CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 27823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30396/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO . 1338/2019 depositata il22/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agente della Riscossione accoglieva l’istanza con cui lasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. chiedeva di essere ammessa alla rateazione del debito portato dagli avvisi di addebito nn. 36820130007350421000, 36820130007373869000 e 36820130007372455000. Successivamente, in data 2 luglio 2015, la società contribuente presentava all’Ente di esazione istanza dirimborso e/o ricalcolo della detta rateazione, lamentando, da un lato, l’illegittimità del metodo utilizzato, che non risulterebbe disciplinato da alcuna norma e dall’altro, l’illecita applicazione dell’anatocismo e la mancanza di informazione etrasparenza sulle condizioni della dilazione concessa. 2. In data 2/11/2015 la società contribuente proponeva ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Milano, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio rifiuto dell’Agente della Riscossione serbato su detta istanzae chiedendo il rimborso di quantoversato, ovvero l’imputazione di dette somme al residuo dovuto, ovvero ancora la revoca della dilazione e la contestuale emissione di un nuovo piano di ammortamento. Resisteva ADER, sostenendo nel merito l’infondatezza delle eccezioni avverse, attesa la correttezza dell’operato dell’Ente di esazione, il quale aveva provveduto alla concessione di un piano di ammortamento alla francese, evidenziando che, a seguito dell’introduzione del D.L. 16/2012, il debitore ha la facoltà di chiedere un piano a rate variabili e l’applicazione di interessi sulle somme rateizzate è espressamente previsto dall’art. 21 del d.P.R. 602/73. L’Agenzia resistente evidenziava, inoltre, che l’art. 1194 c.c. stabilisce che il debitore nonpuò imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore e che, in ogni caso, il pagamento fatto in conto di capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi. 3. Con sentenza n. 1199/2017, depositata il 9 febbraio 2017, la CTP, rilevato che ai sensi dell’art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento al capitale, anziché agli interessi, senza il consenso del creditore, e che l’applicazione degli intere ssi sulle somme rateizzate è prevista dall’art. 21 D.P.R. 602/73, respingeva il ricorso. 4. Con sentenza n. 1338/2019, depositata il 22 marzo 2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava quindi l’appello della società. 5. Avverso detta sentenza ricorre la contribuente con un motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso,rubricato “Violazione degli artt. 19, co. 1, e 21, co. 1 D.p.r. n. 602/1973– Denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1°, D.Lgs. n. 546/1992 e 360, comma 1, n, 3, c.p.c.”, la società contribuente deduce plurime censure. 2. Allega in primo luogo la ricorrente che l’Agente della Riscossione avrebbe errato nell’applicare il c.d. “ metodo alla francese”, comportante l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, senza che detto sistema sia normativamente disciplinato, ma applicato unicamente in base alla [OSCURATO:PERSONA] di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, ed inoltre in violazione dei doveri di trasparenza e del divieto di anatocismocontemplato dall’art. 1283 cod. civ. 2.1. Lecensure sono in parte infondat e , in parte inammissibil i . In via generale, la scelta del metodo di computo operata dall’Ente è legittima, anche in ragione del fatto che, come correttamente rilevato dalla CTR, l’art. 1194 c.c. prevede, quale regime ordinario dell’obbligazione civile, che “ Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. Pur rilevata l’assoluta genericità del rilievo, deve rilevarsiche la contestazione del difetto di trasparenza delle condizioni di rateizzazione applicate non coglie nel segno, perché il metodo di ammortamento a rata fissa è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale , la [OSCURATO:PERSONA] di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19 del DPR n. 602/1973, laddove, al comma 1-ter dispone che “Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”. La disposizione richiamata può ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie . L’alternativa consentita dal comma 1-ter prevede “rate variabili d’importo crescente”, che giunge ad una risultato economico analogo a quello dell’ammortamento alla francese, ma con un impegno finanziario graduato nel tempo man mano che ci si allontana dalla crisi di liquidità , è eccezione che riveste una coerente funzione nell’ambito della riscossione coattiva. Può quindi enuclearsi il seguente principio di diritto: « In materia di rateizzazione dei debiti di natura fiscale, l’applicazione del c.d. “metodo di ammortamento alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima , non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza, in quanto tale criterio è predeterminato e manifestato attraverso un atto dell’Ente di portata generale, la [OSCURATO:PERSONA] di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, che a sua volta trova un chiaro aggancio normativo nell’art. 19, comma 1 ter del DPR n. 602/1973 , da ritenersi norma generale estensibile, per eadem ratio, a tutte le forme di rateizzazione fiscale quali forme sostanziali di riscossione delle entrate tributarie ». 2.2. La contestazione avente ad oggetto l’anatocismo è inammissibile per la genericità della censura proposta. N on può infatti ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l’utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che taleasserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni voltea dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Ad ogni buon conto, è opportuno rilevare che l’art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata. Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati aicontratti di mutuo e di leasing , v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie,del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. Da ultimo, la censura risulta infondata anche sotto il profilo del mancato rispetto dell’art. 821 c.c., norma che si limita a prevedere che gli interessi-frutti civili “si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto”: la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell’interesse composto e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell’interesse semplice. 3. Lamenta inoltre la ricorrente che il giudice di appello abbia errato nel ritenere legittima l’applicazione degli interessi di dilazione anche alle somme irrogate a titolo di sanzione, in violazione del disposto di cui all’art. l’art. 2 del D.lgs. 472/1997, per cui “Le somme irrogate a titolo disanzione non producono interessi”. 3.1. La censura è fondata. Ha affermato questa Corte, con orientamento al quale si vuole dare continuità, che “ In tema di riscossione delle imposte, in caso di rateizzazione nel pagamento delle somme iscritte a ruolo, non sono dovuti gli interessi di mora sulle somme richieste a titolo di sanzioni, atteso che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 21, del d.P.R. n. 602 del 1973” (Cass. n. 16553/2018; n. 16810/2020) 4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere accoltonei termini di cui in motivazione; la sentenzaimpugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Cor