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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 dicembre 2004

Cassazione n. 18593/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22725/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 97. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 529/ 20 18 , depositata in data1° febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il contribuente, in data 3 dicembre 2005, presentava istanza di rimborso IRPEF all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] VI – per la restituzione della somma complessiva di € 6.563,01, fino all’anno di imposta 2000. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della BCI, era iscritto al [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], Fondo istituito con finalità di previdenza complementare; a far data dal 23/12/2004, il detto Fondo comunicava lo stato di liquidazione Diniego rimb.

IRPEF 2004 coatta amministrativa e la liquidazione delle posizioni in luogo delle pensioni mensili, con sospensione delle erogazioni a partire dal 01 aprile 2004.

Il contribuente, nell’istanza di rimborso, assumeva che il Fondo avesse calcolato erroneamente le ritenute da operare sull’importo (una tantum) erogato e lamentava la mancata o erronea applicazione dell’art. 17, comma secondo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); nello specifico, costui eccepiva l’illegittimità della ritenuta operata dal Fondo che, in qualità di sostituto d’imposta, avrebbe commesso errori di quantificazione della base imponibile considerando tale l’intero capitale maturato, senza previa deduzione dei contributi versati al Fondo dal contribuente, nei limiti del 4% della retribuzione lorda annua, quale quota esente da ritenuta IRPEF (art. 17, comma secondo, TUIR).

L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

2. Avverso tale silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni.

3. La C.t.p., con sentenza n. 19042/12/2016, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso di quanto richiesto.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio ed il contribuente resisteva con controdeduzioni.

5. Con sentenzan. 529 /2018, depositata in data 1° febbraio 2018,la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, riformando in parte l’operato del giudice di prima istanza e compensando le spese di giudizio .

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art.112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 53, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e con l’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l'unico motivo d'appello non fornendo una risposta pertinente alla domanda avanzata con l'atto di gravame tesa a far emergere il fatto che il peso economico dei contributi di previdenza complementare versati dal dipendente fosse stato supportato dal datore di lavoro(Comit) che se l i era scaricati nella sua contabilità .

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del combinato disposto degli artt. 111, sesto comma, Cost., 61 e 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza e/o radicale e assoluta contraddittorietà e perplessità della motivazione con cui è stato rigettato il primo motivo di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, con una motivazione contraddittoria o comunque perplessa, che i contributi previdenziali per il contribuente fossero stati versati dal datore di lavoro (Comit), che li aveva scaricati dalla propria contabilità, come documentato dalla difesa dell’appellante.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 dello Statuto del Fondo.

Violazione e falsa applicazione della circolare n. 96 del [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] del 06 ottobre 1975.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma primo, lett. h- bis), del d.P.R. n. 917 del 1986.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 (già 17), comma secondo, del d.P.R. n. 917 del 1986.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 (già 48), del d.P.R. n. 917 del 1986.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Preso nel testo vigente alla modifica apportata dall’art. 11, comma secondo, lett. a), d.P.R. 18 febbraio 2000, n. 47, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di negare il rimborso al contribuente sull’erroneo presupposto che la documentazione prodotta non abbia dato prova che le ritenute fossero rimaste a carico del dipendente.

2. Preliminarmente, va rilevata la nullità della notifica del ricorso, che è stata fatta all’Avvocatura Generale dello Stato, senza che l’Avvocatura dello Stato avesse assunto la difesa dell’Agenzia delle Entrate nei giudizi di merito.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Cass. n. 17700 del 22/06/2021)”.

2.1. Sulla questione, tuttavia, il Collegio ritiene di poter soprassedere all’ordine di rinnovazione della notifica, ess endo il ricorso manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni che seguono e secondo i principi espressi in materia da diversi arresti (cfr., tra tanti, Cass. 21/05/2018, n. 12515).

Invero, l’istituto della sanatoria deve conformarsi al principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. p roc. c iv .) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

3. Il primo motivo è inammissibile perché nell’articolazione del motivo, il fatto processuale è stato esposto impropriamente ove si consideri che il contribuente era stato vittorioso in primo grado e, pertanto, era appellato nel giudizio innanzi alla C.t.r. con conseguente inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello.

4. Il secondo motivo è infondato.

Va osservato che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).

La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intelleg ibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 Cost.,comma 6.

5. Il terzo motivo è infondato.

5.1. Il contribuente, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1960 al 199 6 e iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, aveva versato il 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro; tali contributi avevano prodotto la prestazionemediante il pagamento di capitale , in sostituzione della rendita originaria, perché vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della renditain capitale.

Di qui la domanda di rimborso del contribuente per un importo pari alla differenza tra le imposte trattenuta dal fondo pensioni e quelle dovute dal ricorrente in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili non effettuato dal fondo pensioni.

5.2. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1954, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalida e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente dal 1° gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass. 27079 del 2016 cit.).

5.3. La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare.

Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12».

Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1».

Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, dispone che la tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’aliquota era invece determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”.

L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

5.4. Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass. 26/05/2021, n.14571; Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

5.5. Pertanto, la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione allorquando ha argomentato la propria decisione di rigetto dell’appello – e quindi dell’istanza di rimborso - siccome, da un lato, la sentenza è conforme ai principi espressi univocamente da questa Corte e, dall’altro, sono ivi declinate compiutamente e chiaramente le ragioni a supporto dell’iter logico- argomentativo.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22725/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 97. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 529/ 20 18 , depositata in data1° febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente, in data 3 dicembre 2005, presentava istanza di rimborso IRPEF all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] VI – per la restituzione della somma complessiva di € 6.563,01, fino all’anno di imposta 2000. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della BCI, era iscritto al [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], Fondo istituito con finalità di previdenza complementare; a far data dal 23/12/2004, il detto Fondo comunicava lo stato di liquidazione Diniego rimb. IRPEF 2004 coatta amministrativa e la liquidazione delle posizioni in luogo delle pensioni mensili, con sospensione delle erogazioni a partire dal 01 aprile 2004. Il contribuente, nell’istanza di rimborso, assumeva che il Fondo avesse calcolato erroneamente le ritenute da operare sull’importo (una tantum) erogato e lamentava la mancata o erronea applicazione dell’art. 17, comma secondo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); nello specifico, costui eccepiva l’illegittimità della ritenuta operata dal Fondo che, in qualità di sostituto d’imposta, avrebbe commesso errori di quantificazione della base imponibile considerando tale l’intero capitale maturato, senza previa deduzione dei contributi versati al Fondo dal contribuente, nei limiti del 4% della retribuzione lorda annua, quale quota esente da ritenuta IRPEF (art. 17, comma secondo, TUIR). L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. 2. Avverso tale silenzio-rifiuto, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; l’Ufficio resisteva con controdeduzioni. 3. La C.t.p., con sentenza n. 19042/12/2016, accoglieva il ricorso, condannando l’Ufficio al rimborso di quanto richiesto. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio ed il contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 529 /2018, depositata in data 1° febbraio 2018,la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame, riformando in parte l’operato del giudice di prima istanza e compensando le spese di giudizio . 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, non avendo svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art.112 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 53, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e con l’art. 342, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha respinto l'unico motivo d'appello non fornendo una risposta pertinente alla domanda avanzata con l'atto di gravame tesa a far emergere il fatto che il peso economico dei contributi di previdenza complementare versati dal dipendente fosse stato supportato dal datore di lavoro(Comit) che se l i era scaricati nella sua contabilità . 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione del combinato disposto degli artt. 111, sesto comma, Cost., 61 e 36, comma secondo, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza e/o radicale e assoluta contraddittorietà e perplessità della motivazione con cui è stato rigettato il primo motivo di appello, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, con una motivazione contraddittoria o comunque perplessa, che i contributi previdenziali per il contribuente fossero stati versati dal datore di lavoro (Comit), che li aveva scaricati dalla propria contabilità, come documentato dalla difesa dell’appellante. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 2696 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 dello Statuto del Fondo. Violazione e falsa applicazione della circolare n. 96 del [OSCURATO:PERSONA] per il personale della [OSCURATO:PERSONA] del 06 ottobre 1975. Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma primo, lett. h- bis), del d.P.R. n. 917 del 1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 (già 17), comma secondo, del d.P.R. n. 917 del 1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 (già 48), del d.P.R. n. 917 del 1986. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992. Preso nel testo vigente alla modifica apportata dall’art. 11, comma secondo, lett. a), d.P.R. 18 febbraio 2000, n. 47, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto di negare il rimborso al contribuente sull’erroneo presupposto che la documentazione prodotta non abbia dato prova che le ritenute fossero rimaste a carico del dipendente. 2. Preliminarmente, va rilevata la nullità della notifica del ricorso, che è stata fatta all’Avvocatura Generale dello Stato, senza che l’Avvocatura dello Stato avesse assunto la difesa dell’Agenzia delle Entrate nei giudizi di merito. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle Entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Cass. n. 17700 del 22/06/2021)”. 2.1. Sulla questione, tuttavia, il Collegio ritiene di poter soprassedere all’ordine di rinnovazione della notifica, ess endo il ricorso manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni che seguono e secondo i principi espressi in materia da diversi arresti (cfr., tra tanti, Cass. 21/05/2018, n. 12515). Invero, l’istituto della sanatoria deve conformarsi al principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. p roc. c iv .) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 3. Il primo motivo è inammissibile perché nell’articolazione del motivo, il fatto processuale è stato esposto impropriamente ove si consideri che il contribuente era stato vittorioso in primo grado e, pertanto, era appellato nel giudizio innanzi alla C.t.r. con conseguente inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello. 4. Il secondo motivo è infondato. Va osservato che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intelleg ibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 Cost.,comma 6. 5. Il terzo motivo è infondato. 5.1. Il contribuente, dipendente della [OSCURATO:PERSONA] dal 1960 al 199 6 e iscritto allo speciale fondo pensione della stessa, aveva versato il 7,75% delle proprie retribuzioni soggette a contribuzione a un fondo di previdenza complementare negoziato con la datrice di lavoro; tali contributi avevano prodotto la prestazionemediante il pagamento di capitale , in sostituzione della rendita originaria, perché vi era stata la decisione dell’istituto di messa in liquidazione coattiva del fondo medesimo, dichiarato poi estinto in data 22 dicembre 2006, con la trasformazione della renditain capitale. Di qui la domanda di rimborso del contribuente per un importo pari alla differenza tra le imposte trattenuta dal fondo pensioni e quelle dovute dal ricorrente in conseguenza del mancato abbattimento degli imponibili non effettuato dal fondo pensioni. 5.2. [OSCURATO:PERSONA], fino al 1954, ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalida e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente dal 1° gennaio 1955, a seguito di decisione governativa di estendere l’iscrizione dei dipendenti della banca all’assicurazione generale obbligatoria presso l’Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all’albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all’avente diritto un adeguato tenore di vita dell’età pensionabile (in tal senso Cass. 27079 del 2016 cit.). 5.3. La questione attiene, dunque, alla verifica della natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare. Infatti, ai sensi dell’art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, «il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni o frazione di anno preso a base di comunicazione, e moltiplicando il risultato per 12». Il comma 2 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede che «le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1». Pertanto, l’art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, dispone che la tassazione separata si applica ai redditi indicati nella successiva lettera A), quindi al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente. L’aliquota era invece determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del d.P.R. n. 917 del 1986; ciò ai fini della “imposta sostitutiva”. L’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, all’epoca vigente, prevede, al comma 2, che «non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge». 5.4. Questa Corte, con orientamento consolidato (Cass.19/12/2019, n. 33828; Cass. 01/07/2020, n. 13353; Cass. 10/12/ 2020, n. 28125; Cass. 26/05/2021, n.14571; Cass. 19/07/2022, n. 22673), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (“zainetto”), costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituita dall’intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell’art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge. 5.5. Pertanto, la C.t.r. non è incorsa in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione allorquando ha argomentato la propria decisione di rigetto dell’appello – e quindi dell’istanza di rimborso - siccome, da un lato, la sentenza è conforme ai principi espressi univocamente da questa Corte e, dall’altro, sono ivi declinate compiutamente e chiaramente le ragioni a supporto dell’iter logico- argomentativo. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza d
Sentenza Cassazione n. 18593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris