CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28785/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 7429/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro tempore e socia dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dagli avv.ti d’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 2273/2016 depositata il 20 settembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] All’esito di attività di verifica fiscale condotta dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Sassuolo, la [OSCURATO:PERSONA] di Modena dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) un avviso di accertamento mediante il quale rideterminava il reddito d’impresa e il volume d’affari dalla stessa dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno 2007. La rettifica reddituale si fondava sulla ritenuta indeducibilità del costo di 38.000 euro risultante dalla fattura n. 1) del 3 dicembre 2007 emessa nei confronti del soggetto accertato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per prestazioni di consulenza e assistenza. In sèguito lo stesso Ufficio notificava alla socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] due distinti avvisi di accertamento: con il primo, relativo all’anno 2007, le imputava per trasparenza, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito determinato in capo all’ente collettivo; con il secondo, inerente all’anno 2008, rettificava il reddito da partecipazione dichiarato per quel periodo d’imposta dalla contribuente, previo disconoscimento dell’invocata scomputabilità «pro quota» della perdita di 53.798 euro riportata dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio 2006. La società e la socia impugnavano separatamente i suddetti atti impositivi, ognuna per quanto di rispettivo interesse, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Modena, la quale, riuniti i loro ricorsi, li respingeva. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, che con sentenza n. 2273/2016 del 20 settembre 2016 respingeva gli appelli delle parti private. A sostegno della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che: - correttamente la CTP aveva escluso l’effettività e l’inerenza del costo di 38.000 euro portato in deduzione dall’[OSCURATO:PERSONA], in quanto la fattura n. 1) del 3 dicembre 2007 emessa nei suoi riguardi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. «non consent (iva) d’identificare l’oggetto della prestazione, di cui (avrebbe) d (o) v (uto) indicare natura, qualità e quantità»; - con riferimento alla socia Bozzi, occorreva tenere presente che «l’intervenuta definizione del reddito da parte delle società di persone costituisce titolo per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata»; - «quanto deciso dai primi giudici in merito alla posizione» della prefata socia «non merita(va) censura, posto che l’Amministrazione finanziaria(avev)a proceduto per l’anno 2006 con avviso di accertamento dei redditi imputati per trasparenza, non impugnato dalla contribuente». Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità di legale rappresentante e socia dell’[OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per omessa o insufficiente motivazione, avendo la CTR apoditticamente escluso l’effettività e l’inerenza della spesa portata in deduzione dalla società, senza compiere un’approfondita disamina logico-giuridica della documentazione da questa depositata. 1.2 Viene soggiunto che tale documentazione costituiva una circostanza… acquisita alla causa … di valenza tale da non poter essere del tutto trascurata e tacitamente esclusa dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della controversia . 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 e 8, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dell’art. 41-bisdel D.P.R. n. 600 del 1973. 2.1 Viene contestato al collegio di appello di aver erroneamente negato il diritto della socia Bozzi di computare in diminuzione del reddito dichiarato per gli anni 2007 e 2008, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, la perdita d’esercizio riportata dalla società nell’anno 2006. 2.2 Si soggiunge che la rettifica reddituale compiuta dall’Ufficio nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in riferimento all’anno d’imposta 2006 era stata annullata dalla CTP di Modena con sentenza n. 183/2010 del 16 ottobre 2010 e che tale decisione (avev)a avuto come diretta conseguenza la conferma della perdita societaria dichiarata in quell’anno e, quindi, la legittima deduzione delle relative quote nelle dichiarazioni personali dei soci degli anni 2007-2008, privando di ogni titolo di legittimazione le pretese fiscali operate a danno degli stessi . 2.3 Viene, inoltre, censurata l’affermazione dei giudici regionali secondo cui l’adesione della società alla definizione agevolata ex art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo alla lite fiscale inerente all’anno d’imposta 2006 costitui(va) titolo per l’accertamento ai sensi dell’art. 41 bis del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA], n° 600 nei confronti delle persone fisiche che non (aveva)no definito i redditi prodotti in forma societaria . Essi, infatti, avrebbero individua(t) o , motu proprio ed ultra petitum, un titolo ”diverso“ da quello posto a fondamento dell’attività dell’Agenzia . 3. In via pregiudiziale, va rilevato d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro. 3.1 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. 3.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. 3.3 Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro. 3.4 Pertanto, il ricorso proposto anche da uno solo degli interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 3.5 È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche rispetto al socio accomandante di una società inaccomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale di un maggior reddito da partecipazione a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014). 3.6 Ciò premesso, va osservato che la presente vertenza ha ad oggetto l’impugnazione di tre distinti avvisi di accertamento: (a)il primo, adottato nei confronti dell’Immobiliare la [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale sono stati rideterminati il reddito complessivo netto e il volume d’affari dichiarati ai fini dell’IRAP e dell’IVA dalla predetta società di personeper l’anno 2007; (b)gli altri due , emessi a carico della socia [OSCURATO:PERSONA], mediante i quali è stato rettificato il reddito da partecipazione alla stessa imputabile «pro quota» per gli anni 2007 e 2008. 3.7 In entrambi i gradi di merito il giudizio si è svolto senza la necessaria partecipazione degli altri soci e nell’odierna sede di legittimità non è possibile ricomporre l’unicità della controversia, difettando le condizioni all’uopo richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (sull’argomento si vedano, ex plurimis , Cass. n. 7763/2018, Cass.n. 29843/2017, Cass. n. 6876/2016 , Cass. n. 9732/2015). 4. Per le ragioni illustrate, in applicazione dei suenunciatiprincìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento. 4.1 Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degliartt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi. 4.2 Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, in diversa composizione, affinchè provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente fa