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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05189/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26816-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3267/13/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 06/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente, esercente un'attività di agriturismo con alloggio e ristorazione, impugnava un avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativo all'anno d'imposta 2004, avviso che rideterminava il suo reddito mediante accertamento induttivo; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando che dall'esame della documentazione emerge che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva dei ricavi in assenza dei presupposti previsti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto nel processo verbale di contestazione non si riscontra alcun rilievo mosso dai verificatori in relazione alla corretta tenuta della contabilità aziendale né tanto meno sono state riscontrate dai verificatori delle anomalie nella determinazione dei ricavi e pertanto il recupero dei maggiori ricavi deve ritenersi del tutto illegittimo in quanto derivante dall'applicazione di presunzioni in fattispecie in cui le stesse non potevano essere utilizzate.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2018 n. 26816 sez.

MT - ud. 27-01-2022 -2- con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto anche in assenza di rilievi sulla irregolare tenuta della contabilità è consentito all'Ufficio procedere alla rettifica sulla base di presunzioni, nella specie basate sulle consegne da parte della lavanderia di federe per quanto riguarda l'attività di alloggio e di coprimacchia per l'attività di ristorazione.

Il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. n. 736 del 2021; Cass. n. 30276 del 2017); in tema di accertamento dei redditi di impresa, l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento (Cass. n. 32129 del 2018); ai fini della ricostruzione del reddito, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 Ric. 2018 n. 26816 sez.

MT - ud. 27-01-2022 -3- L/v del d.P.R. n. 600 del 1973, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile in base alla verifica del consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, poiché vi è diretta correlazione tra detto consumo e gli interventi effettuati sui pazienti (Cass. n. 30782 del 2018); in tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico (Cass. n. 27552 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che dall'esame della documentazione emerge che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva dei ricavi in assenza dei presupposti previsti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto nel processo verbale di contestazione non si riscontra alcun rilievo mosso dai verificatori in relazione alla corretta tenuta della contabilità aziendale né tanto meno sono state riscontrate dai verificatori delle anomalie nella determinazione dei ricavi e pertanto il recupero dei maggiori ricavi deve ritenersi del tutto illegittimo in quanto derivante dall'applicazione di presunzioni in fattispecie in cui le stesse non potevano essere utilizzate - non ha considerato che l'Ufficio, pur di fronte ad una contabilità tenuta regolarmente come nel caso di specie, può procedere ad un accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. tutte le volte in cui sia stato adoperato un criterio coerente con la natura e le Ric. 2018 n. 26816 sez.

MT - ud. 27-01-2022 -4- Ati caratteristiche dell'attività presa in esame: nella specie è stato perfettamente coerente e ragionevole assumere, quali criteri per valutare induttivamente il reddito della parte contribuente, delle presunzioni basate sulle consegne da parte della lavanderia: di federe per quanto riguarda l'attività di alloggio e di coprimacchia per l'attività di ristorazione.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio12022.

Il PFesidente Magro occi Dik-poisrrAIrri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26816-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3267/13/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 06/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la parte contribuente, esercente un'attività di agriturismo con alloggio e ristorazione, impugnava un avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP relativo all'anno d'imposta 2004, avviso che rideterminava il suo reddito mediante accertamento induttivo; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio affermando che dall'esame della documentazione emerge che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva dei ricavi in assenza dei presupposti previsti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto nel processo verbale di contestazione non si riscontra alcun rilievo mosso dai verificatori in relazione alla corretta tenuta della contabilità aziendale né tanto meno sono state riscontrate dai verificatori delle anomalie nella determinazione dei ricavi e pertanto il recupero dei maggiori ricavi deve ritenersi del tutto illegittimo in quanto derivante dall'applicazione di presunzioni in fattispecie in cui le stesse non potevano essere utilizzate. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Ric. 2018 n. 26816 sez. MT - ud. 27-01-2022 -2- con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto anche in assenza di rilievi sulla irregolare tenuta della contabilità è consentito all'Ufficio procedere alla rettifica sulla base di presunzioni, nella specie basate sulle consegne da parte della lavanderia di federe per quanto riguarda l'attività di alloggio e di coprimacchia per l'attività di ristorazione. Il motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia: (a) coerente con la natura e le caratteristiche dei beni presi in esame; (b) applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato; (c) fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni; tale modalità di determinazione della reale percentuale di ricarico prescinde del tutto dalla circostanza che la contabilità dell'imprenditore risulti formalmente regolare (Cass. n. 736 del 2021; Cass. n. 30276 del 2017); in tema di accertamento dei redditi di impresa, l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento (Cass. n. 32129 del 2018); ai fini della ricostruzione del reddito, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 Ric. 2018 n. 26816 sez. MT - ud. 27-01-2022 -3- L/v del d.P.R. n. 600 del 1973, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile in base alla verifica del consumo dei guanti monouso utilizzati dal contribuente per la sua attività di odontoiatra, poiché vi è diretta correlazione tra detto consumo e gli interventi effettuati sui pazienti (Cass. n. 30782 del 2018); in tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità della percentuale di ricarico (Cass. n. 27552 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che dall'esame della documentazione emerge che l'Ufficio ha proceduto alla determinazione induttiva dei ricavi in assenza dei presupposti previsti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in quanto nel processo verbale di contestazione non si riscontra alcun rilievo mosso dai verificatori in relazione alla corretta tenuta della contabilità aziendale né tanto meno sono state riscontrate dai verificatori delle anomalie nella determinazione dei ricavi e pertanto il recupero dei maggiori ricavi deve ritenersi del tutto illegittimo in quanto derivante dall'applicazione di presunzioni in fattispecie in cui le stesse non potevano essere utilizzate - non ha considerato che l'Ufficio, pur di fronte ad una contabilità tenuta regolarmente come nel caso di specie, può procedere ad un accertamento induttivo ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972. tutte le volte in cui sia stato adoperato un criterio coerente con la natura e le Ric. 2018 n. 26816 sez. MT - ud. 27-01-2022 -4- Ati caratteristiche dell'attività presa in esame: nella specie è stato perfettamente coerente e ragionevole assumere, quali criteri per valutare induttivamente il reddito della parte contribuente, delle presunzioni basate sulle consegne da parte della lavanderia: di federe per quanto riguarda l'attività di alloggio e di coprimacchia per l'attività di ristorazione. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 27 gennaio12022. Il PFesidente Magro occi Dik-poisrrAIrri