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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04861/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9596/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. - INTIMAT O - avverso La sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1633/2017, pubblicata in data 21.9.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Palermo, esponendo di aver acquistato dal Sannasardo un pensile che il convenuto si aveva provveduto ad installare presso l’abitazione dell’attore ma che, a distanza di qualche mese , si era staccato dal muro, causando la distruzione di alcuni regali di nozze.

Oggetto: risarcimento del danno Ha agito per la risoluzione del contratto e per la condanna della controparte al risarcimento del danno, per l’importo di € 5205,00, oltre accessori.

Il Tribunale ha accolto entrambe le domande, regolando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, dolendosi, in particolare, della carenza di prova del quantum liquidato.

All’esito, la Corte distrettuale ha ridotto l’ammontare del risarcimento ad € 480,00, pari al costo del pensile, ritenendo che le parti avessero concluso un contratto d’appalto e che l’appellante fosse responsabile dell’accaduto per non aver fissato il pensile con una doppia cremagliera, ma osservando che, pur essendo accertata l’esistenza del danno, non fosse possibile quantificarne l’ammontare.

La lista dei regali di nozze andati distrutti, consegnata ad un dipendente del Sannasardo, non costituiva – secondo la pronuncia -una confessione stragiudiziale quanto al loro valore e non era consentito il ricorso alla liquidazione equitativa, potendo il danneggiato dar prova dell’ammontare del risarcimento mediante la produzione dei listini dei prezzi , atti che erano facilmente reperibili e di cui non poteva – quindi - ordinarsi l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c..

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattromotivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.115, 116 e 232 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il convenuto non aveva presenziato all’udienza fissata per l’interrogatorio formale, per cui i fatti dedotti ad oggetto di prova – inclusa l’entità del danno - dovevano considerarsi ammessi anche alla luce delle restanti acquisizioni processuali, dimostrative del fatto che il resistente, oltre a non contestare la propria responsabilità, aveva richiesto un elenco dei beni da risarcire con l’indicazione del relativo valore, facendo sottoscrivere la lista, poi depositata in causa, da un proprio dipendente.

Le circostanze oggetto dell’interrogatorio potevano essere confermate non solo da prove dirette, ma anche da quegli indizi che già il Tribunale aveva valorizzato (le foto dei beni danneggiati, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali), riconoscendo l’intero importo richiesto a titolo di risarcimento.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 116 e 191 c.p.c., imputando alla Corte di merito di non aver disposto una consulenza tecnica per stabilire il valore dei beni pur avendo accertato sia l’inadempimento che la sussistenza del danno e ciò benché fossero stati acquisiti elementi ulteriori che rendevano necessario l’ausilio di un tecnico.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 210 c.p.c., lamentando che non sia stata ordinata l’esibizione dei listini del prezzo dei beni andati distrutti con la caduta del pensile, atti che il ricorrente non era in condizione di procurarsi poiché i beni erano stati acquistati due anni primadel fatto dannoso.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il giudice era tenuto liquidare il danno in via equitativa, poiché una volta accertata la sussistenza del pregiudizio, non poteva limitarsi ad una pronuncia di non liquet, dovendo valutare tutti gli elementi acquisiti al processo. 2.Il primo motivo non è fondato.

Questa Corte ha effettivamente affermato, come sostiene il ricorrente, che in tema diinterrogatorio formale l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancatarisposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti ad oggetto dell’interrogatorio , imponendogli- allo stesso tempo - di valutare ogni altro elemento di prova.

Qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass. 41643/2021; Cass. 9436/2018).

Nel caso in esame, l’interrogatorio era – però - semplicemente volto a dimostrare che il resistente avesse richiesto ed ottenuto una lista degli oggetti distrutti con indicazione del relativo valore; come ha osservato il giudice distrettuale, l’atto non era utilizzabile per la stima del danno, non potendo l’interrogatorio far prova su aspetti che concernessero l’esatta individuazione del valore da risarcire.

La quantificazione era questione affidata al prudente apprezzamento del giudice, riguardando giudizi e valutazioni e non fatti materiali suscettibili di un’eventuale confessione (Cass.21509/2011; Cass. 16260/2005; Cass. 11266/2002; Cass.19883/2005), non potendosi, a fortiori, conferire alcuna valenza – su tale aspetto -alla mancata risposta all’interrogatorio formale.

3. Il secon do motivo è fondato.

Il risarcimento era stato richiesto per la perdita di beni acquistati anni prima sia rispetto al fatto illecito, che rispetto al momento in doveva procedersi alla liquidazione.

I dati ricavabili dai listini avrebbero, perciò, richiesto un necessario adeguamento in considerazione sia del tempo intercorso che delle condizioni di conservazione dei beni al momento del fatto dannoso, esigendo l’impiego di valutazioni, di nozioni di comune conoscenza o, più probabilmente, di carattere tecnico che la Corte di appello non ha neppure preso in considerazione, omettendo di procedere a tali approfondimenti d’ufficio mediante il ricorso ad una consulenza tecnica, non essendo ammissibile – in mancanza - respingere la domanda per difetto di prova del quantum (Cass. 4472/1987; Cass. 4853/2007).

L’assunto che il danno fosse di agevole liquidazione sulla base del listino-prezzi non spiega in alcun modo a quali listini si riferisse la Corte di merito o sulla base di quali nozioni sarebbe stato possibile adeguare l’entità del danno al valore di beni usati, una volta avuta disponibilità di tali elementi di valutazione.

In definitiva, va ribadito che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione; tuttavia, quando la decisione della controversia dipenda dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza o non disporre (anche d'ufficio) indagini tecniche e contestualmente respingere la domanda ritenendo non provati i fatti che avrebbe potuto in tal modo accertar e (Cass. 72/2011; Cass. 4185/2015; Cass. 17399/2015). 3.Il terzo motivo è infondato.

L'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi.

E’, dunque, espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione (Cass. 31251/2021; Cass. 4504/2017; Cass.27412/2021; Cass. 24188/2013). 4.Il quarto motivo è assorbito.

Per effetto dell’accoglimento della seconda censura, il giudice del rinvio dovrà valutare se sia possibile stabilire il valore dei beni andati distrutti in relazione alla natura degli stessi e al tempo intercorso senza necessità di ricorrere ad una c.t.u. – dandone conto in motivazione - o se invece torni utile l’ausilio di un tecnico, rivalutando, all’esito, l’eventuale sussistenza dei presupposti per liquidare il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c..

E’ quindi accolto il secondo motivo di ricorso, sono respinti il primo e il terzo ed è assorbito il quarto.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo ed il terzo motivo e dichiarata assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9596/2018 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 35. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. - INTIMAT O - avverso La sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1633/2017, pubblicata in data 21.9.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.1.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1.[OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Palermo, esponendo di aver acquistato dal Sannasardo un pensile che il convenuto si aveva provveduto ad installare presso l’abitazione dell’attore ma che, a distanza di qualche mese , si era staccato dal muro, causando la distruzione di alcuni regali di nozze. Oggetto: risarcimento del danno Ha agito per la risoluzione del contratto e per la condanna della controparte al risarcimento del danno, per l’importo di € 5205,00, oltre accessori. Il Tribunale ha accolto entrambe le domande, regolando le spese. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, dolendosi, in particolare, della carenza di prova del quantum liquidato. All’esito, la Corte distrettuale ha ridotto l’ammontare del risarcimento ad € 480,00, pari al costo del pensile, ritenendo che le parti avessero concluso un contratto d’appalto e che l’appellante fosse responsabile dell’accaduto per non aver fissato il pensile con una doppia cremagliera, ma osservando che, pur essendo accertata l’esistenza del danno, non fosse possibile quantificarne l’ammontare. La lista dei regali di nozze andati distrutti, consegnata ad un dipendente del Sannasardo, non costituiva – secondo la pronuncia -una confessione stragiudiziale quanto al loro valore e non era consentito il ricorso alla liquidazione equitativa, potendo il danneggiato dar prova dell’ammontare del risarcimento mediante la produzione dei listini dei prezzi , atti che erano facilmente reperibili e di cui non poteva – quindi - ordinarsi l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c.. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in quattromotivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.115, 116 e 232 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che il convenuto non aveva presenziato all’udienza fissata per l’interrogatorio formale, per cui i fatti dedotti ad oggetto di prova – inclusa l’entità del danno - dovevano considerarsi ammessi anche alla luce delle restanti acquisizioni processuali, dimostrative del fatto che il resistente, oltre a non contestare la propria responsabilità, aveva richiesto un elenco dei beni da risarcire con l’indicazione del relativo valore, facendo sottoscrivere la lista, poi depositata in causa, da un proprio dipendente. Le circostanze oggetto dell’interrogatorio potevano essere confermate non solo da prove dirette, ma anche da quegli indizi che già il Tribunale aveva valorizzato (le foto dei beni danneggiati, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali), riconoscendo l’intero importo richiesto a titolo di risarcimento. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 116 e 191 c.p.c., imputando alla Corte di merito di non aver disposto una consulenza tecnica per stabilire il valore dei beni pur avendo accertato sia l’inadempimento che la sussistenza del danno e ciò benché fossero stati acquisiti elementi ulteriori che rendevano necessario l’ausilio di un tecnico. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 210 c.p.c., lamentando che non sia stata ordinata l’esibizione dei listini del prezzo dei beni andati distrutti con la caduta del pensile, atti che il ricorrente non era in condizione di procurarsi poiché i beni erano stati acquistati due anni primadel fatto dannoso. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il giudice era tenuto liquidare il danno in via equitativa, poiché una volta accertata la sussistenza del pregiudizio, non poteva limitarsi ad una pronuncia di non liquet, dovendo valutare tutti gli elementi acquisiti al processo. 2.Il primo motivo non è fondato. Questa Corte ha effettivamente affermato, come sostiene il ricorrente, che in tema diinterrogatorio formale l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancatarisposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti ad oggetto dell’interrogatorio , imponendogli- allo stesso tempo - di valutare ogni altro elemento di prova. Qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass. 41643/2021; Cass. 9436/2018). Nel caso in esame, l’interrogatorio era – però - semplicemente volto a dimostrare che il resistente avesse richiesto ed ottenuto una lista degli oggetti distrutti con indicazione del relativo valore; come ha osservato il giudice distrettuale, l’atto non era utilizzabile per la stima del danno, non potendo l’interrogatorio far prova su aspetti che concernessero l’esatta individuazione del valore da risarcire. La quantificazione era questione affidata al prudente apprezzamento del giudice, riguardando giudizi e valutazioni e non fatti materiali suscettibili di un’eventuale confessione (Cass.21509/2011; Cass. 16260/2005; Cass. 11266/2002; Cass.19883/2005), non potendosi, a fortiori, conferire alcuna valenza – su tale aspetto -alla mancata risposta all’interrogatorio formale. 3. Il secon do motivo è fondato. Il risarcimento era stato richiesto per la perdita di beni acquistati anni prima sia rispetto al fatto illecito, che rispetto al momento in doveva procedersi alla liquidazione. I dati ricavabili dai listini avrebbero, perciò, richiesto un necessario adeguamento in considerazione sia del tempo intercorso che delle condizioni di conservazione dei beni al momento del fatto dannoso, esigendo l’impiego di valutazioni, di nozioni di comune conoscenza o, più probabilmente, di carattere tecnico che la Corte di appello non ha neppure preso in considerazione, omettendo di procedere a tali approfondimenti d’ufficio mediante il ricorso ad una consulenza tecnica, non essendo ammissibile – in mancanza - respingere la domanda per difetto di prova del quantum (Cass. 4472/1987; Cass. 4853/2007). L’assunto che il danno fosse di agevole liquidazione sulla base del listino-prezzi non spiega in alcun modo a quali listini si riferisse la Corte di merito o sulla base di quali nozioni sarebbe stato possibile adeguare l’entità del danno al valore di beni usati, una volta avuta disponibilità di tali elementi di valutazione. In definitiva, va ribadito che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione; tuttavia, quando la decisione della controversia dipenda dalla risoluzione di una questione tecnica, poiché i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza o non disporre (anche d'ufficio) indagini tecniche e contestualmente respingere la domanda ritenendo non provati i fatti che avrebbe potuto in tal modo accertar e (Cass. 72/2011; Cass. 4185/2015; Cass. 17399/2015). 3.Il terzo motivo è infondato. L'ordine ex art. 210 cod. proc. civ., è subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituendo strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi. E’, dunque, espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione (Cass. 31251/2021; Cass. 4504/2017; Cass.27412/2021; Cass. 24188/2013). 4.Il quarto motivo è assorbito. Per effetto dell’accoglimento della seconda censura, il giudice del rinvio dovrà valutare se sia possibile stabilire il valore dei beni andati distrutti in relazione alla natura degli stessi e al tempo intercorso senza necessità di ricorrere ad una c.t.u. – dandone conto in motivazione - o se invece torni utile l’ausilio di un tecnico, rivalutando, all’esito, l’eventuale sussistenza dei presupposti per liquidare il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.. E’ quindi accolto il secondo motivo di ricorso, sono respinti il primo e il terzo ed è assorbito il quarto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, respinge il primo ed il terzo motivo e dichiarata assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di cons