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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 03385/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4756-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l egale rappresentante“pro tempore”, domiciliata “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria d i questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Michele [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona dei procuratori Amelia [OSCURATO:PERSONA] e Alessandra DODDE, elettivamente domiciliata in Roma, viale Asia 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] DELL’ISOLA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. -Conseguenze - Parte che ne eccepisce l’incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale -Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza R.G.N.4756/2023 Cron.

Rep.

Ud.12/07/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Avverso la sentenza n. 87 /20 23 del Tribunale di Potenza , depositata il 31/01/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto, sulla base di due motivi, regolamento necessario di competenza avverso la sentenza non definitiva n. 87/23, del 31 gennaio 2023, pronunciata dal Tribunale di Potenza, con la quale lo stesso si è dichiarato incompetente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla predetta società nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), rimettendo, nel contempo, la causa sul ruolo per la sua prosecuzione nei confronti dell’altra convenuta, società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale potentino, le suddette società di telefonia, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (e, in estremo subordine extracontrattuale) di entrambe, in merito al grave danno da essa subito in relazione alla errata, difettosa, irregolare, incompleta ed omessa somministrazione del servizio di telecomunicazione.

Difatti, la società [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver deciso di cambiare gestore del servizio telefonico, passando da [OSCURATO:PERSONA] a Wind –pativa, a suo dire, una serie di disservizi da parte del nuovo gestore, giacché, richiesto (inizialmente, invano) il “rientro” in [OSCURATO:PERSONA], subiva una serie di comportamenti ostruzionistici da parte di Wind, soprattutto in relazione all’impedimento della portabilità dell’utenza principale, rimanendo priva,per diversi mesi, della stessa.

Radicato, pertanto, un giudizio cautelare, definito con cessazione della materia del contendere (avendo la società [OSCURATO:PERSONA], nel corso dello stesso, conseguito la riattivazione dell’utenza), la causa proseguiva – nel merito – per la decisione sulla domanda risarcitoria.

La stessa veniva proposta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per aver essa garantito la portabilità (in realtà, non rivelatasi tale) dell’utenza telefonica principale.

Nel corso del giudizio, la società Wind eccepiva il difetto di competenza dell’adito Tribunale di Potenza, in ragione di una clausola contrattuale che individuava in quello di Roma il [OSCURATO:PERSONA] convenzionalmente competente, prendendo, però , in esame sempre e soltanto “la sua posizione di convenuto”,senza nulla dedurre in ordine all’incompetenza territoriale del giudice adito pure in relazione “alla posizione dell’altro convenuto”.

In accoglimento di tale eccezione, l’adito Tribunale provvedeva nei termini sopra meglio indicati. 3.Avverso la sentenza del Tribunale potentino ha proposto regolamento di competenza la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 33 cod. proc. civ.

Ribadisce l’odierna ricorrente che, nel caso in esame, appare “evidente e difficilmente contestabile l’esistenza di connessione per l’oggetto o per il titolo” tra le domande proposte nei confronti della due società convenute, e, con essa, “l’esigenza di favorire la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse (il cd. simultaneus processus)”.

Da tanto deriverebbe, quindi, l’operatività del principio secondo cui “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt.18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”.

Di conseguenza, nel caso che occupa, la convenuta [OSCURATO:PERSONA], “ai fini dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza, avrebbe dovuto eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza anche nei confronti dell’altro convenuto”, ovvero [OSCURATO:PERSONA], “in modo da determinare la migrazione dell’intero giudizio innanzi ad altro giudice”.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ.

Deduce la ricorrente che il “contratto”, recante la suddetta clausola di determinazione del [OSCURATO:PERSONA] convenzionale, risulta costituito“da una fotocopia a colori non integralmente leggibile la cui conformità, rispetto all’eventuale originale, è stata tempestivamente disconosciuta ex art. 2719 cod. civ.”.

Si denuncia, inoltre, l’assenza di sottoscrizione in calce a detta clausola, la quale – oltretutto – avrebbe dovuto presentare carattere di specificità, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.

Si evidenzia, inoltre, come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che “il foro convenzionale può considerarsi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare allaordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa”.

Nella specie, la “carenza di una clausola attributiva di competenza territoriale esclusiva, in deroga dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 19-20 cod. proc. civ., conduce all’accertamento della competenza dell’adito Tribunale di Potenza”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA]. 6.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto accogliersi il proposto regolamento.

8. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Il ricorso è fondato, in relazione al suo primo motivo.

9.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte –come non manca di sottolineare anche il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta – è costante nel ritenere che “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 cod.proc. c iv . ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26910, Rv. 659903-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 10 ottobre 2016, n. 20310, Rv. 642623-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 5 novembre 2012, n. 18967, Rv. 623943- 01; Cass. Sez. 3, ord. 4 marzo 2002, n. 3109, Rv. 552781-01).

Nella specie, l’onere di contestazione della competenza del Tribunale potentino, secondo i fori territoriali derogabili , avrebbe dovuto riguarda re la posizione anche della società [OSCURATO:PERSONA],sicché è proprio la mancata estensione ad essa che ha reso incompleta l’eccezione sollevata .

Difatti, secondo questa Corte, qualora venga proposto “un cumulo di domande ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., l’eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l’eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all’intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l’eccezione, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti” (Cass. Sez. 6-3, ord. 21 luglio 2011, n. 16007 , Rv. 618871-01).

Sussiste, dunque, la competenza del Tribunale di Potenza, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto, nel termine di tre mesi dalla comunicazione, da parte della cancelleria di questa Corte, della presente ordinanza.

10. Le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avendo essa formulato, nel giudizio di merito, l’eccezione d’incompetenzadel Tribunale di Potenza.

Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previstidall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv.656577-01).

PQM [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Potenza, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4756-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del l egale rappresentante“pro tempore”, domiciliata “ ex lege ” in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria d i questa Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Michele [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona dei procuratori Amelia [OSCURATO:PERSONA] e Alessandra DODDE, elettivamente domiciliata in Roma, viale Asia 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] DELL’ISOLA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pattizio esclusivo - Derogabilità ex art. 33 c.p.c. -Conseguenze - Parte che ne eccepisce l’incompetenza in ragione dell'esclusività del foro convenzionale -Onere di eccepirla anche per i criteri ex artt. 18 e 19 c.p.c. - Sussistenza R.G.N.4756/2023 Cron. Rep. Ud.12/07/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - Avverso la sentenza n. 87 /20 23 del Tribunale di Potenza , depositata il 31/01/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto, sulla base di due motivi, regolamento necessario di competenza avverso la sentenza non definitiva n. 87/23, del 31 gennaio 2023, pronunciata dal Tribunale di Potenza, con la quale lo stesso si è dichiarato incompetente rispetto alla domanda risarcitoria proposta dalla predetta società nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), rimettendo, nel contempo, la causa sul ruolo per la sua prosecuzione nei confronti dell’altra convenuta, società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale potentino, le suddette società di telefonia, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale (e, in estremo subordine extracontrattuale) di entrambe, in merito al grave danno da essa subito in relazione alla errata, difettosa, irregolare, incompleta ed omessa somministrazione del servizio di telecomunicazione. Difatti, la società [OSCURATO:PERSONA] – dopo aver deciso di cambiare gestore del servizio telefonico, passando da [OSCURATO:PERSONA] a Wind –pativa, a suo dire, una serie di disservizi da parte del nuovo gestore, giacché, richiesto (inizialmente, invano) il “rientro” in [OSCURATO:PERSONA], subiva una serie di comportamenti ostruzionistici da parte di Wind, soprattutto in relazione all’impedimento della portabilità dell’utenza principale, rimanendo priva,per diversi mesi, della stessa. Radicato, pertanto, un giudizio cautelare, definito con cessazione della materia del contendere (avendo la società [OSCURATO:PERSONA], nel corso dello stesso, conseguito la riattivazione dell’utenza), la causa proseguiva – nel merito – per la decisione sulla domanda risarcitoria. La stessa veniva proposta anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per aver essa garantito la portabilità (in realtà, non rivelatasi tale) dell’utenza telefonica principale. Nel corso del giudizio, la società Wind eccepiva il difetto di competenza dell’adito Tribunale di Potenza, in ragione di una clausola contrattuale che individuava in quello di Roma il [OSCURATO:PERSONA] convenzionalmente competente, prendendo, però , in esame sempre e soltanto “la sua posizione di convenuto”,senza nulla dedurre in ordine all’incompetenza territoriale del giudice adito pure in relazione “alla posizione dell’altro convenuto”. In accoglimento di tale eccezione, l’adito Tribunale provvedeva nei termini sopra meglio indicati. 3.Avverso la sentenza del Tribunale potentino ha proposto regolamento di competenza la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 33 cod. proc. civ. Ribadisce l’odierna ricorrente che, nel caso in esame, appare “evidente e difficilmente contestabile l’esistenza di connessione per l’oggetto o per il titolo” tra le domande proposte nei confronti della due società convenute, e, con essa, “l’esigenza di favorire la trattazione e decisione congiunta delle cause connesse (il cd. simultaneus processus)”. Da tanto deriverebbe, quindi, l’operatività del principio secondo cui “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt.18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 cod. proc. civ. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione”. Di conseguenza, nel caso che occupa, la convenuta [OSCURATO:PERSONA], “ai fini dell’operatività della relativa ragione di modificazione della competenza, avrebbe dovuto eccepire l’insussistenza di una ragione di competenza anche nei confronti dell’altro convenuto”, ovvero [OSCURATO:PERSONA], “in modo da determinare la migrazione dell’intero giudizio innanzi ad altro giudice”. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 cod. proc. civ. Deduce la ricorrente che il “contratto”, recante la suddetta clausola di determinazione del [OSCURATO:PERSONA] convenzionale, risulta costituito“da una fotocopia a colori non integralmente leggibile la cui conformità, rispetto all’eventuale originale, è stata tempestivamente disconosciuta ex art. 2719 cod. civ.”. Si denuncia, inoltre, l’assenza di sottoscrizione in calce a detta clausola, la quale – oltretutto – avrebbe dovuto presentare carattere di specificità, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. Si evidenzia, inoltre, come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che “il foro convenzionale può considerarsi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare allaordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa”. Nella specie, la “carenza di una clausola attributiva di competenza territoriale esclusiva, in deroga dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 19-20 cod. proc. civ., conduce all’accertamento della competenza dell’adito Tribunale di Potenza”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA]. 6.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui ha chiesto accogliersi il proposto regolamento. 8. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Il ricorso è fondato, in relazione al suo primo motivo. 9.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte –come non manca di sottolineare anche il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta – è costante nel ritenere che “il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., sicché la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., in quanto richiamati dall’art. 33 cod.proc. c iv . ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26910, Rv. 659903-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 10 ottobre 2016, n. 20310, Rv. 642623-01; Cass. Sez. 6-2, ord. 5 novembre 2012, n. 18967, Rv. 623943- 01; Cass. Sez. 3, ord. 4 marzo 2002, n. 3109, Rv. 552781-01). Nella specie, l’onere di contestazione della competenza del Tribunale potentino, secondo i fori territoriali derogabili , avrebbe dovuto riguarda re la posizione anche della società [OSCURATO:PERSONA],sicché è proprio la mancata estensione ad essa che ha reso incompleta l’eccezione sollevata . Difatti, secondo questa Corte, qualora venga proposto “un cumulo di domande ai sensi dell’art. 33 cod. proc. civ., l’eccezione formulata da alcuno o da alcuni dei convenuti, purché abbia contestato l’esistenza della competenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti i convenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulato l’eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoi effetti all’intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisi fondata l’eccezione, deve declinare la competenza sull’intera controversia e non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti” (Cass. Sez. 6-3, ord. 21 luglio 2011, n. 16007 , Rv. 618871-01). Sussiste, dunque, la competenza del Tribunale di Potenza, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto, nel termine di tre mesi dalla comunicazione, da parte della cancelleria di questa Corte, della presente ordinanza. 10. Le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avendo essa formulato, nel giudizio di merito, l’eccezione d’incompetenzadel Tribunale di Potenza. Esse vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previstidall’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv.656577-01). PQM [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Potenza, innanzi al quale il giudizio andrà riassunto, nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.200,00, più € 200,00 per esborsi, oltre