CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14804/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13274/2025Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 14804/2026Data pubblicazione 18/05/20261. — Nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio diDiodato del Castello, aperta nel 2020 ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 3 del2012, la ex coniuge [OSCURATO:PERSONA] proponeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]istanza di revoca del provvedimento di apertura della procedura e,comunque, di sospensione delle operazioni di vendita immobiliare, stantel’esistenza di un proprio credito di € 700.000,00 - non rappresentato nelladomanda e non rilevato dall’OCC – a titolo di utili dell’impresa familiare exart. 230-bis c.c. costituita nel 1983, non distribuiti e impiegati dal maritoper l’acquisto dei terreni ove insistono gli immobili in vendita.1.1.— In particolare la Carugno allegava che con scrittura privatadel 20.5.2009 il marito si era riconosciuto debitore e si era impegnato apagare il suddetto credito entro il 31.12.2014, in difetto obbligandosi atrasferire alla moglie il 50% degli immobili; quindi in data 13.1.2021 leaveva trasferito la piena proprietà degli immobili, con una scrittura privataper l’accertamento della cui autenticità la stessa aveva agito in giudizio,trascrivendo la domanda nei RRII, ove non era stato invece trascritto ildecreto di apertura della procedura; inoltre in data 8.7.2022 aveva iscrittoipoteca giudiziale su alcuni immobili dell’ex marito a causa del mancatoadempimento dell’obbligo di mantenimento delle figlie (per complessivi €900.000,00), stabilito con la sentenza di separazione del 29.7.2009.1.2. — [OSCURATO:PERSONA] depositava una relazione ove dichiarava chené la moglie (pur a conoscenza dell’apertura della procedura) né il maritole avevano mai riferito di tali crediti, e chiedeva disporsi la revoca dellaprocedura per atti distrattivi in frode ai creditori compiuti dal debitore incorso di procedura, non opponibili anche se trascritti prima della tardivatrascrizione del decreto di apertura della procedura.1.3. — Con provvedimento del 2.4.2024 il GD ha disposto il depositodella relazione della Liquidatrice presso la Procura della Repubblica e haordinato la liberazione degli immobili per procedere alla vendita.1.4. — [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo in data 19.4.2024,anche nei confronti dell’ex coniuge, chiedendo la revoca dell’apertura dellaNumero registro generale 13274/2025Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 14804/2026Data pubblicazione 18/05/2026procedura per la sua originaria inammissibilità, e in subordine lasospensione delle operazioni di vendita; a tal fine ha: i) ribadito l’esistenzadel credito e l’insussistenza di collusione tra ex coniugi in danno deicreditori; ii) evocato Cass. 13617/2023 sull’inammissibilità della domandadi liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 in caso di inadempimentodell’obbligo di depositare la documentazione prescritta; iii) lamentatol’omessa valutazione della posteriorità della trascrizione del decreto diapertura della procedura prevista dall’art. 14-quinquies comma 2, lett. d)l.cit. rispetto alle proprie pregresse trascrizioni e iscrizioni.1.5. — Analogo reclamo è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].1.6. — Il Tribunale di Isernia, riuniti i due reclami, con decreto del29.5.2025 li ha dichiarati inammissibili.In particolare ha ritenuto: i) che il rinvio all’art. 10, comma 6, della l. n. 3del 2012 – e quindi al regime di reclamabilità ex art. 739 c.p.c.,applicabile in quanto compatibile – è previsto solo negli artt. 14-quinquies,comma 1 (apertura della liquidazione) e 14-octies, comma 4 (formazionedello stato passivo); ii) che l’art. 14-terdecies ammette espressamente lareclamabilità della dichiarazione dell’esdebitazione (comma 4) e della suarevoca (comma 6); iii) che invece il provvedimento oggetto di reclamo,avendo natura ordinatoria, non rientrerebbe in alcuna delle suddettecategorie; iv) che, nonostante la natura concorsuale e pubblicistica dellaprocedura, avente finalità esecutivo-satisfattive, non può esserearbitrariamente esteso il regime dei mezzi di impugnazione, in assenza diuna norma simile all’art. 26 l.fall.; v) che anche nel regime del nuovoCodice, l’art. 124 CCII può essere applicato solo laddove espressamenterichiamato (v. artt. 273, comma 5, e 275, comma 6, CCII).1.7. — Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso straordinario per cassazione, affidato ad un unico motivo, cuil’intimata procedura di Liquidazione ha resistito con controricorso.1.8. — Il P.M. ha depositato memoria scritta, concludendo perl’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 13274/2025Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 14804/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 disp.prel c.c. e degli artt. 14-ter e 14-quinquies, l.n. 3 del 2012, per avere il tribunale ritenuto inammissibile il reclamoproposto contro il provvedimento con cui il GD ha dato impulso allaprocedura di liquidazione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], ordinandola liberazione degli immobili, nonostante la richiesta della ex coniugefronte della mancata inclusione del proprio ingente credito nella situazionedebitoria, degli atti dispositivi compiuti dal debitore in pendenza diprocedura e della mancata trascrizione del decreto di apertura.Il motivo è fondato e va accolto, per quanto di ragione.3. — Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsostraordinario ex art. 111 comma 7 Cost. sollevata dalla proceduracontroricorrente per asserito difetto del requisito di decisorietà delprovvedimento impugnato, in ragione dell’asserita natura meramenteordinatoria del decreto del GD contro cui il reclamo è stato dichiaratoinammissibile.3.1.— In linea generale, questa Corte ha più volte applicato anche allaprocedura di liquidazione patrimoniale ex art. 14-ter e s. della l. n. 3 del2012 il principio, elaborato in materia fallimentare, della ammissibilità delricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost. avverso il decreto exart. 26 l.fall. di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei benicompresi nell’attivo del fallimento, in quanto provvedimento avente naturadecisoria e definitiva (da ultimo, Cass. n. 5137 e n. 5139 del 2026).Di recente è stato però anche chiarito che i requisiti della decisorietà edefinitività, ai fini della proponibilità del ricorso straordinario percassazione contro il provvedimento che si pronunci sulla sospensione delleoperazioni di vendita, ex art. 108 l.fall., postulano che vi sia stata unadefinitiva aggiudicazione del bene (Cass. n. 575 e n. 1467 del 2026).Numero registro generale 13274/2025Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 14804/2026Data pubblicazione 18/05/20263.2. — Nel caso in esame, ciò che rende ammissibile il ricorsostraordinario è invece il contenuto “declinatorio” del provvedimentoimpugnato, con cui il tribunale ha sostanzialmente privato la partereclamante del controllo giudiziale di merito sulla statuizione del GD che siè pronunciato sulla istanza di sospensione delle operazioni di vendita,nella specie negandola.In altri termini, è stato violato il diritto ad un controllo del giudice delreclamo sui provvedimenti adottati dal giudice monocratico in tema disospensione della fase esecutiva della procedura di liquidazione (esegnatamente delle operazioni di vendita immobiliare), con effetti diretti esostitutivi.3.3. — Invero, come affermato da questa Corte, nella procedura di«liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. dellal. n. 3 del 2012 il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica,in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e diformazione del passivo – in forza dell'esplicito rinvio all'art. 10, comma 6,contenuto, rispettivamente, nei successivi artt. 14-quinquies, comma 1, e14-octies, comma 3 della stessa legge – ma anche alla fase di liquidazionedel patrimonio ex art. 14-novies della l. già citata, nel corso del cuisvolgimento è onere delle parti interessate impugnare con il reclamo exart. 739 c.p.c. gli eventuali atti lesivi dei propri diritti, in virtù dei principigenerali di efficienza delle procedure concorsuali liquidatorie e di stabilitàdelle vendite giudiziarie, sottesi anche all'art. 2929 c.c., che involgonoaltresì la tutela dell'aggiudicatario» (Cass. n. 29918 del 2025).Difatti, nella procedura di sovraindebitamento la fase di “liquidazione” èstrutturata (con le dovute semplificazioni) sulla falsariga della fase di“liquidazione dell’attivo” nella procedura di fallimento – della quale laprima condivide natura concorsuale, oltre che ratio e finalità – così cheanche gli altri provvedimenti adottati dal giudice delegato che si rivelinolesivi dei diritti del debitore, dei creditori o di altri interessati, possonoessere assoggettati a reclamo nelle medesime forme e termini deiprocedimenti in camera di consiglio; genus cui appartiene quello che vedeNumero registro generale 13274/2025Numero sezionale 1714/2026Numero di raccolta generale 14804/2026Data pubblicazione 18/05/2026la proposizione di un’istanza al giudice della procedura e la decisione diquest’ultimo, previa assunzione di informazioni e con l’attivazione, se delcaso, del contraddittorio.Pertanto, il provvedimento di rigetto della istanza di sospensione delleoperazioni di vendita (adottato ai sensi dell’art. 14-novies, comma 2, l.3/2012) ben poteva essere impugnato con reclamo, da proporre entrodieci giorni dalla avvenuta comunicazione, nelle forme di cui agli artt. 737e s. c.p.c. (in quanto compatibili).Di qui l’erroneità della dichiarata inammissibilità del reclamo già e percome proposto dalla odierna ricorrente.4. — Il decreto va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Isernia che,in diversa composizione, provvederà all’esame del reclamo proposto dallaodierna ricorrente, oltre che a statuire sulle spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto erinvia al Tribunale di Isernia in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro