irap, relativo anche a quell’annoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]d’imposta.

Il contribuente era identificato come amministratore difatto della società e nei suoi confronti era accertato un redditoimponibile corrispondente al 5% dei ricavi della società.2.

La CTP di Napoli, con la sentenza n. 3431/2019, accoglieva ilricorso del contribuente, ritenendo dirimente il giudicato esternoformatosi sulla mancanza di prova dello svolgimento di funzionigestorie.

Richiamava le sentenze definitive della CTR della Campania9930/2017 per l’anno 2006, della CTR della Campania 10573/2017per l’anno 2007 e della CTP di Napoli n. 5843/2016 per l’anno 2007.3.

Con l’appello l’Agenzia delle entrate aveva rilevato che il PVCdimostrava che il contribuente fosse stato l’amministratore di fattodella società e che il giudicato relativo ad altri anni d’imposta non siestendeva automaticamente, ben potendo l’accertamento fondarsisu situazione di fatto differenti.

Il contribuente rimaneva contumacenel giudizio di secondo grado.

La CTR della Campania, con lasentenza n. 1175/2021, rigettava l’impugnazione.

Il giudiceregionale rilevava che l’efficacia vincolante del giudicato esterno inrelazione a imposte periodiche concerne i fatti integranti elementicostitutivi della fattispecie, che estendendosi a una pluralità diannualità abbiano carattere stabile e tendenzialmente permanentementre non riguarda dati variabili.

Il giudicato si era formato sulpresupposto logico-giuridico della pretesa impositiva, ossia sullamancanza di prova della qualifica di socio di fatto, al di là delconferimento di funzioni gestorie, e quindi su un elemento costitutivodella fattispecie con carattere permanente.4.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un unicomotivo mentre il contribuente, nonostante la notifica al difensoredomiciliatario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimasto intimato.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/20261.

Deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione giàNumero di raccolta generale 11213/2026espletata dall'Agenzia delle entrate presso il proDcatua rpuabtbolicraezio ne 27/04/2026domiciliatario in primo grado del contribuente, rimasto contumace ingrado di appello.

Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916del 2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso percassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarieregionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, ladisciplina dettata dall'art. 330 c.p.c, tuttavia, in ragione del principiodi ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede edell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art.17, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazioneeseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art 330, comma1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nelgiudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso alriguardo alcuna indicazione.2.

Con l’unico motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazioneinterpretazione della norma sancita dall’art. 2909 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che nel casoin esame non si era formato un giudicato su un elemento costitutivodella fattispecie “a carattere stabile e tendenzialmente permanente”perché l’esercizio di funzioni gestorie e la conseguente qualifica diamministratore di fatto ben possono essere oggetto di diversavalutazione nei differenti anni d’imposta.

Le sentenze richiamate deigiudici di merito, in secondo luogo, non hanno compiutamenteesaminato la questione dello svolgimento di funzioni gestorie e sonostate smentite da altre di segno opposto.

Alcune sentenze fannoriferimento alla mancata produzione di documenti, all’inammissibilitàdell’appello o sembrano anche avvalorare il ruolo di amministratoredel contribuente, pur non facendone discendere l’imputazioneautomatica degli utili.

Altre decisioni riguardano gli anni d’imposta2007 (CTR Campania 4544/2018) e 2009 (CTR Campania3 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/20262363/2018), impugnate per cassazione, e l’anno d’imposta 2008Numero di raccolta generale 11213/2026(CTP Napoli 20535/2016).

Data pubblicazione 27/04/20263.

Occorre rilevare d’ufficio che il processo si è irregolarmente svoltonei due gradi di merito a contraddittorio non integro.3.1 L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettificadelle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5t.u.i.r. e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazionedei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazioneagli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sial’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questionipersonali ai singoli partecipanti.

Ne consegue che tutti questisoggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone,quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pured’ufficio (Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n.12590/2023, Cass. n. 35187/2022 nonché Cass., Sez.

U,14815/2008, che ha definitivamente affermato il principio).3.2 Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenzaal socio di fatto di una società di persone una parte del maggiorreddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo.Anche giudizio d’impugnazione dell'avviso di accertamento promossodal socio di fatto di una società di persone, anche qualora il sociocontesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la societàed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguireil suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti4 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 11213/2026(Cass. 24025/2018 e Cass. 15566/2016).

Il carico tributarioData pubblicazione 27/04/20263.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti pretermessi può essere esclusa unicamente nel caso dicontemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti etrattati e decisi in unico contesto.

Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ealla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con laaltrimenti necessaria declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioal giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energieprocessuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,5 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/2026perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoNumero di raccolta generale 11213/2026effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/201D7ata, pCubablsicsaz.io ne 27/04/20262224/2021 e Cass. 11944/2025).4.

Lo svolgimento del processo nei gradi di merito a contraddittorionon integro appare assorbente rispetto al motivo del ricorso.

Devepertanto essere dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza edell’intero procedimento.

Discutendosi di una nullità del processo perla quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti algiudice di primo grado, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383,terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortinecessari pretermessi (la società e gli altri soci).

Il giudice del rinvioprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, anorma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c.

P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione,affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazionedel contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessaripretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase dilegittimità.Così deciso in Roma, il 9/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 44R25 A054M)-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 1175/2021, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era notificato un avviso di accertamento perl’anno d’imposta 2010, ai fini Irpef ed addizionali, sulla base di unPVC della Guardia di Finanza rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] di GuidoNumero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 11213/2026Vincenzo [OSCURATO:SOCIETA], ai fini Iva e Irap, relativo anche a quell’annoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]d’imposta. Il contribuente era identificato come amministratore difatto della società e nei suoi confronti era accertato un redditoimponibile corrispondente al 5% dei ricavi della società.2. La CTP di Napoli, con la sentenza n. 3431/2019, accoglieva ilricorso del contribuente, ritenendo dirimente il giudicato esternoformatosi sulla mancanza di prova dello svolgimento di funzionigestorie. Richiamava le sentenze definitive della CTR della Campania9930/2017 per l’anno 2006, della CTR della Campania 10573/2017per l’anno 2007 e della CTP di Napoli n. 5843/2016 per l’anno 2007.3. Con l’appello l’Agenzia delle entrate aveva rilevato che il PVCdimostrava che il contribuente fosse stato l’amministratore di fattodella società e che il giudicato relativo ad altri anni d’imposta non siestendeva automaticamente, ben potendo l’accertamento fondarsisu situazione di fatto differenti. Il contribuente rimaneva contumacenel giudizio di secondo grado. La CTR della Campania, con lasentenza n. 1175/2021, rigettava l’impugnazione. Il giudiceregionale rilevava che l’efficacia vincolante del giudicato esterno inrelazione a imposte periodiche concerne i fatti integranti elementicostitutivi della fattispecie, che estendendosi a una pluralità diannualità abbiano carattere stabile e tendenzialmente permanentementre non riguarda dati variabili. Il giudicato si era formato sulpresupposto logico-giuridico della pretesa impositiva, ossia sullamancanza di prova della qualifica di socio di fatto, al di là delconferimento di funzioni gestorie, e quindi su un elemento costitutivodella fattispecie con carattere permanente.4. L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un unicomotivo mentre il contribuente, nonostante la notifica al difensoredomiciliatario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è rimasto intimato.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE2 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/20261. Deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione giàNumero di raccolta generale 11213/2026espletata dall'Agenzia delle entrate presso il proDcatua rpuabtbolicraezio ne 27/04/2026domiciliatario in primo grado del contribuente, rimasto contumace ingrado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916del 2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso percassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarieregionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, ladisciplina dettata dall'art. 330 c.p.c, tuttavia, in ragione del principiodi ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede edell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art.17, comma 2, del d. lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazioneeseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art 330, comma1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nelgiudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso alriguardo alcuna indicazione.2. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazioneinterpretazione della norma sancita dall’art. 2909 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta che nel casoin esame non si era formato un giudicato su un elemento costitutivodella fattispecie “a carattere stabile e tendenzialmente permanente”perché l’esercizio di funzioni gestorie e la conseguente qualifica diamministratore di fatto ben possono essere oggetto di diversavalutazione nei differenti anni d’imposta. Le sentenze richiamate deigiudici di merito, in secondo luogo, non hanno compiutamenteesaminato la questione dello svolgimento di funzioni gestorie e sonostate smentite da altre di segno opposto. Alcune sentenze fannoriferimento alla mancata produzione di documenti, all’inammissibilitàdell’appello o sembrano anche avvalorare il ruolo di amministratoredel contribuente, pur non facendone discendere l’imputazioneautomatica degli utili. Altre decisioni riguardano gli anni d’imposta2007 (CTR Campania 4544/2018) e 2009 (CTR Campania3 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/20262363/2018), impugnate per cassazione, e l’anno d’imposta 2008Numero di raccolta generale 11213/2026(CTP Napoli 20535/2016). Data pubblicazione 27/04/20263. Occorre rilevare d’ufficio che il processo si è irregolarmente svoltonei due gradi di merito a contraddittorio non integro.3.1 L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettificadelle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5t.u.i.r. e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazionedei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazioneagli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso direttifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sial’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questionipersonali ai singoli partecipanti. Ne consegue che tutti questisoggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone,quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma2, d.lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullitàassoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pured’ufficio (Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n.12590/2023, Cass. n. 35187/2022 nonché Cass., Sez. U,14815/2008, che ha definitivamente affermato il principio).3.2 Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione di un avvisodi accertamento mediante il quale è stato imputato per trasparenzaal socio di fatto di una società di persone una parte del maggiorreddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo all’ente collettivo.Anche giudizio d’impugnazione dell'avviso di accertamento promossodal socio di fatto di una società di persone, anche qualora il sociocontesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra la societàed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguireil suo scopo, ove non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti4 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/2026Numero di raccolta generale 11213/2026(Cass. 24025/2018 e Cass. 15566/2016). Il carico tributarioData pubblicazione 27/04/20263.3 La necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti pretermessi può essere esclusa unicamente nel caso dicontemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti etrattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, inpresenza di cause decise separatamente nel merito e relative,rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ealla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascunsocio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebratisenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società esoci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta lariunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identitàoggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultaneaproposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avvisodi accertamento costituente il fondamento della rettifica delledichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identitàdi difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanziad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delledecisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizionedell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondocomma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con laaltrimenti necessaria declaratoria di nullità ed il conseguente rinvioal giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energieprocessuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue,5 di 6Numero registro generale 23499/2021Numero sezionale 3006/2026perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispettoNumero di raccolta generale 11213/2026effettivo del principio del contraddittorio (Cass. 29843/201D7ata, pCubablsicsaz.io ne 27/04/20262224/2021 e Cass. 11944/2025).4. Lo svolgimento del processo nei gradi di merito a contraddittorionon integro appare assorbente rispetto al motivo del ricorso. Devepertanto essere dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza edell’intero procedimento. Discutendosi di una nullità del processo perla quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti algiudice di primo grado, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383,terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversacomposizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsortinecessari pretermessi (la società e gli altri soci). Il giudice del rinvioprovvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, anorma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione,affinché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazionedel contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessaripretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fase dilegittimità.Così deciso in Roma, il 9/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6