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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19877/2026

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ante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiGuido Bianchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale comein atti- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026C.[OSCURATO:SOCIETA].- intimata –avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino pubblicata il 15.9.2025, resanel procedimento iscritto al N. 8523/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- la [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Torino, contestando la validità el'efficacia del contratto di somministrazione stipulato tra le due convenuteper la fornitura in suo favore di energia elettrica (la prima quale suamandataria, essendo l’attrice ad essa consorziata, la seconda qualefornitrice di energia elettrica);- la società attrice sostenne che il contratto, avente decorrenza dal 1°settembre 2022, avesse comportato costi di energia elettrica superioririspetto a quanto inizialmente comunicato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., causandoun maggior esborso di oltre € 850.000,00;- in particolare, le principali contestazioni riguardarono:1. nullità del mandato conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. – e dunque dellaclausola statutaria che lo prevede - per indeterminatezza ediscrezionalità eccessiva nei poteri di rappresentanza;2. violazioni contrattuali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui ritardinella stipula del contratto di somministrazione e mancatacomunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/20263. conflitto di interessi della [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe percepito uncontributo consortile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incentivando ilcoinvolgimento di aziende energivore come la R.G.

Polietilenes.a.s.;4. errori nei calcoli delle quote di energia a prezzo fisso, con addebitisuperiori rispetto a quanto contrattualmente previsto;- la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese dunque al Tribunale sabaudo:• in via principale, la dichiarazione di nullità o inefficacia del contrattostipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;• la condanna delle convenute in solido alla restituzione degli importida essa attrice pagati in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ineccedenza rispetto al prezzo di mercato dell’energia a mediatensione, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data della domanda, nonché lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore delladifferenza tra l’importo di € 160,00/MWh e l’importo effettivamentepagato a titolo di corrispettivo dell’energia impiegata nella propria• in subordine, accertarsi le violazioni contrattuali a carico dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]. e condannarsi la stessa al risarcimento dei dannisubiti da essa attrice, in misura pari alla differenza tra il prezzomedio di mercato dell’energia a media tensione e quello pagato daessa attrice a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.12.2026, e ancora dialtra somma in misura pari alla differenza tra l’importo di €160,00/MWh e l’importo effettivamente pagato a titolo diNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026corrispettivo dell’energia impiegata nella propria attività nel periodo1.5.2022-31.8.2022;• sempre in subordine, dichiararsi non dovute le somme a titolo diquota di energia a prezzo fisso a carico di essa attrice e alla stessaaddebitate, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alrimborso della differenza tra la quota proporzionale dei volumioggetto di fissazione a bande, contrattualmente assegnata a [OSCURATO:SOCIETA]., e la quota di tali volumi in concreto mensilmenteaddebitata all’attrice;- si costituì la C.E.T., eccependo l’improcedibilità ex art. 5 d.lgs. n.28/2010 e contestando le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto;- si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente sollevando eccezionedi incompetenza per territorio in forza dell’art. 14 delle condizioni generalidi contratto, che stabilivano il foro esclusivo di Milano in ordine allevicende relative al contratto di fornitura; nel merito, contestando leavverse domande, di cui chiedeva il rigetto, e proponendo anchedomanda riconvenzionale, per la condanna dell’attrice al pagamento di €1.497.991,88, per il mancato pagamento dell’energia elettrica fornita;- con ordinanza del 15.9.2025, il Tribunale di Torino dichiarò la propriaincompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano, con riguardoalle domande promosse in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nei confronti dellasola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aventi ad oggetto l’accertamento negativodelle quote per energia fissa e condanna della convenuta al rimborsoNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026“della differenza tra la quota proporzionale dei volumi oggetto difissazione a bande, contrattualmente assegnata a [OSCURATO:SOCIETA]e la quota di tali volumi in concreto mensilmente addebitata all’attrice”;dispose altresì la separazione del procedimento, con la prosecuzionedinanzi a sé in ordine alla sola domanda subordinata promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione degli obblighiin qualità di mandatario;- il Tribunale rilevò che la clausola di cui all'art. 14 delle condizionigenerali di contratto stabilisce il foro di Milano come esclusivo perqualsiasi controversia tra le parti, inclusi i consorziati, e che la clausola èstata accettata da C.E.T., rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], cosìrisultando pienamente operativa; che pertanto, poiché le domandeprincipali di [OSCURATO:SOCIETA] riguardavano la validità, l'interpretazione el'esecuzione del contratto di fornitura energetica, la relativa controversiarientrava nella clausola convenzionale che attribuisce la competenza alforo di Milano; che le domande subordinate contro C.E.T. riguardavanoinvece la violazione degli obblighi di mandato e il risarcimento dei danniderivanti dalla stipula del contratto di fornitura a condizioni svantaggiose;che dette domande non si fondavano sul contratto di fornitura energetica,ma sul rapporto di mandato tra [OSCURATO:SOCIETA] e C.E.T., sicché ilTribunale di Torino era per esse competente, poiché C.E.T. ha sede aTorino e il contratto di fornitura non integra la causa petendi di talidomande;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026- ancora, il Tribunale escluse la sussistenza di connessione oggettiva trale domande contro C.E.T. e quelle contro [OSCURATO:PERSONA], non essendoviconnessione né per oggetto (petitum) né per titolo (causa petendi),sicché non risultava possibile derogare al foro convenzionale di Milano;- infine, secondo il Tribunale, risultava infondata l’eccezione dell’attricecirca l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per suaincompletezza – essendosi sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutocontestare la competenza del Tribunale di Torino anche in base ai criteridegli artt. 18 e 19 c.p.c., richiamati dall'articolo 33 c.p.c. - perché taleonere non era necessario, non sussistendo connessione oggettiva tra ledomande, con la conseguenza che il foro convenzionale era daconsiderarsi pienamente operativo;- avverso detta ordinanza ha proposto regolamento necessario dicompetenza la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi, cui resisteEdison [OSCURATO:SOCIETA]. con “scritture difensive”;- la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese;- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del ricorso;- le parti costituite hanno depositato memoria;Considerato che- con il primo motivo si lamenta “Erroneo diniego, da parte del Tribunale,dell’esistenza di un cumulo oggettivo, in violazione del disposto di cuiall’art. 33 c.p.c.”; la ricorrente contesta l'ordinanza del Tribunale di Torinolà dove ha escluso il cumulo oggettivo tra le domande proposte contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026C.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; secondo la ricorrente, le domandehanno un identico petitum nei confronti di entrambi i convenuti, anche sebasate su causae petendi distinte: la domanda di nullità o inefficacia delcontratto di fornitura e quella di restituzione delle somme versate ineccedenza rispetto al prezzo di mercato dell'energia sono connesse erientrano nel cumulo oggettivo previsto dall'art. 33 c.p.c.;- con il secondo motivo si lamenta la “Mancata contestazione, da parte diEdison [OSCURATO:SOCIETA], della competenza anche con riferimento all’altroconvenuto, in violazione del combinato disposto degli artt. 33 e 18 e 19c.p.c.”; la ricorrente sostiene che, in presenza di un cumulo oggettivo,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto contestare la competenza delTribunale di Torino anche rispetto alle domande rivolte a [OSCURATO:SOCIETA].,come previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c.; la mancata estensionedell'eccezione di incompetenza alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. rendel'eccezione incompleta e quindi inammissibile;- con il terzo motivo, infine, si deduce “Erronea pronuncia d’ufficio sueccezioni di incompetenza territoriale non formulate da [OSCURATO:PERSONA] EnergiaSpa, in tema di competenza territoriale derogabile, con violazione degliartt. 38 c.p.c. e 112 c.p.c.”; la ricorrente evidenzia che né [OSCURATO:SOCIETA]né [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno contestato la competenza del Tribunale diTorino per le domande proposte contro la stessa C.E.T.; pertanto, ilTribunale non avrebbe potuto dichiarare la propria incompetenza perqueste domande e disporne la traslazione al Tribunale di Milano;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che- preliminarmente, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile anorma dell’art. 42 c.p.c., perché il provvedimento impugnato regoladefinitivamente la competenza, declinandola;- ciò posto, i motivi che precedono possono esaminarsi congiuntamente,e sono fondati per quanto di ragione, nei termini di cui appresso;- v’è anzitutto da rilevare che l’art. 33 c.p.c. stabilisce che “Le causecontro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essereproposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per iltitolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza odomicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”;- tale disposizione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 20310/2016; Cass. n. 33150/2018; Cass. n. 26910/2020), èapplicabile anche qualora venga in rilievo il foro convenzionale esclusivo,nei rapporti tra l’attore e uno o più dei convenuti, sicché ove sussistaconnessione per l’oggetto o per il titolo tra le cause proposte in viacumulativa contro più persone, la competenza territoriale è suscettibiledi essere modificata, potendo le cause connesse essere proposte dinanzial giudice individuato a norma degli artt. 18 e/o 19 c.p.c., e non potendoinvece operare la deroga pattizia;- secondo il giudice sabaudo, le domande proposte da R.G. contro laC.E.T. ed [OSCURATO:PERSONA] non possono considerarsi connesse;- infatti, sostiene il Tribunale, il contratto di fornitura non costituisce lacausa petendi delle domande concernenti la nullità del mandato (rapportoNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026R.G./C.E.T.), mentre invece esso costituisce la causa petendi delledomande inerenti alle restituzioni contrattuali derivanti dalla declaratoriadi invalidità o inefficacia del contratto stesso: in altre parole, sitratterebbe di un “collegamento occasionale o fattuale tra il mandato e ilcontratto di fornitura energetica”, come tale inidoneo a configurare laconnessione tra le cause e, dunque, a determinare il presuppostoprincipale della modifica della competenza ai sensi dell’art. 33 c.p.c.;- ritiene la Corte come l’assunto sia nient’affatto condivisibile, sussistendoin realtà la connessione tra le cause, sia per l’oggetto, sia per il titolo;- infatti – per come prospettata dall’attrice, con riguardo alle domandeprincipali - la domanda di condanna solidale è ad un tempo un’azione diindebito oggettivo (verso [OSCURATO:PERSONA]), fondata sulla pretesa nullità delcontratto di fornitura, nonché risarcitoria (verso C.E.T.), fondatasull’attività lesiva compiuta dal falsus procurator in carenza di potererappresentativo, mentre quella verso la sola C.E.T. è certamenteun’azione risarcitoria, ma pur sempre ricollegata al mandato (la cui nullitàcostituisce, in thesi, la causa dell’invalidità del contatto di fornitura), peril periodo (1.5.2022-31.8.2022) antecedente alla conclusione dello stessocontratto di fornitura (impregiudicata, naturalmente, ogni questione sulmerito della complessiva pretesa e ferma la configurabilità dellasolidarietà passiva fondata su titoli diversi – v. per tutte Cass., Sez.

Un.,n. 13143/2022);- non può sussistere, dunque, alcun dubbio sul fatto che la domandaprincipale di condanna in solido si riferisca a due cause certamenteNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026connesse per l’oggetto: essa mira al necessario riequilibrio dellecondizioni patrimoniali dell’attrice derivante, in thesi, dalla invalidità oinefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator, ma la sommarichiesta ad entrambe le convenute è identica e – quand’anche fosseaccolta anche nei confronti di una sola tra loro – sarebbe comunque ingrado di realizzare integralmente l’interesse giuridicamente rilevantedella stessa società attrice (unitamente all’accoglimento della ulterioredomanda risarcitoria proposta principaliter contro la sola C.E.T.);- né può condividersi quanto sostenuto, al riguardo, dalla societàresistente e dallo stesso Procuratore Generale (p. 6, punto 15 dellarequisitoria scritta), non essendovi affatto coincidenza tra la domandarisarcitoria proposta in via principale verso C.E.T. e quella risarcitoriasubordinata contro la stessa: l’una è fondata sulla condotta del pretesofalsus procurator, l’altra muove dal presupposto della validità ed efficaciadel mandato, di cui si predica però l’inadempimento;- quanto precede vale, a maggior ragione, nel rapporto tra tutte ledomande proposte in via principale, già descritte, e quelle proposte insubordine da [OSCURATO:SOCIETA] contro la sola C.E.T. e contro la sola [OSCURATO:SOCIETA] (concernente la c.d. quota fissa energia);- pertanto, già solo per questo si giustifica la sussistenza dellaconnessione per l’oggetto: a norma dell’art. 33 c.p.c. – che disciplina edistingue due ipotesi, appunto la connessione per l’oggetto e quella per iltitolo - i petita delle rispettive domande ben possono essere parzialmentecoincidenti se non addirittura identici, benché fondati su diverse e distinteNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026causae petendi, e qui non v’è dubbio che l’oggetto delle domande (quellacondannatoria in solido proposta in via principale di per sé, nonché quellecomplessivamente proposte principaliter e quelle subordinate) sulquantum sia coincidente, come s’è visto;- non è affatto casuale che sia la società resistente che lo stessoProcuratore Generale (ibidem, punto 17 della requisitoria), ondesostenere la tesi opposta, debbano ricorrere alla descrizione del titolodella rispettiva pretesa, ossia della causa petendi, che costituisce invecel’alternativa supposta dall’art. 33 c.p.c. rispetto all’oggetto delle cause incumulo soggettivo di cui debba valutarsi la connessione: è evidente,infatti, che relegare la questione dell’identificazione dei diversi petita amera loro “coincidenza formale”, a fronte della pretesa non“corrispondenza sostanziale” (così la requisitoria) - stante l’indiscutibileidentità del petitum mediato, ossia del bene della vita (somma di denaro)oggetto della domanda di condanna solidale delle due convenute (v.

Cass.n. 18201/2018) – significa eludere l’indagine qui in rilievo, ossia la ricercadella connessione per l’oggetto; e ciò è tanto vero che, senzal’introduzione di argomenti a sostegno della individuazione delle ragionidelle domande (appunto, delle rispettive causae petendi), la pretesa non“corrispondenza sostanziale” non avrebbe su che fondarsi;- ma vi è di più: tra le domande comunque svolte nei confronti della solaC.E.T. e le altre sussiste, infatti, anche connessione per il titolo;- ritiene la Corte che la miglior riprova di tanto la si debba ravvisare nelfatto che il Tribunale di Torino ha rimesso al Tribunale di Milano entrambeNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026le domande avanzate dalla società attrice in via principale, ossia quella dicondanna solidale proposte verso C.E.T. ed [OSCURATO:PERSONA] e quellaproposta verso la sola C.E.T. (nonché quella proposta in subordine versola sola [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo che anch’essa fosse stataavanzata principaliter);- infatti, il titolo delle domande proposte contro la sola C.E.T. è il contrattodi mandato, che si assume male adempiuto e fonte di danni, ed è diversoda quello fondante le altre domande, che è il contratto di forniturastipulato in sua esecuzione;- risulta, pertanto, davvero arduo, se non impossibile, sostenere che fratutte le domande in parola non vi sia connessione per il titolo, poichériguardo alle domande fondate sul contratto stipulato dal mandatario conrappresentanza risulta palese che l’esistenza del mandato(impregiudicata ogni questione sulla necessità o meno di impugnare ladelibera di approvazione dello statuto consortile, su cui pure si soffermail Tribunale), attesa la spendita del nome della [OSCURATO:SOCIETA], facevaparte del titolo della stipula del contratto: in altre parole, allorquando haluogo la stipula di un contratto fra il mandatario con rappresentanza e ilterzo, nella specie [OSCURATO:PERSONA], la spendita del nome del mandanterientra nel concetto di titolo della pattuizione;- chiarito, dunque, che ha certamente errato il Tribunale nel ritenerel’insussistenza della connessione tra cause e nel negare così ingresso –per ciò solo - alla regola dettata dall’art. 33 c.p.c., occorre adessoevidenziare e ribadire che la clausola derogatoria di cui all’art. 14 delleNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026condizioni generali di contratto, quanto alla somministrazione di energiaelettrica, venne siglata tra [OSCURATO:PERSONA] e la C.E.T. non in proprio, maquale mandataria con rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]: essa,dunque, obbliga solo la [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima, non anche la C.E.T., partedel contratto di somministrazione in senso solo formale;- tanto ha una importante conseguenza: poiché la [OSCURATO:SOCIETA] haformulato più domande contro le società convenute in cumulo soggettivo,ne discende che risulta senz’altro operativa (sotto ogni possibile profilo)la regola sulla “modificazione della competenza per ragioni di connessioneoggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone … l’estraneità di uno deicondebitori all’accordo derogatorio” sulla competenza territorialeesclusiva (Cass. n. 14540/2017);- per tale ragione, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] aveva l’onere di contestarela competenza per territorio con riferimento ai criteri di cui agli artt. 18 e19 c.p.c. anche quanto alle domande proposte dall’attrice contro laC.E.T.: poiché l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di fornituranon era vincolante per quest’ultima, deve quindi trovare applicazione ilprincipio secondo cui “Qualora venga proposto un cumulo di domande aisensi dell'art. 33 cod. proc. civ., l'eccezione formulata da alcuno o daalcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza dellacompetenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti iconvenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulatol'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoieffetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisiNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversiae non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti”(Cass. n. 16007/2011; conf.

Cass. n. 3385/2024); e ancora: “In tema dicompetenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito comeesclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, invirtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altrogiudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteridegli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai finidella modificazione della competenza per ragione di connessione” (così lagià citata Cass. n. 20310/2016, nonché le parimenti citate Cass. n.33150/2018 e Cass. n. 26910/2020);- l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da [OSCURATO:PERSONA],pertanto, avrebbe dovuto considerarsi incompleta e, dunque,inammissibile, perché riferita al solo foro convenzionale e non anche aglialtri possibili fori ex artt. 18 e 19 c.p.c., quanto alle domande attoreeproposte nei confronti della C.E.T.;- per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Torino non avrebbe potutodeclinare la propria competenza, stante l’inammissibilità dell’eccezione inparola, fermo restando che quella che per il Tribunale è una ulterioredomanda principale proposta contro [OSCURATO:PERSONA], per la quota energia, è inrealtà anch’essa una domanda subordinata, come già detto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026- in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino su tuttele domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., con termine di tre mesidalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;- resta assorbita ogni altra questione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella resistente e dell’intimata; P.Q.Mla Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, con termine ditre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lariassunzione; condanna la resistente e l’intimata, in solido, alla rifusionedelle spese in favore della ricorrente, che liquida in € 2.800,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spesegenerali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.tiGuido Bianchetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale comein atti- resistente –e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026C.[OSCURATO:SOCIETA].- intimata –avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino pubblicata il 15.9.2025, resanel procedimento iscritto al N. 8523/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- la [OSCURATO:SOCIETA]. citò in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al Tribunale di Torino, contestando la validità el'efficacia del contratto di somministrazione stipulato tra le due convenuteper la fornitura in suo favore di energia elettrica (la prima quale suamandataria, essendo l’attrice ad essa consorziata, la seconda qualefornitrice di energia elettrica);- la società attrice sostenne che il contratto, avente decorrenza dal 1°settembre 2022, avesse comportato costi di energia elettrica superioririspetto a quanto inizialmente comunicato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., causandoun maggior esborso di oltre € 850.000,00;- in particolare, le principali contestazioni riguardarono:1. nullità del mandato conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. – e dunque dellaclausola statutaria che lo prevede - per indeterminatezza ediscrezionalità eccessiva nei poteri di rappresentanza;2. violazioni contrattuali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui ritardinella stipula del contratto di somministrazione e mancatacomunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/20263. conflitto di interessi della [OSCURATO:SOCIETA]., che avrebbe percepito uncontributo consortile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incentivando ilcoinvolgimento di aziende energivore come la R.G. Polietilenes.a.s.;4. errori nei calcoli delle quote di energia a prezzo fisso, con addebitisuperiori rispetto a quanto contrattualmente previsto;- la [OSCURATO:SOCIETA]. chiese dunque al Tribunale sabaudo:• in via principale, la dichiarazione di nullità o inefficacia del contrattostipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;• la condanna delle convenute in solido alla restituzione degli importida essa attrice pagati in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ineccedenza rispetto al prezzo di mercato dell’energia a mediatensione, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data della domanda, nonché lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in suo favore delladifferenza tra l’importo di € 160,00/MWh e l’importo effettivamentepagato a titolo di corrispettivo dell’energia impiegata nella propria• in subordine, accertarsi le violazioni contrattuali a carico dellaC.[OSCURATO:SOCIETA]. e condannarsi la stessa al risarcimento dei dannisubiti da essa attrice, in misura pari alla differenza tra il prezzomedio di mercato dell’energia a media tensione e quello pagato daessa attrice a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 31.12.2026, e ancora dialtra somma in misura pari alla differenza tra l’importo di €160,00/MWh e l’importo effettivamente pagato a titolo diNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026corrispettivo dell’energia impiegata nella propria attività nel periodo1.5.2022-31.8.2022;• sempre in subordine, dichiararsi non dovute le somme a titolo diquota di energia a prezzo fisso a carico di essa attrice e alla stessaaddebitate, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alrimborso della differenza tra la quota proporzionale dei volumioggetto di fissazione a bande, contrattualmente assegnata a [OSCURATO:SOCIETA]., e la quota di tali volumi in concreto mensilmenteaddebitata all’attrice;- si costituì la C.E.T., eccependo l’improcedibilità ex art. 5 d.lgs. n.28/2010 e contestando le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto;- si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente sollevando eccezionedi incompetenza per territorio in forza dell’art. 14 delle condizioni generalidi contratto, che stabilivano il foro esclusivo di Milano in ordine allevicende relative al contratto di fornitura; nel merito, contestando leavverse domande, di cui chiedeva il rigetto, e proponendo anchedomanda riconvenzionale, per la condanna dell’attrice al pagamento di €1.497.991,88, per il mancato pagamento dell’energia elettrica fornita;- con ordinanza del 15.9.2025, il Tribunale di Torino dichiarò la propriaincompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano, con riguardoalle domande promosse in via principale da [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nei confronti dellasola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aventi ad oggetto l’accertamento negativodelle quote per energia fissa e condanna della convenuta al rimborsoNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026“della differenza tra la quota proporzionale dei volumi oggetto difissazione a bande, contrattualmente assegnata a [OSCURATO:SOCIETA]e la quota di tali volumi in concreto mensilmente addebitata all’attrice”;dispose altresì la separazione del procedimento, con la prosecuzionedinanzi a sé in ordine alla sola domanda subordinata promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per violazione degli obblighiin qualità di mandatario;- il Tribunale rilevò che la clausola di cui all'art. 14 delle condizionigenerali di contratto stabilisce il foro di Milano come esclusivo perqualsiasi controversia tra le parti, inclusi i consorziati, e che la clausola èstata accettata da C.E.T., rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], cosìrisultando pienamente operativa; che pertanto, poiché le domandeprincipali di [OSCURATO:SOCIETA] riguardavano la validità, l'interpretazione el'esecuzione del contratto di fornitura energetica, la relativa controversiarientrava nella clausola convenzionale che attribuisce la competenza alforo di Milano; che le domande subordinate contro C.E.T. riguardavanoinvece la violazione degli obblighi di mandato e il risarcimento dei danniderivanti dalla stipula del contratto di fornitura a condizioni svantaggiose;che dette domande non si fondavano sul contratto di fornitura energetica,ma sul rapporto di mandato tra [OSCURATO:SOCIETA] e C.E.T., sicché ilTribunale di Torino era per esse competente, poiché C.E.T. ha sede aTorino e il contratto di fornitura non integra la causa petendi di talidomande;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026- ancora, il Tribunale escluse la sussistenza di connessione oggettiva trale domande contro C.E.T. e quelle contro [OSCURATO:PERSONA], non essendoviconnessione né per oggetto (petitum) né per titolo (causa petendi),sicché non risultava possibile derogare al foro convenzionale di Milano;- infine, secondo il Tribunale, risultava infondata l’eccezione dell’attricecirca l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza per suaincompletezza – essendosi sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutocontestare la competenza del Tribunale di Torino anche in base ai criteridegli artt. 18 e 19 c.p.c., richiamati dall'articolo 33 c.p.c. - perché taleonere non era necessario, non sussistendo connessione oggettiva tra ledomande, con la conseguenza che il foro convenzionale era daconsiderarsi pienamente operativo;- avverso detta ordinanza ha proposto regolamento necessario dicompetenza la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi, cui resisteEdison [OSCURATO:SOCIETA]. con “scritture difensive”;- la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese;- il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo ilrigetto del ricorso;- le parti costituite hanno depositato memoria;Considerato che- con il primo motivo si lamenta “Erroneo diniego, da parte del Tribunale,dell’esistenza di un cumulo oggettivo, in violazione del disposto di cuiall’art. 33 c.p.c.”; la ricorrente contesta l'ordinanza del Tribunale di Torinolà dove ha escluso il cumulo oggettivo tra le domande proposte contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026C.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; secondo la ricorrente, le domandehanno un identico petitum nei confronti di entrambi i convenuti, anche sebasate su causae petendi distinte: la domanda di nullità o inefficacia delcontratto di fornitura e quella di restituzione delle somme versate ineccedenza rispetto al prezzo di mercato dell'energia sono connesse erientrano nel cumulo oggettivo previsto dall'art. 33 c.p.c.;- con il secondo motivo si lamenta la “Mancata contestazione, da parte diEdison [OSCURATO:SOCIETA], della competenza anche con riferimento all’altroconvenuto, in violazione del combinato disposto degli artt. 33 e 18 e 19c.p.c.”; la ricorrente sostiene che, in presenza di un cumulo oggettivo,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avrebbe dovuto contestare la competenza delTribunale di Torino anche rispetto alle domande rivolte a [OSCURATO:SOCIETA].,come previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c.; la mancata estensionedell'eccezione di incompetenza alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. rendel'eccezione incompleta e quindi inammissibile;- con il terzo motivo, infine, si deduce “Erronea pronuncia d’ufficio sueccezioni di incompetenza territoriale non formulate da [OSCURATO:PERSONA] EnergiaSpa, in tema di competenza territoriale derogabile, con violazione degliartt. 38 c.p.c. e 112 c.p.c.”; la ricorrente evidenzia che né [OSCURATO:SOCIETA]né [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno contestato la competenza del Tribunale diTorino per le domande proposte contro la stessa C.E.T.; pertanto, ilTribunale non avrebbe potuto dichiarare la propria incompetenza perqueste domande e disporne la traslazione al Tribunale di Milano;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che- preliminarmente, si osserva che il ricorso deve ritenersi ammissibile anorma dell’art. 42 c.p.c., perché il provvedimento impugnato regoladefinitivamente la competenza, declinandola;- ciò posto, i motivi che precedono possono esaminarsi congiuntamente,e sono fondati per quanto di ragione, nei termini di cui appresso;- v’è anzitutto da rilevare che l’art. 33 c.p.c. stabilisce che “Le causecontro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essereproposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o per iltitolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza odomicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”;- tale disposizione, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità(Cass. n. 20310/2016; Cass. n. 33150/2018; Cass. n. 26910/2020), èapplicabile anche qualora venga in rilievo il foro convenzionale esclusivo,nei rapporti tra l’attore e uno o più dei convenuti, sicché ove sussistaconnessione per l’oggetto o per il titolo tra le cause proposte in viacumulativa contro più persone, la competenza territoriale è suscettibiledi essere modificata, potendo le cause connesse essere proposte dinanzial giudice individuato a norma degli artt. 18 e/o 19 c.p.c., e non potendoinvece operare la deroga pattizia;- secondo il giudice sabaudo, le domande proposte da R.G. contro laC.E.T. ed [OSCURATO:PERSONA] non possono considerarsi connesse;- infatti, sostiene il Tribunale, il contratto di fornitura non costituisce lacausa petendi delle domande concernenti la nullità del mandato (rapportoNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026R.G./C.E.T.), mentre invece esso costituisce la causa petendi delledomande inerenti alle restituzioni contrattuali derivanti dalla declaratoriadi invalidità o inefficacia del contratto stesso: in altre parole, sitratterebbe di un “collegamento occasionale o fattuale tra il mandato e ilcontratto di fornitura energetica”, come tale inidoneo a configurare laconnessione tra le cause e, dunque, a determinare il presuppostoprincipale della modifica della competenza ai sensi dell’art. 33 c.p.c.;- ritiene la Corte come l’assunto sia nient’affatto condivisibile, sussistendoin realtà la connessione tra le cause, sia per l’oggetto, sia per il titolo;- infatti – per come prospettata dall’attrice, con riguardo alle domandeprincipali - la domanda di condanna solidale è ad un tempo un’azione diindebito oggettivo (verso [OSCURATO:PERSONA]), fondata sulla pretesa nullità delcontratto di fornitura, nonché risarcitoria (verso C.E.T.), fondatasull’attività lesiva compiuta dal falsus procurator in carenza di potererappresentativo, mentre quella verso la sola C.E.T. è certamenteun’azione risarcitoria, ma pur sempre ricollegata al mandato (la cui nullitàcostituisce, in thesi, la causa dell’invalidità del contatto di fornitura), peril periodo (1.5.2022-31.8.2022) antecedente alla conclusione dello stessocontratto di fornitura (impregiudicata, naturalmente, ogni questione sulmerito della complessiva pretesa e ferma la configurabilità dellasolidarietà passiva fondata su titoli diversi – v. per tutte Cass., Sez. Un.,n. 13143/2022);- non può sussistere, dunque, alcun dubbio sul fatto che la domandaprincipale di condanna in solido si riferisca a due cause certamenteNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026connesse per l’oggetto: essa mira al necessario riequilibrio dellecondizioni patrimoniali dell’attrice derivante, in thesi, dalla invalidità oinefficacia del contratto stipulato dal falsus procurator, ma la sommarichiesta ad entrambe le convenute è identica e – quand’anche fosseaccolta anche nei confronti di una sola tra loro – sarebbe comunque ingrado di realizzare integralmente l’interesse giuridicamente rilevantedella stessa società attrice (unitamente all’accoglimento della ulterioredomanda risarcitoria proposta principaliter contro la sola C.E.T.);- né può condividersi quanto sostenuto, al riguardo, dalla societàresistente e dallo stesso Procuratore Generale (p. 6, punto 15 dellarequisitoria scritta), non essendovi affatto coincidenza tra la domandarisarcitoria proposta in via principale verso C.E.T. e quella risarcitoriasubordinata contro la stessa: l’una è fondata sulla condotta del pretesofalsus procurator, l’altra muove dal presupposto della validità ed efficaciadel mandato, di cui si predica però l’inadempimento;- quanto precede vale, a maggior ragione, nel rapporto tra tutte ledomande proposte in via principale, già descritte, e quelle proposte insubordine da [OSCURATO:SOCIETA] contro la sola C.E.T. e contro la sola [OSCURATO:SOCIETA] (concernente la c.d. quota fissa energia);- pertanto, già solo per questo si giustifica la sussistenza dellaconnessione per l’oggetto: a norma dell’art. 33 c.p.c. – che disciplina edistingue due ipotesi, appunto la connessione per l’oggetto e quella per iltitolo - i petita delle rispettive domande ben possono essere parzialmentecoincidenti se non addirittura identici, benché fondati su diverse e distinteNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026causae petendi, e qui non v’è dubbio che l’oggetto delle domande (quellacondannatoria in solido proposta in via principale di per sé, nonché quellecomplessivamente proposte principaliter e quelle subordinate) sulquantum sia coincidente, come s’è visto;- non è affatto casuale che sia la società resistente che lo stessoProcuratore Generale (ibidem, punto 17 della requisitoria), ondesostenere la tesi opposta, debbano ricorrere alla descrizione del titolodella rispettiva pretesa, ossia della causa petendi, che costituisce invecel’alternativa supposta dall’art. 33 c.p.c. rispetto all’oggetto delle cause incumulo soggettivo di cui debba valutarsi la connessione: è evidente,infatti, che relegare la questione dell’identificazione dei diversi petita amera loro “coincidenza formale”, a fronte della pretesa non“corrispondenza sostanziale” (così la requisitoria) - stante l’indiscutibileidentità del petitum mediato, ossia del bene della vita (somma di denaro)oggetto della domanda di condanna solidale delle due convenute (v. Cass.n. 18201/2018) – significa eludere l’indagine qui in rilievo, ossia la ricercadella connessione per l’oggetto; e ciò è tanto vero che, senzal’introduzione di argomenti a sostegno della individuazione delle ragionidelle domande (appunto, delle rispettive causae petendi), la pretesa non“corrispondenza sostanziale” non avrebbe su che fondarsi;- ma vi è di più: tra le domande comunque svolte nei confronti della solaC.E.T. e le altre sussiste, infatti, anche connessione per il titolo;- ritiene la Corte che la miglior riprova di tanto la si debba ravvisare nelfatto che il Tribunale di Torino ha rimesso al Tribunale di Milano entrambeNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026le domande avanzate dalla società attrice in via principale, ossia quella dicondanna solidale proposte verso C.E.T. ed [OSCURATO:PERSONA] e quellaproposta verso la sola C.E.T. (nonché quella proposta in subordine versola sola [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo che anch’essa fosse stataavanzata principaliter);- infatti, il titolo delle domande proposte contro la sola C.E.T. è il contrattodi mandato, che si assume male adempiuto e fonte di danni, ed è diversoda quello fondante le altre domande, che è il contratto di forniturastipulato in sua esecuzione;- risulta, pertanto, davvero arduo, se non impossibile, sostenere che fratutte le domande in parola non vi sia connessione per il titolo, poichériguardo alle domande fondate sul contratto stipulato dal mandatario conrappresentanza risulta palese che l’esistenza del mandato(impregiudicata ogni questione sulla necessità o meno di impugnare ladelibera di approvazione dello statuto consortile, su cui pure si soffermail Tribunale), attesa la spendita del nome della [OSCURATO:SOCIETA], facevaparte del titolo della stipula del contratto: in altre parole, allorquando haluogo la stipula di un contratto fra il mandatario con rappresentanza e ilterzo, nella specie [OSCURATO:PERSONA], la spendita del nome del mandanterientra nel concetto di titolo della pattuizione;- chiarito, dunque, che ha certamente errato il Tribunale nel ritenerel’insussistenza della connessione tra cause e nel negare così ingresso –per ciò solo - alla regola dettata dall’art. 33 c.p.c., occorre adessoevidenziare e ribadire che la clausola derogatoria di cui all’art. 14 delleNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026condizioni generali di contratto, quanto alla somministrazione di energiaelettrica, venne siglata tra [OSCURATO:PERSONA] e la C.E.T. non in proprio, maquale mandataria con rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]: essa,dunque, obbliga solo la [OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima, non anche la C.E.T., partedel contratto di somministrazione in senso solo formale;- tanto ha una importante conseguenza: poiché la [OSCURATO:SOCIETA] haformulato più domande contro le società convenute in cumulo soggettivo,ne discende che risulta senz’altro operativa (sotto ogni possibile profilo)la regola sulla “modificazione della competenza per ragioni di connessioneoggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone … l’estraneità di uno deicondebitori all’accordo derogatorio” sulla competenza territorialeesclusiva (Cass. n. 14540/2017);- per tale ragione, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] aveva l’onere di contestarela competenza per territorio con riferimento ai criteri di cui agli artt. 18 e19 c.p.c. anche quanto alle domande proposte dall’attrice contro laC.E.T.: poiché l’art. 14 delle condizioni generali del contratto di fornituranon era vincolante per quest’ultima, deve quindi trovare applicazione ilprincipio secondo cui “Qualora venga proposto un cumulo di domande aisensi dell'art. 33 cod. proc. civ., l'eccezione formulata da alcuno o daalcuni dei convenuti, purché abbia contestato l'esistenza dellacompetenza territoriale ai sensi di detta norma riguardo a tutti iconvenuti, compresi quelli non eccipienti o che abbiano formulatol'eccezione in modo tardivo o comunque inammissibile, estende i suoieffetti all'intero cumulo, con la conseguenza che il giudice, ove ravvisiNumero registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026fondata l'eccezione, deve declinare la competenza sull'intera controversiae non soltanto sulla domanda contro il convenuto o i convenuti eccipienti”(Cass. n. 16007/2011; conf. Cass. n. 3385/2024); e ancora: “In tema dicompetenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito comeesclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33c.p.c., sicché la parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito, invirtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altrogiudice, ha l'onere di eccepirne l'incompetenza anche in base ai criteridegli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall'art. 33 c.p.c. ai finidella modificazione della competenza per ragione di connessione” (così lagià citata Cass. n. 20310/2016, nonché le parimenti citate Cass. n.33150/2018 e Cass. n. 26910/2020);- l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da [OSCURATO:PERSONA],pertanto, avrebbe dovuto considerarsi incompleta e, dunque,inammissibile, perché riferita al solo foro convenzionale e non anche aglialtri possibili fori ex artt. 18 e 19 c.p.c., quanto alle domande attoreeproposte nei confronti della C.E.T.;- per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Torino non avrebbe potutodeclinare la propria competenza, stante l’inammissibilità dell’eccezione inparola, fermo restando che quella che per il Tribunale è una ulterioredomanda principale proposta contro [OSCURATO:PERSONA], per la quota energia, è inrealtà anch’essa una domanda subordinata, come già detto;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21401/2025N. 21401/25 R.G. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 19877/2026Data pubblicazione 15/06/2026- in definitiva, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino su tuttele domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]., con termine di tre mesidalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;- resta assorbita ogni altra questione;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella resistente e dell’intimata; P.Q.Mla Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, con termine ditre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lariassunzione; condanna la resistente e l’intimata, in solido, alla rifusionedelle spese in favore della ricorrente, che liquida in € 2.800,00 percompensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spesegenerali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca