CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta procura in calce al ricorso;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente -nonché controAgenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Lodi e Agenzia delle Entrate,[OSCURATO:PERSONA] di Milano;- intimati -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.1791/2016, depositata il 29/03/2016.Numero registro generale 24656/2016Numero sezionale 4697/2026Numero di raccolta generale 22328/2026Data pubblicazione 29/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].a.s., ha proposto due ricorsi avverso due distinti avvisi di accertamentorelativi all’anno di imposta 2007, l’uno (il n. T9D022F03753, emesso dall’AEdi Milano) nei confronti della società ed avente ad oggetto recupero di IRAPe IVA per via dell’omessa presentazione della dichiarazione fiscale per l’anno2007; l’altro (il n. T9R01F200896, emesso dall’AE di Lodi), a suo carico,quale socio, avente ad oggetto il ricalcolo dell’IRPEF, ai sensi dell’art. 115TUIR, in conseguenza dell’accertamento eseguito a carico della società. E’stato emesso dall’AE di Lodi anche l’avviso di accertamento n.T9R01F200895, nei confronti dell’altra socia [OSCURATO:PERSONA], sempre per ilrecupero di crediti da partecipazione. Quest’ultima ha, parimenti,impugnato l’atto.2. La CTP di Lodi, con sentenza n. 72/01/15, ha rigettato i tre ricorsi,previa riunione.3. I contribuenti hanno, quindi, impugnato la sopra citata sentenza,ribadendo le ragioni svolte in primo grado e chiedendo di: a) dichiararsi lanullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, inquanto notificato mediante consegna allo Iervolino allorché egli non era piùné legale rappresentante, né socio; b) di conseguenza, riformarsi lasentenza impugnata in relazione anche agli avvisi notificati ai due soci,affetti da nullità derivata; c) dichiararsi la nullità degli ’avvisi per violazionedegli art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 600/1973, stante l’avvenutasottoscrizione degli atti impositivi da parte di funzionari dichiarati decadutidalla qualifica dirigenziale dopo la sentenza n. 37/2015 della Cortecostituzionale.Numero registro generale 24656/2016Numero sezionale 4697/2026Numero di raccolta generale 22328/2026Data pubblicazione 29/06/20264. Con sentenza n. 1791/2016 la CTR della Lombardia ha accoltoparzialmente l’appello, annullando l'avviso di accertamento n.T0D022F03753, emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., econfermando gli avvisi di accertamento n. T9R01F200895 e n.T9R01F200896, emessi, rispettivamente, nei confronti dei soci Ivanolervolino e [OSCURATO:PERSONA].5. Avverso la sentenza di appello il contribuente, in proprio e per contodella defunta genitrice, ha interposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi.6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.7. Il ricorrente ha depositato una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente la lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), cod. proc civ., la violazione e falsa applicazione del d. lgs.n. 546 del 1992 e degli artt. 14, 29, 39, 156 e 159 cod. civ. e 111 Cost.,evidenziando che il giudizio avverso gli avvisi di accertamento notificati aisoci si è svolto senza la partecipazione della società, quale contraddittorenecessario.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 42, commi 1 e 2, deld.P.R. n. 600/73, rilevando la mancata declaratoria di nullità degli attiimpositivi notificati ad esso contribuente e alla Mainardi, perché sottoscrittida un soggetto privo di poteri e decaduto dalla carica dirigenziale.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.40, 42 e 60 del d.P.R. n. 600/73 e degli artt. 1, 5 e 6 del TUIR, evidenziandoche la CTR ha errato laddove, dopo aver riscontato la nullità della notificadell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, haNumero registro generale 24656/2016Numero sezionale 4697/2026Numero di raccolta generale 22328/2026Data pubblicazione 29/06/2026comunque fatti salvi gli avvisi emessi nei confronti dei soci sul rilievo chel’avviso presupposto, affetto da un mero vizio formale, era comunqueesistente e, quindi, idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica di questiultimi.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2727 e 2729cod. civ., evidenziando che la CTR non ha valutato il corposo materialeistruttorio depositato in atti a riprova della natura fittizia della suapartecipazione alla compagine sociale, ossia il suo essere un socio occultoo un mero prestanome, in quanto tale non individuabile come percettore diredditi societari, mentre dominus della società era il di lui fratello GiuseppeIervolino.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 37, comma 3 e 42del d.P.R. n. 600/73, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633/72, degli artt. 1, 5 e 6ss. del TUIR, degli artt. 1414, 1415, 1418, 1325, 2727 e 2729 cod. civ. edegli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost., per avere, la CTR, violato le disposizionirelative alla titolarità della fonte reddituale a cui riferire la tassazione,avendo illegittimamente attribuito ad esso contribuente un proventoladdove egli era un socio meramente apparente.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 del d.lgs. n. 472/97, in ordine all’elemento psicologico dell’illecito, nonché degliartt. 6, 10 e 12 della L. 212/00, sul rilievo che, per un verso, egli non erain condizioni di controllare la gestione societaria, essendo privo di concretipoteri gestori e, per l’altro, che, in relazione all’accertamento notificato allaBlue line express s.a.s., pur essendosi proceduto “a tavolino”, l’AE avrebbedovuto comunque garantire il contraddittorio endoprocedimentale.7. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.Numero registro generale 24656/2016Numero sezionale 4697/2026Numero di raccolta generale 22328/2026Data pubblicazione 29/06/20268. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’unitarietàdell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditidelle società di persone, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) edei loro soci - alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi aciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili eindipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorsotributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società oda uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo chevengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti (vedi Cass.S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024). In virtù delrichiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devononecessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenzache il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati imponel’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art.14, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza ilcoinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullitàassoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento(cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; Cass. n. 35187/2022, Cass. n.12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024; negli stessi terminisi vedano Sez. 5, ordinanza n. 28060 del 30/10/2024, Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 16730 del 25/06/2018; S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis,Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12;ancora Cass. n. 17549 del 02/09/2016).Iervolino e Mainardi hanno dichiarato di essere titolari,complessivamente, del 95% delle quote e non risulta che la CTP e la CTRabbiano disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei socipretermessi (Cass. n. 1225 del 2007, n. 14253 del 2016; Cass., Sez. U., n.24707 del 2015; v., da ultimo, Cass. n. 8406 del 2018).4. Pertanto, rilevata d’ufficio la violazione di cui si è detto, va dichiaratala nullità dell’intero giudizio di merito; la sentenza deve essere, quindi,Numero registro generale 24656/2016Numero sezionale 4697/2026Numero di raccolta generale 22328/2026Data pubblicazione 29/06/2026integralmente cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Lodi, in diversa composizione, al fine di procedere alla prescrittaintegrazione del contraddittorio e alla rinnovazione del giudizio in parola,decidendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; dichiara la nullitàdell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Lodi, in diversa composizione, cheprovvederà anche quanto alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il Presidente