CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19034/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2188 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 65/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 69/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9535/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 19034/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10245/2023, rigettavala domanda di accertamento del diritto alla maggiorazionepensionistica di cui all’art. 38 della l. n. 448/2001 e condannava laricorrente alle spese di lite (quantificate in euro 4.162,00),escludendo l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.. Rilevavache la dichiarazione sostitutiva prodotta non rispettava i requisitidi legge “non solo per l’errore di formulazione contenutisticadell’atto, ma anche perché riferita dal dichiarante alla data dellasottoscrizione, cioè al gennaio 2023, senza alcun riferimentoall’anno precedente, come invece previsto dalla normarichiamata”.2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata,rigettava il gravame proposto dalla parte in epigrafe in ordine alcapo sulle spese e all’esclusione dell’applicazione dell’art. 152 disp.spese del grado, ritenendo anche la nuova dichiarazione diesonero, depositata nel giudizio di appello, inidonea per mancanzadel riferimento all’anno precedente e dell’impegno esplicito acomunicare le variazioni reddituali successive.3. Avverso tale sentenza, la ricorrente propone ricorso percassazione, denunciando, con l’unico motivo, la violazione dell’art.152 disp. att. c.p.c..4. L’INPS resiste con controricorso.5. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del30 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera diconsiglio.Numero registro generale 9535/2025Numero sezionale 2188/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 19034/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denunciaviolazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.),censurando la statuizione con cui la Corte d’appello ha negatol’esonero dalle spese per asserite carenze formali delladichiarazione reddituale.2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.3. In tema di esonero dalle spese nei giudizi per prestazioniprevidenziali e assistenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c. – nel testointrodotto dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n.326/2003 – non impone l’adozione di formule sacramentali o diuno schema rigido di dichiarazione. È principio consolidato chedebba privilegiarsi un’interpretazione non formale, coerente con laratio di favorire l’effettivo accesso alla tutela giurisdizionale didiritti costituzionalmente protetti, ferma restando la funzione diprevenzione degli abusi (v., tra le altre, Cass. n. 13367/2011;Cass. n. 11511/2024; nonché, con specifico riferimento all’assenzadell’indicazione dell’anno, Cass. n. 965/2025).4. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha negato l’esoneroritenendo necessaria, a pena di inefficacia, la specifica indicazionedell’ “anno precedente” e un impegno esplicito a comunicarevariazioni reddituali successive.Tali affermazioni non sono condivisibili.Quanto al primo profilo, la mancanza dell’indicazione testualedell’anno non è di per sé ostativa, poiché il riferimento temporalepuò essere desunto dal tenore della norma, che attribuisce rilievoall’“anno precedente a quello di instaurazione del giudizio” (Cass.n. 965/2025).Né rileva, ai fini preclusivi, che la dichiarazione sia statadepositata in prossimità della discussione in appello: l’efficaciaNumero registro generale 9535/2025dell’autocertificazione va riferita all’intero grado di giudiziNou mienro sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 19034/2026relazione al quale è presentata (ancora Cass. n. 965/2025).Data pubblicazione 11/06/20265. Quanto al secondo profilo, l’impegno a comunicare lesuccessive variazioni reddituali non richiede una formulazioneespressa, derivando direttamente dalla previsione normativa checollega l’esonero a un dovere di comunicazione fino alla definizionedel processo (v. già Cass. n. 13367/2011 e successive conformi;in senso coerente, Cass. n. 965/2025).6. Resta fermo che la dichiarazione deve essere sottoscrittapersonalmente dalla parte, trattandosi di assunzione diresponsabilità non delegabile al difensore (Cass. n. 22952/2016).7. Nel caso in esame, in entrambi i gradi di giudizio la parte hadepositato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, datata epersonalmente sottoscritta, attestante il possesso delle condizionireddituali previste dall’art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003,conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003.Ne consegue che la dichiarazione, così come redatta, è idoneaa integrare i requisiti richiesti dall’art. 152 disp. att. c.p.c., poichéalla parte che l’ha sottoscritta e implica l’assunzione diresponsabilità propria delle dichiarazioni sostitutive, anche quantoalle conseguenze penali di eventuali dichiarazioni mendaci.Irrilevanti restano, invece, tanto la mancata specifica indicazionedell’anno, desumibile dalla previsione normativa e riferibileall’intero giudizio, quanto l’assenza di una formula espressa circal’obbligo di comunicare le variazioni reddituali, anch’essodirettamente discendente dalla legge.8. La sentenza impugnata deve essere allora cassata nella partein cui ha confermato la condanna alle spese del primo grado digiudizio e ha disposto la condanna della ricorrente alle spese delgrado di appello, considerato che ai fini dell’esonero ex art. 152Numero registro generale 9535/2025disp. att. c.p.c., può ritenersi idonea la dichiarazione sostituNtuimvearo sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 19034/2026dell’atto di notorietà resa personalmente dalla parte ai sensiData pubblicazione 11/06/2026dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo le forme di leggee con assunzione della responsabilità anche penale per eventualidichiarazioni mendaci, quando essa attesti il requisito reddituale,senza che assumano rilievo decisivo né la mancata indicazioneespressa dell’anno di riferimento né l’assenza di una formulatestuale di impegno a comunicare le variazioni reddituali,trattandosi di elementi desumibili direttamente dalla legge.Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte puòdecidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.,dichiarando l’esonero della ricorrente dal pagamento delle spesedel primo e del secondo grado.9. Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l’integralecompensazione delle spese del giudizio di appello e di legittimità,in cui la ricorrente è risultata vittoriosa, avuto riguardo allaprogressiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte inordine ai requisiti formali della dichiarazione di esonero previstadall’art. 152 disp. att. c.p.c. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nellaparte in cui ha condannato la ricorrente al pagamento delle spesedel primo e del secondo grado di giudizio; compensa le spese delgiudizio di appello e del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 30 aprile 2026La PresidenteNumero registro generale 9535/2025Numero sezionale 2188/2026Numero di raccolta generale 19034/2026Data pubblicazione 11/06/2026