CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21234/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, via Leone IV n. 99; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 15; A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 21234/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1830/2018, pubblicata il 24 aprile 2019, notificata il 2 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, con cui erano state respinte le domande proposte dalla predetta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con cui si chiedeva, in via principale, l'accertamento della usurarietà del tasso complessivo applicato al contratto di leasing nonché del c.d. T.E.MO. e del T.A.N.M0 del finanziamento e, in via subordinata, l'accertamento di asserite violazioni delle norme codicistiche in tema di determinazione dell'oggetto del contratto, anatocismo e autonomia contrattuale, nonché de divieto di abuso di dipendenza economica ai sensi della legge n. 198/1998 e, infine, la restituzione di somme indebitamente corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di interessi. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da quattro motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la "Violazione L. 108/16, L. 24/01, art. 644 c.p. e art. 1815, comma 2, c.c., con riferimento in particolare agli interessi moratori, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - motivazione apparente in relazione all'art 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - nullità della sentenza", e in particolare denuncia che il giudice di appello non A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 21234/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi abbia ritenuto applicabile la legge 108/1996 agli interessi moratori, né, una volta dichiarata la nullità delle clausole contrattuali, abbia dichiarato la gratuità dell'intero finanziamento ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. da intendersi non solo come mancata corresponsione all'Istituto di credito degli interessi illeciti pattuiti, ma anche di quelli c.d. dovuti/corrispettivi. Deduce inoltre che le affermazioni della Corte territoriale in ordine all'infondatezza dell'appello sarebbero del tutto "apparenti" secondo l'insegnamento della stessa Corte Suprema (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 8053/2014 e 2095/2018 e 1461/2018). 1.1. Il primo motivo è inammissibile sia con riferimento alle violazioni di legge evocate sia ai profili di nullità denunciati. La ricorrente lamenta che la Corte di appello di Milano avrebbe ritenuto "la legge n. 108 del 1996 non applicabile agli interessi moratori, quando invece sarebbe ormai pacifico ed indiscusso che gli interessi di mora soggiacciono alla normativa alla normativa antiusura al pari degli interessi corrispettivi". Dalla lettura della sentenza impugnata emerge esattamente il contrario; ritiene in proposito la Corte di appello «che l'eventuale nullità della clausola negoziale relativa agli interessi di mora (in forza della sostenuta applicabilità anche a questi delle disposizioni di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., su cui l'appellante si è ampiamente diffusa e che anche da ultimo è stata affermata da ord. Cass. n. 27442/18) non possa in alcun modo comportare che l'utilizzatore non sia tenuto al pagamento di qualsiasi interesse, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione degli importi percepiti a titolo di corrispettivo del finanziamento. Escluso che la nullità della clausola relativa agli interessi di mora comporti la nullità dell'intero contratto (come del resto nemmeno preteso dall'attore, che ne vuole mantenere tutti gli altri effetti afferenti l'esecuzione, quali il pagamento dei canoni ed il riscatto del bene locato ad esaurimento del rapporto) la tesi attorea sembra far riferimento ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1815 II com. c.c. (...)". (pag. 5-6 sentenza impugnata).A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 21234/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] riportate affermazioni sono in linea con quanto affermato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dirimendo il contrasto sussistente in ordine alla applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori e alle conseguenze dell'avvenuto superamento del tasso soglia, ha, tra l'altro, chiarito che «Una volta che il giudice di merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace. In tale evenienza si applica la regola generale del risarcimento per il creditore di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art.1224 c.c., sempre che quelli siano lecitamente convenuti». (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19597, punto IV, in motivazione). In tale condivisibile prospettiva, non convincono le doglianze di parte ricorrente che si appuntano su una pretesa violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c., tale da inferire la non debenza di alcuno interesse (corrispettivo e moratorio) e, per le stesse ragioni, neppure quelle che deducono la nullità della sentenza e la perplessità della motivazione. 2. Con il secondo motivo "Motivazione apparente e "perplessa" (incomprensibile), con conseguente violazione dell'art. 360, n. 3 c.p.c. in punto di esclusione dell'anatocismo conseguente al sistema di ammortamento c.d. alla francese" si contesta, in particolare, l'affermazione secondo cui "Detto sistema (ammortamento alla francese) tuttavia non A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 21234/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata". Infine, lamenta che "non è consentito mascherare un artificioso incremento del piano di ammortamento perché il calcolo dell'interesse in quest'ultimo caso deve avvenire secondo le regole dell'interesse semplice" accezione contenuta nel citato d.l. n. 394/2000 (in proposito, richiama Cass. nn. 11632 del 2010 e 23192 del 2017). 2.1. Inammissibile è anche questo secondo motivo nel quale parte ricorrente insiste nel dolersi della apparenza e perplessità della motivazione della sentenza impugnata in modo del tutto generico, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte al riguardo, ma limitandosi a dedurre in modo assertivo che "l'ammortamento alla francese comporta l'anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. poiché ad ogni scadenza gli interessi maturati verrebbero, di fatto, dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata, facendo in modo che gli stessi interessi continuino a partecipare al computo degli interessi successivi proprio perché vengono capitalizzati". In proposito, la Corte di appello nel rispondere alla doglianza dell'appellante secondo cui «l'usurarietà si produrrebbe per effetto dell'anatocismo previsto dal contratto», ha ritenuto tale censura «ai limiti dell'inammissibilità stante la sua genericità, pare dunque fare riferimento al sistema di ammortamento c.d. alla francese» ha logicamente osservato che «detto sistema non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, unicamente calcolati sulla quota di capitale ancora dovuta per il periodo di riferimento della rata». 3. Con il terzo motivo "Omessa pronuncia in punto di diniego di consulenza tecnica d'ufficio (come esplicitamente e reiteratamente richiesto) A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 21234/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento all'art. 360, n. 4 c.p.c.", il ricorrente contesta che la Corte di appello abbia disatteso la richiesta di CTU privando l'appellante della possibilità di ottenere una pronuncia sul merito della controversia instaurata, in completa violazione degli artt. 61 e 112 c.p.c., con conseguente nullità della decisione impugnata. 3.1. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale -dopo aver osservato che «è pacifico in causa come il contratto di leasing stipulato dalle parti abbia avuto regolare esecuzione , con tempestivo pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di tutti i canoni e gli interessi corrispettivi pattuiti (e riscatto del bene oggetto di leasing alla scadenza del rapporto»- ha aggiunto «fino alla proposizione dell'appello, poi, non è stato contestato che gli interessi corrispettivi (ai sensi dell' art. 3 del contratto indicizzati all'Euribor 365 3ml, al momento della conclusione del contratto pari a al 4,520%) fossero del tutto conformi alle prescrizioni in materia di usura, e tali debbono essere considerati, stante la tardività prima ancora che la fondatezza) del relativo motivo di appello» (pag. 4 sentenza impugnata) e affermando ciò, ha ritenuto - come correttamente sottolineato dalla parte controricorrente - implicitamente non ammissibile e rilevante l'espletamento della richiesta CTU (cfr. controricorso pagg. 21 e 22). 4. Con il quarto motivo "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché non osservanza della statuizione della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 77/2018" il ricorrente lamenta, tra l'altro, che le spese avrebbero dovuto essere totalmente compensate sussistendo i "gravi motivi", in relazione al complesso tecnicismo ed al continuo evolversi giurisprudenziale sui punti oggetto del giudizio. 4.1. Parimenti inammissibile infine il quarto motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare A.C. 18 marzo 2022 r.g.n. 21234/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (tra molte, di recente, Sez. 6-3 26 aprile 2019 n.11329, in conformità a Sez. U, 15 luglio 2005 n. 14989). In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 8000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione