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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 16893/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1076/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via G.G.

Belli, n. 36 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Toscanan. 344/2020 depositata il 26 maggio 2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Irpef [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda un’intimazione di pagamento ( n. 10420169002242603000 notificata il 24 febbraio 2017)relativa a una pluralità di cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi erariali e tasse automobilistiche.

L’odierno giudizio verte solo su una dell e cartelle di pagamento indicate nell’intimazione sopra riportata (n. 10420050004908773000notificata il 15/11/2005 ) avent e ad oggetto tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, emessadall’ADER -Agenzia delle Entrate e della Riscossione(d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi controricorrente).

La questione riguarda l’individuazione del termine prescrizionale dei crediti erariali edelle relative sanzioni portati in cartelle di pagamento notificate e non impugnate.

La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto della decorrenza della prescrizione quinquennale.

La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - la S.C. ha chiarito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento cristallizza l’entità del credito erariale, ma non determina la trasformazione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale; tale orientamento espresso per risolvere una controversia di carattere previdenzialeha, altresì , precisato cheil principio deve essere esteso a tutti i tributi locali o statali; - la prescrizione d ecennale si attiva solo a seguito di sentenza passata in giudicato o eventuale decreto ingiuntivo.

La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo , la controparte propone controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in quanto i tributi erariali e le relative sanzioni si prescrivono in dieci anni.

Censura la sentenza impugnata che ha applicato la prescrizione quinquennaleladdove la S.C avrebbe escluso la conversione del termine decennale solo nelle ipotesi in cui il credito sia disciplinato da una specifica disposizione di legge, che ne preveda la prescrizione breve.

Ad avviso della ricorrente, ove manchi una specifica previsionenormativa, come nei crediti Irpef, si applica l’ordinario termine decennale.

2. Il motivo è fondato.

Occorre preliminarmente ricordare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass.n. 11555/2018, Rv. 648378 – 01 , Sez. 5, n. 33154 del 29/11/2023,Rv. 669567 – 01 pronunce rese in tema di imposta di registro).

Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa C orte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione(Cass., Sez. 5, 21623/ 2015, Rv. 636993 - 01; Sez. 6-5, n. 20153/ 20 14 , Rv. 632343 - 01 ; Sez. 6 - 5, n.15619/2014, Rv. 631684 -01).

Nella fase di accertamento del creditos ono , infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria.

Si è così affermato che,con riferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminata soggezione del contribuente ad essa, (artt. 43 d.P.R. 600/73; art.57 d.P.R. n.633/72; art. 76 d.P.R. 131/86) (Cass., Sez. 5, n. 16229 del 2022).

La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo.

Da tali premesse consegue che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex art.2946 cod. civ. ( Cass., Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla sentenza impugnata ( Cass., Sez.

U , n. 23397/2016 , Rv. 641633 -01 in motivazione ), sia la cartella di pagamento , sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali, sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (in tal senso già,Cass., Sez. 5, n. 12263 /2007, Rv. 598274 - 01 ; Sez. 1, n. 24449/2006, Rv. 594617 - 01 ; Sez. 3, n. 8335 /2003, Rv. 563577 -01).

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione, come affermato dalle pronunce ora richiamate produce , quindi , solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.

In particolare,è stato affermato che «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.

Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo»( Cass., Sez.

U, n. 23397/2016 e nello stesso senso Sez. 6 - 3, n. 11800/2018 , Rv. 648542 – 01 , Sez. 6 - 5, n. 33797/2019,Rv. 656434 - 01 ) .

Da quanto riportato discende,viceversa, che, ove non esist a una disposizione normativa che preveda una prescrizione breve, si applica l’ordinario temine decennale, in quanto, in base all'art.2946 cod. civ.,la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente.

Con riferimento ai crediti erariali, il Collegio condivide e intende dare seguito all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. Sez. 6 -5, n. 32308/2019, Rv. 656475 – 01, Sez. 6 - 5, n. 12740/2020, Rv. 658066 – 01 ; Se z. 5, n. 33213/2023 , Rv. 669585 -01).

Da quanto esposto deriva che, mancando una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. c iv .), quale unico termine rilevante in fase di recupero(Cass. n. 11555/2018, cit.).

Nel caso di specie, scaduto il termine per presentare opposizione alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, notificata il 15 novembre 2005, il credito ivi riportato, riguardante tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, sulla base di quanto esposto si prescrivevanel termine di 10 anni.

L’intimazione di pagamento notificata il 24 febbraio 2017 oggetto del presente giudizio sembrerebbe essere stata effettuata , quindi, benoltre il termine di prescrizione.

2.2. Con riferimento alle sanzionisi ricorda che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: «Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento».

Il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p.(Cass., Sez.

L, n. 19180/2022,Rv. 664925 - 01) .

Da ciò consegue che, a livello applicativo, ove l'atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1,ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di "esecuzione" mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente(Cass. Sez. 5, n. 2613/2020 , Rv. 656959 – 01 ; Sez. 5, n. 15665/2014 , Rv. 632227 – 01 quest’ultima ha affermato il medesimo principio nel r egime anteriore al d.lgs. n. 472 del 1997).

Deve, quindi, essere ribadito che in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod.civ. (Cass. , Sez. 6 -5, n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 - 01)

3. Nel caso di specie , l a sentenza impugnata , pur facendo rinvio ai principi di diritto sopra richiamati, non ha fatto alcun riferimento agli atti prodotti dall’odierna ricorrente e, ritenuti interruttivi, ai fini della verifica dell’effettivo decorso della prescrizione (intimazione di pagamento n. 10420099006750301000, notificata il 13 novembre 2009, doc. 7 delle controdeduzioni dell’ente riscossore in primo grado; preavviso di fermo n.10420101310, notificato l’11 settembre 2010, doc. n. 3delle controdeduzioni dell’ente riscossore in primo grado,oltre all’atto di intimazione oggetto del presente giudizio).

Su tali atti, puntualmente indicatidalla ricorrente, la controricorrente non ha svolto alcuna difesa.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, la quale dovrà verificare sulla base degliatti sopra indicati il decorso della prescrizione, sia del credito portato dalla cartella oggetto del presente giudizio, sia delle relative sanzioni, attenendosiai principi sopra richiamati.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1076/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate e della Riscossione, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via G.G. Belli, n. 36 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el la Toscanan. 344/2020 depositata il 26 maggio 2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Irpef [OSCURATO:PERSONA] La controversia riguarda un’intimazione di pagamento ( n. 10420169002242603000 notificata il 24 febbraio 2017)relativa a una pluralità di cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi erariali e tasse automobilistiche. L’odierno giudizio verte solo su una dell e cartelle di pagamento indicate nell’intimazione sopra riportata (n. 10420050004908773000notificata il 15/11/2005 ) avent e ad oggetto tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, emessadall’ADER -Agenzia delle Entrate e della Riscossione(d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi controricorrente). La questione riguarda l’individuazione del termine prescrizionale dei crediti erariali edelle relative sanzioni portati in cartelle di pagamento notificate e non impugnate. La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto della decorrenza della prescrizione quinquennale. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - la S.C. ha chiarito che la mancata impugnazione della cartella di pagamento cristallizza l’entità del credito erariale, ma non determina la trasformazione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale; tale orientamento espresso per risolvere una controversia di carattere previdenzialeha, altresì , precisato cheil principio deve essere esteso a tutti i tributi locali o statali; - la prescrizione d ecennale si attiva solo a seguito di sentenza passata in giudicato o eventuale decreto ingiuntivo. La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo , la controparte propone controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in quanto i tributi erariali e le relative sanzioni si prescrivono in dieci anni. Censura la sentenza impugnata che ha applicato la prescrizione quinquennaleladdove la S.C avrebbe escluso la conversione del termine decennale solo nelle ipotesi in cui il credito sia disciplinato da una specifica disposizione di legge, che ne preveda la prescrizione breve. Ad avviso della ricorrente, ove manchi una specifica previsionenormativa, come nei crediti Irpef, si applica l’ordinario termine decennale. 2. Il motivo è fondato. Occorre preliminarmente ricordare che, una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento per mancata impugnazione nel termine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (Cass.n. 11555/2018, Rv. 648378 – 01 , Sez. 5, n. 33154 del 29/11/2023,Rv. 669567 – 01 pronunce rese in tema di imposta di registro). Tale principio si desume da quanto varie volte stabilito da questa C orte secondo cui il termine di decadenza concerne l'esercizio del potere impositivo-accertativo, non già quello di riscossione(Cass., Sez. 5, 21623/ 2015, Rv. 636993 - 01; Sez. 6-5, n. 20153/ 20 14 , Rv. 632343 - 01 ; Sez. 6 - 5, n.15619/2014, Rv. 631684 -01). Nella fase di accertamento del creditos ono , infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria. Si è così affermato che,con riferimento all’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propria dell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatore espressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazione all’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminata soggezione del contribuente ad essa, (artt. 43 d.P.R. 600/73; art.57 d.P.R. n.633/72; art. 76 d.P.R. 131/86) (Cass., Sez. 5, n. 16229 del 2022). La prescrizione, anche in ambito tributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo. Da tali premesse consegue che, esauritasi la fase di accertamento del credito tributario, trova applicazione la disciplina della realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile, per regola, assoggettata all'unico limite della prescrizione decennale ex art.2946 cod. civ. ( Cass., Sez. 5 n. 13418 del 30/06/2016). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla sentenza impugnata ( Cass., Sez. U , n. 23397/2016 , Rv. 641633 -01 in motivazione ), sia la cartella di pagamento , sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali, sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (in tal senso già,Cass., Sez. 5, n. 12263 /2007, Rv. 598274 - 01 ; Sez. 1, n. 24449/2006, Rv. 594617 - 01 ; Sez. 3, n. 8335 /2003, Rv. 563577 -01). La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione, come affermato dalle pronunce ora richiamate produce , quindi , solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. In particolare,è stato affermato che «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo»( Cass., Sez. U, n. 23397/2016 e nello stesso senso Sez. 6 - 3, n. 11800/2018 , Rv. 648542 – 01 , Sez. 6 - 5, n. 33797/2019,Rv. 656434 - 01 ) . Da quanto riportato discende,viceversa, che, ove non esist a una disposizione normativa che preveda una prescrizione breve, si applica l’ordinario temine decennale, in quanto, in base all'art.2946 cod. civ.,la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che la legge disponga diversamente. Con riferimento ai crediti erariali, il Collegio condivide e intende dare seguito all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. Sez. 6 -5, n. 32308/2019, Rv. 656475 – 01, Sez. 6 - 5, n. 12740/2020, Rv. 658066 – 01 ; Se z. 5, n. 33213/2023 , Rv. 669585 -01). Da quanto esposto deriva che, mancando una espressa disposizione di legge, per detti tributi è applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 cod. c iv .), quale unico termine rilevante in fase di recupero(Cass. n. 11555/2018, cit.). Nel caso di specie, scaduto il termine per presentare opposizione alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, notificata il 15 novembre 2005, il credito ivi riportato, riguardante tributi erariali, Irpef e correlate addizionali, sulla base di quanto esposto si prescrivevanel termine di 10 anni. L’intimazione di pagamento notificata il 24 febbraio 2017 oggetto del presente giudizio sembrerebbe essere stata effettuata , quindi, benoltre il termine di prescrizione. 2.2. Con riferimento alle sanzionisi ricorda che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472: «Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento». Il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p.(Cass., Sez. L, n. 19180/2022,Rv. 664925 - 01) . Da ciò consegue che, a livello applicativo, ove l'atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza previsto dal comma 1,ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di "esecuzione" mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente(Cass. Sez. 5, n. 2613/2020 , Rv. 656959 – 01 ; Sez. 5, n. 15665/2014 , Rv. 632227 – 01 quest’ultima ha affermato il medesimo principio nel r egime anteriore al d.lgs. n. 472 del 1997). Deve, quindi, essere ribadito che in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod.civ. (Cass. , Sez. 6 -5, n. 7486 del 08/03/2022, Rv. 664137 - 01) 3. Nel caso di specie , l a sentenza impugnata , pur facendo rinvio ai principi di diritto sopra richiamati, non ha fatto alcun riferimento agli atti prodotti dall’odierna ricorrente e, ritenuti interruttivi, ai fini della verifica dell’effettivo decorso della prescrizione (intimazione di pagamento n. 10420099006750301000, notificata il 13 novembre 2009, doc. 7 delle controdeduzioni dell’ente riscossore in primo grado; preavviso di fermo n.10420101310, notificato l’11 settembre 2010, doc. n. 3delle controdeduzioni dell’ente riscossore in primo grado,oltre all’atto di intimazione oggetto del presente giudizio). Su tali atti, puntualmente indicatidalla ricorrente, la controricorrente non ha svolto alcuna difesa. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, la quale dovrà verificare sulla base degliatti sopra indicati il decorso della prescrizione, sia del credito portato dalla cartella oggetto del presente giudizio, sia delle relative sanzioni, attenendosiai principi sopra richiamati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di g