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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07890/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28576/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di TRIPOLI M.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasiin persona della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi legalerappresentante, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 1872/2022 depositata il 7/6/2022.Numero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorsoalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la Top LineS.a.s. di Tripoli M.C. impugnava un avviso di accertamento con il quale,per l’anno 2006, a seguito di un PVC della Guardia di Finanza, era statoaccertato, ai sensi dell’art. 39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973, unreddito netto d’impresa di € 171.687 (maggiore di quello dichiarato),nonché maggiori IVA ed IRAP.La CTP, dopo aver riunito al ricorso della società quello dei tre soci, liaccoglieva parzialmente e rideterminava il maggior reddito, applicando alcosto del venduto la percentuale di ricarico del 20% in luogo di quella del38,95% applicata dall’Agenzia delle Entrate.Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione.Si costituiva la società che resisteva all’impugnazione.Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionaledella Calabria rigettava l’appello.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.La società ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione denuncia il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c..

Laricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata damotivazione apparente, in quanto non contiene alcuna motivazione inordine alle contestazioni, contenute nell’appello, circa le modalità diNumero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026rideterminazione del reddito compiute dal giudice di primo grado sullabase di un criterio, a suo avviso, sostanzialmente equitativo.Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c..

Si duole, in particolare, dellaviolazione dei principi in materia di onere della prova e dell’erratavalutazione compiuta in ordine all’inadeguatezza degli elementi attraversoi quali sarebbero stati ricostruiti i redditi effettivi della società, benpotendo costituire la contabilità “in nero” un valido elemento indiziariodotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c per violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 109d.P.R. 917/1986.

L’Amministrazione rappresenta che il giudice di primogrado aveva riconosciuto un’incidenza dei costi nella misura del 10% deimaggiori ricavi accertati; tale importo non andava invece detratto giacchél’accertamento era stato condotto con metodo analitico induttivo ed eranostati già riconosciuti i costi risultanti dalla contabilità.Preliminarmente va rilevata la violazione, a partire dal secondo grado digiudizio, del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.È pacifico, infatti, che l’accertamento del maggior reddito nei confrontidelle società di persone impone il litisconsorzio necessario con i soci (cfr.,ex multis, Cass. n. 19741/2025; Cass. n. 28060/2024), anche con quelliaccomandanti (Cass. n. 30588/2024; Cass. n. 27337/2014) ed anchequando l’avviso impugnato abbia ad oggetto l’IRAP e, a determinatecondizioni, l’IVA; infatti «da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza aisingoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema dilitisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus perl'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche dialtre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni eNumero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio» (Cass. n.10550/2025).Pertanto, qualora non partecipino al processo la società e tutti i soci,occorre disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14,comma 2, d.lgs. 546/1992; se ciò non avviene ed il giudizio si svolgesenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, gli atti del processoe la sentenza emessa all’esito dello stesso sono affetti da nullità assoluta,rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (cfr., exmultis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023,Cass. n. 35187/2022).Nel caso di specie, dalla sentenza d’appello risulta che, nel processo diprimo grado, è stata disposta la riunione dei ricorsi proposti dalla società edai tre soci (che, nel ricorso per cassazione, vengono individuati inGiuseppe Ferraro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Gli appelli,però, sono stati trattati separatamente, benché l’Amministrazione avesserichiesto la riunione e la sentenza impugnata è stata emessa nei confrontidella sola società.Va dunque dichiarata la nullità della sentenza d’appello e dell’interogiudizio di secondo grado, non risultando sussistenti, in base agli atti, lecondizioni per ricomporre l’unicità della controversia in questa sede(sull’argomento si vedano, ex multis, Cass. n. 7763/2018; Cass. n.29843/2017; Cass. n. 6876/2016; Cass. n. 9732/2015; Cass. n.11944/2025, secondo la quale non va dichiarata la nullità della sentenza edell’intero processo, ma va disposta la riunione delle separateimpugnazioni «quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettivaquanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione deglistessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamentoNumero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della societàche di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultaneatrattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, laricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. edagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria)declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, sidetermini un inutile dispendio di energie processuali per conseguirel'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessitàdi salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio»).Va altresì disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, in diversa composizione, perché provveda allarinnovazione del giudizio d’appello, previa integrazione del contraddittorionei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e del giudizio d’appello e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,affinché provveda alla rinnovazione del giudizio d’appello, previaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessaripretermessi, nonché sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28576/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di TRIPOLI M.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasiin persona della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi legalerappresentante, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 1872/2022 depositata il 7/6/2022.Numero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, con ricorsoalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la Top LineS.a.s. di Tripoli M.C. impugnava un avviso di accertamento con il quale,per l’anno 2006, a seguito di un PVC della Guardia di Finanza, era statoaccertato, ai sensi dell’art. 39, comma 1°, lett. d) d.P.R. 600/1973, unreddito netto d’impresa di € 171.687 (maggiore di quello dichiarato),nonché maggiori IVA ed IRAP.La CTP, dopo aver riunito al ricorso della società quello dei tre soci, liaccoglieva parzialmente e rideterminava il maggior reddito, applicando alcosto del venduto la percentuale di ricarico del 20% in luogo di quella del38,95% applicata dall’Agenzia delle Entrate.Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione.Si costituiva la società che resisteva all’impugnazione.Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionaledella Calabria rigettava l’appello.Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.La società ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione denuncia il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c.. Laricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata damotivazione apparente, in quanto non contiene alcuna motivazione inordine alle contestazioni, contenute nell’appello, circa le modalità diNumero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026rideterminazione del reddito compiute dal giudice di primo grado sullabase di un criterio, a suo avviso, sostanzialmente equitativo.Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedegli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c.. Si duole, in particolare, dellaviolazione dei principi in materia di onere della prova e dell’erratavalutazione compiuta in ordine all’inadeguatezza degli elementi attraversoi quali sarebbero stati ricostruiti i redditi effettivi della società, benpotendo costituire la contabilità “in nero” un valido elemento indiziariodotato dei requisiti di gravità precisione e concordanza.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di cui all’art. 360, comma1°, n. 3) c.p.c per violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 109d.P.R. 917/1986. L’Amministrazione rappresenta che il giudice di primogrado aveva riconosciuto un’incidenza dei costi nella misura del 10% deimaggiori ricavi accertati; tale importo non andava invece detratto giacchél’accertamento era stato condotto con metodo analitico induttivo ed eranostati già riconosciuti i costi risultanti dalla contabilità.Preliminarmente va rilevata la violazione, a partire dal secondo grado digiudizio, del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.È pacifico, infatti, che l’accertamento del maggior reddito nei confrontidelle società di persone impone il litisconsorzio necessario con i soci (cfr.,ex multis, Cass. n. 19741/2025; Cass. n. 28060/2024), anche con quelliaccomandanti (Cass. n. 30588/2024; Cass. n. 27337/2014) ed anchequando l’avviso impugnato abbia ad oggetto l’IRAP e, a determinatecondizioni, l’IVA; infatti «da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza aisingoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema dilitisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus perl'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche dialtre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni eNumero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio» (Cass. n.10550/2025).Pertanto, qualora non partecipino al processo la società e tutti i soci,occorre disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14,comma 2, d.lgs. 546/1992; se ciò non avviene ed il giudizio si svolgesenza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, gli atti del processoe la sentenza emessa all’esito dello stesso sono affetti da nullità assoluta,rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (cfr., exmultis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023,Cass. n. 35187/2022).Nel caso di specie, dalla sentenza d’appello risulta che, nel processo diprimo grado, è stata disposta la riunione dei ricorsi proposti dalla società edai tre soci (che, nel ricorso per cassazione, vengono individuati inGiuseppe Ferraro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Gli appelli,però, sono stati trattati separatamente, benché l’Amministrazione avesserichiesto la riunione e la sentenza impugnata è stata emessa nei confrontidella sola società.Va dunque dichiarata la nullità della sentenza d’appello e dell’interogiudizio di secondo grado, non risultando sussistenti, in base agli atti, lecondizioni per ricomporre l’unicità della controversia in questa sede(sull’argomento si vedano, ex multis, Cass. n. 7763/2018; Cass. n.29843/2017; Cass. n. 6876/2016; Cass. n. 9732/2015; Cass. n.11944/2025, secondo la quale non va dichiarata la nullità della sentenza edell’intero processo, ma va disposta la riunione delle separateimpugnazioni «quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla pienaconsapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e delcontenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difeseprocessuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettivaquanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione deglistessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamentoNumero registro generale 28576/2022Numero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 7890/2026Data pubblicazione 31/03/2026costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della societàche di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultaneatrattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, laricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. edagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria)declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, sidetermini un inutile dispendio di energie processuali per conseguirel'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessitàdi salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio»).Va altresì disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, in diversa composizione, perché provveda allarinnovazione del giudizio d’appello, previa integrazione del contraddittorionei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità della sentenzaimpugnata e del giudizio d’appello e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione,affinché provveda alla rinnovazione del giudizio d’appello, previaintegrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessaripretermessi, nonché sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.La PresidenteTania Hmeljak