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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18048/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7998/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA n. 3 374 / 2016 , depositata il 30/09/2016; Cartella ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 definizione agevolata -diniego Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 e sul ricorso iscritto al n. 7998/2017 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso il diniego della definizione agevolata, di cui alla domanda TY30000048/2019,notificato il 23 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 con la quale richiedeva il pagamento della somma dieuro 146.831,48 relativa ad omessi versamenti Irap ed Ires relativi all’anno di imposta 2005, oggetto della dichiarazione di cui al [OSCURATO:PERSONA] 2006, interessi e sanzioni.

2. Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso evidenziando che,dopo la notifica, aveva documentato la regolarità dei pagamenti effettuati e che, ciononostante, l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio solo parziale riducendo il carico alla minor somma di euro 30.791,44 relativa alla sola Irap.

L’Ufficio resisteva evidenziando che alcuni dei pagamentieseguiti dalla societàerano stati imputati di ufficio all’anno 2004, per il quale la contribuente nulla aveva corrisposto, azzerando l’intero debito di imposta di detto anno.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTRla quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che quello incidentale della società di ricossione.

3. Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti d ella società contribuente , che resiste con controricorso,evocando in giudizio anche la società di riscossione che ha pure depositato controricorso con il quale ha aderito alle conclusioni rassegnate dall’Agenzia delle entrate.

4. Nel corso del giudizio la contribuente avanza va domanda di definizione agevolata della lite pendente in cassazione ex art. 6 d.l. .n. 119 del 2018.

4.1. L’Ufficionotificava alla contribuente atto di diniego con il quale rilevava chela cartella impugnata era atto di mera riscossione e, come tale, non soggetto alla definizione agevolata.

4.2. Avverso detto diniego il contribuente propone ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso avverso la sentenza in epigrafe l’Agenzia delle entrate propone un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultra-petizione.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con il quale aveva denunciato che la CTP, annullando l’atto impositivo per vizio della motivazione, era incorsa in ultra-petizione.

Premesso che la società contribuente non aveva rilevato alcun vizio di motivazione della cartella impugnata, deduce che la sentenza di secondo grado è errata laddove ha ritenuto che nella contestazione della contribuente in ordine alla fondatezza dell’obbligazione tributaria potesse ricomprendersi anche detta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 ulteriore censura e che il giudice del primo grado ave sse soltanto offerto una differente prospettazione giuridica della fattispecie restando nell’ambito della causa petendie del petitum.

2. Con il ricorso avverso il diniego lasocietà contribuente propone un unico motivo con il quale denuncia la violazione del l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

Osserva che la disposizione non esclude dal perimetro della definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 laddove quest’ultima costituisca il primo atto con il quale la pretesa impositiva è esercitata.

3. L’esame del ricors o del la contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è logicamente preliminare all’esame del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR in quanto il suo accoglimento determinerebbe, in ragione della regolarità della definizione, l’estinzione del giudizio.

Il ricorsofondato.

3.1. Non è controverso che la ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata (prot. 0605488.12/04/2019-I) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018.

In virtù del disposto di cui all’art. 6, comma 12, d.l. cit.,in ipotesi di istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, la Corte ha una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull’eventuale diniego opposto dall’Ufficio, conpienezza del giudizio e compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità (cfr. Cass.03/05/2019 n. 11623).

3.2. La questione oggetto del contendereè già stata esaminata e risolta da questa Corte di legittimità , a Sezioni Unite , le quali hanno dato continuità all’indirizzo per il qualel’impugnazione della cartella di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018; infatti, detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del debitore, con il quale si rende nota la pretesa fiscale , e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo. (Cass.Sez.

U. 25/06/2021 , n. 1 8298 ) .

Si è precisato che , proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento,può attribuirsi alla cartellanatura di atto complesso che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum ; che detto orientamento è coerente con il principio dell'emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, nei termini affermati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass.Sez.

U.30/06/2016, n. 13378).

4. Ciò posto, i n mancanza di prospettazione di ulteriori ragioni preclusive della definibilità delle lite, e accertata la definibilità della stessa a seguito della illegittimità del provvedimento di dineigo deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio atteso che ex art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Invece, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

5. Le spese relative all’impugnazione del diniego seguono la soccombenza, mentre quelle relative al giudizio restano a carico della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 parte che le ha anticipate ex artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 cit.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

In generale, poi, non sussistono i presupposti per imporre detto pagamento all’Ufficio in quantoparte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio.

C ondanna l’Ag enzia delle entrate al pagamento in favore della società contribuente delle spese del giudizio che si liquidano in euro,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7998/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentatae difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 3 374 / 2016 , depositata il 30/09/2016; Cartella ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 definizione agevolata -diniego Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 e sul ricorso iscritto al n. 7998/2017 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – Avverso il diniego della definizione agevolata, di cui alla domanda TY30000048/2019,notificato il 23 giugno 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cartella di pagamento emessa a seguito di procedura automatizzata ex art. 36- bis d.P.R. n. 600 del 1973 con la quale richiedeva il pagamento della somma dieuro 146.831,48 relativa ad omessi versamenti Irap ed Ires relativi all’anno di imposta 2005, oggetto della dichiarazione di cui al [OSCURATO:PERSONA] 2006, interessi e sanzioni. 2. Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso evidenziando che,dopo la notifica, aveva documentato la regolarità dei pagamenti effettuati e che, ciononostante, l’Ufficio aveva provveduto allo sgravio solo parziale riducendo il carico alla minor somma di euro 30.791,44 relativa alla sola Irap. L’Ufficio resisteva evidenziando che alcuni dei pagamentieseguiti dalla societàerano stati imputati di ufficio all’anno 2004, per il quale la contribuente nulla aveva corrisposto, azzerando l’intero debito di imposta di detto anno. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTRla quale, con la sentenza in epigrafe, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate che quello incidentale della società di ricossione. 3. Avverso detta ultima sentenza l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti d ella società contribuente , che resiste con controricorso,evocando in giudizio anche la società di riscossione che ha pure depositato controricorso con il quale ha aderito alle conclusioni rassegnate dall’Agenzia delle entrate. 4. Nel corso del giudizio la contribuente avanza va domanda di definizione agevolata della lite pendente in cassazione ex art. 6 d.l. .n. 119 del 2018. 4.1. L’Ufficionotificava alla contribuente atto di diniego con il quale rilevava chela cartella impugnata era atto di mera riscossione e, come tale, non soggetto alla definizione agevolata. 4.2. Avverso detto diniego il contribuente propone ricorso per cassazione e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso avverso la sentenza in epigrafe l’Agenzia delle entrate propone un unico motivo con il quale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per vizio di ultra-petizione. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame con il quale aveva denunciato che la CTP, annullando l’atto impositivo per vizio della motivazione, era incorsa in ultra-petizione. Premesso che la società contribuente non aveva rilevato alcun vizio di motivazione della cartella impugnata, deduce che la sentenza di secondo grado è errata laddove ha ritenuto che nella contestazione della contribuente in ordine alla fondatezza dell’obbligazione tributaria potesse ricomprendersi anche detta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 ulteriore censura e che il giudice del primo grado ave sse soltanto offerto una differente prospettazione giuridica della fattispecie restando nell’ambito della causa petendie del petitum. 2. Con il ricorso avverso il diniego lasocietà contribuente propone un unico motivo con il quale denuncia la violazione del l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Osserva che la disposizione non esclude dal perimetro della definizione agevolata le controversie aventi ad oggetto una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 laddove quest’ultima costituisca il primo atto con il quale la pretesa impositiva è esercitata. 3. L’esame del ricors o del la contribuente avverso il diniego di definizione agevolata è logicamente preliminare all’esame del ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR in quanto il suo accoglimento determinerebbe, in ragione della regolarità della definizione, l’estinzione del giudizio. Il ricorsofondato. 3.1. Non è controverso che la ricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata (prot. 0605488.12/04/2019-I) ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. In virtù del disposto di cui all’art. 6, comma 12, d.l. cit.,in ipotesi di istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente nelle more dello svolgimento del giudizio di legittimità, la Corte ha una speciale competenza a decidere, in unico grado, sull’eventuale diniego opposto dall’Ufficio, conpienezza del giudizio e compiti ulteriori rispetto a quelli che tradizionalmente e necessariamente caratterizzano il giudizio di legittimità (cfr. Cass.03/05/2019 n. 11623). 3.2. La questione oggetto del contendereè già stata esaminata e risolta da questa Corte di legittimità , a Sezioni Unite , le quali hanno dato continuità all’indirizzo per il qualel’impugnazione della cartella di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018; infatti, detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del debitore, con il quale si rende nota la pretesa fiscale , e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo. (Cass.Sez. U. 25/06/2021 , n. 1 8298 ) . Si è precisato che , proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento,può attribuirsi alla cartellanatura di atto complesso che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum ; che detto orientamento è coerente con il principio dell'emendabilità, in sede contenziosa, della dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza, nei termini affermati da queste Sezioni Unite (cfr. Cass.Sez. U.30/06/2016, n. 13378). 4. Ciò posto, i n mancanza di prospettazione di ulteriori ragioni preclusive della definibilità delle lite, e accertata la definibilità della stessa a seguito della illegittimità del provvedimento di dineigo deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio atteso che ex art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Invece, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). 5. Le spese relative all’impugnazione del diniego seguono la soccombenza, mentre quelle relative al giudizio restano a carico della Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 parte che le ha anticipate ex artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 cit. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. doppio contributo unificato siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420). In generale, poi, non sussistono i presupposti per imporre detto pagamento all’Ufficio in quantoparte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite e, per l’effetto, dichiara estinto il giudizio. C ondanna l’Ag enzia delle entrate al pagamento in favore della società contribuente delle spese del giudizio che si liquidano in euro,