CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 11511/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1332/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso il decretodi omologa del TRIBUNALE di ROMA, depositat o il 04/07/2019R.G.N. 39938/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 4.7.2019, il Tribunale di Roma ha omologato l’accertamento tecnico preventivo compiuto su ricorso ex art. 445-bis c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, nel dare atto dell’insussistenza in capo all’istante del requisito sanitario utile ai fini di cui all’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite e diCTU; successivamente, adito con istanza di correzione materiale volta a far valere la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 att. c.p.c., il Tribunale ha confermato la propria decisione in punto di spese, ritenendo che la dichiarazione prodotta in atti riguardasse il solo reddito personale dell’istante e non anche il reddito familiare. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L’INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, con ordinanza del 7.12.2022. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la dichiarazione allegata agli atti si riferisse al solo reddito personale e nulla dicesse quanto al redditofamiliare. Va disatteso, al riguardo, il rilievo d’inammissibilità della censura formulato, per diverse ma concorrenti ragioni, sia dall’INPS che dal Pubblico ministero: per ciò che concerne il presunto difetto di autosufficienza, su cui fa leva specialmente l’Istituto controricorrente, basta rilevare che l’autodichiarazione a suo tempo allegata al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. risulta integralmente riprodotta a pag. 26 del ricorso per cassazione e allegata sub n. 5 del fascicolo di legittimità, nel pieno rispetto dell’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.; per ciò che riguarda l’impossibilità che questa Corte sostituisca la propria interpretazione degli atti di causa a quella compiuta dal giudice di merito, è sufficiente invece ricordare che, sebbene l’interpretazione del contenuto degli atti di parte costituisca in via generale attività riservata al giudice di merito, essa è comunque sindacabile non solo quando ridondi in un vizio di nullità processuale o in un vizio attinente alla individuazione del petitumche comporti una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma altresì quando si traduca in un errore che coinvolga vuoi la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, vuoi l’omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo (Cass. n. 11103 del 2020); e poiché, nella specie, la censura concerne precisamente l’assunto del giudice di merito secondo cui la dichiarazione de qua, in ragione del suo contenuto, avrebbe avuto ad oggetto soltanto il reddito personale e non anche il reddito familiare, reputa il Collegio che essa rientri senz’altro nel paradigma della violazione di legge, non controvertendosi in ordine a ciò che è stato dichiarato ma solo in ordine alle conseguenze giuridiche di ciò che è stato documentalmente dichiarato, id est se valga o meno a guadagnare a parte ricorrente l’esonero dalle spese di lite. Nel merito, la censura è fondata. Va premesso, in punto di fatto, che al ricorso ex art. 445-bis c.p.c. l’odierna ricorrente allegò una dichiarazione personalmente sottoscritta nella quale dichiarò, “consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti”, di “aver conseguito, nell’anno 2017, un reddito pari a euro ZERO” e che “il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell’anno sopra indicato, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 D.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n° 115, risulta pari a euro [seguespazio lasciato in bianco, n.d.e.], e dunque non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio, attualmente pari a euro 19.447,68, elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico”. Si tratta pertanto di giudicare se l’aver lasciato in bianco lo spazio relativo all’indicazione specifica del reddito familiare, pur in presenza di una dichiarazione concernente il fatto che quest’ultimo, ancorché non specificamente indicato, è inferiore al limite di legge, integri o meno i presupposti previsti dall’art. 152 att. c.p.c. per conseguire l’esonero dalle spese di lite. Sul punto, va ricordato che l’art. 152 att. c.p.c., cit., nel testo risultante dalla novella apportata dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 276/2003), dopo aver previsto, per quanto qui rileva, che “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente […] non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”, stabilisce che “l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non si è definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente”, applicandosi altresì “i commi 2 e 3 dell’art. 79 […] del citato testo unico”. Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il legislatore non ha imposto alla parte ricorrente di indicare specificamente nella dichiarazione sostitutiva il reddito posseduto e ha ritenuto che tale opzione ermeneutica trovasse riscontro nel fatto che l’art. 152 cit. richiama bensì i commi 2 e 3 dell’art. 79, T.U. n. 115/2002, ma non anche il comma 1, che alla lett. c) prevede che la dichiarazione sostitutiva volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio debba attestare “la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini” (così Cass.n. 24303 del 2016, seguita da numerose successive conformi). Si tratta, tuttavia, di un’argomentazione che, per questa parte, non può essere condivisa. Come già sul punto precisato da Cass. n. 22110 del 2022, nel sistema delineato dall’art. 152 att. c.p.c., l’esenzione dalle spese non è conseguenza di una “domanda” dell’interessato, com’è invece l’accesso al gratuito patrocinio, ma è invece conseguenza del “fatto” che la parte soccombente possegga un reddito pari o inferiore al doppio di quello necessario per fruire del patrocinio a spese dello Stato: prova ne sia che la norma cit., come s’è detto dianzi, esordisce affermando che, nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, la parte soccombente “non può essere condannata al pagamento delle spese” quando risulti titolare di un reddito di tale importo. E se è vero che a rilevare è soltanto il possesso di un reddito compreso nella soglia indicata dalla legge, al punto che in presenza di esso il giudice non può condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese (e proprio per ciò questa Corte ha precisato che, ove tali condizioni, originariamente insussistenti, si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, è facoltà dell’interessato rendere, anche nei gradisuccessivi, apposita dichiarazione diretta ad ottenere il riconoscimento del suddetto beneficio: così già Cass. n. 16284 del 2011), si deve necessariamente ritenere che il mancato rinvio dell’art. 152 att. c.p.c. al comma 1 dell’art. 79, T.U. n. 115/2002, si spieghi in relazione al fatto che tale ultima norma disciplina i requisiti della domanda di ammissione al gratuito patrocinio, mentre di nessuna “domanda” necessita la parte soccombente nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali per essere esonerata dalla condanna alle spese, rilevando appunto il mero fatto che possegga un reddito utile ai fini dell’esonero. Deve invece convenirsi con Cass. n. 24303 del 2016, cit., laddove, muovendo dalla permanenza dell’originaria ratio dell’istituto di garantire l’effettivo accesso al giudizio da parte dei soggetti meno abbienti (così, tra le tante, Corte cost. nn. 135 del 1987 e 134 del 1994), afferma che la nuova normativa, pur essendo diretta ad evitare e punire più efficacemente gli abusi, non ha comunque imposto all'interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto secondo uno schema rigido e predeterminato per legge: è proprio l’assenza nell’art. 152 att. c.p.c. di un qualunque schema legale predeterminato a suggerire invero all’interprete la valorizzazione allo scopo di dichiarazioni che, pur senza specificare la misura del reddito personale e familiare posseduto, attestino comunque che esso si colloca al di qua della soglia legale prevista per l’esonero. E se così è, bisogna riconoscere che la dichiarazione resa a suo tempo dall’odierna ricorrente, per come sopra riportata, possedeva tutte le caratteristiche utili a guadagnarle il diritto a non essere condannata alle spese del giudizio disposto ai sensi dell’art. 445-bisc.p.c.- Il ricorso, pertanto, va accolto e il decreto impugnato va cassato, ex art. 382, comma 3°, c.p.c., nella parte in cui ha disposto la condanna dell’odierna ricorrente al pagamento della somma di € 1.200,00 oltre che delle spese di CTU. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come da dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato nella parte in cui ha disposto la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite e di CTU e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.400,00, di cui € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in