CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23149/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile el’antieconomicità della condotta imprenditoriale.2. La CTP di Catania, con sentenza n. 3496/2021, rigettava ilricorso del contribuente, ritenendo che non fosse statoadeguatamente giustificato lo svolgimento dell’attività in costanteperdita, “considerati i costi -del tutto azzerati nel 2012, anche quelliper il personale dipendente- e la sostanziale antieconomicità dellastessa, pur tenuto conto del trend in discesa dei ricavi e valutata lapercentuale di ricarico media praticata”.3. Con la sentenza n. 776/2024 la CGT di secondo grado dellaSicilia accoglieva l’appello del contribuente, annullando l’avviso diaccertamento. La Corte regionale rilevava:- che il fondamento dell’avviso accertamento, che muoveva dalla“bassa redditività” dell’attività, era stato travisato, facendosiriferimento nella motivazione della sentenza impugnata allosvolgimento di un’attività “in sostanziale costante perdita”;- che l’antieconomicità dell’attività per l’anno 2012 non erasufficiente per giustificare la rettifica. La percentuale di ricarico erastata calcolata facendo riferimento a periodi d’imposta precedenti aquello dell’accertamento anche se il ricorrente aveva spiegato che labassa redditività di quell’anno era da ricercare dalle peculiaricondizioni contrattuali imposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] e nell’adesione a unacampagna di scontistica. Sussisteva un obbligo di esclusivitànell’acquisto di carburanti e lubrificanti e nella correlata attività divendita. I margini di ricarico erano imposti stabilendo le percentualiper ogni litro di carburante ed erano stati ulteriormente ridottidall’accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA] concluso fra [OSCURATO:SOCIETA] e sindacati di categoria2 di 7Numero registro generale 3559/2025Numero sezionale 5245/2026Numero di raccolta generale 23149/2026e dalle vendite riferibili al circuito carte aziendali [OSCURATO:SOCIETA]. I ricaviData pubblicazione 14/07/2026derivavano esclusivamente dalla vendita di carburanti indicati neiregistri di carico e scarico, mentre i contatori degli erogatoridisponevano di sigilli di sicurezza. Nel 2012 vi erano state duecampagne promozionali [OSCURATO:SOCIETA] in risposta alla forte concorrenzadelle altre compagnie, con ulteriore contrazione dei margini di ricavo.Sempre nell’anno 2012 le vendite di carburante erano comunquerisultate inferiori del 18,45% rispetto al 2010, l’anno utilizzatodall’Ufficio come riferimento per il controllo della redditività;- che le circostanze “comprovate puntualmente” dal contribuenterendevano quantomeno verosimili le ragioni della bassa redditivitàin quell’anno. La differenza fra la percentuale di ricarico applicata delcontribuente e quella mediamente riscontrata nel settore dicompetenza, soprattutto in caso di contabilità regolarmente tenuta,giustifica, l’accertamento di maggiori ricavi solamente quando essaraggiunge livelli di abnormità tali da privare la documentazionecontabile di ogni attendibilità mentre un lieve scostamento rilevacome semplice indizio. Le percentuali di ricarico accertate conriferimento a un anno fiscale non potevano essere esteseacriticamente ad altri.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivomentre il contribuente ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 39, comma 1 lett. d) del DPR n. 600/1973 incombinato disposto con l’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce:- di essersi correttamente “spinta” alla ricerca delle peculiaritàdella concreta e reale situazione della società, esaminando le ragioniportate a giustificazione di una redditività dello 0,21, dando atto3 di 7Numero registro generale 3559/2025Numero sezionale 5245/2026Numero di raccolta generale 23149/2026nell’avviso di aver tenuto conto della crisi di settore,Data pubblicazione 14/07/2026dell’azzeramento dei costi per lavoro dipendente e dei prezzi semprepiù concorrenziali. Aveva rideterminato i ricavi, tenendo conto dellapercentuale media praticata negli anni in cui la redditività risultavapiù alta, riducendo i maggiori ricavi da euro 21.775,00 a euro16.225,00;- che, una volta evidenziata l’antieconomicità, essa stessacostituisce parametro sufficiente su cui basare una rettifica fiscale.La contabilità era sostanzialmente inattendibile per l’antieconomicitàdel comportamento del contribuente. Nell’anno 2012 il contribuenteaveva dichiarato un reddito d’impresa di euro 2.682,00. Il margineoperativo lordo per addetto calcolato attraverso i dati dichiarati nellostudio di settore dell’anno 2012 presentato dal contribuente (0,88)era ben al di sotto del valore minimo previsto (11,47), così come ladurata delle scorte;- che il giudice di appello aveva ritenuto sufficiente ladocumentazione prodotta per annullare la pretesa senza illustrare imotivi specifici di una condotta antieconomica posta in essere peranni.2. Il motivo è inammissibile.2.1 La parte ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamentodecisorio del giudice del merito. Il ricorrente pur deducendoapparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà,alla rivalutazione dei fatti, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (Cass. 8758/2017). Oggetto del giudizio che sivorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazionedelle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso allavalutazione del giudice di merito (Cass. 17744/2022, Cass.3340/2019, Cass. 640/2019 e Cass. 24155/2017). Con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,4 di 7Numero registro generale 3559/2025Numero sezionale 5245/2026l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degliNumero di raccolta generale 23149/2026elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atDtaetas pou bbclihcaezio ne 14/07/2026l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice dimerito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass.23872/2020 e Cass. 9097/2017).2.2 Secondo un consolidato indirizzo della Corte in tema diaccertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazionefinanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolarema intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità delcomportamento del contribuente, può desumere il reddito diquest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d),del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purchégravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi,i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dallecondizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombesul contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante ladimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. Glielementi assunti a fonte di presunzione, non devono esserenecessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudicefondare anche su di un elemento unico, purché preciso e grave, lacui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità seadeguatamente motivata (Cass. 24773/2025, Cass. 27552/2018,Cass. 25217/2018 e Cass. 26036/2015). È stato anche evidenziatoche l'antieconomicità della gestione si verifica non solo quandol’impresa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma5 di 7Numero registro generale 3559/2025Numero sezionale 5245/2026Numero di raccolta generale 23149/2026anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronteData pubblicazione 14/07/2026di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altrosconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultatoconseguito (Cass. 31814/2019).2.3 Anche il giudice di merito è peraltro partito dal presuppostoche l’antieconomicità dell’attività potesse giustificare unaccertamento analitico-induttivo a prescindere dalla tenutaformalmente corretta delle scritture contabili. Sempre richiamandoprecedenti di questa Corte, si è posto la questione se la percentualedi ricarico presentasse i requisiti di abnormità e irragionevolezza(Cass. 17187/2022, Cass. 5189/2022 e Cass. 27552/2018) e haevidenziato che le percentuali di ricarico di un anno d’imposta nonpossono essere estese acriticamente ad anni successivi (Cass.21726/021, Cass. 9904/2020 e Cass. 7357/2020). Nell’esame dellafattispecie concreta non ha fatto riferimento genericamente alla crisidi settore ma, prendendo in considerazione i documenti depositati(v. motivazione della sentenza, pag. 3 e 4), a contratti di forniturain regime di esclusività, ai margini di ricarico che il contribuentepoteva applicare, a particolari accordi che incidevano sui ricarichi,conclusi fra [OSCURATO:SOCIETA] e i sindacati di categoria, al circuito dellacarte aziendali nonché a campagne promozionali di quell’anno.Aveva individuato i “motivi specifici”, di cui invece l’Agenzia delleentrate lamenta la mancanza, tali da ridimensionare il significatoprobatorio dell’elemento presuntivo. La valutazione se il peso di talielementi, confrontato con i risultati di gestione, potesse giustificaresolo un contenimento dei maggiori ricavi presunti dall’Ufficio (daeuro 21.775,00 a euro 16.225,00) o un loro azzeramento, tenutoconto che la redditività (v. ricorso per cassazione, pag. 8) erapassata dall’1,28 (anno 2010) e dallo 0,46 (anno 2011) sino allo0,21 (anno 2012 oggetto dell’accertamento), si risolve in unavalutazione di fatto.6 di 7Numero registro generale 3559/2025Numero sezionale 5245/20263. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le speseNumero di raccolta generale 23149/2026processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. nDa.t a5 pu5b bldicaezlio ne 14/07/20262014, tenuto conto del valore della causa, seguono la soccombenzadell’Agenzia delle entrate e vengono liquidate come da dispositivo.Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 1778/2016, Cass.19926/2024 e Cass. 18048/2025). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate nella somma di euro 2.400,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 peresborsi, e accessori di legge.Così deciso in Roma, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].la PresidenteAndreina Giudicepietro7 di 7