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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16978/2026

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tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Favignana in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 1458/2024 depositata il 20/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1458/2024, depositata il 20/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appelloproposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026Trapani n. 1091/2019, che aveva a sua volta respinto l’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. 258 relativo all’IMU2012.Il giudice d’appello – premesso che non risultava fornita prova delpassaggio in giudicato di sentenze favorevoli alla contribuente in tema diIMU, relative agli immobili oggetto di causa e premessa l’operatività delprincipio della scissione degli effetti della notifica tra notificante enotificato – rilevava che il Comune aveva dato prova della spedizionedell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza, ritenendo ilprovvedimento impugnato legittimamente notificato, stante l’ammissibilitàdell’utilizzo del servizio di posta privata.

Richiamava l’orientamento diquesta Corte secondo il quale l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, deld.lgs. n. 504/1992 è dovuta soltanto in caso di utilizzo direttodell’immobile da parte dell’ente possessore, per l’espletamento dei suoicompiti istituzionali e non anche nel caso di utilizzo, in virtù di contratto dicomodato, da parte di soggetto diverso, anche se senza scopo di lucro.Evidenziava che non era dimostrato che l’attività svolta negli immobili nonfosse espletata con modalità commerciali, che il fatto che l’Isola disolo il fine di lucro, che il contratto di comodato tra la contribuente el’[OSCURATO:PERSONA] X aveva “contenuto patrimoniale e redditualecompensativo”, in quanto l’Associazione aveva effettuato il recupero degliimmobili di cui la società era proprietaria, esposti nei bilanci tra lerimanenze e perciò classificati quali “beni-merce” ossia destinati allavendita e che l’[OSCURATO:SOCIETA]. era interamente posseduta da altroente commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva tra i suoisoci l’[OSCURATO:PERSONA] X, “poneva in essere attività commerciali perchéi soci…traggono un vantaggio…dalla possibilità loro offerta di acquistarebeni o servizi… oppure di reperire occasioni di lavoro… a condizioni piùfavorevoli di quelle di mercato” e aveva quale oggetto sociale “servizi diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026trasporto di materiale edile…e di materiali e prodotti legati al mondo dellaristorazione e del catering;- organizzazione e gestione in proprio o perterzi di servizi di ristoro, ristoranti, bar, mense, chioschi, alberghi, tavolecalde, camping…nonché organizzazione di manifestazioni e attivitàculturali e convegni; - gestione e somministrazione di energia elettrica daimpianti gruppi elettrogeni;- interventi di restauro, ristrutturazione emanutenzione edilizia in proprio o per conto terzi; - produzione ecommercializzazione in Italia e all’estero di oggettistica di materiale varioa contenuto artigianale; - coltivazione di fondi agricoli ecommercializzazione dei relativi prodotti in Italia e all’estero, nonchèl’attività di zootecnia nei predetti fondi…” .

Da tali elementi la Corteregionale rilevava, pertanto, l’emersione della “natura commerciale dellela controlla”.2.

Avverso la sentenza n. 1458/2024 proponeva ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]..3.

Il Comune di Favignana resisteva con controricorso.4.

La ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della richiesta dellaricorrente di sospensione del presente giudizio per concomitante pendenzadel giudizio per revocazione avverso la sentenza impugnata, atteso che, anorma dell'art. 398, comma 4, c.p.c., è solo il giudice davanti al quale èstata proposta la domanda di revocazione che ha il potere di sospenderesia il termine per proporre il ricorso per cassazione che il procedimentorelativo e che tale giudice, nel caso di specie, ha rigettato l’istanza.

D'altraparte, la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo diimprocedibilità del ricorso per cassazione, né, ove questo sia iniziato,sospende il relativo giudizio (v. in tal senso Cass., n. 31920/18; Cass, n.11413/2010; Cass., n. 21927/2009).Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/20262.

Tanto premesso, con il primo motivo si deducono “Violazione o falsaapplicazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. in relazione al comma 161dell’art. 1 della Legge 296/2006” (previa rinuncia all’ “eccezione relativaall’inapplicabilità della cd “scissione temporale” in relazione allanotificazione degli avvisi di accertamento tributari”, a seguito dellapronuncia delle Sezioni Unite n. 40543/21), stante l’intervenutadecadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione, per essere statol'atto impugnato non solo notificato in data 8/1/2018, quindi oltre iltermine quinquennale previsto dal comma 161 dell’art. 1 della legge296/2006, ma consegnato per la spedizione in data 5/1/2018, perciòcomunque oltre il predetto termine decadenziale.

Si evidenzia cheerroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il Comune, “giustaelenco nominativo allegato dall’Ufficio”, abbia dato prova della spedizionedell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza, avendo inveceprodotto solo “la fotocopia di una missiva rubricata come doc. 3, definita“prova della consegna dell’atto a [OSCURATO:PERSONA] per la spedizione”, sicchèla decisione si fonderebbe su un documento non presente agli atti dicausa, mentre quello presente in atti (ossia la presunta certificazionerilasciata da [OSCURATO:PERSONA]) risulterebbe di incerta provenienza (nonessendo il sottoscrittore munito di rappresentanza esterna dell’Ente poste)ed autenticità, in quanto prodotto in semplice fotocopia, pertanto nonavente valore di “certificazione”.

Tale missiva inoltre attesterebbel’accettazione della raccomandata in data 23/12/2017, mentre la sentenzaimpugnata afferma che la presa in carico dall’Ufficio postale sarebbeavvenuta in data 22/12/2017.

La ricorrente censura, altresì, la sentenzaimpugnata laddove ha confermato “la regolarità della notifica attraversoposte private (nella specie la [OSCURATO:SOCIETA].) per effetto delledisposizioni di cui al d.lgs. 58/2011”, sebbene la contribuente non abbia“mai sostenuto che la notifica sia stata eseguita direttamentedall’operatore privato”, atteso che il Comune “si limitò ad affidare leNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026operazioni di spedizione dell’atto impugnato ad un licenziatario privato,appunto la [OSCURATO:SOCIETA]. che, però, lo consegnò a [OSCURATO:PERSONA],Ufficio di Napoli, per la spedizione raccomandata solamente il successivo05.01.2018”, come da report sull’esito della spedizione in atti, senzaessere [OSCURATO:SOCIETA]., a quella data, in possesso della prescritta licenzaabilitativa, con conseguente irrilevanza, ai fini della tempestività dellanotifica, della presa in consegna dell’atto da parte dell’operatore privato e“nullità delle operazioni di spedizione postale”, in quanto eseguite dasoggetto privo di autorizzazione.Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevata la ininfluenza del possesso da parte diMunicipia S.p.a., alla data della notifica dell’atto impugnato, della licenzaabilitativa richiesta ai gestori di posta privata, atteso che, nel caso dispecie, è pacifico che la spedizione dell’atto sia avvenuta mediante [OSCURATO:SOCIETA]., sicchè non può ritenersi che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia agitoquale gestore di posta privata, non avendo provveduto direttamente allaconsegna dell’atto alla destinataria ed essendosi limitata a spedirlomediante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..Anche le censure svolte avverso la missiva in data 24/1/2019 di [OSCURATO:SOCIETA], che non costituirebbe una idonea certificazione, sono ininfluenti,fine di argomentare la tempestività della notifica, avendo invece utilizzatoesclusivamente l’ “elenco nominativo allegato dall’Ufficio”, da cui la Corteregionale ha desunto l’avvenuta presa in carico dell’atto, da partedell’Ufficio postale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’assunto secondo cui il giudiced’appello si sarebbe avvalso di un documento non presente in atti èindimostrato e, non solo contrasta con la sentenza che ne dà conto, ma èsmentito dal documento n. 3 allegato al controricorso, costituito dallacopia dell’avviso di accertamento impugnato con allegata copia “fronteretro” dell’avviso di ricevimento della raccomandata e copia della “distintaNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026analitica posta registrata raccomandata Smart” di [OSCURATO:PERSONA], cheriporta le prime due pagine dell’elenco, contenente anche il nominativodell’[OSCURATO:SOCIETA]., delle raccomandate spedite in data22/12/2017, documento a cui deve ritenersi abbia fatto riferimento laCorte regionale, del quale la ricorrente non ha eccepito la novità odiversità rispetto a quelli già prodotti nelle fasi di merito, sicchè non v’èragione per ritenerlo inesistente in atti.

Di tale documento la contribuente,limitandosi a prospettarlo semplicemente non prodotto, non ha rilevatoalcun vizio tale da inficiarne la idoneità probante l’avvenuta data dispedizione – peraltro sino a querela di falso, stante l’apposizione deltimbro postale sulla prima pagina dell’elenco recante il numerocomplessivo delle ulteriori pagine in consecuzione (v. in merito Cass., n.19547/2019) - positivamente valutata dalla CGT di II grado.

A talproposito, va rilevato che, comunque, il giudice di merito è libero didi prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso eche non gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tuttele allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite alprocesso (v., tra le altre Cass., n. 29730/2020), tra cui, nel caso di specie,il report estratto dal sito delle Poste di cui la ricorrente lamenta lapretermissione, evidentemente ritenuto recessivo dalla Corte regionale(report attestante, peraltro, lo “stato di lavorazione” e la data di consegnadella raccomandata ma non quella di spedizione).Poichè il giudice d’appello, sulla scorta del suddetto elenco, haaccertato l’avvenuta spedizione a mezzo posta della raccomandatacontenente l’avviso di accertamento in data 22/12/2017, correttamente èstata disattesa l’eccezione di “decadenza e/o prescrizione”.Quanto alla decadenza, le Sezioni Unite di questa Corte (sent.40543/2021) hanno affermato il seguente principio di diritto: « In materiadi notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questaNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, didecadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dallagiurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R.29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostandoné la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggettodeputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto deltermine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimentinecessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmentesuccessivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente .Pertanto, considerato che l’imposta in contestazione è relativa all’anno2012, alla data di spedizione dell’atto non era ancora maturato il terminequinquennale di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della l. 296/2006.Quanto all’eccezione di prescrizione, va rilevato che, mentre ladecadenza individua il periodo di tempo entro cui l'amministrazionefinanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposteo all'iscrizione a ruolo delle stesse, la prescrizione determina il lassotemporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisitodall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento.Nell’ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all’eserciziodel potere impositivo, mentre la prescrizione – che, per univocoorientamento giurisprudenziale, nel caso di specie matura decorso iltermine quinquennale ex art. 2948 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 21810/22,che richiama Cass., n. 9076/2017) - “può operare in sede di ‘recupero’ deltributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesaimpositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) edal definitivo accertamento del diritto al prelievo...” (Cass. n. 16893/2024).Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026Pertanto, attenendo la prescrizione alla fase riscossiva ed essendo, nelcaso di specie, ancora in discussione l’an debeatur, è evidentel’infondatezza della relativa eccezione.3.

Con il secondo motivo si deducono “Violazione o falsa applicazioneex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 395, comma 1 n.5)c.p.c., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull'esistenza diun giudicato esterno contrario alla sentenza impugnata, rappresentatodalla sentenza n. 963 del 13.10.2016, depositata in data 19.04.2017…,con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, all’esito delprocedimento R.G. 208/2016, ha accolto il ricorso promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Favignana avversol’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2010, riconoscendo infavore della ricorrente il diritto all’esenzione prevista dalla lettera i)dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 504/1992.”.

La ricorrente haevidenziato che, sebbene effettivamente la certificazione di cui all’art. 124disp. att. c.p.c. sia stata rilasciata successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, la formazione del giudicato sarebbe già statadocumentata in corso di causa, prima mediante il deposito dellanotificazione, in data 9/10/2023, della sentenza d’appello n. 7682/2023 epoi mediante la memoria illustrativa del 4/1/2024.

Detta sentenza dellaCTP n. 963/2017, nella prospettazione della ricorrente, stante la capacitàespansiva del giudicato esterno, avrebbe definitivamente accertato ildiritto della contribuente all’esenzione di cui all’art. 7, lett. 1, del d.lgs. n.504/1992, essendo provato, in via permanente, l’utilizzo dell’immobile inquestione da parte di un ente non commerciale e la sua destinazioneall’esclusivo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività socio-assistenziali, unici due requisiti individuati dalla sentenza della CTP perpoter fruire dell’esenzione, con conseguente irrilevanza della natura delsoggetto passivo dell’imposta.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026Premesso che la norma violata o falsamente interpretata non puòessere individuata nell’art. 395, n 5 c.p.c., che si limita a prevedere unadelle ipotesi di revocazione della sentenza, il motivo, ove si volesseritenere implicitamente dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., ècomunque infondato, atteso che il giudice di appello, lungi dal nonpronunciarsi sulla esistenza del giudicato, lo ha invece espressamenteescluso in ragione dell’omessa prova del passaggio in giudicato dellasentenza n. 963/2017, prova effettivamente non fornita, atteso che lastessa ricorrente ha ammesso che la relativa certificazione è statarilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e chedetta prova non poteva ritenersi adempiuta, in corso di causa, mediante ildeposito dalla mera notifica della sentenza d’appello o della memoriaillustrativa, che di per sé sole non dimostravano che non fosse statoproposto ricorso per cassazione.Tanto premesso, a prescindere dalla sussistenza o meno di una idoneaprova del passaggio in giudicato della sentenza della CTP in pendenza delgiudizio di appello, va rilevata la inconfigurabilità nel caso di specie di ungiudicato eccepibile nel presente giudizio, il cui thema decidendumart. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 anche nel caso di utilizzoindiretto del bene, ossia da parte di ente diverso da quelloproprietario/possessore, non avente scopo di lucro, che lo abbia destinatoesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali e alla necessità o meno che, in tal caso, anche il soggettopassivo dell’imposta (diverso dall’utilizzatore) debba comunque essere unente non commerciale.

Tali questioni non possono ritenersi copertedall’eccepito giudicato esterno, atteso che la suddetta sentenza n.963/2017, sulla scorta dell’interpretazione data dalla CTP all’art. 7,comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, individua i requisiti perl’esenzione dall’imposta ivi richiesti nell’utilizzo degli immobili tassati daNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026parte di un ente non commerciale e nel “non esercizio” di un’attivitàcommerciale da parte di tale ente, ritenendoli provati nel caso in esame.Pertanto, quello che costituirebbe l’elemento comune alle cause si risolve,in sostanza, in una questione che involge l’attività interpretativa dellanorma relativa ad una specifica esenzione dall’imposta, la qualenell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (cioè, delprecedente giurisprudenziale vincolante).

Ne consegue chel’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta afondamento della pronuncia – salvo che su tale pronuncia si sia formato ilgiudicato interno – non limitano il giudice dell’impugnazione nel potere diindividuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e nonsono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalladomanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzionemeramente strumentale rispetto alla decisione (v. tra le tante, Cass., n.2270/2024; Cass., n. 15215/2021).

Nel caso di specie, pertanto non puòravvisarsi alcuna efficacia di giudicato della suddetta sentenza in relazioneall’interpretazione data dalla CTP di Trapani dell’art. 7, comma 1, lett i) delcitato decreto, sulla scorta della quale quel giudice ha individuato irequisiti normativamente richiesti per beneficiare della specifica esenzioned’imposta, tanto più che la sentenza nemmeno affronta espressamente lequestioni oggetto del presente giudizio.

A ciò si aggiunga che, in relazioneall’accertamento dell’esercizio di attività non commerciale da partedell’associazione utilizzatrice del bene, compiuto dalla CTP(verosimilmente, in assenza di espressi riferimenti temporali contenutinella sentenza, in relazione al diverso anno di imposta per il quale è statorichiesto il tributo in contestazione in quel giudizio), va comunque esclusaNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026l’efficacia espansiva del giudicato esterno, in quanto elemento costitutivodella fattispecie suscettibile di variare nei diversi anni di imposta (v.

Cass.n. 4542/2026).4.

Con il terzo motivo si deducono “violazione o falsa applicazione exart. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 7, comma 1 lett. i), D.lgs.504/1992, per avere la sentenza impugnata respinto il ricorso in appelloerroneamente ritenendo, pur essendo l'immobile oggetto d'impostautilizzato in via esclusiva da un Ente non commerciale (AssociazioneMondo X) e destinato con modalità non commerciali e senza alcuno scopodi lucro ad attività di natura sociale ed assistenziale (prevalentementeComunità di recupero per tossicodipendenti): “III 1 - essere un requisitoprescritto dalla norma per la concessione del beneficio l’utilizzazionediretta dell’immobile da parte del soggetto passivo dell’imposta; III 2 -nonrisultare dimostrato che l’attività svolta negli immobili oggetto d’impostanon sia svolta con modalità di un’attività commerciale; III 3 -averel’utilizzatrice degli immobili, [OSCURATO:PERSONA] X, effettuato attività direcupero e restauro dei fabbricati di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. conconseguente contenuto “sostanzialmente” patrimoniale e compensativodel contratto di comodato gratuito; III 4 -essere gli immobili esposti inbilancio collocati tra le rimanenze e per tale motivo implicitamentedestinati alla vendita, generando una prospettiva di reddito “in virtù dellaristrutturazione operata dall’[OSCURATO:PERSONA] X”; III 5 -essere Isola disua natura svolge attività commerciale” ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA])fungendo, così, da “paravento” della prima.”.Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.Premesso che i punti da 2 a 5 in cui esso è articolato attengono avalutazioni fattuali e, pertanto, sollecitano, pur prospettando unaviolazione e falsa applicazione di legge, una inammissibile rivalutazionedei fatti e delle risultanze istruttorie (in particolare con riferimento alleNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026allegazioni fattuali e documentali menzionate nella trattazione dei punti 2e 5 del motivo, a sostegno della gratuità dell’attività svoltadall’[OSCURATO:PERSONA] X negli immobili tassati e del mancato esercizio diapprezzamento è sottratto al giudice di legittimità (Cass. n. 23872/2020;Cass., n. 8758/2017), condivisibilmente il giudice d’appello ha ritenuto lainsussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla contribuentedell’esenzione dall’imposta di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992.

Ciò aprescindere dalla natura commerciale o meno dell’attività svoltanell’immobile tassato e dal “contenuto patrimoniale compensativo”immobili tassati tra le rimanenze e pur essendo ammissibile, adeterminate condizioni, come poi si dirà, l’utilizzazione indiretta del bene(diversamente da quanto ritenuto dalla CGT, richiamando erroneamente asostegno l’art. 59, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997), atteso chel’esenzione deve in ogni caso ritenersi esclusa, nel caso di specie, dallanatura giuridica (società di capitale) del soggetto passivo d’impostanonché concedente l’immobile in comodato.A tal proposito, si rileva quanto segue.Il d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 8, espressamente rinvia, in tema diesenzioni dall'imposta municipale propria, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7,lett. i), in tema di imposta comunale sugli immobili, ai sensi delquale:” Sono esenti dall'imposta:…i) gli immobili utilizzati dai soggetti dicui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobiliposseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'impostaindipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cuiall'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222” (con laprecisazione che l’esplicito riferimento alle “modalità non commerciali” èstato introdotto dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

L’art. 9del d.lgs. n. 23/2011 individua al comma 1 i soggetti passivi dell’impostae disciplina nei commi successivi i criteri di applicazione agli stessi di taleimposta, sicchè ai soggetti passivi (tra i quali il proprietario/possessore delbene) va evidentemente riferita anche l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i)del d.lgs. n. 504/1992 richiamata dal comma 8 dell’art. 9.

D’altro canto,anche il sopracitato art. 7, nel disciplinare le esenzioni, non può cheriferirle ai soggetti passivi, che sono tenuti al pagamento dell’imposta, ilcui presupposto, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 504/1992, è il possessodi immobili, sicchè gli immobili “utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”sono pur sempre quelli posseduti dal soggetto passivoproprietario/possessore rientrante tra quelli di cui all’articolo 73.L’art. 1, comma 759, della l. 160/2019 (la quale ha abrogato ilsopracitato art. 9 comma 8), in tema di imposta municipale propria(“nuova IMU”), richiamando del pari espressamente l’articolo 7 del d.lgs.n. 504/1992, esplicita quanto sopra rilevato, stabilendo espressamenteche:” Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il qualesussistono le condizioni prescritte:…g) gli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allosvolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nellamedesima lettera i);si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre2012, n. 200”.I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unicodelle imposte sui redditi, richiamati dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett.i), sono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che nonhanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commercialenonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nelterritorio dello Stato”.Alla luce della suesposta ricostruzione normativa, ne deriva che sonoesenti dall’imposta gli immobili posseduti e utilizzati dagli “enti pubblici eprivati diversi dalle società” (oltre che dagli altri enti indicati nella lett. cdel sopracitato art. 73), destinati esclusivamente allo svolgimento conmodalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio1985, n. 222.La disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett.i) è stata interpretata da questa Corte, secondo un risalente e consolidatoorientamento, “nel senso che le previste esenzioni «presuppongono ilricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degliimmobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016,n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n.27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, aifini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo -rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività diassistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione- ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento ditali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia comeNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - (v., explurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n.14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226;Cass., 21 marzo 2012, n. 4502)” (Cass., n. 5962/2025).

Trattasi diopzione ermeneutica avallata anche dalla Corte Costituzionale nelleordinanze n. 429/2006 e n. 19/2007, secondo cui, l’art. 59, comma 1,lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo “che l'esenzione dall'ICIspetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art.7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significatoriconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e,quindi, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione”.“Di contro, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venutogradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, l'esenzionespetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'entepossessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche sel’immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro entenon commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dallanorma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenentealla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n.25508; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. Trib.,25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. Trib., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. Trib., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez.Trib., 1 luglio 2024, n. 17967).” (Cass., n. 5962/2025 cit.).Recependo tale ultimo orientamento, l’art. 1, comma 71, della legge30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto che l’art. 1, comma 759, lett. g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questorichiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1,comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cioè, in funzione diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026interpretazione autentica, e quindi con decorrenza retroattiva), nel sensoche: «a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sonoconcessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, letterac), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente ostrutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatariosvolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7,comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, conmodalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quandosono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i),del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di eserciziodefinitiva della strumentalità».

Questa Corte ha confermato che “la normain esame è chiaramente definita di interpretazione autentica, anche invirtù del richiamo all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente e siriferisce all’art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019 e allenorme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamenteall’ICI ed in particolare all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del1992, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 759, lett. g dellalegge n. 160 del 2019» (Cass., n. 17442/2024).Alla luce della suddetta norma di interpretazione autentica, si è,quindi, affermato che “in caso di concessione in comodato, l’esenzione daIMU (ma anche da ICI) può essere riconosciuta, sempreché: a) l’entecomodatario, al pari dell’ente comodante, rientri tra i soggetti previstidall’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b)l’ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all’entecomodante; c) l’ente comodatario utilizzi l’immobile per lo svolgimentoesclusivo con modalità non commerciali di «attività assistenziali,previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,ricreative e sportive», nonché di «attività di religione o di culto quelleNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione delclero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazionecristiana».” (Cass. n. 33584/2025).Riguardo alla definizione “collegamento strutturale o funzionale” traente comodante ed ente comodatario…., richiamando la giurisprudenza diquesta Corte, la circolare emanata dal Ministero dell’Economia e dellepropria (IMU) – Art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213(Legge di bilancio per l’anno 2024) – Norma interpretativa dell’art. 1,comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Immobiliutilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità noncommerciali delle attività meritevoli di tutela”), ha fornito (conargomentazioni sostanzialmente condivisibili) significative precisazionisulle condizioni indispensabili per usufruire dell’esenzione da IMU in casodi concessione in comodato dell’immobile.

Così, si è detto che il“collegamento funzionale” tra comodante e comodatario postula un«rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione dicompiti e nello svolgimento di attività diverse (...), ma istituzionalmenteconnesse, […] riconoscendo una relazione servente, un rapportofunzionale delle prestazioni svolte (...)», per cui esso «può ritenersisussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrinonel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità noncommerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alleistituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità».

Inparticolare, si è ritenuto che «tale nesso di strumentalità sussista qualoral’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sialegata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulticoerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente».….In definitiva, si può dire che: a) il “collegamento funzionale” presupponeNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomiche trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto dicomodato sull’immobile e che colloca l’ente comodatario in una posizioneausiliaria (attraverso l’esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispettoalle attività istituzionali dell’ente comodante; pertanto, in tale cornice, laconcessione in comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti; b) il“collegamento strutturale” presuppone l’inserimento di una pluralità di enticon ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale overticale, che colloca uno o più enti (tra cui il comodante) in posizione didominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui ilcomodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando unasservimento poliforme di funzioni e finalità istituzionali degli uni rispettoagli altri, in modo che l’ente comodatario sia vincolato ad agire comelonga manus dell’ente comodante; pertanto, in tale contesto, laconcessione in comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall’entecomodatario per conto e nell’interesse dell’ente comodante.”(Cass. n.33584/2025).Alla luce della suddetta ricostruzione, presupposto per l’estensionedell’esenzione all’utilizzazione indiretta del bene, rimane la necessarianatura non economica anche dell’ente comodante.A tal proposito, va evidenziato che l’art. 1, comma 759, lettera g) dellalegge 160/2019, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 71,della legge 213/2023, nello stabilire che gli immobili si intendonoposseduti “anche” nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggettodi cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, prevede una ipotesi aggiuntiva a quella, rimasta inalterata, in cuigli immobili sono “posseduti e utilizzati” direttamente dai soggetti di cuialla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992 e quindiNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026direttamente dagli “enti pubblici e privati diversi dalle società”, ossial’ipotesi, ulteriore ed eventuale, in cui siano posseduti da questi ultimi, invia mediata, mediante concessione del bene in comodato ad altro entenon commerciale.

In sostanza l’art. 1, comma 759, lettera g) della legge160/2019, come autenticamente interpretato, riguarda comunque gliimmobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992, i quali possono “anche” concederliin comodato ad enti del pari non commerciali, senza che ciò autorizzi aritenere che, in tale seconda ipotesi, la norma preveda che il comodantepossa essere un soggetto diverso da quelli di cui al citato comma 1dell’articolo 7.La necessaria natura non economica (anche) del comodante è inoltredel tutto congruente con la previsione del necessario collegamentostrutturale e funzionale tra il concedente e l’utilizzatore, che deveappartenere del pari ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),del d.P.R. n. 917/1986 (enti non economici) ed utilizzare gli immobili persvolgere le attività non commerciali di cui all'articolo 7, comma 1, letterai), del d.lgs. n. 504 del 1992, proprie del concedente, di cui il comodatarioè una longa manus.Orbene, nel caso di specie la concedente è una s.r.l. ed ha pertantouna natura giuridica incompatibile con quella di ente non commerciale,qualifica evidentemente non attribuibile ad una società di capitali, che èespressamente esclusa dal novero dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1,lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi e che non cessa diessere tale solo perché eventualmente inattiva (nemmeno essendovielementi, tra i quali il divieto statutario di distribuzione degli utili, perritenere che si tratti di una società commerciale avente i requisitinormativamente previsti dal d.lgs. n. 112/2017 per poter esserequalificata impresa sociale) e la cui natura commerciale nemmeno puòessere incisa, trattandosi di soggetto dotato di una autonoma personalitàNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026giuridica, dalla natura giuridica dei soggetti detentori delle quote delcapitale sociale, che, peraltro, nel caso di specie è incontestatamentedetenuto comunque da un’altra società di capitali (cooperativa a r.l.).Pertanto, essendo la contribuente una società di capitali, va senz’altroritenuto insussistente in capo alla stessa il requisito soggettivo per poterbeneficiare dell’esenzione dall’imposta, il quale deve coesistere con quellooggettivo, da accertarsi in concreto, inerente al tipo di attività espletatadall’utilizzatore dell’immobile e alla modalità di espletamento della stessa.Neppure può rilevare nel caso di specie la facoltà riconosciuta aicomuni dall’art. 1, comma 777 della legge 160/2019, di applicarel’esenzione dall’imposta dell’immobile dato in comodato gratuito ad unente non economico per l’esercizio di scopi istituzionali di assistenza ostatutari, atteso che il nuovo Regolamento comunale di Favignana, che harecepito detta previsione, è successivo all’anno di imposta cui si riferisce iltributo in questione e che comunque la legge n. 160/2019 ha carattereinnovativo e non di interpretazione autentica e pertanto non è applicabileretroattivamente, come chiarito da questa Corte (vedi Cass. 33757/24,Cass. 33760/24).Nel caso di specie, inoltre, non solo è del tutto assente, qualenecessario presupposto del collegamento funzionale tra enti, “unaconvenzione indipendente dal contratto di comodato sull’immobile e checolloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria”, ma, secondo lastessa prospettazione della contribuente, sarebbe ilpossessore/comodante a ricoprire, nel caso in esame, un ruolostrumentale al perseguimento degli obiettivi dell’associazione (enteutilizzatore) e quindi a rivestire una posizione ausiliaria rispettoall’utilizzatore.

Del pari è del tutto assente, quale necessario presuppostodel collegamento strutturale, una posizione di “dominio, controllo,direzione o coordinamento” della concedente rispetto alla comodataria,Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026la totalità delle quote della S.r.l., a trovarsi in una posizione disovraordinazione e controllo rispetto alla concedente.Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente soccombente vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese delgiudizio, che liquida in 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre200,00 euro per esborsi, spese generali ed accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di Favignana in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 1458/2024 depositata il 20/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1458/2024, depositata il 20/2/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appelloproposto dall’[OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026Trapani n. 1091/2019, che aveva a sua volta respinto l’impugnazione dellacontribuente avverso l’avviso di accertamento n. 258 relativo all’IMU2012.Il giudice d’appello – premesso che non risultava fornita prova delpassaggio in giudicato di sentenze favorevoli alla contribuente in tema diIMU, relative agli immobili oggetto di causa e premessa l’operatività delprincipio della scissione degli effetti della notifica tra notificante enotificato – rilevava che il Comune aveva dato prova della spedizionedell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza, ritenendo ilprovvedimento impugnato legittimamente notificato, stante l’ammissibilitàdell’utilizzo del servizio di posta privata. Richiamava l’orientamento diquesta Corte secondo il quale l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, deld.lgs. n. 504/1992 è dovuta soltanto in caso di utilizzo direttodell’immobile da parte dell’ente possessore, per l’espletamento dei suoicompiti istituzionali e non anche nel caso di utilizzo, in virtù di contratto dicomodato, da parte di soggetto diverso, anche se senza scopo di lucro.Evidenziava che non era dimostrato che l’attività svolta negli immobili nonfosse espletata con modalità commerciali, che il fatto che l’Isola disolo il fine di lucro, che il contratto di comodato tra la contribuente el’[OSCURATO:PERSONA] X aveva “contenuto patrimoniale e redditualecompensativo”, in quanto l’Associazione aveva effettuato il recupero degliimmobili di cui la società era proprietaria, esposti nei bilanci tra lerimanenze e perciò classificati quali “beni-merce” ossia destinati allavendita e che l’[OSCURATO:SOCIETA]. era interamente posseduta da altroente commerciale, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva tra i suoisoci l’[OSCURATO:PERSONA] X, “poneva in essere attività commerciali perchéi soci…traggono un vantaggio…dalla possibilità loro offerta di acquistarebeni o servizi… oppure di reperire occasioni di lavoro… a condizioni piùfavorevoli di quelle di mercato” e aveva quale oggetto sociale “servizi diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026trasporto di materiale edile…e di materiali e prodotti legati al mondo dellaristorazione e del catering;- organizzazione e gestione in proprio o perterzi di servizi di ristoro, ristoranti, bar, mense, chioschi, alberghi, tavolecalde, camping…nonché organizzazione di manifestazioni e attivitàculturali e convegni; - gestione e somministrazione di energia elettrica daimpianti gruppi elettrogeni;- interventi di restauro, ristrutturazione emanutenzione edilizia in proprio o per conto terzi; - produzione ecommercializzazione in Italia e all’estero di oggettistica di materiale varioa contenuto artigianale; - coltivazione di fondi agricoli ecommercializzazione dei relativi prodotti in Italia e all’estero, nonchèl’attività di zootecnia nei predetti fondi…” . Da tali elementi la Corteregionale rilevava, pertanto, l’emersione della “natura commerciale dellela controlla”.2. Avverso la sentenza n. 1458/2024 proponeva ricorso per cassazionela [OSCURATO:SOCIETA]..3. Il Comune di Favignana resisteva con controricorso.4. La ricorrente depositava memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della richiesta dellaricorrente di sospensione del presente giudizio per concomitante pendenzadel giudizio per revocazione avverso la sentenza impugnata, atteso che, anorma dell'art. 398, comma 4, c.p.c., è solo il giudice davanti al quale èstata proposta la domanda di revocazione che ha il potere di sospenderesia il termine per proporre il ricorso per cassazione che il procedimentorelativo e che tale giudice, nel caso di specie, ha rigettato l’istanza. D'altraparte, la pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo diimprocedibilità del ricorso per cassazione, né, ove questo sia iniziato,sospende il relativo giudizio (v. in tal senso Cass., n. 31920/18; Cass, n.11413/2010; Cass., n. 21927/2009).Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/20262. Tanto premesso, con il primo motivo si deducono “Violazione o falsaapplicazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. in relazione al comma 161dell’art. 1 della Legge 296/2006” (previa rinuncia all’ “eccezione relativaall’inapplicabilità della cd “scissione temporale” in relazione allanotificazione degli avvisi di accertamento tributari”, a seguito dellapronuncia delle Sezioni Unite n. 40543/21), stante l’intervenutadecadenza e/o prescrizione del diritto alla riscossione, per essere statol'atto impugnato non solo notificato in data 8/1/2018, quindi oltre iltermine quinquennale previsto dal comma 161 dell’art. 1 della legge296/2006, ma consegnato per la spedizione in data 5/1/2018, perciòcomunque oltre il predetto termine decadenziale. Si evidenzia cheerroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il Comune, “giustaelenco nominativo allegato dall’Ufficio”, abbia dato prova della spedizionedell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza, avendo inveceprodotto solo “la fotocopia di una missiva rubricata come doc. 3, definita“prova della consegna dell’atto a [OSCURATO:PERSONA] per la spedizione”, sicchèla decisione si fonderebbe su un documento non presente agli atti dicausa, mentre quello presente in atti (ossia la presunta certificazionerilasciata da [OSCURATO:PERSONA]) risulterebbe di incerta provenienza (nonessendo il sottoscrittore munito di rappresentanza esterna dell’Ente poste)ed autenticità, in quanto prodotto in semplice fotocopia, pertanto nonavente valore di “certificazione”. Tale missiva inoltre attesterebbel’accettazione della raccomandata in data 23/12/2017, mentre la sentenzaimpugnata afferma che la presa in carico dall’Ufficio postale sarebbeavvenuta in data 22/12/2017. La ricorrente censura, altresì, la sentenzaimpugnata laddove ha confermato “la regolarità della notifica attraversoposte private (nella specie la [OSCURATO:SOCIETA].) per effetto delledisposizioni di cui al d.lgs. 58/2011”, sebbene la contribuente non abbia“mai sostenuto che la notifica sia stata eseguita direttamentedall’operatore privato”, atteso che il Comune “si limitò ad affidare leNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026operazioni di spedizione dell’atto impugnato ad un licenziatario privato,appunto la [OSCURATO:SOCIETA]. che, però, lo consegnò a [OSCURATO:PERSONA],Ufficio di Napoli, per la spedizione raccomandata solamente il successivo05.01.2018”, come da report sull’esito della spedizione in atti, senzaessere [OSCURATO:SOCIETA]., a quella data, in possesso della prescritta licenzaabilitativa, con conseguente irrilevanza, ai fini della tempestività dellanotifica, della presa in consegna dell’atto da parte dell’operatore privato e“nullità delle operazioni di spedizione postale”, in quanto eseguite dasoggetto privo di autorizzazione.Il motivo è infondato.Va preliminarmente rilevata la ininfluenza del possesso da parte diMunicipia S.p.a., alla data della notifica dell’atto impugnato, della licenzaabilitativa richiesta ai gestori di posta privata, atteso che, nel caso dispecie, è pacifico che la spedizione dell’atto sia avvenuta mediante [OSCURATO:SOCIETA]., sicchè non può ritenersi che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia agitoquale gestore di posta privata, non avendo provveduto direttamente allaconsegna dell’atto alla destinataria ed essendosi limitata a spedirlomediante [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..Anche le censure svolte avverso la missiva in data 24/1/2019 di [OSCURATO:SOCIETA], che non costituirebbe una idonea certificazione, sono ininfluenti,fine di argomentare la tempestività della notifica, avendo invece utilizzatoesclusivamente l’ “elenco nominativo allegato dall’Ufficio”, da cui la Corteregionale ha desunto l’avvenuta presa in carico dell’atto, da partedell’Ufficio postale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’assunto secondo cui il giudiced’appello si sarebbe avvalso di un documento non presente in atti èindimostrato e, non solo contrasta con la sentenza che ne dà conto, ma èsmentito dal documento n. 3 allegato al controricorso, costituito dallacopia dell’avviso di accertamento impugnato con allegata copia “fronteretro” dell’avviso di ricevimento della raccomandata e copia della “distintaNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026analitica posta registrata raccomandata Smart” di [OSCURATO:PERSONA], cheriporta le prime due pagine dell’elenco, contenente anche il nominativodell’[OSCURATO:SOCIETA]., delle raccomandate spedite in data22/12/2017, documento a cui deve ritenersi abbia fatto riferimento laCorte regionale, del quale la ricorrente non ha eccepito la novità odiversità rispetto a quelli già prodotti nelle fasi di merito, sicchè non v’èragione per ritenerlo inesistente in atti. Di tale documento la contribuente,limitandosi a prospettarlo semplicemente non prodotto, non ha rilevatoalcun vizio tale da inficiarne la idoneità probante l’avvenuta data dispedizione – peraltro sino a querela di falso, stante l’apposizione deltimbro postale sulla prima pagina dell’elenco recante il numerocomplessivo delle ulteriori pagine in consecuzione (v. in merito Cass., n.19547/2019) - positivamente valutata dalla CGT di II grado. A talproposito, va rilevato che, comunque, il giudice di merito è libero didi prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso eche non gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tuttele allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite alprocesso (v., tra le altre Cass., n. 29730/2020), tra cui, nel caso di specie,il report estratto dal sito delle Poste di cui la ricorrente lamenta lapretermissione, evidentemente ritenuto recessivo dalla Corte regionale(report attestante, peraltro, lo “stato di lavorazione” e la data di consegnadella raccomandata ma non quella di spedizione).Poichè il giudice d’appello, sulla scorta del suddetto elenco, haaccertato l’avvenuta spedizione a mezzo posta della raccomandatacontenente l’avviso di accertamento in data 22/12/2017, correttamente èstata disattesa l’eccezione di “decadenza e/o prescrizione”.Quanto alla decadenza, le Sezioni Unite di questa Corte (sent.40543/2021) hanno affermato il seguente principio di diritto: « In materiadi notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questaNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, didecadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettivadegli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dallagiurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R.29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostandoné la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggettodeputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto deltermine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimentinecessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmentesuccessivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente .Pertanto, considerato che l’imposta in contestazione è relativa all’anno2012, alla data di spedizione dell’atto non era ancora maturato il terminequinquennale di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della l. 296/2006.Quanto all’eccezione di prescrizione, va rilevato che, mentre ladecadenza individua il periodo di tempo entro cui l'amministrazionefinanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposteo all'iscrizione a ruolo delle stesse, la prescrizione determina il lassotemporale decorso il quale si estingue il diritto di credito già acquisitodall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento.Nell’ordinamento tributario, pertanto, la decadenza si riferisce all’eserciziodel potere impositivo, mentre la prescrizione – che, per univocoorientamento giurisprudenziale, nel caso di specie matura decorso iltermine quinquennale ex art. 2948 c.c. (ex plurimis, Cass. n. 21810/22,che richiama Cass., n. 9076/2017) - “può operare in sede di ‘recupero’ deltributo solo successivamente al tempestivo esercizio della pretesaimpositiva (nell’arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta) edal definitivo accertamento del diritto al prelievo...” (Cass. n. 16893/2024).Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026Pertanto, attenendo la prescrizione alla fase riscossiva ed essendo, nelcaso di specie, ancora in discussione l’an debeatur, è evidentel’infondatezza della relativa eccezione.3. Con il secondo motivo si deducono “Violazione o falsa applicazioneex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 395, comma 1 n.5)c.p.c., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata sull'esistenza diun giudicato esterno contrario alla sentenza impugnata, rappresentatodalla sentenza n. 963 del 13.10.2016, depositata in data 19.04.2017…,con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, all’esito delprocedimento R.G. 208/2016, ha accolto il ricorso promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune di Favignana avversol’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2010, riconoscendo infavore della ricorrente il diritto all’esenzione prevista dalla lettera i)dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 504/1992.”. La ricorrente haevidenziato che, sebbene effettivamente la certificazione di cui all’art. 124disp. att. c.p.c. sia stata rilasciata successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata, la formazione del giudicato sarebbe già statadocumentata in corso di causa, prima mediante il deposito dellanotificazione, in data 9/10/2023, della sentenza d’appello n. 7682/2023 epoi mediante la memoria illustrativa del 4/1/2024. Detta sentenza dellaCTP n. 963/2017, nella prospettazione della ricorrente, stante la capacitàespansiva del giudicato esterno, avrebbe definitivamente accertato ildiritto della contribuente all’esenzione di cui all’art. 7, lett. 1, del d.lgs. n.504/1992, essendo provato, in via permanente, l’utilizzo dell’immobile inquestione da parte di un ente non commerciale e la sua destinazioneall’esclusivo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività socio-assistenziali, unici due requisiti individuati dalla sentenza della CTP perpoter fruire dell’esenzione, con conseguente irrilevanza della natura delsoggetto passivo dell’imposta.Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026Premesso che la norma violata o falsamente interpretata non puòessere individuata nell’art. 395, n 5 c.p.c., che si limita a prevedere unadelle ipotesi di revocazione della sentenza, il motivo, ove si volesseritenere implicitamente dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., ècomunque infondato, atteso che il giudice di appello, lungi dal nonpronunciarsi sulla esistenza del giudicato, lo ha invece espressamenteescluso in ragione dell’omessa prova del passaggio in giudicato dellasentenza n. 963/2017, prova effettivamente non fornita, atteso che lastessa ricorrente ha ammesso che la relativa certificazione è statarilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e chedetta prova non poteva ritenersi adempiuta, in corso di causa, mediante ildeposito dalla mera notifica della sentenza d’appello o della memoriaillustrativa, che di per sé sole non dimostravano che non fosse statoproposto ricorso per cassazione.Tanto premesso, a prescindere dalla sussistenza o meno di una idoneaprova del passaggio in giudicato della sentenza della CTP in pendenza delgiudizio di appello, va rilevata la inconfigurabilità nel caso di specie di ungiudicato eccepibile nel presente giudizio, il cui thema decidendumart. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 anche nel caso di utilizzoindiretto del bene, ossia da parte di ente diverso da quelloproprietario/possessore, non avente scopo di lucro, che lo abbia destinatoesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali e alla necessità o meno che, in tal caso, anche il soggettopassivo dell’imposta (diverso dall’utilizzatore) debba comunque essere unente non commerciale. Tali questioni non possono ritenersi copertedall’eccepito giudicato esterno, atteso che la suddetta sentenza n.963/2017, sulla scorta dell’interpretazione data dalla CTP all’art. 7,comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504/1992, individua i requisiti perl’esenzione dall’imposta ivi richiesti nell’utilizzo degli immobili tassati daNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026parte di un ente non commerciale e nel “non esercizio” di un’attivitàcommerciale da parte di tale ente, ritenendoli provati nel caso in esame.Pertanto, quello che costituirebbe l’elemento comune alle cause si risolve,in sostanza, in una questione che involge l’attività interpretativa dellanorma relativa ad una specifica esenzione dall’imposta, la qualenell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonvigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (cioè, delprecedente giurisprudenziale vincolante). Ne consegue chel’interpretazione ed individuazione della norma giuridica posta afondamento della pronuncia – salvo che su tale pronuncia si sia formato ilgiudicato interno – non limitano il giudice dell’impugnazione nel potere diindividuare ed interpretare la norma applicabile al caso concreto e nonsono, quindi, suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalladomanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo ad una funzionemeramente strumentale rispetto alla decisione (v. tra le tante, Cass., n.2270/2024; Cass., n. 15215/2021). Nel caso di specie, pertanto non puòravvisarsi alcuna efficacia di giudicato della suddetta sentenza in relazioneall’interpretazione data dalla CTP di Trapani dell’art. 7, comma 1, lett i) delcitato decreto, sulla scorta della quale quel giudice ha individuato irequisiti normativamente richiesti per beneficiare della specifica esenzioned’imposta, tanto più che la sentenza nemmeno affronta espressamente lequestioni oggetto del presente giudizio. A ciò si aggiunga che, in relazioneall’accertamento dell’esercizio di attività non commerciale da partedell’associazione utilizzatrice del bene, compiuto dalla CTP(verosimilmente, in assenza di espressi riferimenti temporali contenutinella sentenza, in relazione al diverso anno di imposta per il quale è statorichiesto il tributo in contestazione in quel giudizio), va comunque esclusaNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026l’efficacia espansiva del giudicato esterno, in quanto elemento costitutivodella fattispecie suscettibile di variare nei diversi anni di imposta (v. Cass.n. 4542/2026).4. Con il terzo motivo si deducono “violazione o falsa applicazione exart. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., dell’art. 7, comma 1 lett. i), D.lgs.504/1992, per avere la sentenza impugnata respinto il ricorso in appelloerroneamente ritenendo, pur essendo l'immobile oggetto d'impostautilizzato in via esclusiva da un Ente non commerciale (AssociazioneMondo X) e destinato con modalità non commerciali e senza alcuno scopodi lucro ad attività di natura sociale ed assistenziale (prevalentementeComunità di recupero per tossicodipendenti): “III 1 - essere un requisitoprescritto dalla norma per la concessione del beneficio l’utilizzazionediretta dell’immobile da parte del soggetto passivo dell’imposta; III 2 -nonrisultare dimostrato che l’attività svolta negli immobili oggetto d’impostanon sia svolta con modalità di un’attività commerciale; III 3 -averel’utilizzatrice degli immobili, [OSCURATO:PERSONA] X, effettuato attività direcupero e restauro dei fabbricati di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]. conconseguente contenuto “sostanzialmente” patrimoniale e compensativodel contratto di comodato gratuito; III 4 -essere gli immobili esposti inbilancio collocati tra le rimanenze e per tale motivo implicitamentedestinati alla vendita, generando una prospettiva di reddito “in virtù dellaristrutturazione operata dall’[OSCURATO:PERSONA] X”; III 5 -essere Isola disua natura svolge attività commerciale” ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA])fungendo, così, da “paravento” della prima.”.Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.Premesso che i punti da 2 a 5 in cui esso è articolato attengono avalutazioni fattuali e, pertanto, sollecitano, pur prospettando unaviolazione e falsa applicazione di legge, una inammissibile rivalutazionedei fatti e delle risultanze istruttorie (in particolare con riferimento alleNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026allegazioni fattuali e documentali menzionate nella trattazione dei punti 2e 5 del motivo, a sostegno della gratuità dell’attività svoltadall’[OSCURATO:PERSONA] X negli immobili tassati e del mancato esercizio diapprezzamento è sottratto al giudice di legittimità (Cass. n. 23872/2020;Cass., n. 8758/2017), condivisibilmente il giudice d’appello ha ritenuto lainsussistenza dei presupposti per il riconoscimento alla contribuentedell’esenzione dall’imposta di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992. Ciò aprescindere dalla natura commerciale o meno dell’attività svoltanell’immobile tassato e dal “contenuto patrimoniale compensativo”immobili tassati tra le rimanenze e pur essendo ammissibile, adeterminate condizioni, come poi si dirà, l’utilizzazione indiretta del bene(diversamente da quanto ritenuto dalla CGT, richiamando erroneamente asostegno l’art. 59, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997), atteso chel’esenzione deve in ogni caso ritenersi esclusa, nel caso di specie, dallanatura giuridica (società di capitale) del soggetto passivo d’impostanonché concedente l’immobile in comodato.A tal proposito, si rileva quanto segue.Il d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 8, espressamente rinvia, in tema diesenzioni dall'imposta municipale propria, al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7,lett. i), in tema di imposta comunale sugli immobili, ai sensi delquale:” Sono esenti dall'imposta:…i) gli immobili utilizzati dai soggetti dicui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobiliposseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'impostaindipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cuiall'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222” (con laprecisazione che l’esplicito riferimento alle “modalità non commerciali” èstato introdotto dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). L’art. 9del d.lgs. n. 23/2011 individua al comma 1 i soggetti passivi dell’impostae disciplina nei commi successivi i criteri di applicazione agli stessi di taleimposta, sicchè ai soggetti passivi (tra i quali il proprietario/possessore delbene) va evidentemente riferita anche l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i)del d.lgs. n. 504/1992 richiamata dal comma 8 dell’art. 9. D’altro canto,anche il sopracitato art. 7, nel disciplinare le esenzioni, non può cheriferirle ai soggetti passivi, che sono tenuti al pagamento dell’imposta, ilcui presupposto, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 504/1992, è il possessodi immobili, sicchè gli immobili “utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”sono pur sempre quelli posseduti dal soggetto passivoproprietario/possessore rientrante tra quelli di cui all’articolo 73.L’art. 1, comma 759, della l. 160/2019 (la quale ha abrogato ilsopracitato art. 9 comma 8), in tema di imposta municipale propria(“nuova IMU”), richiamando del pari espressamente l’articolo 7 del d.lgs.n. 504/1992, esplicita quanto sopra rilevato, stabilendo espressamenteche:” Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il qualesussistono le condizioni prescritte:…g) gli immobili posseduti e utilizzatidai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allosvolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nellamedesima lettera i);si applicano, altresì, le disposizioni di cui all' articolo91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nonché il regolamento diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre2012, n. 200”.I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unicodelle imposte sui redditi, richiamati dal d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett.i), sono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che nonhanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commercialenonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nelterritorio dello Stato”.Alla luce della suesposta ricostruzione normativa, ne deriva che sonoesenti dall’imposta gli immobili posseduti e utilizzati dagli “enti pubblici eprivati diversi dalle società” (oltre che dagli altri enti indicati nella lett. cdel sopracitato art. 73), destinati esclusivamente allo svolgimento conmodalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio1985, n. 222.La disposizione di cui al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett.i) è stata interpretata da questa Corte, secondo un risalente e consolidatoorientamento, “nel senso che le previste esenzioni «presuppongono ilricorrere di una duplice condizione costituita dall'utilizzazione diretta degliimmobili da parte dell'ente possessore e dall'esclusiva loro destinazione ad26 novembre 2008, n. 28160 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 luglio 2016,n. 14913; Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n.27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385); e si è, quindi, rimarcato che, aifini dell’integrazione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo -rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività diassistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione- ed un requisito soggettivo - costituito, a sua volta, dallo svolgimento ditali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia comeNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - (v., explurimis, Cass., 30 aprile 2019, n. 11409; Cass., 20 luglio 2016, n.14913; Cass., 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., 8 luglio 2015, n. 14226;Cass., 21 marzo 2012, n. 4502)” (Cass., n. 5962/2025). Trattasi diopzione ermeneutica avallata anche dalla Corte Costituzionale nelleordinanze n. 429/2006 e n. 19/2007, secondo cui, l’art. 59, comma 1,lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, prevedendo “che l'esenzione dall'ICIspetta per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, sianoanche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, attribuisce all'art.7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso significatoriconosciutogli dalla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione e,quindi, non innova la disciplina dei requisiti soggettivi dell'esenzione”.“Di contro, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venutogradualmente affermando nella giurisprudenza della Corte, l'esenzionespetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'entepossessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche sel’immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro entenon commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dallanorma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenentealla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n.25508; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. Trib.,25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n 27761;Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. Trib., 6 giugno2024, n. 17618; Cass., Sez. Trib., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez.Trib., 1 luglio 2024, n. 17967).” (Cass., n. 5962/2025 cit.).Recependo tale ultimo orientamento, l’art. 1, comma 71, della legge30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto che l’art. 1, comma 759, lett. g),della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questorichiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1,comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cioè, in funzione diNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026interpretazione autentica, e quindi con decorrenza retroattiva), nel sensoche: «a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sonoconcessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, letterac), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente ostrutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatariosvolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7,comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, conmodalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quandosono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i),del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di eserciziodefinitiva della strumentalità». Questa Corte ha confermato che “la normain esame è chiaramente definita di interpretazione autentica, anche invirtù del richiamo all’art. 1, comma 2, dello Statuto del contribuente e siriferisce all’art. 1, comma 759, lett. g, della legge n. 160 del 2019 e allenorme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamenteall’ICI ed in particolare all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del1992, espressamente richiamato dall’art. 1, comma 759, lett. g dellalegge n. 160 del 2019» (Cass., n. 17442/2024).Alla luce della suddetta norma di interpretazione autentica, si è,quindi, affermato che “in caso di concessione in comodato, l’esenzione daIMU (ma anche da ICI) può essere riconosciuta, sempreché: a) l’entecomodatario, al pari dell’ente comodante, rientri tra i soggetti previstidall’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b)l’ente comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato all’entecomodante; c) l’ente comodatario utilizzi l’immobile per lo svolgimentoesclusivo con modalità non commerciali di «attività assistenziali,previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,ricreative e sportive», nonché di «attività di religione o di culto quelleNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione delclero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazionecristiana».” (Cass. n. 33584/2025).Riguardo alla definizione “collegamento strutturale o funzionale” traente comodante ed ente comodatario…., richiamando la giurisprudenza diquesta Corte, la circolare emanata dal Ministero dell’Economia e dellepropria (IMU) – Art. 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213(Legge di bilancio per l’anno 2024) – Norma interpretativa dell’art. 1,comma 759, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Immobiliutilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità noncommerciali delle attività meritevoli di tutela”), ha fornito (conargomentazioni sostanzialmente condivisibili) significative precisazionisulle condizioni indispensabili per usufruire dell’esenzione da IMU in casodi concessione in comodato dell’immobile. Così, si è detto che il“collegamento funzionale” tra comodante e comodatario postula un«rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione dicompiti e nello svolgimento di attività diverse (...), ma istituzionalmenteconnesse, […] riconoscendo una relazione servente, un rapportofunzionale delle prestazioni svolte (...)», per cui esso «può ritenersisussistente ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrinonel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità noncommerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alleistituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità». Inparticolare, si è ritenuto che «tale nesso di strumentalità sussista qualoral’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sialegata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulticoerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente».….In definitiva, si può dire che: a) il “collegamento funzionale” presupponeNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomiche trova titolo in una convenzione indipendente dal contratto dicomodato sull’immobile e che colloca l’ente comodatario in una posizioneausiliaria (attraverso l’esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispettoalle attività istituzionali dell’ente comodante; pertanto, in tale cornice, laconcessione in comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti; b) il“collegamento strutturale” presuppone l’inserimento di una pluralità di enticon ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale overticale, che colloca uno o più enti (tra cui il comodante) in posizione didominio, controllo, direzione o coordinamento e gli altri enti (tra cui ilcomodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando unasservimento poliforme di funzioni e finalità istituzionali degli uni rispettoagli altri, in modo che l’ente comodatario sia vincolato ad agire comelonga manus dell’ente comodante; pertanto, in tale contesto, laconcessione in comodato dell’immobile si pone come mezzo per realizzare,incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall’entecomodatario per conto e nell’interesse dell’ente comodante.”(Cass. n.33584/2025).Alla luce della suddetta ricostruzione, presupposto per l’estensionedell’esenzione all’utilizzazione indiretta del bene, rimane la necessarianatura non economica anche dell’ente comodante.A tal proposito, va evidenziato che l’art. 1, comma 759, lettera g) dellalegge 160/2019, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 71,della legge 213/2023, nello stabilire che gli immobili si intendonoposseduti “anche” nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggettodi cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte suiredditi, prevede una ipotesi aggiuntiva a quella, rimasta inalterata, in cuigli immobili sono “posseduti e utilizzati” direttamente dai soggetti di cuialla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992 e quindiNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026direttamente dagli “enti pubblici e privati diversi dalle società”, ossial’ipotesi, ulteriore ed eventuale, in cui siano posseduti da questi ultimi, invia mediata, mediante concessione del bene in comodato ad altro entenon commerciale. In sostanza l’art. 1, comma 759, lettera g) della legge160/2019, come autenticamente interpretato, riguarda comunque gliimmobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma1 dell’articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992, i quali possono “anche” concederliin comodato ad enti del pari non commerciali, senza che ciò autorizzi aritenere che, in tale seconda ipotesi, la norma preveda che il comodantepossa essere un soggetto diverso da quelli di cui al citato comma 1dell’articolo 7.La necessaria natura non economica (anche) del comodante è inoltredel tutto congruente con la previsione del necessario collegamentostrutturale e funzionale tra il concedente e l’utilizzatore, che deveappartenere del pari ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c),del d.P.R. n. 917/1986 (enti non economici) ed utilizzare gli immobili persvolgere le attività non commerciali di cui all'articolo 7, comma 1, letterai), del d.lgs. n. 504 del 1992, proprie del concedente, di cui il comodatarioè una longa manus.Orbene, nel caso di specie la concedente è una s.r.l. ed ha pertantouna natura giuridica incompatibile con quella di ente non commerciale,qualifica evidentemente non attribuibile ad una società di capitali, che èespressamente esclusa dal novero dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1,lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi e che non cessa diessere tale solo perché eventualmente inattiva (nemmeno essendovielementi, tra i quali il divieto statutario di distribuzione degli utili, perritenere che si tratti di una società commerciale avente i requisitinormativamente previsti dal d.lgs. n. 112/2017 per poter esserequalificata impresa sociale) e la cui natura commerciale nemmeno puòessere incisa, trattandosi di soggetto dotato di una autonoma personalitàNumero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026giuridica, dalla natura giuridica dei soggetti detentori delle quote delcapitale sociale, che, peraltro, nel caso di specie è incontestatamentedetenuto comunque da un’altra società di capitali (cooperativa a r.l.).Pertanto, essendo la contribuente una società di capitali, va senz’altroritenuto insussistente in capo alla stessa il requisito soggettivo per poterbeneficiare dell’esenzione dall’imposta, il quale deve coesistere con quellooggettivo, da accertarsi in concreto, inerente al tipo di attività espletatadall’utilizzatore dell’immobile e alla modalità di espletamento della stessa.Neppure può rilevare nel caso di specie la facoltà riconosciuta aicomuni dall’art. 1, comma 777 della legge 160/2019, di applicarel’esenzione dall’imposta dell’immobile dato in comodato gratuito ad unente non economico per l’esercizio di scopi istituzionali di assistenza ostatutari, atteso che il nuovo Regolamento comunale di Favignana, che harecepito detta previsione, è successivo all’anno di imposta cui si riferisce iltributo in questione e che comunque la legge n. 160/2019 ha carattereinnovativo e non di interpretazione autentica e pertanto non è applicabileretroattivamente, come chiarito da questa Corte (vedi Cass. 33757/24,Cass. 33760/24).Nel caso di specie, inoltre, non solo è del tutto assente, qualenecessario presupposto del collegamento funzionale tra enti, “unaconvenzione indipendente dal contratto di comodato sull’immobile e checolloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria”, ma, secondo lastessa prospettazione della contribuente, sarebbe ilpossessore/comodante a ricoprire, nel caso in esame, un ruolostrumentale al perseguimento degli obiettivi dell’associazione (enteutilizzatore) e quindi a rivestire una posizione ausiliaria rispettoall’utilizzatore. Del pari è del tutto assente, quale necessario presuppostodel collegamento strutturale, una posizione di “dominio, controllo,direzione o coordinamento” della concedente rispetto alla comodataria,Numero registro generale 20836/2024Numero sezionale 2705/2026Numero di raccolta generale 16978/2026Data pubblicazione 30/05/2026la totalità delle quote della S.r.l., a trovarsi in una posizione disovraordinazione e controllo rispetto alla concedente.Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente soccombente vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese delgiudizio, che liquida in 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre200,00 euro per esborsi, spese generali ed accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]