CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 16548/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia, giusta procura speciale in atti -ricorrenti- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 891/6/2019, depositata in data 10.10.2019, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] – redditi di partecipazione di soci di s.a.s. –nullità del giudizio di primo e secondo grado. udita la relazione svolta all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza indicata in epigrafe, sulla base di tre motivi, con la quale la C.T.R. del Veneto ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 75/1/2017 della C.T.P. di Venezia, che aveva accolto i ricorsi riuniti promossi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i rispettivi avvisi di accertamento, relativi all’anno di imposta 2008, con i quali l’Agenzia aveva loro imputato per trasparenza i maggiori redditi di partecipazione derivanti dagli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., divenuti definitivi per mancata impugnazione. 2. La C.T.R. riteneva, in sintesi, che dalla documentazione prodotta dalla parte appellante, analiticamente individuata in sentenza, ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 58 del decreto legislativo n. 546/92, risultava provato che il soggetto firmatario degli avvisi di accertamento apparteneva alla carriera direttiva e che la delega era valida e legittima. Nel merito, dava atto della circostanza che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società, presupposti rispetto agli atti impositivi impugnati, erano divenuti definitivi per mancata impugnazione e che anche relativamente all’anno 2007, la C.T.R. si era pronunciata in senso favorevole all’Ufficio. Gli elementi desumibili dal processo verbale di constatazione del 3.10.2012 della Guardia di Finanza di Jesolo erano dotati di gravità, precisione e concordanza, mentre le giustificazioni addotte dagli appellati, a sostegno della tesi secondo cui gli assegni erano serviti per pagare modelli F24 per conto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che quelli intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non erano supportate da idonea e valida documentazione. Infine, assumeva rilevanza la circostanza che i soci erano perfettamente a conoscenza della verifica effettuata dai militari della Guardia di Finanza e delle contestazioni ivi rilevate. 3. L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. 4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 5. E’ stata fissata l’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 1.1. Ed invero, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo alMinistero dell'Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate, sicché èinammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti delMinistero dell'Economia e delle Finanze. ( ex multis , Cass. n. 1462/2020). 2. Tanto premesso, con il primo motivo – rubricato «Violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione relativi al giusto processo ed al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 58 del decreto legislativo n. 546/92, artt. 22, 23, 24, 32 e 61 del decreto legislativo n. 546/92, nonché per violazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600/73 », i ricorrenti deducono che l’art. 58 cit. deve essere coordinato con le norme del processo di primo grado e che dunque il deposito di nuovi documenti in appello deve avvenire, alternativamente, a pena di decadenza, o in occasione del deposito di memorie successive e, comunque, sino a venti giorni liberi prima della trattazione del ricorso, per consentire al contribuente di replicare e contestare tempestivamente. Nel caso in esame, la documentazione prodotta in appello dall’Agenzia delle Entrate non era idonea a dimostrare l’esistenza della delega, in quanto l’atto dispositivo n. 29 del 31.7.2013 prot. 178 provava solamente che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato a sottoscrivere atti dal 31.7.2013 ossia con decorrenza da un periodo successivo all’emissione degli atti impositivi, mentre il prot. 29334/udr/10 del 31.8.2010 non era stato prodotto dall’appellante. Inoltre, l’atto dispositivo n. 2/2010 nulla disponeva al riguardo. Ne conseguirebbe, in assenza di prova dell’esistenza della delega alla data del 10.7.2013, la nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 42 del d.p.r. 600/73. 3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione relativi al giusto processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.p.r. n. 633/72 e d.p.r. 917/86 per errata tassazione di somme non imponibili», deducono che il contribuente accertato aveva prodotto tempestivamente in giudizio documentazione, che indica nel motivo di ricorso, idonea a dimostrare compiutamente quanto disciplinato dalla normativa in vigore rispetto agli assegni ricevuti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione relativi al giusto processo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 2263 codice civile ovvero eccezione di nullità dell’atto amministrativo impugnato per sua falsa applicazione», il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dopo aver specificato la composizione della compagine sociale della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., di cui era unico socio accomandatario e partecipazione del 25%, come da atto notarile pubblicato nel registro delle imprese, lamenta che l’Agenzia delle Entrate abbia illegittimamente previsto la tassazione totale dell’utile presunto della società [OSCURATO:SOCIETA]. interamente a suo carico, in violazione dell’art. 2263 c.c., che stabilisce che se il contratto sociale nulla dispone le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti e che, se il valore dei conferimenti non è stato determinato, le parti si presumono uguali. Non era pertanto giustificata l’imputazione per trasparenza nei suoi soli confronti. 5. Va rilevata d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e delle relative pronunce. 5.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte ( tra le più recenti, Cass. , l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci - alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguardainscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti (vedi Cass. S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024). 5.2. In virtù del richiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti ilitisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024). 5.3. La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l'indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui l'accertamento del vizio di difetto dell'integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass. n. 1472/2018). 5.4. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla C.T.P. di Venezia, affinchè la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. e società “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. e rispettivi soci). 6. Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e delle relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. P.Q.M La Corte dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cui demanda anche di liquidare le spese del giudizi