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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 17212/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02017/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentat e e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 845/2018della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30novembre 2018; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023, nonché, in sede di riconvocazione, nelle date 26 aprile 2023e 29 aprile 2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] oppo s e , dinanzi al Tribunale di Locri, il decreto con cui il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare la somma di Lire 89.214.230 alla [OSCURATO:SOCIETA]..

Durante il giudizio di opposizione morìe si costituì in giudizio , per la prosecuzione del processo, [OSCURATO:PERSONA], il quale agì in rappresentanza delle tre figlie ed eredi del Pasquino, [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Sofia, sulla base di una procura institoria da queste rilasciatagli per la gestione della “Società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, formatasi dopo la morte di quest’ultimo.

Il giudiziofu definito con la sentenza 7 novembre 2003, n. 757 , recante la condanna al pagamento della somma di Euro 46.075,30.

Nel 2005,la [OSCURATO:SOCIETA]. notific ò alle quattro eredi di [OSCURATO:PERSONA] (dunque, non solo alle figlie [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], ma anche alla moglie , Francesca M aiolo) la suddetta sentenza, unitamente ad un atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento della sommain essa indicata. 2.Le precettate proposeroopposizione di terzo avverso la sentenza loronotificata come titolo esecutivo, deducendone la nullità o, persino, l’inesistenza.

Sotto un primo profilo, sulla premessa di avere appreso dell’esistenza del procedimento e della sentenza solo in seguito alla A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notifica della stessa unitamente al precetto, dedussero che essa era stata emessa con la pretermissione d i litisconsorti necessari , atteso , per un verso, chela procura institoria , conferita a [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di gestiregli affari della “S ocietà di fatto E redi di [OSCURATO:PERSONA]”, non gli aveva attribuito anche il potere di rappresentanza processuale delle figliedel de cuius , [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Sofia , nelle cause personali che le riguardavano iure h ereditario ; e considerato, per altro verso, che, in ogni caso, a seguito del decesso del Pasquino, era stata omessa la riassunzione del giudizio nei confronti del coniuge ed erede, Francesca M aiolo, la quale non aveva neppure sottoscritto la predetta procura, con conseguente violazione degli artt.101 e 102 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 24 Cost..

Sotto un secondo profilo, osservarono che la sentenza medesima era mancante degli elementiessenziali di cui all’art.132 cod. proc. civ., in ragione della circostanza che essa era pri v a dell ’ indicazione dell a parte passiva sostanziale e del suo difensore, recando, nell’intestazione, quella della parte originaria, [OSCURATO:PERSONA], nonché del difensoredi quest’ultimo, sebbene lo stesso fosse deceduto già nel1993.

L’opposizione di terzo fuaccolta dal Tribunale di Locri con sentenza 9 luglio 2007, n.540.

Con questa pronuncia, il T ribunale, rigettata l’ eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla F asmico s.r.l. (la quale aveva dedotto che le opponenti, in quanto eredi della parte originaria, non erano “terzi” rispetto alla sentenza gravata e non erano dunque legittimate ad impugnarla con opposizione di terzo), in applicazione della ragione più liquida, senza entrare nel merito della questione della validità ed efficacia della procura institoria sottoscritta dalle figlie di A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] ai fini del conferimento della loro rappresentanza processuale a [OSCURATO:PERSONA], dichiaròla nullità della sentenza del 2003 per essere stata emessa con la pretermissione di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, e rimise le parti dinanzi al primo giudice. 3.Avverso questa sentenza fu interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale ribadì l’eccezione, già sollevata, di difetto di legittimazione delle eredi di [OSCURATO:PERSONA] all’ esperimento del rimedio di cui all’art.404 cod. proc. civ.) e appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], le quali riformularono le doglianze rimaste assorbite nella decisione di primo grado.

Le appellanti incidentali, inoltre, eccepirono l’inammissibilità dell’appello principale, per essere stata la relativa procura conferita da soggetto privo del potere di amministrazione e rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., senza che tale difetto potesse r eputarsi retroattivamente sanato dalla successiva costituzione in giudizio del “nuovo” amministratore, intervenuta tardivamente.

Con sentenza 30 novembre 2018, n.845, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato «la piena efficacia e validità della sentenza n. 757/2003 emessa dal Tribunale di Locri».

La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I –l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, per essere stata data la procura da soggetto non abilitato a rappresentare la società, non era fondata, in quanto l’attività del falsus procurator era stata ratificata dal nuovo amministratore della società, che si era A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituito successivamente in giudizio, sanando retroattivamente il difetto di rappresentanza; II - non era fondata, in termini generali ed astratti , l’eccezione sollevata dall’appellante principale,secondo cui le appellate- appellanti incidentali non sarebbero state legittimate a proporre opposizione di terzo in quanto eredi d ell’originario convenuto in senso sostanziale, atteso che, al contrario, anche gli eredi, successori a titolo universale della parte originaria, qualora assumano di essere litisconsorti necessari pretermessi, possono esperire il rimedio di cui all’art. 404, primo comma, cod. proc. civ.contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudichi i loro diritti; III- nella concreta fattispecie, tut tavia , da un lato, con riguardo alle figlie d el defunto [OSCURATO:PERSONA] , non si era verificata la dedotta pretermissione, in quanto esse si erano validamente costituite nel giudizio culminato nella sentenza opposta per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], quale institore della società di fatto “Eredi d i [OSCURATO:PERSONA] ” , nella cui procura era stato espressamente contemplato il potere di starein giudizio «attivamente e passivamente» per conto delle parti rappresentate; dall’altro lato, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], moglie delmedesimo [OSCURATO:PERSONA] , essa, pur pretermessa, non aveva provato il pregiudizio effettivo derivatole da questa pretermissione, la quale, ex se, non era sufficiente a legittimarla all’esperimento del proposto mezzo di impugnazione, essendo tale legittimazione subordinata allacondizione che la sentenza opponenda (passata i n giudicato o comunque esecutiva ) pregiudichi concretamente i diritti del terzo, cui spetterebbe di dimostrare sia l’effettiva incidenza della dedotta pretermissione sulla definizione del merito della controversia, sia i motivi della sua mancata , decisiva A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. partecipazione al giudizio; d’altra parte, la ragione della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta fuori dalla società di fatto,instauratasi tra le (altre) eredi del marito, andava verosimilmente ricerca ta proprio nell’esigenza di precostituirsi la legittimazione alla proposizione dell’opposizione di terzo avverso la sentenza emessa in confronto delle coeredi, costituite in giudizio attraverso la predetta società; IV-esclusa la legittimazione ad esperire il rimedio dell’opposizione di terzo nel caso concreto, la sentenza indebitamente impugnata con tale mezzo di gravame doveva reputarsipienamente efficace e valida, con assorbimento delle ulteriori doglianze formulate dalle appellanti incidentali. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte reggina ricor rono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sofia P asquino , in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta,sulla base di cinque motivi.

Risponde con controricorso la Fa s mico s.r.l., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato,fondato su un unico motivo.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Sia le ricorrent i principali che la controricorrente - ric orrente incidentale hannodepositato memori a . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], oltre a denunciare la nullità o inesistenza della sentenza impugnata per vizio di costituzionedel giudice, la censura per avererigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, per A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avereritenuto assorbita la doglianza con cui era stata dedotta la nullità o l’inesistenza della sentenza opposta per omessa indicazione della parte passiva sostanziale e del suo difensore, nonché, principalmente, per avere escluso , nel caso concreto, la loro legittimazione all’esperimento del rimedio dell’opposizione di terzo, pur riconoscendo, in via generale ed astratta, che tale legittimazione spetterebbe agli eredi della parte originaria, qualora assumano di essere litisconsorti necessari indebitamente pretermessi nel giudizio in cui si è formato il giudicato (o in cui comunque è stata emessa la sentenza esecutiva) che pregiudichi i loro diritti.

I motivi sono i seguenti. 1.1.Con il primo motivo viene denunciata, come si è accennato, nullità o inesistenza della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice.

Le ricorrenti osservano che tra i membri del C ollegio della Corte reggina che ha emesso la sentenza di appello figurava un giudice ausiliario che aveva assunto anche la qualità di relatore, in violazione del divieto costituzionale di inserire i magistrati onorari negli organi giudicanti collegiali.

Evidenziano, dunque, l’incostituzionalità – in riferimento agli artt. 102 e 106 della Costituzione – delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, tra l’altro già sottoposte al sindacato del giudice delle leggi. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 125 e 182 cod. proc. civ..

Le ricorrenti censurano la statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, da loro sollevata dinanzi alla Corte territoriale.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Si dolgono che la procura per l’introduzione del giudizio di secondo grado fosse stata rilasciata dall’ex amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. cessato dalla carica, non più abilitato a rappresentarla, senza che tale difetto di rappresentanza potesse essere retroattivamente sanato dalla successiva costituzione in giudizio del nuovo amministratore, non ostante l’espressa ratifica, da parte sua, dell’operato del precedente. 1.3.Con il terzo motivoviene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 304 cod. proc. civ., nonché dell’art.345, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art.2909 cod. civ., dei principi regolatori del giusto processo e dell’art.24 Cost., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ..

Le ricorrenti deducono che la [OSCURATO:SOCIETA]., con l’atto di appello, aveva sollevato un’eccezione circoscritta al rilievo della mancanza, in capo alle opponenti, vittoriose in primo grado, della qualità di “terzi” rispetto alla sentenza opposta, sull’assunto che esse, in quanto eredi di [OSCURATO:PERSONA], erano succedute nella sua stessa posizione giuridica, sostanziale e processuale, cosicché non potevano reputarsi legittimate ad esperire il rimedio di cui all’art.404 cod. proc. civ..

La Corte territoriale, anziché limitarsi a pr onunciare su tale eccezionenel rispetto dei limiti di essa, aveva indebitamente ampliato l’oggetto della sua statuizione : in primo luogo, introducendo il tema della mancata osservanza, da parte di Francesca M ai olo, dell’onere di allegazione e di prova dell ’effettiva incidenza della dedotta pretermissione sulla definizione del merito della controversia, nonché delle ragioni della sua mancata partecipazione al giudizio; in secondo luogo, rimettendo in discussionela circostanza (ormai del tutto pacifica e incontroversa in quanto, dopo essere stata da loro dedotta con A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’opposizione di terzo, non era stata contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. né nel corso del giudizio di primo grado né con l’atto di appello) che la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non aveva la finalità di attribuire all’institore il potere dirappresentarle in giudi zio in relazione alle cause personali che le riguardavano iure hereditario, bensì la diversa finalità di riconoscergli il potere di gestire gli affari della società di fatto instauratasi tra le coeredi; in terzo luogo,presumendo, in capo a tutte le opponenti, la sussistenza dello specifico proposito doloso di escludere [OSCURATO:PERSONA] dalla predetta società, in funzione di consentirle la precostituzione della legittimazione all’ esperimento del rimedio oppositivo.

Secondo le ricorrenti principali, tale indebito ampliamento dell’oggetto del giudizio, concretando una pronuncia oltre i limiti dell’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e oltre i limitidel giudicato interno già maturato tra le parti,nonché, comunque, su questioni non rilevabili d’ufficio, si sarebbe tradotto in una evidente violazione degli artt.112, 304 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art.2909 cod. civ. e, infine, dell’art.24 della Costituzione e dei principi regolatori del giusto processo. 1.4.Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 77, 100, 101, 102, 112 e 404, primo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 ss. e 2203 cod. civ..

Il motivo, oltre ad evidenziare la compiuta osservanza, da parte delle opponenti, degli oneri di allegazione sottesi all’esperimento del mezzo di gravame di cui all’art. 404 cod. proc. civ., si articola in due specifiche doglianze.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Con la prima, le ricorrenti censuranola sentenza impugnata, nel l a parte incui ha escluso, nel caso concreto, la legittimazionedi [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’opposizionedi terzo avverso la sentenza data nel giudizio in cui era stata pretermessa, sul rilievo che la mera pretermissione non sarebbe stata sufficiente a fondare la pred etta legittimazione, occorrendo altresì la prova del pregiudizio effettivo arrecato dalla sentenza opponenda (passata in giudicato o comunque esecutiva) ai diritti del terzo.

Deducono, in proposito, che, al contrario, la radicale nullità della sentenza, per violazione dell’art.102 cod. proc. civ., sarebbe determinata già dall’obiettiva pretermissione di un litisconsorte necessario, senza che questi abbia l’onere di provare alcunché.

Con la seconda doglianza, le ricorrenti criticano la sentenza di appello per avere escluso altresì la concreta legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] all’esperimento del mezzo di gravame di cui all’art.404 cod. proc. civ., sul rilievo chela procura da loro rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] prevedeva espressamente la facoltà dell’institore di stare in giudizio in rappresentanza delle conferenti, sicché in relazione ad esse non si sarebbe verificata alcuna pretermissione.

Deducono, in proposito, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il negozio attributivo del potere di rappresentanzaa Domenico P assante, omettendo di considerare che esso non rivestiva i caratteri di una procura generale, ma quelli di una procura institoria (del resto, formalmente qualificata come tale) , rilasciata al s olo fine di gestire la “Società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA]” e con l’ espressa previsione che la legittimazione al compimento di atti di straordinariaamministrazionerestava circoscritta A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a quelli contenuti nello specifico elenco di cui alle p agine 2, 3 e 4 del documentoin cui tale negozio era stato formalizzato, con esclusione, ad es.,della possibilità di disporre dei beni aziendali .

Tale illogico ed immotivato scostamento dal dato letterale rinvenibile nel la procura institoria , avreb be determinato, secondo le ricorrenti principali, oltre al la palese violazione dei c anoni legali di interpretazione dei negozi giuridici (artt.1362 ss. cod. civ.) , anche quelladel disposto dell’art. 2203 stesso codice, per avere la Corte di appello indebitamente considerato l’istituito Domenico P assante quale procuratoregenerale delle eredi di [OSCURATO:PERSONA], anziché quale mero institore , preposto ad affari specifici e determinati , la cui rappresentanzaprocessuale avrebbe dovuto quindi ritenersi limitata ai giudizi riguardanti la società di fatto per la cui gestione era stato officiato, tra i quali non poteva ricomprendersiil giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,introdotto da [OSCURATO:PERSONA] quando ancora tale società non si era formata. 1.5.Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e discusso.

Le ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto assorbita nella statuizione di sostanziale accoglimento dell’appello principale la specifica doglianza diretta a riproporre l’eccezione di nullità o, addirit tura, di inesistenza della sentenza opposta per omessa indicazione della parte passiva sostanziale e del suo difensore, formulata dalle appellanti principali sul presupposto che nell’intestazione della sentenza medesima era invece erroneamente indicata la parte originaria, [OSCURATO:PERSONA], nonché A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il nominativo del suo difensore, sebbene lo stesso fosse deceduto già nel 1993.

2. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza di appello nella parte i n cui, rigettando la specifica eccezione sollevata dall’appellante principale, ha affermato, in termini generali, la sussistenza della legittimazione degli eredi, quali successori a titolo universale della parte originaria, ad impugnare con opposizione di terzo la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudichi i loro diritti, ove assumano di essere litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio in cui essa è stata emessa. 2.1.Con l’unico motivo di tale ricorso viene infatti denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 404, primo e secondo comma, e 110 cod. proc. civ.: la ricorrente incidentale deduce, al riguardo, che tanto le germane P asquino quanto la loro madre , [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi – e quindi successori a titolo universale –dell’originario titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, erano subentrate nellamedesima posizione di esso , cosicché non potevano considerarsi “terzi”legittimatia reagire a v verso la sentenza con il mez zo di gravame di cui all’art.404 cod. proc. civ., tanto nella forma ordinaria (art.404, primo comma) quanto nella forma revocatoria (art.404, secondo comma), l’esperimento della quale ultima, tra l’altro, avrebbe postulato la prova del dolo o della collusione a danno delle opponenti, nella specie insussistente. 3.La circostanza che la questione pregiudiziale sulla legittimazione generale degli eredi a proporre opposizione di terzo rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del de cuiusabbia formato oggetto di decisione esplicita da parte del giudice del merito esclude il carattere A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. prioritario dell’esame del ricorso incidentale, il quale postula invece l’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass., Sez.

Un., 06/03/2009, n. 5456; Cass., Sez.

Un., 04/11/2009, n. 23318; Cass., Sez.

Un., 25/03/2013, n. 7381).

4. Deve, dunque, procedersi anzitutto allo scrutinio del ricorso principale, per poi passare a quello del ricorso incidentale solo ove uno o più dei motivi che sorreggono il primo siano risultati fondati.

4.1. Delle doglianze che sorreggono il ricorso principale sono senz’altro inammissibili quelle articolate nel quinto motivo e nella seconda censura del quarto.

Il quinto motivo, come si è detto, ripropone l’eccezione di nullità o, addirittura, di inesistenza della sentenza n. 757/2003 del Tribunale di Locri, impugnata con opposizione di terzo, per erronea indicazione delle parti in senso sostanziale, sull’assunto che nell’intestazione di tale pronuncia erano indicate la parte originaria, successivamente venuta meno, e il suo difensore, anche egli deceduto.

Invece, la seconda censura in cui si articola il quarto motivo , deducel’erronea applicazione dei criteri di interpretazione del negozio giuridico, per avere la Corte di merito indebitamente ritenuto che la procura sottoscritta dalle figlie di Domenico P asquino attribuisse all’istituito Domenico P assante ( costituitosi per la prosecuzione del giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da l de cuius ) la qualità di “procuratore generale”, come tale dotato anche della rappresentanza processuale per le cause personali che interessavano le rappresentate iure hereditario, anzichéla qualità di mero “institore”, preposto specificamente ed esclusivamente alla gestione degli affari della società di fatto formatasi tra gli eredi del Pasquino medesimo.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Però, le illustrate censure, mentre da un l a to evocano, rispettivamente,la sentenza n.753 del 2003 del Tribunale di Locri e la procura institoria conferita a Domenico P assante, dall’altro lato omettono di riprodurne, direttamente o indirettamente, il contenuto nel ricorso, ponendo questa Corte nell’impossibilità di percepire i termini delle doglianze sulla base soltanto del ricorso medesimo, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso: ciò che concreterebbe, per un verso, un’indebita integrazione dell’attività deduttiva di esclusiva spettanza delle part i ricorrent i in sede di articolazione de i motivi di ricorso per cassazione;per altro verso, l’impropria assunzione di una funzione vicaria delle parti medesim e , l e qual i , tra l’altro, con riferimentoal contenuto della sentenza del 2003 , ha nno bens ì ribadito più volte che essa, nell’intestazione,indicava ancora la par t e origina ria (nonché il suo difensore), ma hanno omesso di chiarire se nel corpo della motivazione e, precipuamente, nel dispositivo, la pronuncia medesima avesse riferito la condanna a quella specifica parte (in via esclusiva o, eventualmente, concorrente con le parti sopravvenute) oppure esclusivamente ai s uoi eredi o , ancora, alla società formatasi tra questi ultimi; analogamente, con riguardo all’ambitodella procura institoria, è stato evocato l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione ai quali sarebbe stata circoscritta la legittimazione dell’institore, ma non si è procedutoalla trascrizione del documento in cui la procura medesima, nonché il predetto elenco (asseritamente contenuto nelle pagine 2, 3 e 4 della stessa procura: p.34 - 35 del ricorso),sarebbero stati formalizzati.

In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini, tra le altre: Cass. 10/12/2020, n. 28184; Cass.07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017,n.18679).

Nel caso di specie, non solo difetta la trascrizione in ricorso delle dette parti rilevanti degli atti e dei documentievocati, ma difetta anche la specifica localizzazionedella sedes processuale in cui essi sarebbero stati eventualmente prodotti nel corso dei gradi di merito , atteso che l’unica generica indicazione in tal senso è quellarinvenibile in calce al ricorso, ove si fa riferimento all’ «intero fascicolo di parte» relativo al giudizio di appello con «relativo interno fascicolo di parte» relativo al giudizio di primo grado, senza peraltro specificarne la presenza nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello, in conformità alle indicazioni date dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez.

Un., 03/11/2011, n. 22726).

La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dei documenti e degli atti evocati costituisce, pertanto, un’evidente violazione dell’art.366, n.6, cod. proc. civ., cui consegue la sanzione dell’inammissibilità delle inerenti doglianze contenute nel ricorso in esame.

Il quinto motivo e la seconda censura in cui si articola il quarto motivo del ricorso principale vanno, dunque, dichiarati inammissibili.

4.2. Il primo, il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso principale sono, invece, infondati e vanno rigettati nel merito.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Con riguardo al primo motivo, va rilevato che la questione della legittimità costituzionale delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello è già stata decisa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l’incostituzionalità di quelle disposizioni, contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, nella parte in cui non prevedono che esse si applichino fino a quando nonsarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ha peraltro statuito che le Corti di appello potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà, appunto, alla riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (Corte cost. 17/03/2021, n.41).

Di conseguenza, per un verso, non sussiste il dedotto vizio di costituzione del giudice; per altro verso, una nuova questione di costituzionalità delle predette norme, la cui reductio ad legitimitatemè stata operata attraverso la richiamata sentenza additiva della Corte costituzionale, si palesa manifestamente infondata (Cass. 28/05/2021, n. 15045; Cass. 05/11/2021, n. 32065). 4.3.Con riguardo al secondo motivo, deve osservarsi che la Corte di appello, nel rigettare l’ eccezione di inammissibilità dell’appello principale della F asmico s.r.l., sollevata in corso di giudizio dalle A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. appellate-appellantiincidentali, correttamente ha distinto l’ipotesi della mancanza della procura dall’ipotesi di difetto di legitimatio ad processumdel soggetto conferente la procura medesima.

Quest’ultima lacuna , infatti, a differenza della prima, non è insanabile, dal momento che trova applicazioneil principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator.

In proposito, giova ulteriormente precisare – dando continuità ad un principio più volte affermato da questa Corte – che l a ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio,trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (Cass. 02/02/2006, n. 2270; Cass. 18/03/2015, n.5343; Cass. 16/11/2021, n. 34775).

La Corte territoriale , nel dirimere l’ eccezione sollevata dalle appellate-appellantiincidentali, ha fatto debita e corretta applicazione di tali principi, permodoche non è configurabile la violazione degli artt.112, 125 e 182 cod. proc. civ., dedotta con il sec ondo motivo del ricorso principale, che va pertantorigettato.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.4.Del pari infondato è il terzo motivo, con cui – come si è sopra illustrato– viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 304 cod. proc. civ., nonché dell’art.345, secondo comma, cod. proc. civ., dei principi regolatori del giusto processo e dell’art.24 Cost., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ..

Premesso che la mancanza di supporti argomentativiin ordine alla dedotta violazione dell’art.304 cod. proc. civ. rende persino incomprensibile tale specifica deduzione, con riguardo agli ulteriori erroresin procedendo allegati con il motivo in esame è agevole rilevare che le argomentazionisvolte dalla Corte territoriale per escludere, nel casoconcreto, la pretermissione delle figlie di Domenico P asquino nel giudizio iniziato dal loro dante causa, nonché per rilevare l’omessa osservanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli oneri di allegazione e prova dell’effettivo esito pregiudizievole di quel giudizio in ragione della sua mancata partecipazione e dei motivi d i questa, unitamente all’accertamento (che integra l’oggetto di un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità) delle ragioni che avevano determinato la sua esclusione dalla società di fatto formatasi tra le (altre) eredi, rientravano nel contenuto della statuizione richiesta al giudice di merito in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza del mezzo di impugnazione esperito(l’opposizione di terzo) sì da concretare una quaestio iuris – o , se si vuole, un ’eccezione di rito – certamente rilevabile d’ufficio nell’economia della regola dettata dall’art.345 cod. proc. civ., con il solo limite della sussistenza di una preclusione derivante dall’eventuale giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia diprimo grado.

Una simile preclusione, da ritenersi insussistentegià in ragione del contenuto di tale pronuncia (che aveva statuito positivamente A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sull’ammissibilità e fondatezza dell’opposizione di terzo in applicazione della ragione più liquida, con assorbimento delle altre questioni sollevate), deve , a fortiori , escludersi se si tenga conto della circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]., sin dal predetto p rimo grado , aveva sollevato l’eccezione, poi riproposta con l’atto di appello principale (e ulteriormente riformulata nel presente giudizio di cassazione quale unicomotivo del ricorso incidentale condizionato : v. infra ) di difetto di legittimazione attiva delle opponenti, in quanto mancanti del requisito fondamentale necessario ai fini dell’esercizio del mezzo di gravame esperito, ovverosiaquello della qualità di “terzi” rispetto al la sentenza opposta.

Deve pertanto escludersi che la Corte territoriale –introducendo il tema della mancata osservanza degli oneri di allegazione edi prova da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ricercando le ragioni della sua esclusione dalla societàdi fatto formatasi tra le altre eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]; e interrogandosi sui limiti della procura da queste ultime conferita a [OSCURATO:PERSONA] – abbia proceduto ad un indebito ampliamentodell’oggetto del giudizio ( con violazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ., dell’art.2909 cod. civ., dell’art.24 della Costituzione e dei principi regolatori del giusto processo), rientrandopienamente le dette questioni nell’ambi t o del thema decide n dum devolutole con il mezzo di impugnazione esperito, concernente l’ammissibilità e la fondatezza di quest’ultimo.

Anche il terzo motivo del ricorso principale deve, quindi, essere rigettato. 4.5.Al contrario, sarebbe fondata la prima censura in cui si articola il quarto motivo del ricorso principale, che dovrebbe dunque essere accolto per quanto di ragione.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Con questa censura, la sentenza di appello viene criticata nella parte in cui, dopo avere a ccertato l’effettiva pretermissione di FrancescaMaiolo nel giudizio introdotto dal su o dante causa [OSCURATO:PERSONA] e culminato nellasentenza n. 75 7 del 2003 del Tribunale di Locri, ha tuttavia ritenuto che la mera pretermissione non fosse sufficiente a legittimarla all’esperimento del mezzo di gravame di cui all’art.404, primo comma, cod. proc. civ. , in difetto della prova del pregiudizio effettivosubìto in seguito allapretermissione medesima per effettodella sua concreta incidenza sull’esito della controversia.

Questa ratio decidendisi collega al principio, più volte affermato da questa Corte, anche nel suo massimo consesso (tra le molte: Cass., Sez.

Un., 09/08/2018, n. 20685, punti 26 ss. delle ragioni della decisione; Cass., Sez.

Un., 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni della decisione; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 13/05/2014, n.10327; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass., Sez.

Un., 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435), secondo il quale la violazione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza di tale deduzione, la sussistenza di una concreta lesione al proprio diritto di difesa o, comunque, la sussistenza di un pregiudizio effettivo , come conseguenza della violazione medesima.

Orientamento che in diversi arresti (cfr. Cass. 26/09/2017, n. 22341 e successive conformi) è stato anche prospettato come possibile significato, in sede di ricorso per cassazione, del precetto di cui all’art.360-bis, n. 2, c od. proc. civ. .

E tuttavia la ratio decidendi in esame, pur trovando fondamento in un principio reiteratamente affermato da questa Corte come principio A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. generale dell’ordinamento processuale, non appare, nella fattispecie, conforme a diritto, poiché, nell’evocare la necessità della dimostrazione del pregiudizio effettivo conseguente al la ritenuta pretermissione del litisconsorte necessario, il giudice di appello ha omesso di considerare che il predetto pregiudizio doveva ritenersi già insito nella violazione del suo diritto al contraddittorio(cfr., sia pure con riguardo al la distinta fattispeciedella violazione de gli artt. 190 e 352 cod. proc. civ., Cass., Sez.

Un., 25/11/2021, n. 36596).

Invece, una volta affermata, in termini generali, la legittimazione degli eredi ad impugnare con opposizione di ter zo la sentenza pregiudizievole per i loro diritti emessa nel giudizio introdotto dal de cuius, dal quale assumano di essere stati indebitamente pretermessi a seguito del venir meno della parte originaria (ma su i limiti della conformità a diritto di tale preliminare statuizionenella fattispecie, v., infra, in sede di esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla F asmico s.r.l.), la Corte territoriale, coerentemente con tale affermazione, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la proposizione del predetto mezzo di impugnazione da parte della coniuge ed erede di [OSCURATO:PERSONA], sebbene ess a avesse dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il giudizio su tale impugnazione si sarebbe esaurito nella sola fase rescindente e in quanto il suo accoglimentoavrebbe dato luogo ad un nuovo giudizio da svolgersiin primo grado (Cass.18/01/2022, n. 1441).

5. Il rilievo della fondatezza, per quanto di ragione, de l l a prima censura delquarto motivo del ricorso principale impone di esaminare a questo punto quell o che sorregg e il ricorso incidentale condizionato proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. , il cui eventuale accoglimento, comportando la cassazione della statuizione preliminare A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. contenuta nella sentenza di merito gravata (sulla ritenuta legittimazione degli eredi all’opposizione di terzo avverso la sentenza emessa nel giudizio iniziato dal de cuiusin cui assumano di essere stati indebitamente pretermessi dopo il decesso del loro dante causa) ne implicherebbe l’assorbimento.

Al riguardo occorre distinguere la posizione di cui le attuali ricorrenti invocano la tutela in proprioda quella che esse fanno valere nella qualità di eredi della loro madre, a sua volta già coerede con loro del de cuius.

5.1. Rispetto alla prima posizione, che tro va fondamento nella qualità delle ricorrenti di eredi del defunto loro padre, il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, in quanto la sentenza di merito impugnata ne ha escluso la legittimazione all’opposizione ex art.404 cod. proc. civ., sul rilievo che esse si erano costituite a mezzo di rappresentante in prosecuzione del processo iniziato dal loro dante causa, per modo che non potevano essere ritenute litisconsorti pretermesse nel giudizio in cui era stata emessa la pronuncia opposta.

Questa statuizione si è consolidata per effetto dell’esito dello scrutinio dellacorrispondente censura contenuta nel quarto motivo del ricorso principale, con cui esse avevano contestato il decisumin parte quadella sentenza di appello , ma, indipendentemente da ciò, dal punto di vista della resistente questodecisum comunque aveva un valore tale da escludere una sua soccombenza, legittimante all’esercizio del diritto di impugnazione. 5.2.Invece, con riguardo alla posizione di cui le attuali ricorrenti invocano la tutela nella qualità di eredi della loro madre, a sua volta già coerede con loro del comune dante causa, il ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., pur prendendo le mosse da una deduzione non corretta A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in iure, non può essere rigettato perinfondatezza, avuto riguardo alla situazione giuri d ica determinatasi per effetto della circostanza sopravvenuta allegata nel ricorso principale, ovverosia il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed il subentro come eredi delle tre figlie. 5.2.a.Sotto il primo aspetto, occorre considerare che, a differenza delle figlie, le quali – come si è accertato con statuizione ormai consolidatasi – si erano costituite nel giudizio esitato nell’emissione della sentenza opposta (il quale era dunque proseguito nei loro confronti e nel loro contraddittorio), [OSCURATO:PERSONA] era “entrata” nel predetto processo né per il tramite di una volontaria costituzione, né per il tramite di una chiamata proveniente dalla controparte del de cuius, sebbene, a seguito del decesso di quest’ultimo,quale sua erede, si trovasse in situazione di necessaria colegittimazione per la prosecuzione,riconducibile ad una fattispecie di litisconsorzio.

Al riguardo, giova ricordare il consolidato principio secondo cui, in caso di morte della parte nel corso delprocesso, la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoieredi, con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancatainterruzione del processo per l’assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 cod. proc. civ., quando uno o taluni degli altrieredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell’effetto interruttivo, è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti deglieredi non costituitisi A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (cfr., ex multis, già Cass. 03/09/1997, n. 8437 e, più recentemente, Cass.15/12/2020, n. 28447).

In altre parole, nell’ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, di talché, nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell’erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, con un’implicita comunicazione dell’evento interruttivo e preclusiva del relativo effetto; pertanto, il giudice, avendo conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi (Cass. 05/11/2020, n. 24639; Cass.10/12/2021, n. 39384; Cass. 03/02/2023, n. 3391).

Avuto riguardo allasituazione di necessaria colegittimazione in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], il giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove avesse avuto contezza della sua posizione di coerede– o per averla prospettata le figlie costituitesi in successione dell’opponente o per averla rappresentata la parte opposta ( sulla quale, in seguito alla conoscenza della morte della parte originaria, gravava, in base al canone di diligenza processuale, il dovere di accertare se vi fossero eredi diversi dalle figlie) – avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Poiché invece il processo proseguì esclusivamente tra la parte opposta e le altre coeredi, certamente la sentenza opposta fu pronunciata a contraddittorio non integro per indebita pretermissione A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della legittimazione che era riferibile ad essa e alle figlie, per effetto della morte di [OSCURATO:PERSONA].

In tale situazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quand’anche avesse avuto conoscenza del processo e si fosse astenuta dal costituirsiin esso, non avrebbe potuto subire conseguenze negative in ordine allaperdita della legittimazione ad opporre la relativa sentenza, ai sensi dell’art. 404, primo comma, c od. proc. civ., atteso che il coerede pretermesso non ha l’obbligo di dar corso alla costituzione in prosecuzione, potendo tale sua colegittimazione essere conosciuta dalla controparte del suo de cuius, la quale, come già dett o, anche di fronte alla costituzione in prosecuzione di soggetti che si qualifichino eredi, deve attivarsi e d accertarese ve ne siano altri.

Il litisconsorte pretermesso, infatti, come dimostra la possibilità di intervenire in appello, che è una mera facoltà, non perde la sua legittimazione non ostante sia consapevole che si sta svolgendo il processo inter pauciores, cioè senza la sua partecipazione necessaria, ciò che trova conferma, del resto, nella circostanza che, come è noto, l’opposizione di cui al primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ.non è soggettaa termini.

Diversa sarebbe stata la situazione in punto di legittimazione al detto rimedio, se il processo si fosse chiuso senza che fosse emerso, come fatto processuale,l’evento della morte della parte originaria.

In tal caso, poiché la sentenza sarebbe stata emessa nei suoi confronti legittimamente per la mancata emersione del detto evento , le eredi, quali successori in universum ius , avrebbero dovuto gravarla con impugnazione ordinaria e si sarebbe posto unicamente il problema di valutare a quali termini fossesoggetto il diritto di impugnazione, avuto riguardo alla circostanza che il de cuiusera costituito in giudizio tramite A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. difensore, come tale legittimato a ricevere anche la notifica aifini della decorrenza del temine breve.

In tale diversa situazione, nessuna delle coeredi avrebbe potuto considerarsi terzaagli effetti del primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ., dal momento che la sentenza, in quanto pronunciata nei confronti delde cuius, necessariamente si sarebbe dovuta intendere pronunciata con effetto rispetto a tutte, essendo esse coeredi.

Le stesse, in quanto subentrate nella medesimasituazione giuridica del defunto, e dunque non titolari di un diritto autonomo ma di un diritto “derivativo”, avrebbero potuto essere eventualmente legittimate a proporre il mezzo straordinario di cui al secondo comma dell’art 404, ovverosial’opposizione c.d. revocatoria per l’ipotesi che il decisumdella sentenza fosse stata effetto di dolo ocollusione a loro danno (cfr. già Cass.12/01/1971, n. 35; più recentemente, negli stessi termini, Cass.27/04/2016, n. 8284).

Invece, nella situazione verificatasi, di prosecuzione del giudizio in confronto solo di talune eredi, in co ntraddittorio non integro per violazione della regola del litisconsorzio processuale necessario, (quantunque peruna scelta verosimilmente consapevole, ma che bene avrebbe potuto essere neutralizzata dalla attuale ricorrente incidentale, se avesse osservatoil dovere di diligenzadi accertarsi della necessaria partecipazione della litisconsorte), alla coeredepretermessa non avrebbe potuto negarsi il diritto ad impugnare la sentenza con il rimedio oppositivoordinario.

Deve dunque enunciarsi il seguente principio: «In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il de cuius, la legittimazione all’opposizione ordinaria va riconosciuta all’erede A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pretermesso in seguito all’emersione nel processodel fatto del decesso della parte originaria e della riassunzioneo della volontariacostituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, attesoche egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegitimazione, avente fondamento in una fattispeciedi litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, imponeal giudice, nel caso che essa emerga – eventualmente su impulso della controparte , gravata , al rig uardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale – di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio , mentre, dall’altro lato, legittima quest’ultimo – il quale , peraltro quando sia co nsapevole della celebrazione del processo inter pauciores , non perde la facoltà di intervenirenello stesso, anche in grado di a pp ello – ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contradditorio non integro , ai sensi dell’art.404, primo comma, cod. proc. civ.; diversamente, nell’ipotesi in cui il decesso de l la parte originaria non sia emerso come fatto processuale e la sentenza sia stata emessa nei suoi confronti, gli eredi, quali successori in universum iussubentrati nella medesima situazione giuridica del defunto, non possono considerarsi terzi agli effetti del primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ.e conservano unicamente la legittimazione all’esperimento dei normali mezzi di gravame (in primo luogo, l’appello), cui può aggiungersi l’eccezionale legittimazione a proporre il mezzo straordinario di cui al secondo comma dell’art 404 cod. proc. civ., cioè l’opposizione di terzo c.d. revocatoria , la quale, esperibile nel caso in cui il decisum della sentenza sia stata effetto di dolo o collusione a loro danno, trova peraltro fondamento, non in un diritto autonomo, ma in un diritto “derivativo”da quello del defunto».

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Nella fattispecie in esame, [OSCURATO:PERSONA] , in definitiva, in quanto litisconsorte pretermessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente incidentale, era ce r tamente legittimata ad esperire l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza emessa all’esito del processo introdotto dal defunto coniuge (suo dante causa) e proseguito dalle figlie (sue coeredi), e ciò anche se avesse avuto conoscenza dello stesso Se la situazione fosse valutabile con riferimento al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla posizione riferibile alla qualità di coerede pretermessa della [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe, dunque, essere rigettato, con conseguente cassazione della sentenza per effetto della fondatezza della prima censura contenuta nelquarto motivo del ricorso principale. 5.2.b.

Ciò tuttavia è imp e dito, come si è accennato , dal la situazione giuridica determinatasi per effetto della circostanza sopravvenuta allegata nello stesso ricorso principale, ovverosia il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed il subentro come eredi delle tre figlie.

Poiché tale allegazione non è stata seguita dalla deduzione che l’accettazione dell’eredità della [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta con beneficio di inventario, deve ritenersi integrata una situazione giuridica di totale confusione della posizione sostanziale nel processo delle figlie , già in proprio, e della posizione sostanziale – a suo tempo non integrata in relazione al processo stesso – di coerede della madre .

In ragione di tale confusione sul piano del diritto sostanziale delle due posizioni, è evidente che,di quella a suo tempo facente capo alla madre, non può più essere predicata la terzietà rispetto al processo e, dunque, rispetto A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ad essa la qualità di terzo, necessaria in funzione della legittimazione all’esperimentodel mezzo di gravame di cui all’art. 404, primo comma. cod. proc. civ..

In altre parole, [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della madre,avrebbero potuto dole rsi della sua pretermissione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed affermarne la legittimazione all’opposizione di terzo rispetto allasentenza emessa a conclusione dello stesso solo se avessero dedotto di avere accettato l’eredità dellaloro madre con beneficio di inventario , giacch é solo in tal casosarebbe stato possibile predicarne la posizione di terzietà, quale necessario presuppostodi ammissibilitàdel motivo di ricorso (i l quarto , limitatamente alla prima censura in cui esso si articola) afferente alla legittimazione all’opposizionedi terzo di [OSCURATO:PERSONA].

Posizione di terzietà che necessariamente implica la titolarità distinta della posizione sostanziale rispetto alla titolarità che invece risulta oggetto in senso formale di deduzione nel processo.

In assenza di tale deduzione e in costanza della sopravvenuta situazionedi confusione d elle rispettive posizioni sostanzial i ( e dunque della giustificazione del dover essere distinte come posizioni processuali), il quarto motivo del ricorso principale si palesa invece inammissibileanche in relazione alla predetta censura, per carenza di interesse.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: «Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successiva mente proposto opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc.

A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. civ., adducendo la sua legittimazione all’opposizione come litisconsorte necessario pretermesso dalla riassunzione, ove nel corso del giudizio di opposizione l’erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettiv e posizion i sostanzial i , siccome oggetto della decisione opposta,con quella del de cuius, determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’opposizione a suo tempo introdotta dal medesimode cuius».

La sanzione di inammissibilità che colpisce il quarto motivo del ricorso principale, se da un lato impedisce la cassazionedella sentenza che sarebbe conseguita al suo accoglimento , dall’altro assorbe pure il ricorso incidentale condizionatoin relazione a ll a posizione fatta valere dalle ricorrenti nella qualità di eredi della loro madre, precludendone la declaratoria di infondatezza.

6. In definitiva , il ricorso principale va rigettato (per essere infondati il primo, il secondo e il terzo motivo e inammissibiliil quarto e il quinto) e da tale statuizione resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. 7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

A.C.01.02.2023 N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02017/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentat e e difes e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -controricorrentee ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza n. 845/2018della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30novembre 2018; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023, nonché, in sede di riconvocazione, nelle date 26 aprile 2023e 29 aprile 2023 , dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] oppo s e , dinanzi al Tribunale di Locri, il decreto con cui il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare la somma di Lire 89.214.230 alla [OSCURATO:SOCIETA].. Durante il giudizio di opposizione morìe si costituì in giudizio , per la prosecuzione del processo, [OSCURATO:PERSONA], il quale agì in rappresentanza delle tre figlie ed eredi del Pasquino, [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Sofia, sulla base di una procura institoria da queste rilasciatagli per la gestione della “Società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA]”, formatasi dopo la morte di quest’ultimo. Il giudiziofu definito con la sentenza 7 novembre 2003, n. 757 , recante la condanna al pagamento della somma di Euro 46.075,30. Nel 2005,la [OSCURATO:SOCIETA]. notific ò alle quattro eredi di [OSCURATO:PERSONA] (dunque, non solo alle figlie [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], ma anche alla moglie , Francesca M aiolo) la suddetta sentenza, unitamente ad un atto di precetto contenente l’intimazione di pagamento della sommain essa indicata. 2.Le precettate proposeroopposizione di terzo avverso la sentenza loronotificata come titolo esecutivo, deducendone la nullità o, persino, l’inesistenza. Sotto un primo profilo, sulla premessa di avere appreso dell’esistenza del procedimento e della sentenza solo in seguito alla A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notifica della stessa unitamente al precetto, dedussero che essa era stata emessa con la pretermissione d i litisconsorti necessari , atteso , per un verso, chela procura institoria , conferita a [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di gestiregli affari della “S ocietà di fatto E redi di [OSCURATO:PERSONA]”, non gli aveva attribuito anche il potere di rappresentanza processuale delle figliedel de cuius , [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Sofia , nelle cause personali che le riguardavano iure h ereditario ; e considerato, per altro verso, che, in ogni caso, a seguito del decesso del Pasquino, era stata omessa la riassunzione del giudizio nei confronti del coniuge ed erede, Francesca M aiolo, la quale non aveva neppure sottoscritto la predetta procura, con conseguente violazione degli artt.101 e 102 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 24 Cost.. Sotto un secondo profilo, osservarono che la sentenza medesima era mancante degli elementiessenziali di cui all’art.132 cod. proc. civ., in ragione della circostanza che essa era pri v a dell ’ indicazione dell a parte passiva sostanziale e del suo difensore, recando, nell’intestazione, quella della parte originaria, [OSCURATO:PERSONA], nonché del difensoredi quest’ultimo, sebbene lo stesso fosse deceduto già nel1993. L’opposizione di terzo fuaccolta dal Tribunale di Locri con sentenza 9 luglio 2007, n.540. Con questa pronuncia, il T ribunale, rigettata l’ eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla F asmico s.r.l. (la quale aveva dedotto che le opponenti, in quanto eredi della parte originaria, non erano “terzi” rispetto alla sentenza gravata e non erano dunque legittimate ad impugnarla con opposizione di terzo), in applicazione della ragione più liquida, senza entrare nel merito della questione della validità ed efficacia della procura institoria sottoscritta dalle figlie di A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] ai fini del conferimento della loro rappresentanza processuale a [OSCURATO:PERSONA], dichiaròla nullità della sentenza del 2003 per essere stata emessa con la pretermissione di [OSCURATO:PERSONA], litisconsorte necessario, e rimise le parti dinanzi al primo giudice. 3.Avverso questa sentenza fu interposto appello principale dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale ribadì l’eccezione, già sollevata, di difetto di legittimazione delle eredi di [OSCURATO:PERSONA] all’ esperimento del rimedio di cui all’art.404 cod. proc. civ.) e appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], le quali riformularono le doglianze rimaste assorbite nella decisione di primo grado. Le appellanti incidentali, inoltre, eccepirono l’inammissibilità dell’appello principale, per essere stata la relativa procura conferita da soggetto privo del potere di amministrazione e rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., senza che tale difetto potesse r eputarsi retroattivamente sanato dalla successiva costituzione in giudizio del “nuovo” amministratore, intervenuta tardivamente. Con sentenza 30 novembre 2018, n.845, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato «la piena efficacia e validità della sentenza n. 757/2003 emessa dal Tribunale di Locri». La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I –l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, per essere stata data la procura da soggetto non abilitato a rappresentare la società, non era fondata, in quanto l’attività del falsus procurator era stata ratificata dal nuovo amministratore della società, che si era A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituito successivamente in giudizio, sanando retroattivamente il difetto di rappresentanza; II - non era fondata, in termini generali ed astratti , l’eccezione sollevata dall’appellante principale,secondo cui le appellate- appellanti incidentali non sarebbero state legittimate a proporre opposizione di terzo in quanto eredi d ell’originario convenuto in senso sostanziale, atteso che, al contrario, anche gli eredi, successori a titolo universale della parte originaria, qualora assumano di essere litisconsorti necessari pretermessi, possono esperire il rimedio di cui all’art. 404, primo comma, cod. proc. civ.contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudichi i loro diritti; III- nella concreta fattispecie, tut tavia , da un lato, con riguardo alle figlie d el defunto [OSCURATO:PERSONA] , non si era verificata la dedotta pretermissione, in quanto esse si erano validamente costituite nel giudizio culminato nella sentenza opposta per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], quale institore della società di fatto “Eredi d i [OSCURATO:PERSONA] ” , nella cui procura era stato espressamente contemplato il potere di starein giudizio «attivamente e passivamente» per conto delle parti rappresentate; dall’altro lato, con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], moglie delmedesimo [OSCURATO:PERSONA] , essa, pur pretermessa, non aveva provato il pregiudizio effettivo derivatole da questa pretermissione, la quale, ex se, non era sufficiente a legittimarla all’esperimento del proposto mezzo di impugnazione, essendo tale legittimazione subordinata allacondizione che la sentenza opponenda (passata i n giudicato o comunque esecutiva ) pregiudichi concretamente i diritti del terzo, cui spetterebbe di dimostrare sia l’effettiva incidenza della dedotta pretermissione sulla definizione del merito della controversia, sia i motivi della sua mancata , decisiva A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. partecipazione al giudizio; d’altra parte, la ragione della circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse rimasta fuori dalla società di fatto,instauratasi tra le (altre) eredi del marito, andava verosimilmente ricerca ta proprio nell’esigenza di precostituirsi la legittimazione alla proposizione dell’opposizione di terzo avverso la sentenza emessa in confronto delle coeredi, costituite in giudizio attraverso la predetta società; IV-esclusa la legittimazione ad esperire il rimedio dell’opposizione di terzo nel caso concreto, la sentenza indebitamente impugnata con tale mezzo di gravame doveva reputarsipienamente efficace e valida, con assorbimento delle ulteriori doglianze formulate dalle appellanti incidentali. 4.Per la cassazione della sentenza della Corte reggina ricor rono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sofia P asquino , in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta,sulla base di cinque motivi. Risponde con controricorso la Fa s mico s.r.l., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato,fondato su un unico motivo. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Sia le ricorrent i principali che la controricorrente - ric orrente incidentale hannodepositato memori a . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], oltre a denunciare la nullità o inesistenza della sentenza impugnata per vizio di costituzionedel giudice, la censura per avererigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, per A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avereritenuto assorbita la doglianza con cui era stata dedotta la nullità o l’inesistenza della sentenza opposta per omessa indicazione della parte passiva sostanziale e del suo difensore, nonché, principalmente, per avere escluso , nel caso concreto, la loro legittimazione all’esperimento del rimedio dell’opposizione di terzo, pur riconoscendo, in via generale ed astratta, che tale legittimazione spetterebbe agli eredi della parte originaria, qualora assumano di essere litisconsorti necessari indebitamente pretermessi nel giudizio in cui si è formato il giudicato (o in cui comunque è stata emessa la sentenza esecutiva) che pregiudichi i loro diritti. I motivi sono i seguenti. 1.1.Con il primo motivo viene denunciata, come si è accennato, nullità o inesistenza della sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice. Le ricorrenti osservano che tra i membri del C ollegio della Corte reggina che ha emesso la sentenza di appello figurava un giudice ausiliario che aveva assunto anche la qualità di relatore, in violazione del divieto costituzionale di inserire i magistrati onorari negli organi giudicanti collegiali. Evidenziano, dunque, l’incostituzionalità – in riferimento agli artt. 102 e 106 della Costituzione – delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, tra l’altro già sottoposte al sindacato del giudice delle leggi. 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 125 e 182 cod. proc. civ.. Le ricorrenti censurano la statuizione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, da loro sollevata dinanzi alla Corte territoriale. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Si dolgono che la procura per l’introduzione del giudizio di secondo grado fosse stata rilasciata dall’ex amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. cessato dalla carica, non più abilitato a rappresentarla, senza che tale difetto di rappresentanza potesse essere retroattivamente sanato dalla successiva costituzione in giudizio del nuovo amministratore, non ostante l’espressa ratifica, da parte sua, dell’operato del precedente. 1.3.Con il terzo motivoviene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 304 cod. proc. civ., nonché dell’art.345, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art.2909 cod. civ., dei principi regolatori del giusto processo e dell’art.24 Cost., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ.. Le ricorrenti deducono che la [OSCURATO:SOCIETA]., con l’atto di appello, aveva sollevato un’eccezione circoscritta al rilievo della mancanza, in capo alle opponenti, vittoriose in primo grado, della qualità di “terzi” rispetto alla sentenza opposta, sull’assunto che esse, in quanto eredi di [OSCURATO:PERSONA], erano succedute nella sua stessa posizione giuridica, sostanziale e processuale, cosicché non potevano reputarsi legittimate ad esperire il rimedio di cui all’art.404 cod. proc. civ.. La Corte territoriale, anziché limitarsi a pr onunciare su tale eccezionenel rispetto dei limiti di essa, aveva indebitamente ampliato l’oggetto della sua statuizione : in primo luogo, introducendo il tema della mancata osservanza, da parte di Francesca M ai olo, dell’onere di allegazione e di prova dell ’effettiva incidenza della dedotta pretermissione sulla definizione del merito della controversia, nonché delle ragioni della sua mancata partecipazione al giudizio; in secondo luogo, rimettendo in discussionela circostanza (ormai del tutto pacifica e incontroversa in quanto, dopo essere stata da loro dedotta con A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. l’opposizione di terzo, non era stata contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. né nel corso del giudizio di primo grado né con l’atto di appello) che la procura conferita da [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non aveva la finalità di attribuire all’institore il potere dirappresentarle in giudi zio in relazione alle cause personali che le riguardavano iure hereditario, bensì la diversa finalità di riconoscergli il potere di gestire gli affari della società di fatto instauratasi tra le coeredi; in terzo luogo,presumendo, in capo a tutte le opponenti, la sussistenza dello specifico proposito doloso di escludere [OSCURATO:PERSONA] dalla predetta società, in funzione di consentirle la precostituzione della legittimazione all’ esperimento del rimedio oppositivo. Secondo le ricorrenti principali, tale indebito ampliamento dell’oggetto del giudizio, concretando una pronuncia oltre i limiti dell’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e oltre i limitidel giudicato interno già maturato tra le parti,nonché, comunque, su questioni non rilevabili d’ufficio, si sarebbe tradotto in una evidente violazione degli artt.112, 304 e 345, secondo comma, cod. proc. civ., nonché dell’art.2909 cod. civ. e, infine, dell’art.24 della Costituzione e dei principi regolatori del giusto processo. 1.4.Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 77, 100, 101, 102, 112 e 404, primo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362 ss. e 2203 cod. civ.. Il motivo, oltre ad evidenziare la compiuta osservanza, da parte delle opponenti, degli oneri di allegazione sottesi all’esperimento del mezzo di gravame di cui all’art. 404 cod. proc. civ., si articola in due specifiche doglianze. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Con la prima, le ricorrenti censuranola sentenza impugnata, nel l a parte incui ha escluso, nel caso concreto, la legittimazionedi [OSCURATO:PERSONA] a proporre l’opposizionedi terzo avverso la sentenza data nel giudizio in cui era stata pretermessa, sul rilievo che la mera pretermissione non sarebbe stata sufficiente a fondare la pred etta legittimazione, occorrendo altresì la prova del pregiudizio effettivo arrecato dalla sentenza opponenda (passata in giudicato o comunque esecutiva) ai diritti del terzo. Deducono, in proposito, che, al contrario, la radicale nullità della sentenza, per violazione dell’art.102 cod. proc. civ., sarebbe determinata già dall’obiettiva pretermissione di un litisconsorte necessario, senza che questi abbia l’onere di provare alcunché. Con la seconda doglianza, le ricorrenti criticano la sentenza di appello per avere escluso altresì la concreta legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] all’esperimento del mezzo di gravame di cui all’art.404 cod. proc. civ., sul rilievo chela procura da loro rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] prevedeva espressamente la facoltà dell’institore di stare in giudizio in rappresentanza delle conferenti, sicché in relazione ad esse non si sarebbe verificata alcuna pretermissione. Deducono, in proposito, che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato il negozio attributivo del potere di rappresentanzaa Domenico P assante, omettendo di considerare che esso non rivestiva i caratteri di una procura generale, ma quelli di una procura institoria (del resto, formalmente qualificata come tale) , rilasciata al s olo fine di gestire la “Società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA]” e con l’ espressa previsione che la legittimazione al compimento di atti di straordinariaamministrazionerestava circoscritta A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a quelli contenuti nello specifico elenco di cui alle p agine 2, 3 e 4 del documentoin cui tale negozio era stato formalizzato, con esclusione, ad es.,della possibilità di disporre dei beni aziendali . Tale illogico ed immotivato scostamento dal dato letterale rinvenibile nel la procura institoria , avreb be determinato, secondo le ricorrenti principali, oltre al la palese violazione dei c anoni legali di interpretazione dei negozi giuridici (artt.1362 ss. cod. civ.) , anche quelladel disposto dell’art. 2203 stesso codice, per avere la Corte di appello indebitamente considerato l’istituito Domenico P assante quale procuratoregenerale delle eredi di [OSCURATO:PERSONA], anziché quale mero institore , preposto ad affari specifici e determinati , la cui rappresentanzaprocessuale avrebbe dovuto quindi ritenersi limitata ai giudizi riguardanti la società di fatto per la cui gestione era stato officiato, tra i quali non poteva ricomprendersiil giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,introdotto da [OSCURATO:PERSONA] quando ancora tale società non si era formata. 1.5.Con il quinto motivo del ricorso principale è denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo e discusso. Le ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto assorbita nella statuizione di sostanziale accoglimento dell’appello principale la specifica doglianza diretta a riproporre l’eccezione di nullità o, addirit tura, di inesistenza della sentenza opposta per omessa indicazione della parte passiva sostanziale e del suo difensore, formulata dalle appellanti principali sul presupposto che nell’intestazione della sentenza medesima era invece erroneamente indicata la parte originaria, [OSCURATO:PERSONA], nonché A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il nominativo del suo difensore, sebbene lo stesso fosse deceduto già nel 1993. 2. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza di appello nella parte i n cui, rigettando la specifica eccezione sollevata dall’appellante principale, ha affermato, in termini generali, la sussistenza della legittimazione degli eredi, quali successori a titolo universale della parte originaria, ad impugnare con opposizione di terzo la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva che pregiudichi i loro diritti, ove assumano di essere litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio in cui essa è stata emessa. 2.1.Con l’unico motivo di tale ricorso viene infatti denunciata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 404, primo e secondo comma, e 110 cod. proc. civ.: la ricorrente incidentale deduce, al riguardo, che tanto le germane P asquino quanto la loro madre , [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi – e quindi successori a titolo universale –dell’originario titolare della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, erano subentrate nellamedesima posizione di esso , cosicché non potevano considerarsi “terzi”legittimatia reagire a v verso la sentenza con il mez zo di gravame di cui all’art.404 cod. proc. civ., tanto nella forma ordinaria (art.404, primo comma) quanto nella forma revocatoria (art.404, secondo comma), l’esperimento della quale ultima, tra l’altro, avrebbe postulato la prova del dolo o della collusione a danno delle opponenti, nella specie insussistente. 3.La circostanza che la questione pregiudiziale sulla legittimazione generale degli eredi a proporre opposizione di terzo rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del de cuiusabbia formato oggetto di decisione esplicita da parte del giudice del merito esclude il carattere A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. prioritario dell’esame del ricorso incidentale, il quale postula invece l’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass., Sez. Un., 06/03/2009, n. 5456; Cass., Sez. Un., 04/11/2009, n. 23318; Cass., Sez. Un., 25/03/2013, n. 7381). 4. Deve, dunque, procedersi anzitutto allo scrutinio del ricorso principale, per poi passare a quello del ricorso incidentale solo ove uno o più dei motivi che sorreggono il primo siano risultati fondati. 4.1. Delle doglianze che sorreggono il ricorso principale sono senz’altro inammissibili quelle articolate nel quinto motivo e nella seconda censura del quarto. Il quinto motivo, come si è detto, ripropone l’eccezione di nullità o, addirittura, di inesistenza della sentenza n. 757/2003 del Tribunale di Locri, impugnata con opposizione di terzo, per erronea indicazione delle parti in senso sostanziale, sull’assunto che nell’intestazione di tale pronuncia erano indicate la parte originaria, successivamente venuta meno, e il suo difensore, anche egli deceduto. Invece, la seconda censura in cui si articola il quarto motivo , deducel’erronea applicazione dei criteri di interpretazione del negozio giuridico, per avere la Corte di merito indebitamente ritenuto che la procura sottoscritta dalle figlie di Domenico P asquino attribuisse all’istituito Domenico P assante ( costituitosi per la prosecuzione del giudiziodi opposizione a decreto ingiuntivo introdotto da l de cuius ) la qualità di “procuratore generale”, come tale dotato anche della rappresentanza processuale per le cause personali che interessavano le rappresentate iure hereditario, anzichéla qualità di mero “institore”, preposto specificamente ed esclusivamente alla gestione degli affari della società di fatto formatasi tra gli eredi del Pasquino medesimo. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Però, le illustrate censure, mentre da un l a to evocano, rispettivamente,la sentenza n.753 del 2003 del Tribunale di Locri e la procura institoria conferita a Domenico P assante, dall’altro lato omettono di riprodurne, direttamente o indirettamente, il contenuto nel ricorso, ponendo questa Corte nell’impossibilità di percepire i termini delle doglianze sulla base soltanto del ricorso medesimo, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso: ciò che concreterebbe, per un verso, un’indebita integrazione dell’attività deduttiva di esclusiva spettanza delle part i ricorrent i in sede di articolazione de i motivi di ricorso per cassazione;per altro verso, l’impropria assunzione di una funzione vicaria delle parti medesim e , l e qual i , tra l’altro, con riferimentoal contenuto della sentenza del 2003 , ha nno bens ì ribadito più volte che essa, nell’intestazione,indicava ancora la par t e origina ria (nonché il suo difensore), ma hanno omesso di chiarire se nel corpo della motivazione e, precipuamente, nel dispositivo, la pronuncia medesima avesse riferito la condanna a quella specifica parte (in via esclusiva o, eventualmente, concorrente con le parti sopravvenute) oppure esclusivamente ai s uoi eredi o , ancora, alla società formatasi tra questi ultimi; analogamente, con riguardo all’ambitodella procura institoria, è stato evocato l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione ai quali sarebbe stata circoscritta la legittimazione dell’institore, ma non si è procedutoalla trascrizione del documento in cui la procura medesima, nonché il predetto elenco (asseritamente contenuto nelle pagine 2, 3 e 4 della stessa procura: p.34 - 35 del ricorso),sarebbero stati formalizzati. In proposito va ricordato che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di atti o documenti, deve procedersi ad A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i termini della censura sulla sola base del ricorso, il quale deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permetterne l’esame (in termini, tra le altre: Cass. 10/12/2020, n. 28184; Cass.07/03/2018, n. 5478; Cass. 27/07/2017,n.18679). Nel caso di specie, non solo difetta la trascrizione in ricorso delle dette parti rilevanti degli atti e dei documentievocati, ma difetta anche la specifica localizzazionedella sedes processuale in cui essi sarebbero stati eventualmente prodotti nel corso dei gradi di merito , atteso che l’unica generica indicazione in tal senso è quellarinvenibile in calce al ricorso, ove si fa riferimento all’ «intero fascicolo di parte» relativo al giudizio di appello con «relativo interno fascicolo di parte» relativo al giudizio di primo grado, senza peraltro specificarne la presenza nel fascicolo d’ufficio del giudizio di appello, in conformità alle indicazioni date dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 03/11/2011, n. 22726). La mancata riproduzione diretta o indiretta del contenuto dei documenti e degli atti evocati costituisce, pertanto, un’evidente violazione dell’art.366, n.6, cod. proc. civ., cui consegue la sanzione dell’inammissibilità delle inerenti doglianze contenute nel ricorso in esame. Il quinto motivo e la seconda censura in cui si articola il quarto motivo del ricorso principale vanno, dunque, dichiarati inammissibili. 4.2. Il primo, il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso principale sono, invece, infondati e vanno rigettati nel merito. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Con riguardo al primo motivo, va rilevato che la questione della legittimità costituzionale delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello è già stata decisa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l’incostituzionalità di quelle disposizioni, contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni delle Corti di appello, nella parte in cui non prevedono che esse si applichino fino a quando nonsarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ha peraltro statuito che le Corti di appello potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà, appunto, alla riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l’arretrato nelle cause civili (Corte cost. 17/03/2021, n.41). Di conseguenza, per un verso, non sussiste il dedotto vizio di costituzione del giudice; per altro verso, una nuova questione di costituzionalità delle predette norme, la cui reductio ad legitimitatemè stata operata attraverso la richiamata sentenza additiva della Corte costituzionale, si palesa manifestamente infondata (Cass. 28/05/2021, n. 15045; Cass. 05/11/2021, n. 32065). 4.3.Con riguardo al secondo motivo, deve osservarsi che la Corte di appello, nel rigettare l’ eccezione di inammissibilità dell’appello principale della F asmico s.r.l., sollevata in corso di giudizio dalle A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. appellate-appellantiincidentali, correttamente ha distinto l’ipotesi della mancanza della procura dall’ipotesi di difetto di legitimatio ad processumdel soggetto conferente la procura medesima. Quest’ultima lacuna , infatti, a differenza della prima, non è insanabile, dal momento che trova applicazioneil principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. In proposito, giova ulteriormente precisare – dando continuità ad un principio più volte affermato da questa Corte – che l a ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio,trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (Cass. 02/02/2006, n. 2270; Cass. 18/03/2015, n.5343; Cass. 16/11/2021, n. 34775). La Corte territoriale , nel dirimere l’ eccezione sollevata dalle appellate-appellantiincidentali, ha fatto debita e corretta applicazione di tali principi, permodoche non è configurabile la violazione degli artt.112, 125 e 182 cod. proc. civ., dedotta con il sec ondo motivo del ricorso principale, che va pertantorigettato. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.4.Del pari infondato è il terzo motivo, con cui – come si è sopra illustrato– viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 304 cod. proc. civ., nonché dell’art.345, secondo comma, cod. proc. civ., dei principi regolatori del giusto processo e dell’art.24 Cost., in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ.. Premesso che la mancanza di supporti argomentativiin ordine alla dedotta violazione dell’art.304 cod. proc. civ. rende persino incomprensibile tale specifica deduzione, con riguardo agli ulteriori erroresin procedendo allegati con il motivo in esame è agevole rilevare che le argomentazionisvolte dalla Corte territoriale per escludere, nel casoconcreto, la pretermissione delle figlie di Domenico P asquino nel giudizio iniziato dal loro dante causa, nonché per rilevare l’omessa osservanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], degli oneri di allegazione e prova dell’effettivo esito pregiudizievole di quel giudizio in ragione della sua mancata partecipazione e dei motivi d i questa, unitamente all’accertamento (che integra l’oggetto di un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità) delle ragioni che avevano determinato la sua esclusione dalla società di fatto formatasi tra le (altre) eredi, rientravano nel contenuto della statuizione richiesta al giudice di merito in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza del mezzo di impugnazione esperito(l’opposizione di terzo) sì da concretare una quaestio iuris – o , se si vuole, un ’eccezione di rito – certamente rilevabile d’ufficio nell’economia della regola dettata dall’art.345 cod. proc. civ., con il solo limite della sussistenza di una preclusione derivante dall’eventuale giudicato interno formatosi a seguito della pronuncia diprimo grado. Una simile preclusione, da ritenersi insussistentegià in ragione del contenuto di tale pronuncia (che aveva statuito positivamente A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. sull’ammissibilità e fondatezza dell’opposizione di terzo in applicazione della ragione più liquida, con assorbimento delle altre questioni sollevate), deve , a fortiori , escludersi se si tenga conto della circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]., sin dal predetto p rimo grado , aveva sollevato l’eccezione, poi riproposta con l’atto di appello principale (e ulteriormente riformulata nel presente giudizio di cassazione quale unicomotivo del ricorso incidentale condizionato : v. infra ) di difetto di legittimazione attiva delle opponenti, in quanto mancanti del requisito fondamentale necessario ai fini dell’esercizio del mezzo di gravame esperito, ovverosiaquello della qualità di “terzi” rispetto al la sentenza opposta. Deve pertanto escludersi che la Corte territoriale –introducendo il tema della mancata osservanza degli oneri di allegazione edi prova da parte di [OSCURATO:PERSONA]; ricercando le ragioni della sua esclusione dalla societàdi fatto formatasi tra le altre eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA]; e interrogandosi sui limiti della procura da queste ultime conferita a [OSCURATO:PERSONA] – abbia proceduto ad un indebito ampliamentodell’oggetto del giudizio ( con violazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ., dell’art.2909 cod. civ., dell’art.24 della Costituzione e dei principi regolatori del giusto processo), rientrandopienamente le dette questioni nell’ambi t o del thema decide n dum devolutole con il mezzo di impugnazione esperito, concernente l’ammissibilità e la fondatezza di quest’ultimo. Anche il terzo motivo del ricorso principale deve, quindi, essere rigettato. 4.5.Al contrario, sarebbe fondata la prima censura in cui si articola il quarto motivo del ricorso principale, che dovrebbe dunque essere accolto per quanto di ragione. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Con questa censura, la sentenza di appello viene criticata nella parte in cui, dopo avere a ccertato l’effettiva pretermissione di FrancescaMaiolo nel giudizio introdotto dal su o dante causa [OSCURATO:PERSONA] e culminato nellasentenza n. 75 7 del 2003 del Tribunale di Locri, ha tuttavia ritenuto che la mera pretermissione non fosse sufficiente a legittimarla all’esperimento del mezzo di gravame di cui all’art.404, primo comma, cod. proc. civ. , in difetto della prova del pregiudizio effettivosubìto in seguito allapretermissione medesima per effettodella sua concreta incidenza sull’esito della controversia. Questa ratio decidendisi collega al principio, più volte affermato da questa Corte, anche nel suo massimo consesso (tra le molte: Cass., Sez. Un., 09/08/2018, n. 20685, punti 26 ss. delle ragioni della decisione; Cass., Sez. Un., 08/05/2017, n. 11141, p. 6 delle ragioni della decisione; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 13/05/2014, n.10327; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass., Sez. Un., 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435), secondo il quale la violazione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione adduca anche, a dimostrazione della fondatezza di tale deduzione, la sussistenza di una concreta lesione al proprio diritto di difesa o, comunque, la sussistenza di un pregiudizio effettivo , come conseguenza della violazione medesima. Orientamento che in diversi arresti (cfr. Cass. 26/09/2017, n. 22341 e successive conformi) è stato anche prospettato come possibile significato, in sede di ricorso per cassazione, del precetto di cui all’art.360-bis, n. 2, c od. proc. civ. . E tuttavia la ratio decidendi in esame, pur trovando fondamento in un principio reiteratamente affermato da questa Corte come principio A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. generale dell’ordinamento processuale, non appare, nella fattispecie, conforme a diritto, poiché, nell’evocare la necessità della dimostrazione del pregiudizio effettivo conseguente al la ritenuta pretermissione del litisconsorte necessario, il giudice di appello ha omesso di considerare che il predetto pregiudizio doveva ritenersi già insito nella violazione del suo diritto al contraddittorio(cfr., sia pure con riguardo al la distinta fattispeciedella violazione de gli artt. 190 e 352 cod. proc. civ., Cass., Sez. Un., 25/11/2021, n. 36596). Invece, una volta affermata, in termini generali, la legittimazione degli eredi ad impugnare con opposizione di ter zo la sentenza pregiudizievole per i loro diritti emessa nel giudizio introdotto dal de cuius, dal quale assumano di essere stati indebitamente pretermessi a seguito del venir meno della parte originaria (ma su i limiti della conformità a diritto di tale preliminare statuizionenella fattispecie, v., infra, in sede di esame del ricorso incidentale condizionato proposto dalla F asmico s.r.l.), la Corte territoriale, coerentemente con tale affermazione, avrebbe dovuto ritenere ammissibile la proposizione del predetto mezzo di impugnazione da parte della coniuge ed erede di [OSCURATO:PERSONA], sebbene ess a avesse dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio, in quanto il giudizio su tale impugnazione si sarebbe esaurito nella sola fase rescindente e in quanto il suo accoglimentoavrebbe dato luogo ad un nuovo giudizio da svolgersiin primo grado (Cass.18/01/2022, n. 1441). 5. Il rilievo della fondatezza, per quanto di ragione, de l l a prima censura delquarto motivo del ricorso principale impone di esaminare a questo punto quell o che sorregg e il ricorso incidentale condizionato proposto da lla [OSCURATO:SOCIETA]. , il cui eventuale accoglimento, comportando la cassazione della statuizione preliminare A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. contenuta nella sentenza di merito gravata (sulla ritenuta legittimazione degli eredi all’opposizione di terzo avverso la sentenza emessa nel giudizio iniziato dal de cuiusin cui assumano di essere stati indebitamente pretermessi dopo il decesso del loro dante causa) ne implicherebbe l’assorbimento. Al riguardo occorre distinguere la posizione di cui le attuali ricorrenti invocano la tutela in proprioda quella che esse fanno valere nella qualità di eredi della loro madre, a sua volta già coerede con loro del de cuius. 5.1. Rispetto alla prima posizione, che tro va fondamento nella qualità delle ricorrenti di eredi del defunto loro padre, il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, in quanto la sentenza di merito impugnata ne ha escluso la legittimazione all’opposizione ex art.404 cod. proc. civ., sul rilievo che esse si erano costituite a mezzo di rappresentante in prosecuzione del processo iniziato dal loro dante causa, per modo che non potevano essere ritenute litisconsorti pretermesse nel giudizio in cui era stata emessa la pronuncia opposta. Questa statuizione si è consolidata per effetto dell’esito dello scrutinio dellacorrispondente censura contenuta nel quarto motivo del ricorso principale, con cui esse avevano contestato il decisumin parte quadella sentenza di appello , ma, indipendentemente da ciò, dal punto di vista della resistente questodecisum comunque aveva un valore tale da escludere una sua soccombenza, legittimante all’esercizio del diritto di impugnazione. 5.2.Invece, con riguardo alla posizione di cui le attuali ricorrenti invocano la tutela nella qualità di eredi della loro madre, a sua volta già coerede con loro del comune dante causa, il ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]., pur prendendo le mosse da una deduzione non corretta A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. in iure, non può essere rigettato perinfondatezza, avuto riguardo alla situazione giuri d ica determinatasi per effetto della circostanza sopravvenuta allegata nel ricorso principale, ovverosia il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed il subentro come eredi delle tre figlie. 5.2.a.Sotto il primo aspetto, occorre considerare che, a differenza delle figlie, le quali – come si è accertato con statuizione ormai consolidatasi – si erano costituite nel giudizio esitato nell’emissione della sentenza opposta (il quale era dunque proseguito nei loro confronti e nel loro contraddittorio), [OSCURATO:PERSONA] era “entrata” nel predetto processo né per il tramite di una volontaria costituzione, né per il tramite di una chiamata proveniente dalla controparte del de cuius, sebbene, a seguito del decesso di quest’ultimo,quale sua erede, si trovasse in situazione di necessaria colegittimazione per la prosecuzione,riconducibile ad una fattispecie di litisconsorzio. Al riguardo, giova ricordare il consolidato principio secondo cui, in caso di morte della parte nel corso delprocesso, la legittimazione attiva o passiva si trasmette ai suoieredi, con la conseguenza che il rapporto processuale deve proseguire nei confronti di tutti costoro, ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario di natura processuale, indipendentemente dalla natura scindibile o inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, senza che in contrario rilevi la mancatainterruzione del processo per l’assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 cod. proc. civ., quando uno o taluni degli altrieredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell’effetto interruttivo, è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti deglieredi non costituitisi A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (cfr., ex multis, già Cass. 03/09/1997, n. 8437 e, più recentemente, Cass.15/12/2020, n. 28447). In altre parole, nell’ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, di talché, nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell’erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, con un’implicita comunicazione dell’evento interruttivo e preclusiva del relativo effetto; pertanto, il giudice, avendo conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi (Cass. 05/11/2020, n. 24639; Cass.10/12/2021, n. 39384; Cass. 03/02/2023, n. 3391). Avuto riguardo allasituazione di necessaria colegittimazione in cui si trovava [OSCURATO:PERSONA], il giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove avesse avuto contezza della sua posizione di coerede– o per averla prospettata le figlie costituitesi in successione dell’opponente o per averla rappresentata la parte opposta ( sulla quale, in seguito alla conoscenza della morte della parte originaria, gravava, in base al canone di diligenza processuale, il dovere di accertare se vi fossero eredi diversi dalle figlie) – avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Poiché invece il processo proseguì esclusivamente tra la parte opposta e le altre coeredi, certamente la sentenza opposta fu pronunciata a contraddittorio non integro per indebita pretermissione A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo della legittimazione che era riferibile ad essa e alle figlie, per effetto della morte di [OSCURATO:PERSONA]. In tale situazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quand’anche avesse avuto conoscenza del processo e si fosse astenuta dal costituirsiin esso, non avrebbe potuto subire conseguenze negative in ordine allaperdita della legittimazione ad opporre la relativa sentenza, ai sensi dell’art. 404, primo comma, c od. proc. civ., atteso che il coerede pretermesso non ha l’obbligo di dar corso alla costituzione in prosecuzione, potendo tale sua colegittimazione essere conosciuta dalla controparte del suo de cuius, la quale, come già dett o, anche di fronte alla costituzione in prosecuzione di soggetti che si qualifichino eredi, deve attivarsi e d accertarese ve ne siano altri. Il litisconsorte pretermesso, infatti, come dimostra la possibilità di intervenire in appello, che è una mera facoltà, non perde la sua legittimazione non ostante sia consapevole che si sta svolgendo il processo inter pauciores, cioè senza la sua partecipazione necessaria, ciò che trova conferma, del resto, nella circostanza che, come è noto, l’opposizione di cui al primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ.non è soggettaa termini. Diversa sarebbe stata la situazione in punto di legittimazione al detto rimedio, se il processo si fosse chiuso senza che fosse emerso, come fatto processuale,l’evento della morte della parte originaria. In tal caso, poiché la sentenza sarebbe stata emessa nei suoi confronti legittimamente per la mancata emersione del detto evento , le eredi, quali successori in universum ius , avrebbero dovuto gravarla con impugnazione ordinaria e si sarebbe posto unicamente il problema di valutare a quali termini fossesoggetto il diritto di impugnazione, avuto riguardo alla circostanza che il de cuiusera costituito in giudizio tramite A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. difensore, come tale legittimato a ricevere anche la notifica aifini della decorrenza del temine breve. In tale diversa situazione, nessuna delle coeredi avrebbe potuto considerarsi terzaagli effetti del primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ., dal momento che la sentenza, in quanto pronunciata nei confronti delde cuius, necessariamente si sarebbe dovuta intendere pronunciata con effetto rispetto a tutte, essendo esse coeredi. Le stesse, in quanto subentrate nella medesimasituazione giuridica del defunto, e dunque non titolari di un diritto autonomo ma di un diritto “derivativo”, avrebbero potuto essere eventualmente legittimate a proporre il mezzo straordinario di cui al secondo comma dell’art 404, ovverosial’opposizione c.d. revocatoria per l’ipotesi che il decisumdella sentenza fosse stata effetto di dolo ocollusione a loro danno (cfr. già Cass.12/01/1971, n. 35; più recentemente, negli stessi termini, Cass.27/04/2016, n. 8284). Invece, nella situazione verificatasi, di prosecuzione del giudizio in confronto solo di talune eredi, in co ntraddittorio non integro per violazione della regola del litisconsorzio processuale necessario, (quantunque peruna scelta verosimilmente consapevole, ma che bene avrebbe potuto essere neutralizzata dalla attuale ricorrente incidentale, se avesse osservatoil dovere di diligenzadi accertarsi della necessaria partecipazione della litisconsorte), alla coeredepretermessa non avrebbe potuto negarsi il diritto ad impugnare la sentenza con il rimedio oppositivoordinario. Deve dunque enunciarsi il seguente principio: «In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il de cuius, la legittimazione all’opposizione ordinaria va riconosciuta all’erede A.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. pretermesso in seguito all’emersione nel processodel fatto del decesso della parte originaria e della riassunzioneo della volontariacostituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, attesoche egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegitimazione, avente fondamento in una fattispeciedi litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, imponeal giudice, nel caso che essa emerga – eventualmente su impulso della controparte , gravata , al rig uardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale – di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio , mentre, dall’altro lato, legittima quest’ultimo – il quale , peraltro quando sia co nsapevole della celebrazione del processo inter pauciores , non perde la facoltà di intervenirenello stesso, anche in grado di a pp ello – ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contradditorio non integro , ai sensi dell’art.404, primo comma, cod. proc. civ.; diversamente, nell’ipotesi in cui il decesso de l la parte originaria non sia emerso come fatto processuale e la sentenza sia stata emessa nei suoi confronti, gli eredi, quali successori in universum iussubentrati nella medesima situazione giuridica del defunto, non possono considerarsi terzi agli effetti del primo comma dell’art. 404 cod. proc. civ.e conservano unicamente la legittimazione all’esperimento dei normali mezzi di gravame (in primo luogo, l’appello), cui può aggiungersi l’eccezionale legittimazione a proporre il mezzo straordinario di cui al secondo comma dell’art 404 cod. proc. civ., cioè l’opposizione di terzo c.d. revocatoria , la quale, esperibile nel caso in cui il decisum della sentenza sia stata effetto di dolo o collusione a loro danno, trova peraltro fondamento, non in un diritto autonomo, ma in un diritto “derivativo”da quello del defunto». A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Nella fattispecie in esame, [OSCURATO:PERSONA] , in definitiva, in quanto litisconsorte pretermessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente incidentale, era ce r tamente legittimata ad esperire l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., avverso la sentenza emessa all’esito del processo introdotto dal defunto coniuge (suo dante causa) e proseguito dalle figlie (sue coeredi), e ciò anche se avesse avuto conoscenza dello stesso Se la situazione fosse valutabile con riferimento al momento in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alla posizione riferibile alla qualità di coerede pretermessa della [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe, dunque, essere rigettato, con conseguente cassazione della sentenza per effetto della fondatezza della prima censura contenuta nelquarto motivo del ricorso principale. 5.2.b. Ciò tuttavia è imp e dito, come si è accennato , dal la situazione giuridica determinatasi per effetto della circostanza sopravvenuta allegata nello stesso ricorso principale, ovverosia il decesso di [OSCURATO:PERSONA] ed il subentro come eredi delle tre figlie. Poiché tale allegazione non è stata seguita dalla deduzione che l’accettazione dell’eredità della [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta con beneficio di inventario, deve ritenersi integrata una situazione giuridica di totale confusione della posizione sostanziale nel processo delle figlie , già in proprio, e della posizione sostanziale – a suo tempo non integrata in relazione al processo stesso – di coerede della madre . In ragione di tale confusione sul piano del diritto sostanziale delle due posizioni, è evidente che,di quella a suo tempo facente capo alla madre, non può più essere predicata la terzietà rispetto al processo e, dunque, rispetto A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ad essa la qualità di terzo, necessaria in funzione della legittimazione all’esperimentodel mezzo di gravame di cui all’art. 404, primo comma. cod. proc. civ.. In altre parole, [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi della madre,avrebbero potuto dole rsi della sua pretermissione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed affermarne la legittimazione all’opposizione di terzo rispetto allasentenza emessa a conclusione dello stesso solo se avessero dedotto di avere accettato l’eredità dellaloro madre con beneficio di inventario , giacch é solo in tal casosarebbe stato possibile predicarne la posizione di terzietà, quale necessario presuppostodi ammissibilitàdel motivo di ricorso (i l quarto , limitatamente alla prima censura in cui esso si articola) afferente alla legittimazione all’opposizionedi terzo di [OSCURATO:PERSONA]. Posizione di terzietà che necessariamente implica la titolarità distinta della posizione sostanziale rispetto alla titolarità che invece risulta oggetto in senso formale di deduzione nel processo. In assenza di tale deduzione e in costanza della sopravvenuta situazionedi confusione d elle rispettive posizioni sostanzial i ( e dunque della giustificazione del dover essere distinte come posizioni processuali), il quarto motivo del ricorso principale si palesa invece inammissibileanche in relazione alla predetta censura, per carenza di interesse. Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: «Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successiva mente proposto opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. A.C.01.02.2023 N. R.G. 02017/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. civ., adducendo la sua legittimazione all’opposizione come litisconsorte necessario pretermesso dalla riassunzione, ove nel corso del giudizio di opposizione l’erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettiv e posizion i sostanzial i , siccome oggetto della decisione opposta,con quella del de cuius, determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’opposizione a suo tempo introdotta dal medesimode cuius». La sanzione di inammissibilità che colpisce il quarto motivo del ricorso principale, se da un lato impedisce la cassazionedella sentenza che sarebbe conseguita al suo accoglimento , dall’altro assorbe pure il ricorso incidentale condizionatoin relazione a ll a posizione fatta valere dalle ricorrenti nella qualità di eredi della loro madre, precludendone la declaratoria di infondatezza. 6. In definitiva , il ricorso principale va rigettato (per essere infondati il primo, il secondo e il terzo motivo e inammissibiliil quarto e il quinto) e da tale statuizione resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. 7.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. A.C.01.02.2023 N