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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 13617/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12265/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.A. - in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , con sede in Conegliano (TV), alla [OSCURATO:PERSONA]. 1 - con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 131/L, in persona del procuratorespeciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Acunti. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difes i , giusta procura speciale allegata al controricorso , da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza della Libertà n. 13. - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA] PALO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla viaM.

Carucci n. 31 , in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso il decretodel [OSCURATO:PERSONA] , d epositato il 24 / 01 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 26 luglio 2019, pronunciato ex art. 14 - quinquies della legge n. 3 del 2012, il giudice designato del Tribunale di Mantova dichiarò aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il reclamo promosso contro questo provvedimento da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fu respinto dal Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, con decreto del 24 gennaio 2020, reso nel contraddittorio anche con i predetti debitori.

1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i) conscio delle contrastanti soluzioni interpretative manifestatesi nella giurisprudenza di merito, preferì quella per cui la valutazione del requisito della meritevolezza del debitore non dovesse compiersi ai fini (e, quindi, al momento) dell'apertura della liquidazione, riguardando il successivo momento della (eventuale) esdebitazione, vero baricentro della procedura liquidatoria.

Differì, pertanto, ogni valutazione sul punto all’esito di quest’ultima; ii) con riguardo alle censure della reclamante circa la relazione dell’O.C.C., asseritamente non “particolareggiata”, rimarcò che ciò che ivi mancava «è l’indicazione della partecipazione dei debitori nella società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., quali soci accomandanti, circostanza riconosciuto dalla difesa dei reclamati e dell'OCC, e che, peraltro, non rientra tra i rilievi mossi in sede di reclamo alla relazione stessa».

Osservò, tuttavia, sulla base di quanto esposto dalla difesa del Ricci e della Bonori circa la concreta inconsistenza patrimoniale di detta società, «che l’omissione non può dirsi tale da compromettere la rappresentazione dell’attivo patrimoniale»; iii) con riferimento al lamentato “silenzio” sul “cospicuo patrimonio mobiliare”, in particolare degli arredi delle unità immobiliari dei debitori, ritenne «provato che il mobilio è oggetto di contratto di comodato da parte di tale [OSCURATO:PERSONA]»; iv ) disattese la doglianza della reclamante circa il fatto che «tra gli “atti dispositivi degli ultimi cinque anni”, la relazione (“copia-incollando” il ricorso) omette di riferire l'unica disposizione potenzialmente pregiudizievole, ovvero la trascrizione “contro” del 28.12.2016 che risulta dalla visura sintetica presso l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al n. 18055 reg. part.».

Affermò, in proposito, che, «In realtà, tale atto dispositivo risulta indicato a pag. 16, paragrafo 6, sub 2), della relazione, di tal che il richiamo a Cass. Civ.Sez. 1 26/6/18 n. 16856, in punto di interpretazione di cosa debba intendersi per “atti di frode” del debitore […], non è pertinente»; v) evidenziò, infine, che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale oggetto dell’ulteriore censura della reclamante risaliva a data anteriore al quinquennio, sicché poteva giustificarsi il suo mancato inserimento nella relazione dell’O.C.C.,atteso che «non esiste riferimento normativo che giustifichi o imponga al gestore di estendere il perimetro ad un periodo maggiore del quinquennio».

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, ex art. 111 Cost. p er la cassazione d el decreto, affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti solo intimati gli altri destinatari della notificazione del ricorso suddetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato, pregiudizialmente, che, dalla procura allegata in calce al controricorso, si evince che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno attribuito l’incarico di rappresentarli e difenderli nell’odierno giudizio di legittimità agli [OSCURATO:PERSONA] (del Foro di Mantova) e [OSCURATO:PERSONA] (del Foro di Roma), eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza della Libertà n. 13.

1.1. Pertanto, la diversa indicazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale loro difensore (unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e domiciliatario, rinvenibile, invece, nell’epigrafe del controricorso suddetto, deve considerarsi evidentemente frutto di refuso.

2. Ancora in via pregiudiziale, quanto alla proponibilità dell’odierno ricorso ex art. 111 Cost., deve osservar si che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere ammissibile il rimedio suddetto nei confronti dei provvedimenti che siano dotati dei requisiti della definitività e della decisorietà.

2.1. Ad avviso del Collegio, il provvedimento reiettivo del reclamo promosso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quinquies, comma 1, e 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012, contro il provvedimento con cui il giudice designato abbia dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento risulta munito non solo del requisito della definitività, essendo indubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile», ma pure di quello rappresentato dalla decisorietà, se non altro perché priva il debitore della disponibilità del suo patrimonio, che viene assoggettato ad esecuzione concorsuale.

Del resto, con riferimento alle più comuni procedure di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore) - si ritiene pacificamente ammissibile analogo ricorso avverso il provvedimento che decide il reclamo contro il decreto di omologa o di suo diniego dell’accordo o del piano predetti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095 del 2019; Cass. n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022), ed è innegabile che, a differenza di quelle procedure, la liquidazione del patrimonio ha un impatto più invasivo, in quanto non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione, né è previsto un procedimento di omologazione da parte del tribunale.3.

Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-tere seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dell’art. 1322 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Falsa applicazione dell’istituto liquidatorio.

Assenza del giudizio di meritevolezza e di diligenza.

Errata individuazione del momento in cui tale giudizio deve essere utilmente espletato ».

Si ascrive al decreto impugnato di avere ritenuto, erroneamente, che il requisito della meritevolezza del debitore debba essere valutato soltanto nella successiva fase, peraltro meramente eventuale, della sua richiesta di ammissione al beneficio della esdebitazione exart. 14-terdecies della legge n. 3 del 2012.

Si assume che tale conclusione non può essere condivisa perché non trova conforto nelle norme di riferimento, né, a dire della ricorrente, nella ratiodella legge suddetta, la quale «intende favorire il debitore meritevole e deve ritenersi tale solo chi abbia dimostrato di avere agito con le dovuta diligenza nell'assumere le obbligazioni e, soprattutto, di non aver tenuto condotte in frode ai creditori»; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dell’art. 1322 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Inammissibilità della domanda di liquidazione».

Viene contestato al tribunale di avere sminuito l’importanza (non ritenendola “tale da compromettere la rappresentazione dell’attivo patrimoniale”) del fatto, oggettivo ed incontroverso, che la relazione dell’O.C.C. aveva omesso di indicare la partecipazione dei debitori, quali soci accomandanti, nella [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C..

Si insiste nell’affermare che «l’omissione ricade su una condizione di ammissibilità dell’istanza, indipendentemente dalla sua incidenza nel caso concreto, dal momento che la domanda era e rimane incompleta, inattendibile e impedisce di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Tale verifica non deve essere affidata ai creditori e neppure al Tribunale, ma alla diligenza del debitore e dell'organismo di composizione della crisi a ciò incaricatoex lege, pena l’inammissibilità della domanda».

Si lamenta, inoltre, che il provvedimento impugnato nemmeno aveva considerato «determinante un’altra omissione della domanda e, soprattutto, della relazione: gli arredi che occupano la villa di 23 vani e 700 mq, del valore stimato in un milione di euro, la cui esistenza è provata dalla relazione fotografica datata 26.9.2018 ad opera del CTU incaricato nel corso dell’esecuzione immobiliare. […] Solo in sede di reclamo, i debitori producono una scrittura privata con la quale concedono tutto il loro mobilio ad un terzo estraneo, sig. [OSCURATO:PERSONA], in comodato gratuito precarioex art. 1810 c.c., registrato in data 16 aprile 2013, ovvero dodici giorni dopo l’iscrizione dell’ipoteca del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reg. part. 743, reg. gen. 6387, a seguito del decreto ingiuntivoottenuto dalla banca cedente.

Sommessamente si ritiene che si tratti di un accordo palesemente in fronde ai creditori o comunque elusivo delle loro ragioni, perché è evidente che è fin troppo semplice (e costa anche poco) vergare poche righe su un foglio con un soggetto compiacente e poi portarlo alla registrazione, rendendolo così opponibile.

Per tacere del fatto che essendo le fotografie del CTU del2018, il comodatario non ha nemmeno avuto la “accortezza” di spostar e i mobili dalla villa, lasciandoli nella disponibilità dei debitori e deli loro familiari»; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dell’art. 1322 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Mancata segnalazione degli atti del debitore impugnati dai creditori».

Si imputa al tribunale di avere riconosciuto che la relazione dell’O.C.C. aveva omesso di riferire l’esistenza di un atto pregiudizievole (costituzione di un fondo patrimoniale, poi dichiarato illegittimo ed inefficace da diverse pronunce giudiziali rese sulle rispettive domande dei creditori) compiuto dai debitori, ritenendo, tuttavia, che, trattandosi di atto anteriore al quinquennio rispetto alla richiesta di liquidazione del loro patrimonio, non vi era alcun obbligo di segnalarlo. 4.Rileva preliminarmente il Collegio che l’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276, co mma 2 , c od. p roc. c iv , lascia libero il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene più liquida (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30745 del 2019 ; Cass. n. 12313 del 2023).

4.1. Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può esseredecisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminarepreviamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economiaprocessuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo checomporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttostoche su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 cod. p roc . c iv. ( cfr .

Cass. n. 363 del 2019, oltra alla già citata Cass. n. 12313 del 2023).

5. Alla stregua di tali principi, può esaminarsi prioritariamente il già descritto secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza, per le ragioni di seguito esposte, consente di ritenere assorbiti gli altri.

5.1. Con esso si assume, sostanzialmente, chela proposta di accordo formulata dal Ricci e dalla Bonori doveva considerarsiinammissibile perché non consentiva di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale, essendo pacifico che la relazione non aveva fatto menzione alcunadella partecipazione degli stessi nella [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., né degli arredi della villada essi abitata.

5.2. Orbene, è indubbio, innanzitutto, che si è al cospetto di una questione non già di mero fatto ( evidentemente inammissibile in questa sede), come assumono il Ricci e la Bonori, bensìdi diritto, per violazione delle prescrizioni dell’articolo14-ter, comma 3, della legge n. 3 del 2012, il quale prevede che la relazione dell’O .

C .

C . deve essere accompagnata dall’inventario di tutti i beni del debitore, con specifica indicazione di quelli in suo possesso, e deve essere “particolareggiata”.

5.2.1. Tanto premesso, ne consegue che, nella specie, detta relazione non avrebbe potuto omette re (come, invece, pacificamente avvenuto) l’esistenza di un asset, ancorché di valore pari a zero, ma avrebbe dovuto darne conto riferendo, per l’appunto, che eraun bene privo di valore.5.2.2.

A maggior ragione non si giustifica l’omessa menzione e valutazione, nella medesima relazione, d i beni mobili (costituenti l’arredo della villa abitata dai debitori) che erano di proprietà de gli odierni controricorrenti, benché concessi in comodato ad un te rzo (che, peraltro, nemmeno li aveva spostati dalla villa, lasciandoli, così, nella concreta fruibilità dei debitori e dei loro familiari), tanto più che il comodatario è tenuto alla restituzione dei beni non appena il comodante gliene faccia richiesta.

5.2.3. Trattasi, in entrambi i casi, di omissioniricadentisu una condizione di ammissibilità dell’istanza(cfr. Art. 14-ter, comma 5, della legge n. 3 del 212, a tenore del quale “La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economicae patrimoniale del debitore”), indipendentemente dalla sua incidenza nel caso concreto, dal momento che, per effetto delle stesse, la domanda era incompleta e d impedi va di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del Ricci e della Bonori: verifica, quest’ultimanon affidata ai creditori , né al t ribunale, ma alla diligenza del debitore e dell'organismo di composizione della crisi a ciò incaricatoex lege.

6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deve essere accolto quanto al suo secondo motivo, assorbit i gli altri.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Mantova, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il secondo motivo d el ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarandone assorbiti gli altri .

Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Mantova, in diversa composizione collegiale,per il nuovo esam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12265/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.A. - in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , con sede in Conegliano (TV), alla [OSCURATO:PERSONA]. 1 - con sede in Roma , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 131/L, in persona del procuratorespeciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale delle Milizie n. 9 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Acunti. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difes i , giusta procura speciale allegata al controricorso , da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianopresso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza della Libertà n. 13. - controricorrent i - e [OSCURATO:PERSONA] PALO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla viaM. Carucci n. 31 , in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimati - avverso il decretodel [OSCURATO:PERSONA] , d epositato il 24 / 01 /20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 26 luglio 2019, pronunciato ex art. 14 - quinquies della legge n. 3 del 2012, il giudice designato del Tribunale di Mantova dichiarò aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il reclamo promosso contro questo provvedimento da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., fu respinto dal Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, con decreto del 24 gennaio 2020, reso nel contraddittorio anche con i predetti debitori. 1.2. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale: i) conscio delle contrastanti soluzioni interpretative manifestatesi nella giurisprudenza di merito, preferì quella per cui la valutazione del requisito della meritevolezza del debitore non dovesse compiersi ai fini (e, quindi, al momento) dell'apertura della liquidazione, riguardando il successivo momento della (eventuale) esdebitazione, vero baricentro della procedura liquidatoria. Differì, pertanto, ogni valutazione sul punto all’esito di quest’ultima; ii) con riguardo alle censure della reclamante circa la relazione dell’O.C.C., asseritamente non “particolareggiata”, rimarcò che ciò che ivi mancava «è l’indicazione della partecipazione dei debitori nella società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C., quali soci accomandanti, circostanza riconosciuto dalla difesa dei reclamati e dell'OCC, e che, peraltro, non rientra tra i rilievi mossi in sede di reclamo alla relazione stessa». Osservò, tuttavia, sulla base di quanto esposto dalla difesa del Ricci e della Bonori circa la concreta inconsistenza patrimoniale di detta società, «che l’omissione non può dirsi tale da compromettere la rappresentazione dell’attivo patrimoniale»; iii) con riferimento al lamentato “silenzio” sul “cospicuo patrimonio mobiliare”, in particolare degli arredi delle unità immobiliari dei debitori, ritenne «provato che il mobilio è oggetto di contratto di comodato da parte di tale [OSCURATO:PERSONA]»; iv ) disattese la doglianza della reclamante circa il fatto che «tra gli “atti dispositivi degli ultimi cinque anni”, la relazione (“copia-incollando” il ricorso) omette di riferire l'unica disposizione potenzialmente pregiudizievole, ovvero la trascrizione “contro” del 28.12.2016 che risulta dalla visura sintetica presso l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al n. 18055 reg. part.». Affermò, in proposito, che, «In realtà, tale atto dispositivo risulta indicato a pag. 16, paragrafo 6, sub 2), della relazione, di tal che il richiamo a Cass. Civ.Sez. 1 26/6/18 n. 16856, in punto di interpretazione di cosa debba intendersi per “atti di frode” del debitore […], non è pertinente»; v) evidenziò, infine, che l'atto costitutivo di fondo patrimoniale oggetto dell’ulteriore censura della reclamante risaliva a data anteriore al quinquennio, sicché poteva giustificarsi il suo mancato inserimento nella relazione dell’O.C.C.,atteso che «non esiste riferimento normativo che giustifichi o imponga al gestore di estendere il perimetro ad un periodo maggiore del quinquennio». 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, ex art. 111 Cost. p er la cassazione d el decreto, affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre sono rimasti solo intimati gli altri destinatari della notificazione del ricorso suddetto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato, pregiudizialmente, che, dalla procura allegata in calce al controricorso, si evince che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno attribuito l’incarico di rappresentarli e difenderli nell’odierno giudizio di legittimità agli [OSCURATO:PERSONA] (del Foro di Mantova) e [OSCURATO:PERSONA] (del Foro di Roma), eleggendo domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla Piazza della Libertà n. 13. 1.1. Pertanto, la diversa indicazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale loro difensore (unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e domiciliatario, rinvenibile, invece, nell’epigrafe del controricorso suddetto, deve considerarsi evidentemente frutto di refuso. 2. Ancora in via pregiudiziale, quanto alla proponibilità dell’odierno ricorso ex art. 111 Cost., deve osservar si che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritenere ammissibile il rimedio suddetto nei confronti dei provvedimenti che siano dotati dei requisiti della definitività e della decisorietà. 2.1. Ad avviso del Collegio, il provvedimento reiettivo del reclamo promosso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quinquies, comma 1, e 10, comma 6, della legge n. 3 del 2012, contro il provvedimento con cui il giudice designato abbia dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento risulta munito non solo del requisito della definitività, essendo indubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile», ma pure di quello rappresentato dalla decisorietà, se non altro perché priva il debitore della disponibilità del suo patrimonio, che viene assoggettato ad esecuzione concorsuale. Del resto, con riferimento alle più comuni procedure di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore) - si ritiene pacificamente ammissibile analogo ricorso avverso il provvedimento che decide il reclamo contro il decreto di omologa o di suo diniego dell’accordo o del piano predetti (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4451 del 2018; Cass. n. 10095 del 2019; Cass. n. 21828 del 2021; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 35976 del 2022), ed è innegabile che, a differenza di quelle procedure, la liquidazione del patrimonio ha un impatto più invasivo, in quanto non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione, né è previsto un procedimento di omologazione da parte del tribunale.3. Fermo quanto precede, i formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-tere seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dell’art. 1322 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Falsa applicazione dell’istituto liquidatorio. Assenza del giudizio di meritevolezza e di diligenza. Errata individuazione del momento in cui tale giudizio deve essere utilmente espletato ». Si ascrive al decreto impugnato di avere ritenuto, erroneamente, che il requisito della meritevolezza del debitore debba essere valutato soltanto nella successiva fase, peraltro meramente eventuale, della sua richiesta di ammissione al beneficio della esdebitazione exart. 14-terdecies della legge n. 3 del 2012. Si assume che tale conclusione non può essere condivisa perché non trova conforto nelle norme di riferimento, né, a dire della ricorrente, nella ratiodella legge suddetta, la quale «intende favorire il debitore meritevole e deve ritenersi tale solo chi abbia dimostrato di avere agito con le dovuta diligenza nell'assumere le obbligazioni e, soprattutto, di non aver tenuto condotte in frode ai creditori»; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dell’art. 1322 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Inammissibilità della domanda di liquidazione». Viene contestato al tribunale di avere sminuito l’importanza (non ritenendola “tale da compromettere la rappresentazione dell’attivo patrimoniale”) del fatto, oggettivo ed incontroverso, che la relazione dell’O.C.C. aveva omesso di indicare la partecipazione dei debitori, quali soci accomandanti, nella [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.. Si insiste nell’affermare che «l’omissione ricade su una condizione di ammissibilità dell’istanza, indipendentemente dalla sua incidenza nel caso concreto, dal momento che la domanda era e rimane incompleta, inattendibile e impedisce di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Tale verifica non deve essere affidata ai creditori e neppure al Tribunale, ma alla diligenza del debitore e dell'organismo di composizione della crisi a ciò incaricatoex lege, pena l’inammissibilità della domanda». Si lamenta, inoltre, che il provvedimento impugnato nemmeno aveva considerato «determinante un’altra omissione della domanda e, soprattutto, della relazione: gli arredi che occupano la villa di 23 vani e 700 mq, del valore stimato in un milione di euro, la cui esistenza è provata dalla relazione fotografica datata 26.9.2018 ad opera del CTU incaricato nel corso dell’esecuzione immobiliare. […] Solo in sede di reclamo, i debitori producono una scrittura privata con la quale concedono tutto il loro mobilio ad un terzo estraneo, sig. [OSCURATO:PERSONA], in comodato gratuito precarioex art. 1810 c.c., registrato in data 16 aprile 2013, ovvero dodici giorni dopo l’iscrizione dell’ipoteca del [OSCURATO:DATA_NASCITA], reg. part. 743, reg. gen. 6387, a seguito del decreto ingiuntivoottenuto dalla banca cedente. Sommessamente si ritiene che si tratti di un accordo palesemente in fronde ai creditori o comunque elusivo delle loro ragioni, perché è evidente che è fin troppo semplice (e costa anche poco) vergare poche righe su un foglio con un soggetto compiacente e poi portarlo alla registrazione, rendendolo così opponibile. Per tacere del fatto che essendo le fotografie del CTU del2018, il comodatario non ha nemmeno avuto la “accortezza” di spostar e i mobili dalla villa, lasciandoli nella disponibilità dei debitori e deli loro familiari»; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dell’art. 1322 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Mancata segnalazione degli atti del debitore impugnati dai creditori». Si imputa al tribunale di avere riconosciuto che la relazione dell’O.C.C. aveva omesso di riferire l’esistenza di un atto pregiudizievole (costituzione di un fondo patrimoniale, poi dichiarato illegittimo ed inefficace da diverse pronunce giudiziali rese sulle rispettive domande dei creditori) compiuto dai debitori, ritenendo, tuttavia, che, trattandosi di atto anteriore al quinquennio rispetto alla richiesta di liquidazione del loro patrimonio, non vi era alcun obbligo di segnalarlo. 4.Rileva preliminarmente il Collegio che l’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276, co mma 2 , c od. p roc. c iv , lascia libero il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene più liquida (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 30745 del 2019 ; Cass. n. 12313 del 2023). 4.1. Infatti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può esseredecisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminarepreviamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economiaprocessuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo checomporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttostoche su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 cod. p roc . c iv. ( cfr . Cass. n. 363 del 2019, oltra alla già citata Cass. n. 12313 del 2023). 5. Alla stregua di tali principi, può esaminarsi prioritariamente il già descritto secondo motivo di ricorso, la cui fondatezza, per le ragioni di seguito esposte, consente di ritenere assorbiti gli altri. 5.1. Con esso si assume, sostanzialmente, chela proposta di accordo formulata dal Ricci e dalla Bonori doveva considerarsiinammissibile perché non consentiva di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale, essendo pacifico che la relazione non aveva fatto menzione alcunadella partecipazione degli stessi nella [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., né degli arredi della villada essi abitata. 5.2. Orbene, è indubbio, innanzitutto, che si è al cospetto di una questione non già di mero fatto ( evidentemente inammissibile in questa sede), come assumono il Ricci e la Bonori, bensìdi diritto, per violazione delle prescrizioni dell’articolo14-ter, comma 3, della legge n. 3 del 2012, il quale prevede che la relazione dell’O . C . C . deve essere accompagnata dall’inventario di tutti i beni del debitore, con specifica indicazione di quelli in suo possesso, e deve essere “particolareggiata”. 5.2.1. Tanto premesso, ne consegue che, nella specie, detta relazione non avrebbe potuto omette re (come, invece, pacificamente avvenuto) l’esistenza di un asset, ancorché di valore pari a zero, ma avrebbe dovuto darne conto riferendo, per l’appunto, che eraun bene privo di valore.5.2.2. A maggior ragione non si giustifica l’omessa menzione e valutazione, nella medesima relazione, d i beni mobili (costituenti l’arredo della villa abitata dai debitori) che erano di proprietà de gli odierni controricorrenti, benché concessi in comodato ad un te rzo (che, peraltro, nemmeno li aveva spostati dalla villa, lasciandoli, così, nella concreta fruibilità dei debitori e dei loro familiari), tanto più che il comodatario è tenuto alla restituzione dei beni non appena il comodante gliene faccia richiesta. 5.2.3. Trattasi, in entrambi i casi, di omissioniricadentisu una condizione di ammissibilità dell’istanza(cfr. Art. 14-ter, comma 5, della legge n. 3 del 212, a tenore del quale “La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economicae patrimoniale del debitore”), indipendentemente dalla sua incidenza nel caso concreto, dal momento che, per effetto delle stesse, la domanda era incompleta e d impedi va di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del Ricci e della Bonori: verifica, quest’ultimanon affidata ai creditori , né al t ribunale, ma alla diligenza del debitore e dell'organismo di composizione della crisi a ciò incaricatoex lege. 6. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deve essere accolto quanto al suo secondo motivo, assorbit i gli altri. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Mantova, in diversa composizione collegiale, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il secondo motivo d el ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarandone assorbiti gli altri . Cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Mantova, in diversa composizione collegiale,per il nuovo esam
Decreto Cassazione n. 13617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris