CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 1986
Cassazione n. 13496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21587/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Tevere n. 44 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1328/16 depositata il 16 marzo 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 marzo 202 4 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’avviso di accertamento con il quale, in riferimento all’anno 2006, l’Agenzia delle Entrate le aveva imputato per trasparenza, a norma dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), maggiori redditi di partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] di Rinaldini P. s.a.s. , di cui era socia, recuperandoli a tassazione ai fini dell’IRPEF; -l’atto impositivo in parola f aceva sèguito ad altro avviso di accertamento emesso dalla medesima Agenzia nei confronti della predetta società, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa da questa dichiarato in relazione allo stesso anno d’imposta; -la Commissione adìta accolse il ricorso della Rinaldini, annullando l’avviso di accertamento impugnato; -la decisione venne, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, la quale, con sentenza n. 1328/16 del 16 marzo 2016, accolse l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA], implicitamente respingendo l’originario ricorso della contribuente; -avverso tale sentenza la Rinaldini ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; consideratoche: -come ripetutamente statuito da questa Corte regolatrice, «in materia tributaria, l’unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali-, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (cfr. Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022); -sull’argomento è stato pure affermato che «il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio» (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conforme, più di recente, Cass. n. 16730/2018 e Cass. n. 3088/2024); ne discende che «l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, exart. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 , comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado» (cfr. Cass. n. 1472/2018); -non si è, peraltro, mancato di precisare che «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci determina la rimessione della causa al primo giudice, che, tuttavia, non è necessaria ove in sede di legittimità possa disporsi la ricomposizione del contraddittorio mediante la riunione: ciò si verifica quando, oltre a sussistere la piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, la complessiva fattispecie sia caratterizzata da: identità oggettiva quanto a ”causa petendi“ dei ricorsi; simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci, e, quindi, identità di difese; simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici»(cfr. Cass. n. 6073/2022); -da un controllo effettuato presso la Cancelleria della Corte è emerso che risulta tuttora pendente il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Rinaldini P. s.a.s. (procedimento n. 21579/2016 R.G.) avverso la sentenza d’appello n. 1329/16 resa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata il 16 marzo 2016, relativa al sostanzialmente unitario avviso di accertamento in base al quale l’Agenzia delle Entrate ha operato la rettifica della dichiarazione della qui ricorrente socia [OSCURATO:PERSONA]; -alla luce di ciò, sulla scorta dei surriferiti princìpi di diritto, si rende necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione congiunta e dell’eventuale riunione del presente ricorso con quello innanzi indicato; P. Q. M. rinvia la causa a nuovo ruolo , ai fini del la trattazione congiunta e dell'eventuale riunione del presente ricorso con quello iscritto al n. 21579/2016 R.G.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del