CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10588/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1334/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, depositata il 9/5/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di [OSCURATO:PERSONA] un’intimazione di pagamento riferita aundici sottese cartelle di pagamento portanti pretese di naturatributaria, lamentando l’omessa notificazione di queste ultime edeccependo l’intervenuta prescrizione dei relativi crediti.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente alle preteseportate da nove delle undici cartelle di pagamento prodromicheall’intimazione, ritenendo invece che le altre due fossero stateregolarmente notificate.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitato atre cartelle di pagamento tra cui la cartella n. 09420070028639766000portante un credito ammontante ad euro 63.576,80, accolse ilgravame, evidenziando che le tre cartelle cui si riferiva l’appello eranostate validamente notificate e che, stante la validità di dette notifiche,il termine di prescrizione dei relativi crediti era stato tempestivamenteinterrotto.Numero registro generale 26844/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 10588/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui la l’Agenzia delleentrate-Riscossione ha resistito con controricorso.5. Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis c.p.c., in data 12 giugno 2025, in considerazione della rilevatamanifesta infondatezza dell’unico motivo, la ricorrente, con attodepositato in data 24 luglio 2025, ha chiesto la decisione del ricorso, equindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata dispostala trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt.138, 139 e 140 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto valida la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dellacartella di pagamento n. 09420070028639766000. Secondo il ricorrente,da un lato, il messo notificatore non aveva accertato l’assenza, pressol’indirizzo indicato, del destinatario e delle altre persone abilitate a riceverel’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c., circostanza in mancanza della quale nonpuò darsi corso alla procedura di notificazione per irreperibilità cd. relativa,dall’altro, non era stata fornita idonea prova dell’inoltro e della ricezionedella raccomandata informativa relativa alla comunicazione di avvenutodeposito del plico presso la casa comunale, essendosi l’Agenzia limitata adepositare in giudizio una cartolina di raccomandata a/r priva di riferimentialla procedura notificatoria di cui trattasi e priva di qualsiasi attestazionedi ulteriore assenza del destinatario nonché della data in cui il tentativo dinotifica sarebbe stato effettuato.2. Il motivo, con il quale vengono censurati due distinti vizi dellanotificazione della cartella, è infondato.2.1. La doglianza inerente al mancato accertamento dell’assenza deldestinatario o delle altre persone contemplate dall’art. 139 c.p.c. èNumero registro generale 26844/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 10588/2026Data pubblicazione 21/04/2026documentalmente smentita dalla refertazione di notifica, la cui immagineè stata riportata nel corpo del controricorso, in cui l’ufficiale incaricato dellanotificazione ha dato atto che non è stato possibile effettuare la notifica alcontribuente «a causa dell’assenza dell’interessato ovvero delle personeindicate dall’art. 139 C.P.C.».2.2. Quanto, poi, al profilo attinente alla spedizione e ricezione dellaraccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casacomunale, va osservato che la sentenza impugnata afferma che la cartelladi cui trattasi «dopo un tentativo di notifica fu depositata in data 20maggio 2008 e fu poi spedita raccomandata informativa, di cui fu lasciatoavviso al destinatario presso l’indirizzo di residenza, ritornata al mittenteper compiuta giacenza in data 11 luglio 2008». In altri termini, la sentenzareca uno specifico accertamento sia dell’avvenuto inoltro dellaraccomandata informativa, sia dell’esito della spedizione, costituito dallarestituzione al mittente per compiuta giacenza presso l’ufficio postale.Con tale accertamento fattuale, insindacabile nella presente sede dilegittimità, il ricorrente non si confronta neppure, articolando piuttostouna doglianza di violazione di legge che però non può trovare ingresso,non essendo stato indicato quali siano le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata da ritenersi in contrasto con le norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, contrasto che invece costituisceindefettibilmente l’oggetto della censura di cui all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. (Cass. n. 23233/2022).3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzocomma dell’art. 380-bis c.p.c., delle somme di cui ai commi terzo e quartodell’art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo. P.Q.MNumero registro generale 26844/2024Numero sezionale 803/2026Numero di raccolta generale 10588/2026Data pubblicazione 21/04/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità cheliquida complessivamente in euro 6.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favore dellacontroricorrente l’ulteriore importo di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 1.500,00 in favore della cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente