CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25150/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 2490/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 1855/2021 depositata l’11 giugno 2021 udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 9 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento parziale del ricorso; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1855/2021 resa dalla sezione staccata di Foggia della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in data 11 giugno 2021 all’esito del giudizio di rinvio conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 9423/2020 del 22 maggio 2020, con la quale era stata cassata la sentenza d’appello n. 258/25/11 emessa dalla stessa Commissione il 4 luglio 2011; -al giudizio di rinvio, come già a quello di cassazione e ai pregressi gradi di merito, aveva preso parte anche [OSCURATO:PERSONA], altro ex socio della prefata società; -l’odierno ricorso per cassazione non risulta, tuttavia, notificato al suddetto ex socio; -all’Agenzia delle Entrate, rimasta intimata, il ricorso è stato notificato in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Generale dello Stato, sebbene essa non si fosse avvalsa del patrocinio erariale nel giudizio a quo; considerato che: -la presente controversia ha ad oggetto, fra l’altro, l’impugnazione dei distinti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stato rettificato, ai fini delle imposte dirette, il reddito d’impresa dichiarato dalla società in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, e conseguentemente imputato per trasparenza ai predetti soci, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito così determinato in capo all’ente collettivo; -per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri -salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti-, sicché tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro (cfr., ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass.n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024); -secondo un altrettanto consolidato indirizzo di legittimità formatosi in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di meritol’Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, va ritenuta nulla, e non inesistente, la notifica delricorso per cassazione effettuata presso la detta Avvocatura, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento fra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa, stante la facoltà, concessaall’Agenzia dall’ art. 72 del D. Lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi delpatrocinio erariale; -tale nullità può essere sanata sia nel caso in cuil’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22641/2007, Cass. n. 17700/2021, Cass. n. 18593/2023); ritenuto che, alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, si renda necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso e la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate presso la sua sede istituzionale; vistigli artt. 291, comma 1, e 371-bis c.p.c.; P.Q.M. ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate, nella relativa sede, assegnando per i suddetti incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tr