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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34394/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16821/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Sicilia n. 66 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.867/2021 depositata il 29 dicembre 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Edilcostruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi Edilcostruzioni), esercente attività edilizia, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla predetta società per l’anno 2005, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

I rilievi mossi dall’Ufficio si riferivano, in particolare, alla contestata incongruità dei prezzi di vendita di sei immobili costruiti dalla contribuente in un cantiere sito in Sestu, ritenuti notevolmente inferiori al valore di mercato dei beni sulla scorta di una serie di elementi indiziari acquisiti nel corso dell’attività di verifica.

In sèguito la medesima Agenzia fiscale notificava ai soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] tre distinti avvisi di accertamento, anch’essi inerenti all’anno 2005, mediante i quali, ai fini dell’IRPEF, delle relative addizionali e dei contributi previdenziali, imputava per trasparenza a ciascuno di loro, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili (pari al 33,33 per cento pro capite), il maggior reddito d’impresa ricostruito in capo all’ente collettivo, con l’aggravio delle sanzioni di legge.

La società e i soci, ognuno per quanto di proprio interesse, impugnavano i suddetti avvisi di accertamento proponendo quattro autonomi ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cagliari, la quale, riuniti i procedimenti, rigettava le richieste dei contribuenti.

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna, con sentenza n. 867/2021 del 29 dicembre 2021, dichiarava «inesistente ed inammissibile», per difetto di procura «ad litem», l’appello proposto dai soci, respingendo, invece, quello spiegato dalla società.

Contro questa sentenza la Edilcostruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 182 c.p.c., nonché degli artt. 14 del D. Lgs. cit., 102 e 331 c.p.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dai soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza della procura «ad litem» da loro asseritamente conferita al difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] a margine del ricorso in appello. 1.2 Viene, al riguardo, osservato che: -a fronte della constatata mancanza della procura in questione, il collegio regionale avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il rilascio della stessa, onde consentire la sanatoria del vizio; - detta sanatoria, peraltro, era già spontaneamente avvenuta al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata, in quanto, a sèguito dell’interruzione del giudizio di secondo grado determinata dalla sopravvenuta morte del prefato dott. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della Edilcostruzioni, il processo era stato riassunto da tutti gli appellanti a mezzo di un nuovo difensore, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], a tanto abilitata in virtù di procura «ad litem» sottoscritta dal legale rappresentante della società e dai singoli soci; - essendosi, nel caso di specie, in presenza di una causa inscindibile, perché caratterizzata da una situazione di litisconsorzio necessario originario, i giudici di appello avrebbero comunque dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti considerate pretermesse.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost.. 2.1 Si assume che la gravata decisione risulterebbe assistita da una motivazione solo apparente, a tal punto da incorrere nel vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR apoditticamente definito gravi, precise e concordanti, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, le presunzioni poste dall’Ufficio a fondamento dell’avanzata pretesa tributaria.

3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972. 3.1 Si contesta alla CTR di avere riconosciuto i caratteri della gravità, precisione e concordanza nelle presunzioni poste a base dell’accertamento fiscale, senza procedere a un’effettiva disamina, dapprima analitica e poi complessiva, degli indizi offerti dall’[OSCURATO:PERSONA] e degli elementi di segno contrario addotti dai contribuenti.

4. Il primo motivo è fondato, nei termini di cui appresso, e il suo accoglimento assorbe lo scrutinio delle restanti censure. 4.1 Dall’esame diretto del fascicolo di causa, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, si ricava che nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado n. 85/2013 pronunciata dalla CTP di Cagliari la Edilcostruzioni e i soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato come loro difensore il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Sennonchè, la procura «ad litem» stesa a margine dello stesso atto era stata rilasciata al menzionato professionista soltanto dal legale rappresentante della società, e non anche dai singoli soci. 4.3 Ciò posto, va sùbito chiarito che un simile vizio processuale, relativo allo «ius postulandi», non poteva essere sanato dalla CTR mediante l’assegnazione di un termine perentorio per il rilascio della procura, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti. 4.4 Occorre, al riguardo, tener presente che l’art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 546 del 1992, disciplinante il processo tributario, richiama in modo espresso l’art. 182 c.p.c., precisando che «i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione (ora corte di giustizia tributaria) o della sezione o dal collegio».

Il comma 2 del menzionato art. 182 c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis» alla presente controversia, introdotto dall’art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009 e anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 13, lettera a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia), così dispone: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». 4.5 L’attuale formulazione della norma, quale risultante a sèguito della citata novella, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 30 giugno 2023, è invece la seguente: «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». 4.6 Sulla portata applicativa della disposizione in commento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 37434/2022, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che l’art. 182, comma 2, c.p.c. -nella versione, che qui viene in rilievo, precedente la novella del 2022- non consente di ”sanare“ l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. 4.7 Alla stregua del suenunciato principio di diritto, ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28251/2023, Cass.n. 17548/2024, Cass. n. 28639/2024), il motivo si rivela, «in parte qua», privo di fondamento. 4.8 Fermo quanto precede, nell’affermare che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era abilitato alla rappresentanza e alla difesa della sola Edilcostruzioni, la CTR ha riconosciuto che i soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] non erano parti del processo di secondo grado, tant’è vero che si è astenuta dal condannarli al pagamento delle spese di lite proprio «perché manca(va) il loro atto volitivo... per dare impulso e per partecipare al giudizio di appello»; e ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura «ad litem» ad opera del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o in una fase di esso, l’attività processuale così svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta riferibile in via esclusiva al legale, che ne assume la responsabilità anche ai fini dell’eventuale condanna alle spese (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 10706/2006, Cass. n. 13055/218, Cass. n. 34638/2021, Cass.n. 29209/2024). 4.9 Nel descritto contesto, tenuto conto dell’oggetto del contendere, il collegio regionale avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci sunnominati, ai sensi dell’art. 331, comma 1, c.p.c., applicabile in virtù del rinvio alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 4.10 Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. 4.11 In virtù del richiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis , Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024). 4.12 In violazione delle surriferite «regulae iuris» , la CTR non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA], né ha considerato che l’istanza di trattazione da loro successivamente presentata, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, a mezzo di un nuovo difensore -questa volta munito di valida procura «ad litem»-, costituiva un atto di intervento volontario idoneo a eliminare l’irregolarità processuale verificatasi, in quanto contenente l’espressa manifestazione della volontà dei contribuenti di proseguire il contenzioso tributario , e quindi di accettare la causa nello stato in cui si trovava (cfr., sull’argomento, Cass. n. 23701/2014, Cass. n. 26631/2018, Cass. n. 10660/2020). 4.13 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, stante l’evidenziata situazione di litisconsorzio necessario determinata dall’unitarietà dell’accertamento tributario, non poteva la Commissione regionale dichiarare «inesistente ed inammissibile» l’appello dei Manunza e nel contempo statuire sull’appello della Edilcostruzioni, in mancanza della partecipazione dei predetti soci al giudizio di secondo grado. 4.14 Sussiste, pertanto, nei sensi esplicitati, il dedotto «error in procedendo».

5. Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Sardegna, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari. 5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16821/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma alla via Sicilia n. 66 presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sono rappresentati e difesi -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n.867/2021 depositata il 29 dicembre 2021 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della Edilcostruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi Edilcostruzioni), esercente attività edilizia, un avviso di accertamento con il quale rideterminava con metodo analitico-induttivo il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dalla predetta società per l’anno 2005, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRAP e dell’IVA e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. I rilievi mossi dall’Ufficio si riferivano, in particolare, alla contestata incongruità dei prezzi di vendita di sei immobili costruiti dalla contribuente in un cantiere sito in Sestu, ritenuti notevolmente inferiori al valore di mercato dei beni sulla scorta di una serie di elementi indiziari acquisiti nel corso dell’attività di verifica. In sèguito la medesima Agenzia fiscale notificava ai soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] tre distinti avvisi di accertamento, anch’essi inerenti all’anno 2005, mediante i quali, ai fini dell’IRPEF, delle relative addizionali e dei contributi previdenziali, imputava per trasparenza a ciascuno di loro, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili (pari al 33,33 per cento pro capite), il maggior reddito d’impresa ricostruito in capo all’ente collettivo, con l’aggravio delle sanzioni di legge. La società e i soci, ognuno per quanto di proprio interesse, impugnavano i suddetti avvisi di accertamento proponendo quattro autonomi ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cagliari, la quale, riuniti i procedimenti, rigettava le richieste dei contribuenti. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna, con sentenza n. 867/2021 del 29 dicembre 2021, dichiarava «inesistente ed inammissibile», per difetto di procura «ad litem», l’appello proposto dai soci, respingendo, invece, quello spiegato dalla società. Contro questa sentenza la Edilcostruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 182 c.p.c., nonché degli artt. 14 del D. Lgs. cit., 102 e 331 c.p.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dai soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] per inesistenza della procura «ad litem» da loro asseritamente conferita al difensore dott. [OSCURATO:PERSONA] a margine del ricorso in appello. 1.2 Viene, al riguardo, osservato che: -a fronte della constatata mancanza della procura in questione, il collegio regionale avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per il rilascio della stessa, onde consentire la sanatoria del vizio; - detta sanatoria, peraltro, era già spontaneamente avvenuta al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata, in quanto, a sèguito dell’interruzione del giudizio di secondo grado determinata dalla sopravvenuta morte del prefato dott. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della Edilcostruzioni, il processo era stato riassunto da tutti gli appellanti a mezzo di un nuovo difensore, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], a tanto abilitata in virtù di procura «ad litem» sottoscritta dal legale rappresentante della società e dai singoli soci; - essendosi, nel caso di specie, in presenza di una causa inscindibile, perché caratterizzata da una situazione di litisconsorzio necessario originario, i giudici di appello avrebbero comunque dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti considerate pretermesse. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 24 e 111 Cost.. 2.1 Si assume che la gravata decisione risulterebbe assistita da una motivazione solo apparente, a tal punto da incorrere nel vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR apoditticamente definito gravi, precise e concordanti, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, le presunzioni poste dall’Ufficio a fondamento dell’avanzata pretesa tributaria. 3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972. 3.1 Si contesta alla CTR di avere riconosciuto i caratteri della gravità, precisione e concordanza nelle presunzioni poste a base dell’accertamento fiscale, senza procedere a un’effettiva disamina, dapprima analitica e poi complessiva, degli indizi offerti dall’[OSCURATO:PERSONA] e degli elementi di segno contrario addotti dai contribuenti. 4. Il primo motivo è fondato, nei termini di cui appresso, e il suo accoglimento assorbe lo scrutinio delle restanti censure. 4.1 Dall’esame diretto del fascicolo di causa, consentito dalla natura processuale del vizio denunciato, si ricava che nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado n. 85/2013 pronunciata dalla CTP di Cagliari la Edilcostruzioni e i soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] avevano indicato come loro difensore il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Sennonchè, la procura «ad litem» stesa a margine dello stesso atto era stata rilasciata al menzionato professionista soltanto dal legale rappresentante della società, e non anche dai singoli soci. 4.3 Ciò posto, va sùbito chiarito che un simile vizio processuale, relativo allo «ius postulandi», non poteva essere sanato dalla CTR mediante l’assegnazione di un termine perentorio per il rilascio della procura, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti. 4.4 Occorre, al riguardo, tener presente che l’art. 12, comma 10, del D. Lgs. n. 546 del 1992, disciplinante il processo tributario, richiama in modo espresso l’art. 182 c.p.c., precisando che «i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione (ora corte di giustizia tributaria) o della sezione o dal collegio». Il comma 2 del menzionato art. 182 c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis» alla presente controversia, introdotto dall’art. 46, comma 2, della L. n. 69 del 2009 e anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 13, lettera a), del D. Lgs. n. 149 del 2022 (cd. riforma Cartabia), così dispone: «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». 4.5 L’attuale formulazione della norma, quale risultante a sèguito della citata novella, applicabile ai giudizi instaurati successivamente al 30 giugno 2023, è invece la seguente: «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». 4.6 Sulla portata applicativa della disposizione in commento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 37434/2022, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che l’art. 182, comma 2, c.p.c. -nella versione, che qui viene in rilievo, precedente la novella del 2022- non consente di ”sanare“ l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. 4.7 Alla stregua del suenunciato principio di diritto, ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 28251/2023, Cass.n. 17548/2024, Cass. n. 28639/2024), il motivo si rivela, «in parte qua», privo di fondamento. 4.8 Fermo quanto precede, nell’affermare che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era abilitato alla rappresentanza e alla difesa della sola Edilcostruzioni, la CTR ha riconosciuto che i soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA] non erano parti del processo di secondo grado, tant’è vero che si è astenuta dal condannarli al pagamento delle spese di lite proprio «perché manca(va) il loro atto volitivo... per dare impulso e per partecipare al giudizio di appello»; e ciò in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura «ad litem» ad opera del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o in una fase di esso, l’attività processuale così svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta riferibile in via esclusiva al legale, che ne assume la responsabilità anche ai fini dell’eventuale condanna alle spese (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10706/2006, Cass. n. 13055/218, Cass. n. 34638/2021, Cass.n. 29209/2024). 4.9 Nel descritto contesto, tenuto conto dell’oggetto del contendere, il collegio regionale avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci sunnominati, ai sensi dell’art. 331, comma 1, c.p.c., applicabile in virtù del rinvio alle disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile contenuto nell’art. 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992. 4.10 Sovviene, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. 4.11 In virtù del richiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis , Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024). 4.12 In violazione delle surriferite «regulae iuris» , la CTR non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Giancarlo, Marino e [OSCURATO:PERSONA], né ha considerato che l’istanza di trattazione da loro successivamente presentata, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, a mezzo di un nuovo difensore -questa volta munito di valida procura «ad litem»-, costituiva un atto di intervento volontario idoneo a eliminare l’irregolarità processuale verificatasi, in quanto contenente l’espressa manifestazione della volontà dei contribuenti di proseguire il contenzioso tributario , e quindi di accettare la causa nello stato in cui si trovava (cfr., sull’argomento, Cass. n. 23701/2014, Cass. n. 26631/2018, Cass. n. 10660/2020). 4.13 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, stante l’evidenziata situazione di litisconsorzio necessario determinata dall’unitarietà dell’accertamento tributario, non poteva la Commissione regionale dichiarare «inesistente ed inammissibile» l’appello dei Manunza e nel contempo statuire sull’appello della Edilcostruzioni, in mancanza della partecipazione dei predetti soci al giudizio di secondo grado. 4.14 Sussiste, pertanto, nei sensi esplicitati, il dedotto «error in procedendo». 5. Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti precisati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Sardegna, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della controversia nel contraddittorio di tutti i litisconsorti necessari. 5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr