CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente –nonché controAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] di Milano;- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1792/2016, depositata il 29/03/2016.Numero registro generale 24653/2016Numero sezionale 4696/2026Numero di raccolta generale 21622/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di PieroScarabaggio C. (di seguito: Car work) ha proposto due ricorsi avversodue avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2007, l’uno (il n.T9R01F201112, emesso dall’AE di Lodi) a suo carico, avente ad oggetto ilricalcolo dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 115 TUIR, in conseguenzadell’accertamento eseguito a carico della sopra citata società, di cui erasocio; l’altro (il n. 79B02FM06017, emesso dall’AE di Milano) emesso,appunto, a carico della stessa Car work (notificato anche a Iervolino, che loha autonomamente impugnato per impedirne la definitività, costituendo,tale atto, il presupposto dell’avviso di accertamento relativo al suo redditopersonale), avente ad oggetto recupero di IRAP e IVA e scaturente dallaomessa presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno 2007.2. La CTP di Lodi, con sentenza n. 93/2015, ha parzialmente accolto,previa riunione, i ricorsi, confermando, nel resto, entrambi gli accertamenti.3. Il contribuente ha, quindi, impugnato la sopra citata sentenza,ribadendo le ragioni svolte in primo grado e chiedendo, tra l’altro, di: a)dichiararsi la nullità degli avvisi per violazione degli art. 42, commi 1 e 3,del d.P.R. 600/1973, stante l’avvenuta sottoscrizione degli atti impositivi daparte di funzionari dichiarati decaduti dalla qualifica dirigenziale dopo lasentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale; b) riformarsi la sentenzaimpugnata nel punto in cui la CTP non ha rilevato che il reddito dapartecipazione non poteva essere a lui imputato, in quanto, al tempo, egliera estraneo alla gestione della Car work.4. Con sentenza n. 1792/2016 la CTR della Lombardia ha rigettatol’appello, statuendo, per quanto di interesse, che: a) l’avvenutasottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di funzionari dichiaratiNumero registro generale 24653/2016Numero sezionale 4696/2026Numero di raccolta generale 21622/2026Data pubblicazione 24/06/2026decaduti dalla qualifica dirigenziale non determina la nullità degli atti; b)non vi è prova dell’estraneità del ricorrente alla compagine societaria,avendo, peraltro, Iervolino utilizzato, nella propria dichiarazione per ilperiodo d’imposta 2008, la perdita connessa alla sua partecipazione nellaCar work.5. Avverso la sentenza di appello il contribuente ha interposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.7. Il ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 42, commi 1 e 2, deld.P.R. n. 600/73, in relazione alla mancata declaratoria di nullità degli attiimpositivi perché sottoscritti da soggetti privi di poteri e decaduti dallacarica dirigenziale.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ., evidenziando che la CTR non ha valutato il corposo materialeistruttorio depositato in atti a riprova della natura fittizia della suapartecipazione alla compagine sociale, e ribadendo che esso contribuente,in quanto mero prestanome, non era individuabile come percettore di redditisocietari, mentre il dominus della Car work era il di lui fratello GiuseppeIervolino.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. artt. 37, comma 3,e 42 del d.P.R. n. 600/73, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/72, degli artt. 1, 5e 6 ss. del TUIR, degli artt. 1414, 1415, 1418, 1325, 2727 e 2729 cod. civ.e degli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., per avere, la CTR, violato le disposizioniNumero registro generale 24653/2016Numero sezionale 4696/2026Numero di raccolta generale 21622/2026Data pubblicazione 24/06/2026relative alla titolarità della fonte reddituale a cui riferire la tassazione,avendogli attribuito un provento laddove egli era un socio meramenteapparente.4. In via pregiudiziale e assorbente va rilevato che la ricorrente è unasocietà in accomandita semplice, sicché deve trovare applicazione ilconsolidato orientamento di questa Corte per il quale l’unitarietàdell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditidelle società di persone, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) edei loro soci - alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi aciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorsotributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società oda uno dei soci riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo chevengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti (vedi Cass.S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024). In virtù delrichiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devononecessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenzache il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati imponel’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art.14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senzail coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullitàassoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento(cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; Cass. n. 35187/2022, Cass. n.12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024; negli stessi terminisi vedano Sez. 5, ordinanza n. 28060 del 30/10/2024, Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 16730 del 25/06/2018; S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis,Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12;ancora Cass. n. 17549 del 02/09/2016).5. L’odierno ricorrente ha dichiarato di essere titolare del 49,5% dellequote e non risulta che la CTP e la CTR abbiano disposto l’integrazione delNumero registro generale 24653/2016Numero sezionale 4696/2026Numero di raccolta generale 21622/2026Data pubblicazione 24/06/2026contraddittorio nei confronti dei soci pretermessi (Cass. n. 1225 del 2007,n. 14253 del 2016; Cass., Sez. U., n. 24707 del 2015; v., da ultimo, Cass.n. 8406 del 2018).6. Pertanto, rilevata d’ufficio la violazione di cui si è detto, va dichiaratala nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza deve essere, quindi,cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lodi,in diversa composizione, al fine di procedere alla prescritta integrazione delcontraddittorio e alla rinnovazione del giudizio in parola, decidendo anchein ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lodi, in diversacomposizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il Presidente