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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 22790/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30323/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6328/2022 depositata il11/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6328/2022 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in parti data, ha, nella contumacia del Ministero della Giustizia e del [OSCURATO:PERSONA], accolto, in parte, l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, dichiarando il Russo eletto quale componente del [OSCURATO:PERSONA], per il periodo 2019/2022, in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], primo dei non eletti del Distretto della Corte d’Appello di Messina all’esito delle elezioni per il rinnovo del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 2019/2022, dapprima con ricorso proposto avanti al T.a.r. per il Lazio-Roma e poi, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in riassunzione avanti al Tribunale Civile di Roma, aveva chiesto, previa disapplicazione in parte quadel Verbale del 20.2.2019 della [OSCURATO:PERSONA] nominata ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs.

Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e della conseguente Delibera del CNF n. 580 del 22.2.2019 di proclamazione degli eletti, che l’adito Tribunale ritenesse e dichiarasse: - l’ineleggibilità dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla carica di componente del CNF per il Distretto della Corte d’Appello di Messina, per il quadriennio 2019/2022, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina, presso cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era iscritto, aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati e l’art. 34, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 243, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», dispone che «non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti»; -il diritto del ricorrente a subentrare quale primo dei non eletti, per «surrogazione o scorrimento», nella carica di componente del CNF per il Distretto della Corte d’Appello di Messina, in luogo dell’ineleggibile Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio si costituivano il Ministero della Giustizia (eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva), il CNF (chiedendo il rigetto del ricorso) e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che si associava alla difesa del CNF).

Il Tribunale di Roma, con ordinanza 31/3/2021, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto in giudizio, l’estinzione del giudizio, quanto alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Consigli dell’Ordine di Messina, Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, e l’ineleggibilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla carica di componente del CNF per il Distretto di Messina per il periodo 2019/2022, rigettata la richiesta del Russo di essere proclamato in vece dell’Arena, quale primo dei non eletti. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ordinanza, in punto di erroneità della declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, nonché di erroneità del rigetto della domanda di subentro all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per «surrogazione o scorrimento», dell’appellante, non essendo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il meccanismo delle elezioni supplettive, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs.

Lgt. n. 382/1944.

L’Arena proponeva appello incidentale, diretto a domandare la declaratoria di difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei Consigli dell’Ordine di Messina, Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (COA facenti parte del Distretto della Corte d’Appello di Messina) e, per l’effetto, della nullità dell’ordinanza impugnata, con contestuale pronuncia di inammissibilità originaria delle domande dell’appellante principale, oppure con rimessione della causa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., al Giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

Tale appello incidentale era successivamente rinunciato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle dimissioni di quest’ultimo da componente del CNF, rassegnate con lettera del 9.8.2021.

La Corte d’appello, accogliendo in parte il gravame principale del Russo, ha riformato l’ordinanza impugnato, facendo espresso richiamo all’ordinanza n. 24565 del 2022, con la quale questa Suprema Corte, pronunciando su caso, identico a quello per cui è causa, dell’elezione del componente del CNF sempre per il periodo 2019/2022 da parte del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, aveva affermato che il candidato eletto, ma che era risultato ineleggibile, debba essere sostituito dal candidato primo dei non eletti attraverso il meccanismo della «surrogazione» o dello «scorrimento».

Avverso la suddetta pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato 9/12/2022, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso notificato il 13/1/2023) e di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia ( che non svolgono difese ).

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto applicabile il meccanismo della c.d. surrogazione o scorrimento per sostituire un componente del CNF dichiarato ineleggibile, in luogo di quello delle elezioni suppletive; b) con il secondo motivo, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la non integrità del contraddittorio sia nei confronti del nuovo componente del CNF Avv.to [OSCURATO:PERSONA], designato nel 2021, al posto del dimissionario Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con le intervenute elezioni suppletive (terzo divenuto litisconsorte necessario per fatto sopravvenuto, trattandosi di un consigliere eletto, titolare di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale; litisconsorzio necessario sopravvenuto, per fatto verificatosi nel corso dell’appello, non rilevato d’ufficio, stante la contumacia del CNF in appello, ma rilevabile in questa fase di legittimità) sia nei confronti dei tre Consigli dell’Ordine di Messina, Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (litisconsorti originari, per avere con le loro deliberazioni concorso alla designazione su base distrettuale del componente, ineleggibile, avv. [OSCURATO:PERSONA], e per fatto sopravvenuto, per avere con le elezioni suppletive designato in corso di causa l’avv.to Pizzuto; a nulla rilevando l’estinzione del giudizio dichiarata in primo grado).

In memoria, il C.N.F. evidenzia la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, anche se medio tempore si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Consiliatura 2023/2026; si precisa che il primo motivo riguarda una questione giuridica di particolare importanza, suscettibile di riproporsi ad ogni nuova elezione del [OSCURATO:PERSONA] e che la soluzione offerta da questa Corte di recente (Cass. 24565/2022) si rivelanon condivisibile.

2. Il secondo motivo, di rilievo pregiudiziale, è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.

Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di un litisconsorte necessario in dipendenza di un fatto sopravvenuto (la sua elezione in sostituzione del dimissionario membro del CNF), nel corso del giudizio di appello, per effetto delle dimissioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Si deve osservare, peraltro, che il neoletto non era parte nel giudizio di primo grado e la Corte d’appello , stante la contumacia del Ministero e del CNF, non poteva venire a conosce nza dell’elezione avvenuta, non potendo rilevare il solo dato della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il terzo eletto al CNF, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il distretto di Messina, non può considerarsi quindi in alcun modo litisconsorte necessario, essendo estraneo al rapporto giuridico oggetto del processo, che è intercorso, sostanzialmente, tra l’eletto ineleggibile, avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo dei non eletti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente e che aveva instaurato il giudizio di primo grado per farsi dichiarare eletto), e il CNF.

Il litisconsorzio necessario sussiste, invero, solo quando l’azione tende alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico ‒ ossia che coinvolga ab originepiù soggetti ‒ oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti, ossia quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta (Cass.3692/2020).

Dal che si desume che il litisconsorzio non può che riguardare situazioni che, ab origine, si connotano per la loro unitarietà ed inscindibilità, oppure le ipotesi in cu si verifichi il decesso della parte originaria, con subentro nel processo degli eredi, come litisconsorti necessari, i quali ben possono intervenire in appello ex art. 344 c.p.c., o proporre l’opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. (Cass. 17212/2023).

Più in generale, è ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice (Cass. 1441/2022).

Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale è certamente non configurabile un obbligo giuridico del giudice di appello di integrare il contraddittorio nei confronti di un terzo, non litisconsorte necessario nel giudizio.

Quanto ai Consigli dell’Ordine del Distretto della Corte d’appello di Messina, il giudizio di primo grado si era concluso con una declaratoria di estinzione del giudizio e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’appello incidentale sul punto proposto.

Di conseguenza, la Corte d’appello non ha esteso il contraddittorio a tali Consigli degli Ordini degli avvocati, essendo peraltro in appello il CNF rimasto contumace.

La doglianza circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei COA di Messina, Parri e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, evocati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado del giudizio, risulta quindi inammissibile.

Sulla estinzione del giudizio, con riferimento alla domanda proposta dal Russo nei confronti dei tre suddetti COA, si è, invero, formato il giudicato, avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciato all’appello incidentale, con il quale aveva denunciato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di detti enti (sentenza di appello, pag. 4).

La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.

Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass.5556/1995).

La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Cass. 4499/1996; Cass.8387/1999; Cass. 33761/2019).

Per tali ragioni il motivo è inammissibile.

3. La prima censura è infondata. 3.1.Il ricorrente deduce che la consultazione elettorale viziata in radice deve essere rinnovata ab imis e il vizio riguardante la nomina di un componente (ineleggibile) travolge le intere operazioni elettorali che «non possono essere conservate col meccanismo della surroga o dello scorrimento», non almeno nel sistema elettorale previsto dalla legge per la nomina dei membri del CNF; inoltre, non sarebbe affatto rispettata la volontà degli elettori, intesi non come gli avvocati iscritti ma come i COA, i Consigli del distretto, che votano (nel sistema elettorale previsto per il CNF) con deliberazioni a maggioranza («ogni COA…ha un certo numero predeterminato di voti: che esprime nell’ambito del Distretto», e tale numero determina «il peso» del COA, determinato dal complessivo risultato distrettuale.

Si aggiunge che nel suddetto sistema elettorale previsto per il CNF non esiste «un primo dei non eletti», individuabile mediante scorrimento o surroga, come avviene nelle elezioni dei COA, e non esiste nemmeno alcuna fungibilità tra chi è designato su base distrettuale e i singoli avvocati precedentemente votati dai COA circondariali.

3.2. La Corte d’appello ha, per contro, ritenuto di dovere aderire alla soluzione offerta da questa Corte con la sentenza n. 24565/2022, resa in un giudizio avente parimenti ad oggetto, con riferimento alla proclamazione degli eletti per il Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2019 - 2022, a fronte della ineleggibilità, con riferimento al distretto di Catanzaro, di un avvocato, una domanda di proclamazione, in sua sostituzione, di altro avvocato, in lugo del ricorso alle elezioni suppletive .

In quella controversia, la Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva, tra l’altro, respinto tale domanda, ritenendo applicabile, nella fattispecie, il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive, norma tanto più applicabile laddove siano stati eletti candidati ineleggibili, giacchè in quest'ultima evenienza «la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio».

Questa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, denunciante violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 34, e del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, di cui si contestava l'applicazione in quanto norma dettata per le sole ipotesi di morte, dimissioni e perdurante assenza.

Si legge, in motivazione: «Il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali, è richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 34, comma 6, che regola la durata e la composizione del Consiglio nazionale forense; il rinvio è operato "per quanto non espressamente previsto" dalla disciplina speciale.

Il cit. art. 15, comma 3, prevede: "Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive".

La possibilità di fare applicazione analogica di tale norma con riferimento al caso di ineleggibilità è stata già esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si è ritenuto, in particolare, che nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perchè rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poichè l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui al D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 preleggi. (Cass. Sez.

U. 24 novembre 2011, n. 24812; in senso conforme, Cass. 4 settembre 2019, n. 22090; il principio risulta ribadito, in motivazione, da Cass. Sez.

U.4 dicembre 2020, n. 27769, sempre con riferimento alle elezioni dei consigli dell'ordine degli avvocati; con riferimento a tali elezioni -non a quelle del Consiglio nazionale forense, che qui interessano - la L. n. 113 del 2017, art. 16, ha previsto il subentro del primo dei non eletti "in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa" del singolo consigliere, onde Cass. Sez.

U. 14 dicembre 2020, n. 28383, ha chiarito che in tale ambito non è operante più alcuna distinzione tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità)».

Il ricorrente deduce che i precedenti indicati sarebbero inconferenti: il primo (Sezioni Unite 2011) perché (ha giudicato con riguardo ad un sistema di elezione dei componenti del CNF radicalmente diverso, gli altri perché hanno riguardato elezioni dei componenti dei Consigli circondariali, anche di altri ordini professionali.

3.3. La legge 31/12/2012 n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede all’art.34 il meccanismo di nomina dei componenti del [OSCURATO:PERSONA], rinviando, al comma 6, al «le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto».

L’art.15 del d.lgs. lgt . n. 382/1944 , Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali, al terzo comma stabilisce che «Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive».

La legge n. 113 del 12 luglio 2017, Orbene, né la legge 274/2012, per l’elezione dei componenti del [OSCURATO:PERSONA], né l’art.15 , comma 3, del d.lgs. lgt.

N. 383/1944 disciplinano l’ipotesi dell’ineleggibilità.

I precedenti sopra richiamati, per colmare la lacuna, hanno fatto riferimento alla natura del vizio, integrante un impedimento giuridico preesistente all’elezione, che preclude l’esercizio del diritto di elettorato passivo e comporta l’invalidità originaria della sua elezione, ma non delle intere operazioni elettorali e dei voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, con conseguente possibilità di emendare il risultato elettorale, depurandolo dei voti conseguiti dall’ineleggibile ma salvaguardando il consenso elettorale espresso con l’attribuzione dei voti ricevuti validamente dagli eleggibili.

E tale affermazione di principio si intende confermare e ribadire in questa sede.

3.5. Orbene, nel caso di specie, l’Avv.to Russo pacificamente è il primo dei non eletti, subito dopo l’Avv.to Arena.

Il meccanismo delle elezioni suppletive è possibile solo allorché vi siano candidati validamente eletti e ricorrano le cause sopravvenute di impossibilità di espletamento del mandato, descritte dall’art.15 citato.

Il principio di conservazione delle elezioni e dei risultati validamente espressi si legge, del resto, anche nell’art.16 della legge 113/2017, pur se non applicabile nella specie, ove si è previsto il subentro anche per la sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o assenti per oltre sei mesi consecutivi.

In definitiva, una norma (quella del d.lgs. 382/1944), dettata per i casi di incapacità sopravvenuta o decadenza degli avvocati già eletti al CNF (come ai COA), casi nei quali si comprende la necessità, non essendovi «successori» designabili in via immediata, di procedere ad elezioni suppletive, non può trovare applicazione in via analogica ‒ attesa la ontologica diversità tra le due fattispecie ‒ al caso della ineleggibilità di singoli candidati eletti, laddove è ben possibile lo «scorrimento», con nomina del primo dei non eletti, ossia di colui che ha riportato più voti, come correttamente ha ritenuto la Corte d’appello

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controricorrente.

PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30323/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6328/2022 depositata il11/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6328/2022 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata in parti data, ha, nella contumacia del Ministero della Giustizia e del [OSCURATO:PERSONA], accolto, in parte, l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, dichiarando il Russo eletto quale componente del [OSCURATO:PERSONA], per il periodo 2019/2022, in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonché ha dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], primo dei non eletti del Distretto della Corte d’Appello di Messina all’esito delle elezioni per il rinnovo del [OSCURATO:PERSONA] per il quadriennio 2019/2022, dapprima con ricorso proposto avanti al T.a.r. per il Lazio-Roma e poi, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. in riassunzione avanti al Tribunale Civile di Roma, aveva chiesto, previa disapplicazione in parte quadel Verbale del 20.2.2019 della [OSCURATO:PERSONA] nominata ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e della conseguente Delibera del CNF n. 580 del 22.2.2019 di proclamazione degli eletti, che l’adito Tribunale ritenesse e dichiarasse: - l’ineleggibilità dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla carica di componente del CNF per il Distretto della Corte d’Appello di Messina, per il quadriennio 2019/2022, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] di Messina, presso cui l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] era iscritto, aveva già espresso un componente nei precedenti tre mandati e l’art. 34, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 243, recante «Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense», dispone che «non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti»; -il diritto del ricorrente a subentrare quale primo dei non eletti, per «surrogazione o scorrimento», nella carica di componente del CNF per il Distretto della Corte d’Appello di Messina, in luogo dell’ineleggibile Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio si costituivano il Ministero della Giustizia (eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva), il CNF (chiedendo il rigetto del ricorso) e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (che si associava alla difesa del CNF). Il Tribunale di Roma, con ordinanza 31/3/2021, dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Ministero convenuto in giudizio, l’estinzione del giudizio, quanto alle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei Consigli dell’Ordine di Messina, Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, e l’ineleggibilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla carica di componente del CNF per il Distretto di Messina per il periodo 2019/2022, rigettata la richiesta del Russo di essere proclamato in vece dell’Arena, quale primo dei non eletti. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ordinanza, in punto di erroneità della declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, nonché di erroneità del rigetto della domanda di subentro all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per «surrogazione o scorrimento», dell’appellante, non essendo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio il meccanismo delle elezioni supplettive, di cui all’art. 15, comma 2, del D.Lgs. Lgt. n. 382/1944. L’Arena proponeva appello incidentale, diretto a domandare la declaratoria di difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio dei Consigli dell’Ordine di Messina, Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (COA facenti parte del Distretto della Corte d’Appello di Messina) e, per l’effetto, della nullità dell’ordinanza impugnata, con contestuale pronuncia di inammissibilità originaria delle domande dell’appellante principale, oppure con rimessione della causa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., al Giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio. Tale appello incidentale era successivamente rinunciato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle dimissioni di quest’ultimo da componente del CNF, rassegnate con lettera del 9.8.2021. La Corte d’appello, accogliendo in parte il gravame principale del Russo, ha riformato l’ordinanza impugnato, facendo espresso richiamo all’ordinanza n. 24565 del 2022, con la quale questa Suprema Corte, pronunciando su caso, identico a quello per cui è causa, dell’elezione del componente del CNF sempre per il periodo 2019/2022 da parte del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro, aveva affermato che il candidato eletto, ma che era risultato ineleggibile, debba essere sostituito dal candidato primo dei non eletti attraverso il meccanismo della «surrogazione» o dello «scorrimento». Avverso la suddetta pronuncia il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato 9/12/2022, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso notificato il 13/1/2023) e di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia ( che non svolgono difese ). Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di norme di diritto, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto applicabile il meccanismo della c.d. surrogazione o scorrimento per sostituire un componente del CNF dichiarato ineleggibile, in luogo di quello delle elezioni suppletive; b) con il secondo motivo, per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la non integrità del contraddittorio sia nei confronti del nuovo componente del CNF Avv.to [OSCURATO:PERSONA], designato nel 2021, al posto del dimissionario Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con le intervenute elezioni suppletive (terzo divenuto litisconsorte necessario per fatto sopravvenuto, trattandosi di un consigliere eletto, titolare di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale; litisconsorzio necessario sopravvenuto, per fatto verificatosi nel corso dell’appello, non rilevato d’ufficio, stante la contumacia del CNF in appello, ma rilevabile in questa fase di legittimità) sia nei confronti dei tre Consigli dell’Ordine di Messina, Patti e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (litisconsorti originari, per avere con le loro deliberazioni concorso alla designazione su base distrettuale del componente, ineleggibile, avv. [OSCURATO:PERSONA], e per fatto sopravvenuto, per avere con le elezioni suppletive designato in corso di causa l’avv.to Pizzuto; a nulla rilevando l’estinzione del giudizio dichiarata in primo grado). In memoria, il C.N.F. evidenzia la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, anche se medio tempore si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Consiliatura 2023/2026; si precisa che il primo motivo riguarda una questione giuridica di particolare importanza, suscettibile di riproporsi ad ogni nuova elezione del [OSCURATO:PERSONA] e che la soluzione offerta da questa Corte di recente (Cass. 24565/2022) si rivelanon condivisibile. 2. Il secondo motivo, di rilievo pregiudiziale, è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati. Quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di un litisconsorte necessario in dipendenza di un fatto sopravvenuto (la sua elezione in sostituzione del dimissionario membro del CNF), nel corso del giudizio di appello, per effetto delle dimissioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Si deve osservare, peraltro, che il neoletto non era parte nel giudizio di primo grado e la Corte d’appello , stante la contumacia del Ministero e del CNF, non poteva venire a conosce nza dell’elezione avvenuta, non potendo rilevare il solo dato della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il terzo eletto al CNF, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il distretto di Messina, non può considerarsi quindi in alcun modo litisconsorte necessario, essendo estraneo al rapporto giuridico oggetto del processo, che è intercorso, sostanzialmente, tra l’eletto ineleggibile, avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo dei non eletti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente e che aveva instaurato il giudizio di primo grado per farsi dichiarare eletto), e il CNF. Il litisconsorzio necessario sussiste, invero, solo quando l’azione tende alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico ‒ ossia che coinvolga ab originepiù soggetti ‒ oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti, ossia quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta (Cass.3692/2020). Dal che si desume che il litisconsorzio non può che riguardare situazioni che, ab origine, si connotano per la loro unitarietà ed inscindibilità, oppure le ipotesi in cu si verifichi il decesso della parte originaria, con subentro nel processo degli eredi, come litisconsorti necessari, i quali ben possono intervenire in appello ex art. 344 c.p.c., o proporre l’opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. (Cass. 17212/2023). Più in generale, è ammissibile la proposizione dell'opposizione di terzo avverso una sentenza di appello da parte dei litisconsorti necessari pretermessi fin dal primo grado, anche ove questi abbiano dedotto esclusivamente la violazione dell'integrità del contraddittorio; il giudizio su tale impugnazione si esaurisce, infatti, nella sola fase rescindente trovando applicazione, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 406 c.p.c., l'art. 354 c.p.c., che per la violazione del contraddittorio preclude al giudice di secondo grado di decidere la controversia nel merito, prevedendo la rimessione delle parti davanti al primo giudice (Cass. 1441/2022). Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale è certamente non configurabile un obbligo giuridico del giudice di appello di integrare il contraddittorio nei confronti di un terzo, non litisconsorte necessario nel giudizio. Quanto ai Consigli dell’Ordine del Distretto della Corte d’appello di Messina, il giudizio di primo grado si era concluso con una declaratoria di estinzione del giudizio e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’appello incidentale sul punto proposto. Di conseguenza, la Corte d’appello non ha esteso il contraddittorio a tali Consigli degli Ordini degli avvocati, essendo peraltro in appello il CNF rimasto contumace. La doglianza circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei COA di Messina, Parri e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, evocati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel primo grado del giudizio, risulta quindi inammissibile. Sulla estinzione del giudizio, con riferimento alla domanda proposta dal Russo nei confronti dei tre suddetti COA, si è, invero, formato il giudicato, avendo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciato all’appello incidentale, con il quale aveva denunciato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti di detti enti (sentenza di appello, pag. 4). La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass.5556/1995). La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Cass. 4499/1996; Cass.8387/1999; Cass. 33761/2019). Per tali ragioni il motivo è inammissibile. 3. La prima censura è infondata. 3.1.Il ricorrente deduce che la consultazione elettorale viziata in radice deve essere rinnovata ab imis e il vizio riguardante la nomina di un componente (ineleggibile) travolge le intere operazioni elettorali che «non possono essere conservate col meccanismo della surroga o dello scorrimento», non almeno nel sistema elettorale previsto dalla legge per la nomina dei membri del CNF; inoltre, non sarebbe affatto rispettata la volontà degli elettori, intesi non come gli avvocati iscritti ma come i COA, i Consigli del distretto, che votano (nel sistema elettorale previsto per il CNF) con deliberazioni a maggioranza («ogni COA…ha un certo numero predeterminato di voti: che esprime nell’ambito del Distretto», e tale numero determina «il peso» del COA, determinato dal complessivo risultato distrettuale. Si aggiunge che nel suddetto sistema elettorale previsto per il CNF non esiste «un primo dei non eletti», individuabile mediante scorrimento o surroga, come avviene nelle elezioni dei COA, e non esiste nemmeno alcuna fungibilità tra chi è designato su base distrettuale e i singoli avvocati precedentemente votati dai COA circondariali. 3.2. La Corte d’appello ha, per contro, ritenuto di dovere aderire alla soluzione offerta da questa Corte con la sentenza n. 24565/2022, resa in un giudizio avente parimenti ad oggetto, con riferimento alla proclamazione degli eletti per il Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2019 - 2022, a fronte della ineleggibilità, con riferimento al distretto di Catanzaro, di un avvocato, una domanda di proclamazione, in sua sostituzione, di altro avvocato, in lugo del ricorso alle elezioni suppletive . In quella controversia, la Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che aveva, tra l’altro, respinto tale domanda, ritenendo applicabile, nella fattispecie, il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive, norma tanto più applicabile laddove siano stati eletti candidati ineleggibili, giacchè in quest'ultima evenienza «la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio». Questa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, denunciante violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 34, e del D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, di cui si contestava l'applicazione in quanto norma dettata per le sole ipotesi di morte, dimissioni e perdurante assenza. Si legge, in motivazione: «Il D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali, è richiamato dalla L. n. 247 del 2012, art. 34, comma 6, che regola la durata e la composizione del Consiglio nazionale forense; il rinvio è operato "per quanto non espressamente previsto" dalla disciplina speciale. Il cit. art. 15, comma 3, prevede: "Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive". La possibilità di fare applicazione analogica di tale norma con riferimento al caso di ineleggibilità è stata già esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto, in particolare, che nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perchè rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poichè l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui al D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15, comma 3, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 preleggi. (Cass. Sez. U. 24 novembre 2011, n. 24812; in senso conforme, Cass. 4 settembre 2019, n. 22090; il principio risulta ribadito, in motivazione, da Cass. Sez. U.4 dicembre 2020, n. 27769, sempre con riferimento alle elezioni dei consigli dell'ordine degli avvocati; con riferimento a tali elezioni -non a quelle del Consiglio nazionale forense, che qui interessano - la L. n. 113 del 2017, art. 16, ha previsto il subentro del primo dei non eletti "in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa" del singolo consigliere, onde Cass. Sez. U. 14 dicembre 2020, n. 28383, ha chiarito che in tale ambito non è operante più alcuna distinzione tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità)». Il ricorrente deduce che i precedenti indicati sarebbero inconferenti: il primo (Sezioni Unite 2011) perché (ha giudicato con riguardo ad un sistema di elezione dei componenti del CNF radicalmente diverso, gli altri perché hanno riguardato elezioni dei componenti dei Consigli circondariali, anche di altri ordini professionali. 3.3. La legge 31/12/2012 n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede all’art.34 il meccanismo di nomina dei componenti del [OSCURATO:PERSONA], rinviando, al comma 6, al «le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto». L’art.15 del d.lgs. lgt . n. 382/1944 , Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali, al terzo comma stabilisce che «Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive». La legge n. 113 del 12 luglio 2017, Orbene, né la legge 274/2012, per l’elezione dei componenti del [OSCURATO:PERSONA], né l’art.15 , comma 3, del d.lgs. lgt. N. 383/1944 disciplinano l’ipotesi dell’ineleggibilità. I precedenti sopra richiamati, per colmare la lacuna, hanno fatto riferimento alla natura del vizio, integrante un impedimento giuridico preesistente all’elezione, che preclude l’esercizio del diritto di elettorato passivo e comporta l’invalidità originaria della sua elezione, ma non delle intere operazioni elettorali e dei voti validamente espressi in favore degli iscritti eleggibili, con conseguente possibilità di emendare il risultato elettorale, depurandolo dei voti conseguiti dall’ineleggibile ma salvaguardando il consenso elettorale espresso con l’attribuzione dei voti ricevuti validamente dagli eleggibili. E tale affermazione di principio si intende confermare e ribadire in questa sede. 3.5. Orbene, nel caso di specie, l’Avv.to Russo pacificamente è il primo dei non eletti, subito dopo l’Avv.to Arena. Il meccanismo delle elezioni suppletive è possibile solo allorché vi siano candidati validamente eletti e ricorrano le cause sopravvenute di impossibilità di espletamento del mandato, descritte dall’art.15 citato. Il principio di conservazione delle elezioni e dei risultati validamente espressi si legge, del resto, anche nell’art.16 della legge 113/2017, pur se non applicabile nella specie, ove si è previsto il subentro anche per la sostituzione dei consiglieri deceduti, dimissionari o assenti per oltre sei mesi consecutivi. In definitiva, una norma (quella del d.lgs. 382/1944), dettata per i casi di incapacità sopravvenuta o decadenza degli avvocati già eletti al CNF (come ai COA), casi nei quali si comprende la necessità, non essendovi «successori» designabili in via immediata, di procedere ad elezioni suppletive, non può trovare applicazione in via analogica ‒ attesa la ontologica diversità tra le due fattispecie ‒ al caso della ineleggibilità di singoli candidati eletti, laddove è ben possibile lo «scorrimento», con nomina del primo dei non eletti, ossia di colui che ha riportato più voti, come correttamente ha ritenuto la Corte d’appello 4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e controricorrente. PQM La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del