CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]/ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.11108/2021 depositata il 16/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 11108/2021, depositata in data 16/12/2021, laCommissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appelloNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026proposto dal Comune di Favignana avverso la sentenza della CTP diTrapani n. 428/2020, che aveva accolto l’impugnazione avverso l’avviso diaccertamento n. 398/2018 relativo all’IMU per l’anno 2013, emesso dalComune di Favignana nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA].,confermando la sussistenza dell’esenzione dall’imposta relativamente adun immobile di proprietà della società contribuente, di fatto non operativa,che lo aveva concesso in comodato gratuito, nel 2003, all’AssociazioneMondo X, non esercente attività commerciale bensì volta al recupero ditossicodipendenti.2. Avverso la sentenza n. 11108/2021 proponeva ricorso percassazione il Comune di Favignana.3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso, proponendoricorso incidentale.4. Il ricorrente depositava controricorso in replica e la controricorrentedepositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono “violazione e falsa applicazione deldisposto di cui all’art. 73, comma 1 lett. A) e C) del TUIR (già art. 87vecchio TUIR) e dell’ art….7, comma 1, lett I), del d.lgs. n, 504 del 1992ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 del c.p.c.”, per avere la CTRerroneamente annoverato la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. tra gli“enti non commerciali” di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del nuovo TUIR,richiamato dall’art. 7, comma i) del d.lgs. n. 504/1992, ai fini dellaesenzione ICI ivi prevista (applicabile anche all’IMU) per gli immobili“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commercialidi attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dicui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”. Ilricorrente ritiene non applicabile all’[OSCURATO:SOCIETA]. l’esenzionedall’imposta ex art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, per difettoNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026del requisito soggettivo, il quale sarebbe configurabile solo nel caso diutilizzo diretto dell’immobile da parte del possessore/proprietario,escludendosi in caso contrario il beneficio, ancorchè l’utilizzazione indirettasia assistita da finalità di pubblico interesse, richiamando a supportodell’assunto pronunce di questa Corte (Cass. n. 11427/2005, Cass. n.18838/2006). Evidenzia il ricorrente che la sussistenza del requisitosoggettivo di “enti pubblici e privati diversi dalle società”, ex art. 73,comma 1 lett. c) del TUIR è stata ritenuta necessaria in capo sia alpossessore che all’utilizzatore anche dalla Risoluzione n. 4/DF con cuil’Agenzia delle Entrate ha esteso l’esenzione ai casi di utilizzazioneindiretta (richiamando in tal senso anche Cass., n. 25508/15) e che ilRegolamento del Mef ex art. 91-bis, comma 3 del d.l. n. 1/2012,convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2012 e integrato dall’art. 9,comma 6, del d.l. n. 174/2012, stabilisce che l’atto costitutivo o lo statutodell’“ente non commerciale” debba prevedere il divieto generale didistribuzione di qualsiasi tipo di utili. Pertanto, l’unica giustificazioneaddotta dalla CTR ai fini dell’inclusione della contribuente tra gli “enti noncommerciali”, ossia la non operatività della società, oltre a non esseredimostrata documentalmente, non ne esclude la natura societaria, di persé sufficiente a farla rientrare nel novero degli enti di cui alla lett. a)dell’art. 73, comma 1 del TUIR e non esclude il cd lucro soggettivo, nonessendo presente alcun divieto di distribuzione di utili nello statuto dellasocietà.2. Quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dallacontroricorrente, si rileva quanto segue.Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso,per avere asseritamente il ricorrente prospettato “questioni non emergentidal testo della sentenza”, la quale non avrebbe qualificato l’[OSCURATO:PERSONA] diche laddove la sentenza evidenzia che l’[OSCURATO:SOCIETA] è una S.r.l.Numero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026inattiva intende evidentemente affermare la sua sostanziale equiparabilitàad “un ente non commerciale”, pertanto in possesso del requisitosoggettivo per beneficiare dell’esenzione di imposta, come poi affermatosuccessivamente, nel rilevare che “la normativa Imu (Legge 214/2011)prevede l’esenzione Imu per i soggetti di cui al dpr 917/86 art 87 co 1 lettc)…”, tra i quali viene fatta perciò rientrare anche l’[OSCURATO:SOCIETA]..La circostanza che la sentenza impugnata non affronti espressamentela questione relativa alla necessità o meno, per beneficiare dell’esenzione,dell’utilizzazione diretta dell’immobile non rende, inoltre, inammissibile lacensura della violazione di legge, laddove, confermando detta sentenza ilbeneficio dell’esenzione in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dando attonel contempo della concessione in comodato gratuito all’AssociazioneMondo X del bene tassato, essa, nella prospettazione del ricorrente,violerebbe il disposto dell’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992nella interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.E’ infine insussistente la eccepita inammissibilità del motivo per cd“doppia conforme”, non essendo stata dedotta dal ricorrente la violazionedell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ma quella di cui all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c.).Quanto alla contestazione, da parte del ricorrente, relativa allainattività della s.r.l., sebbene essa attenga ad un accertamento in fatto delgiudice di merito, non demandabile, come evidenziato dallacontroricorrente, al giudice di legittimità, va però rilevato che essa nondetermina perciò stesso l’inammissibilità dell’intero motivo di ricorso,trattandosi di una contestazione svolta in via meramente incidentale e nondirimente ai fini della presente decisione, alla luce delle motivazioni aquesta sottese.3. Quanto alla preliminare eccezione di giudicato (documentato dallasentenza della GGT di II grado della Sicilia n. 7682/2023 munita diNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza n. 963/17 della CTP di Trapani tra le medesime parti,avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento ICI 2010),va rilevato che detta sentenza, sulla scorta dell’interpretazione data dallaCTP all’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, individua i requisitiper l’esenzione dall’imposta ivi richiesti nell’utilizzo degli immobili tassatida parte di un ente non commerciale e nel “non esercizio” di un’attivitàcommerciale da parte di tale ente, ritenendoli provati nel caso in esame.Pertanto, quello che costituirebbe l’elemento comune alle cause si risolve,in sostanza, in una questione che involge l’attività interpretativa dellanorma relativa ad una specifica esenzione dall’imposta, la qualenell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (cioè delprecedente giurisprudenziale vincolante). Ne consegue chel’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta afondamento della pronuncia – salvo che su tale pronuncia si sia formato ilgiudicato interno – non limitano il giudice dell’impugnazione nel potere diindividuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e nonsono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalladomanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzionemeramente strumentale rispetto alla decisione (v. tra le tante, Cass., n.2270/2024; Cass., n. 15215/2021). Nel caso di specie, pertanto non puòravvisarsi alcuna efficacia di giudicato della suddetta sentenza in relazioneall’interpretazione data dalla CTP di Trapani dell’art. 7, comma 1, lett i) delcitato decreto, sulla scorta della quale quel giudice ha individuato irequisiti normativamente richiesti per beneficiare della specifica esenzioned’imposta, tanto più che la sentenza nemmeno affronta espressamente lequestioni oggetto del presente giudizio. A ciò si aggiunga che, in relazioneNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026all’accertamento dell’esercizio di attività non commerciale da partedell’Associazione utilizzatrice del bene, compiuto dalla CTP(verosimilmente, in assenza di espressi riferimenti temporali contenutinella sentenza, in relazione al diverso anno di imposta per il quale è statorichiesto il tributo in contestazione in quel giudizio), va comunque esclusal’efficacia espansiva del giudicato esterno, in quanto elemento costitutivodella fattispecie suscettibile di variare nei diversi anni di imposta (v. Cass.n. 4542/2026).4. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso principale è fondato.Il d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 8, espressamente rinvia, in tema diesenzioni dall'imposta municipale propria, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7,lett. i), in tema di imposta comunale sugli immobili, ai sensi delquale:” Sono esenti dall'imposta:…i) gli immobili utilizzati dai soggetti dicui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobiliposseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'impostaindipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cuiall'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222” (con laprecisazione che l’esplicito riferimento alle “modalità non commerciali” èstato introdotto dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). L’art. 9del d.lgs. n. 23/2011 individua al comma 1 i soggetti passivi dell’impostae disciplina nei commi successivi i criteri di applicazione agli stessi di taleimposta, sicchè ai soggetti passivi (tra i quali il proprietario/possessore delbene) va evidentemente riferita anche l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i)del d.lgs. n. 504/1992 richiamata dal comma 8 dell’art. 9. D’altro canto,Numero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026anche il sopracitato art. 7, nel disciplinare le esenzioni, non può cheriferirle ai soggetti passivi, che sono tenuti al pagamento dell’imposta, ilcui presupposto, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 504/1992, è il possessodi immobili, sicchè gli immobili “utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”sono pur sempre quelli posseduti dal soggetto passivoproprietario/possessore rientrante tra quelli di cui all’articolo 73.L’art. 1, comma 759, della l. 160/2019 (la quale ha abrogato ilsopracitato art. 9 comma 8), in tema di imposta municipale propria(“nuova IMU”), richiamando del pari espressamente l’articolo 7 del d.lgs.n. 504/1992, esplicita quanto sopra rilevato, stabilendo espressamenteche:” Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il qualesussistono le condizioni prescritte:…g) gli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allosvolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nellamedesima lettera i);si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento dicui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre2012, n. 200”.I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unicodelle imposte sui redditi, richiamati dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett.i), sono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che nonhanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commercialenonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nelterritorio dello Stato”.Alla luce della suesposta ricostruzione normativa, ne deriva che sonoesenti dall’imposta gli immobili posseduti e utilizzati dagli “enti pubblici eNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026privati diversi dalle società” (oltre che dagli altri enti indicati nella lett. cdel sopracitato art. 73), destinati esclusivamente allo svolgimento conmodalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio1985, n. 222.La disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett.i) è stata interpretata da questa Corte, secondo un risalente e consolidatoorientamento, “nel senso che le previste esenzioni «presuppongono ilricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degliimmobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016,n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n.27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, aifini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo -rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività diassistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione- ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento ditali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia comeoggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - (v., explurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n.14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226;Cass., 21 marzo 2012, n. 4502)” (Cass., n. 5962/2025). Trattasi diopzione ermeneutica avallata anche dalla Corte Costituzionale nelleordinanze n. 429/2006 e n. 19/2007, secondo cui, l’art. 59, comma 1,lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo “che l'esenzione dall'ICIspetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art.7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significatoNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026riconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e,quindi, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione”.“Di contro, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venutogradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, l'esenzionespetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'entepossessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche sel’immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro entenon commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dallanorma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenentealla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n.25508; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. Trib.,25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. Trib., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. Trib., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez.Trib., 1 luglio 2024, n. 17967).” (Cass., n. 5962/2025 cit.).Recependo tale ultimo orientamento, l’art. 1, comma 71, della legge30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto che l’art. 1, comma 759, lett. g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questorichiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1,comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cioè, in funzione diinterpretazione autentica, e quindi con decorrenza retroattiva), nel sensoche: «a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sonoconcessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, letterac), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente ostrutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatariosvolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7,comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, conmodalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quandosono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i),Numero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di eserciziodefinitiva della strumentalità». Questa Corte ha confermato che “la normain esame è chiaramente definita di interpretazione autentica, anche invirtù del richiamo all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente e siriferisce all’art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019 e allenorme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamenteall’ICI ed in particolare all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del1992, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 759, lett. g dellalegge n. 160 del 2019» (Cass., n. 17442/2024).Alla luce della suddetta norma di interpretazione autentica, si è,quindi, affermato che “in caso di concessione in comodato, l’esenzione daIMU (ma anche da ICI) può essere riconosciuta, sempreché: a) l’entecomodatario, al pari dell’ente comodante, rientri tra i soggetti previstidall’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b)l’ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all’entecomodante; c) l’ente comodatario utilizzi l’immobile per lo svolgimentoesclusivo con modalità non commerciali di «attività assistenziali,previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,ricreative e sportive», nonché di «attività di religione o di culto quelledirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione delclero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazionecristiana».” (Cass. n. 33584/2025).Riguardo alla definizione “collegamento strutturale o funzionale” traente comodante ed ente comodatario…., richiamando la giurisprudenza diquesta Corte, la circolare emanata dal Ministero dell’Economia e dellepropria (IMU) – Art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213(Legge di bilancio per l’anno 2024) – Norma interpretativa dell’art. 1,comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – ImmobiliNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità noncommerciali delle attività meritevoli di tutela”), ha fornito (conargomentazioni sostanzialmente condivisibili) significative precisazionisulle condizioni indispensabili per usufruire dell’esenzione da IMU in casodi concessione in comodato dell’immobile. Così, si è detto che il“collegamento funzionale” tra comodante e comodatario postula un«rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione dicompiti e nello svolgimento di attività diverse (...), ma istituzionalmenteconnesse, […] riconoscendo una relazione servente, un rapportofunzionale delle prestazioni svolte (...)», per cui esso «può ritenersisussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrinonel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità noncommerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alleistituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità». Inparticolare, si è ritenuto che «tale nesso di strumentalità sussista qualoral’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sialegata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulticoerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente».….In definitiva, si può dire che: a) il “collegamento funzionale” presupponeuna relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomiche trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto dicomodato sull’immobile e che colloca l’ente comodatario in una posizioneausiliaria (attraverso l’esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispettoalle attività istituzionali dell’ente comodante; pertanto, in tale cornice, laconcessione in comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti; b) il“collegamento strutturale” presuppone l’inserimento di una pluralità di enticon ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale overticale, che colloca uno o più enti (tra cui il comodante) in posizione diNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui ilcomodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando unasservimento poliforme di funzioni e finalità istituzionali degli uni rispettoagli altri, in modo che l’ente comodatario sia vincolato ad agire comelonga manus dell’ente comodante; pertanto, in tale contesto, laconcessione in comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall’entecomodatario per conto e nell’interesse dell’ente comodante.”(Cass. n.33584/2025).Alla luce della suddetta ricostruzione, presupposto per l’estensionedell’esenzione all’utilizzazione indiretta del bene, rimane la necessarianatura non economica anche dell’ente comodante.A tal proposito, va evidenziato che l’art. 1, comma 759, lettera g) dellalegge 160/2019, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 71,della legge 213/2023, nello stabilire che gli immobili si intendonoposseduti “anche” nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggettodi cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, prevede una ipotesi aggiuntiva a quella, rimasta inalterata, in cuigli immobili sono “posseduti e utilizzati” direttamente dai soggetti di cuialla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992 e quindidirettamente dagli “enti pubblici e privati diversi dalle società”, ossial’ipotesi, ulteriore ed eventuale, in cui siano posseduti da questi ultimi, invia mediata, mediante concessione del bene in comodato ad altro entenon commerciale. In sostanza l’art. 1, comma 759, lettera g) della legge160/2019, come autenticamente interpretato, riguarda comunque gliimmobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992, i quali possono “anche” concederliin comodato ad enti del pari non commerciali, senza che ciò autorizzi aritenere che, in tale seconda ipotesi, la norma preveda che il comodanteNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026possa essere un soggetto diverso da quelli di cui al citato comma 1dell’articolo 7.La necessaria natura non economica (anche) del comodante è inoltredel tutto congruente con la previsione del necessario collegamentostrutturale e funzionale tra il concedente e l’utilizzatore, che deveappartenere del pari ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),del d.P.R. n. 917/1986 (enti non economici) ed utilizzare gli immobili persvolgere le attività non commerciali di cui all'articolo 7, comma 1, letterai), del d.lgs. n. 504 del 1992, proprie del concedente, di cui il comodatarioè una longa manus.Orbene, nel caso di specie la concedente è una s.r.l. ed ha pertantouna natura giuridica incompatibile con quella di ente non commerciale,qualifica evidentemente non attribuibile ad una società di capitali, che èespressamente esclusa dal novero dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1,lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi e che non cessa diessere tale solo perché eventualmente inattiva (nemmeno essendovielementi, tra i quali il divieto statutario di distribuzione degli utili, perritenere che si tratti di una società commerciale avente i requisitinormativamente previsti dal d.lgs. n. 112/2017 per poter esserequalificata impresa sociale) e la cui natura commerciale nemmeno puòessere incisa, trattandosi di soggetto dotato di una autonoma personalitàgiuridica, dalla natura giuridica dei soggetti detentori delle quote delcapitale sociale, che, peraltro, nel caso di specie è incontestatamentedetenuto comunque da un’altra società di capitali (cooperativa a r.l.).Pertanto, essendo la contribuente una società di capitali, va senz’altroritenuto insussistente in capo alla stessa il requisito soggettivo per poterbeneficiare dell’esenzione dall’imposta, il quale deve coesistere con quellooggettivo, da accertarsi in concreto, inerente al tipo di attività espletatadall’utilizzatore dell’immobile e alla modalità di espletamento della stessa.Numero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026Neppure può rilevare nel caso di specie la facoltà riconosciuta aiComuni dall’art. 1, comma 777 della legge 160/2019, di applicarel’esenzione dall’imposta dell’immobile dato in comodato gratuito ad unente non economico per l’esercizio di scopi istituzionali di assistenza ostatutari, atteso che il nuovo Regolamento comunale di Favignana, che harecepito detta previsione, è successivo all’anno di imposta cui si riferisce iltributo in questione e che comunque la legge n. 160/2019 ha carattereinnovativo e non di interpretazione autentica e pertanto non è applicabileretroattivamente, come chiarito da questa Corte (vedi Cass. 33757/24,Cass. 33760/24).Nel caso di specie, inoltre, non solo è del tutto assente, qualenecessario presupposto del collegamento funzionale tra enti, “unaconvenzione indipendente dal contratto di comodato sull’immobile e checolloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria”, ma, secondo lastessa prospettazione della contribuente, sarebbe ilpossessore/comodante a ricoprire, nel caso in esame, un ruolostrumentale al perseguimento degli obiettivi dell’associazione (enteutilizzatore) e quindi a rivestire una posizione ausiliaria rispettoall’utilizzatore. Del pari è del tutto assente, quale necessario presuppostodel collegamento strutturale, una posizione di “dominio, controllo,direzione o coordinamento” della concedente rispetto alla comodataria,la totalità delle quote della S.r.l., a trovarsi in una posizione disovraordinazione e controllo rispetto alla concedente.5. Con il secondo motivo si deduce la “nullità della sentenza perviolazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.”, per avere la CTR fatto un ambiguo riferimento aduna sentenza passata in giudicato, preclusiva del “riesame dello stessodiritto accertato e risolto”, sebbene la contribuente non avesse ripropostoin appello la domanda di estensione del giudicato esterno di cui allaNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026sentenza n. 963/2017 della CTP di Trapani, non essendo allora ancorapassata in giudicato.La fondatezza del primo dirimente motivo determina l’assorbimentodel secondo.6. Con ricorso incidentale condizionato, la controricorrente deduce la“nullità della sentenza ex art. 360, 1 comma, n.4 c.p.c., per violazionedell’art. 112 c.p.c., non essendosi l’impugnata sentenza pronunciata suun’eccezione ritualmente introdotta in giudizio”, in quanto la CTR,pronunciatasi sull’eccezione di decadenza, “ha del tutto omesso di statuiresulla eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione sollevata inmerito al superamento del temine quinquennale stabilito dall’art. 2948, 4°comma, c.c.”. Essendo l’avviso di accertamento stato spedito a mezzoraccomandata presa in carico in data 20/12/2018 ma consegnata solo il02/01/2019, pertanto oltre il termine quinquennale, secondo lacontribuente sarebbe maturata la prescrizione, non applicandosi, inmateria di prescrizione dei tributi locali, la diversa decorrenza degli effettidella notificazione tra notificante e destinatario.Orbene, va preliminarmente rilevato che, mentre la decadenzaindividua il periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria puòprocedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione aruolo delle stesse, la prescrizione determina il lasso temporale decorso ilquale si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazionefinanziaria a seguito dell'attività di accertamento. Nell’ordinamentotributario, pertanto, la decadenza si riferisce all’esercizio del potereimpositivo, mentre la prescrizione – che, per univoco orientamentogiurisprudenziale, nel caso di specie matura decorso il terminequinquennale ex art. 2948 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 21810/22, cherichiama Cass., n. 9076/2017) - “può operare in sede di ‘recupero’ deltributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesaNumero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) edal definitivo accertamento del diritto al prelievo...” (Cass. n. 16893/2024).Pertanto, attenendo la prescrizione alla fase riscossiva ed essendo, nelcaso di specie, ancora in discussione l’an debeatur, il rigetto dellaeccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo consente diritenere implicitamente disattesa anche l’eccezione di prescrizione, laquale evidentemente non poteva iniziare a decorrere in difetto deldefinitivo accertamento del diritto al prelievo. Va, quindi, esclusa l’omessapronuncia, la quale non è ravvisabile laddove, pur in assenza di unaspecifica argomentazione a sostegno del rigetto della pretesa fatta valere,tale pretesa risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica delladecisione (Cass. n. 16703/2022; Cass. n. 29191/17).Pertanto il ricorso principale va accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, nonessendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, stante la indefettibilità, aifini dell’esenzione dall’imposta, della qualifica di ente non commerciale delproprietario/possessore, anche in caso di utilizzazione indirettadell’immobile (mediante concessione in comodato d’uso ad altro ente noneconomico, per finalità di pubblico interesse previste ai fini dell’esenzione)e non essendo detta qualifica evidentemente riconoscibile ad una societàdi capitali quale l’[OSCURATO:SOCIETA]..La controricorrente soccombente va condannata al pagamento dellespese del giudizio di primo e di secondo grado nonchè del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo;rigetta il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’inizialericorso della contribuente;Numero registro generale 4056/2022Numero sezionale 2701/2026Numero di raccolta generale 16970/2026Data pubblicazione 30/05/2026condanna l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del giudiziodi primo grado che liquida in 4.600,00 euro per compensi professionali,oltre spese generali ed accessori di legge, al pagamento delle spese delgiudizio di secondo grado che liquida in 5.600,00 euro per compensiprofessionali, oltre spese generali ed accessori di legge, ed al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità che liquida in 4.500,00 euro percompensi professionali e 200,00 euro per esborsi, oltre spese generali edaccessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]