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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 21467/2026

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AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (c.f. 026742608), in personadel legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado dellaSicilia, n. 8618/2022, depositata il 13/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva un avviso diaccertamento per l’anno 2011 ai fini IRES, IRAP e IVA, con cuil’Amministrazione, fra l’altro, recuperava a tassazione unasopravvenienza attiva, recependo le conclusioni del PVC dellaGuardia di finanza 30/6/2014.

L’[OSCURATO:PERSONA] aveva approvato un progetto della società eNumero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026riconosciuto un contributo in conto capitale all’investimento di euroNumero di raccolta generale 21467/2026774.732,00, erogato in tre quote negli anni 2004, 2007 eD a2ta0 p0ub9bl.ic aIzlio ne 24/06/2026contributo era riconosciuto dapprima in via provvisoria e poi, conprovvedimento n. 1618 del 24/9/2009, in via definitiva.

Secondol’Ufficio il contributo era stato contabilizzato non correttamente,applicando il principio di competenza, alla stregua di un contributoin conto impianti e facendo così concorrere lo stesso alladeterminazione del reddito d’impresa dell’esercizio 2009, qualerisconto passivo pro quota di euro 54.444,00.

Si trattava, invece, diun contributo in conto capitale, destinato a un programmad’investimento complesso, comprendente spese per lo studio difattibilità economico-finanziaria e l’acquisto di un terreno.

Ilcontributo doveva considerarsi conseguito nell’esercizio in cui erastato emesso il provvedimento regionale definitivo e considerato exart. 88, terzo comma, lett. b), t.u.i.r., sopravvenienza attiva datassare con il criterio di cassa.

Per l’anno 2011 la sopravvenienzacalcolabile nella somma di euro 148.946,40.2.

La CTP di Messina, con la sentenza n. 4289/2017, accoglieva ilricorso della società.

Il progetto approvato prevedevaespressamente investimenti per progettazioni e studi, per acquistodi suolo aziendale, per opere murarie e assimilate, macchinari einvestimenti (l’acquisto di beni strumentali e ammortizzabili) e nonun generico rafforzamento dei beni patrimoniali senza obblighid’investimento, come invece sarebbe avvenuto nel caso di uncontributo in conto capitale.

Il decreto di concessione delfinanziamento e lo schema di garanzia fideiussoria per le richieste dianticipazione lo confermavano, perché facevano riferimento allaconcessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti.3.

La CGT di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n.8618/2022, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Il giudice2 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026regionale rilevava che il contributo: “è stato erogato con riferimentoNumero di raccolta generale 21467/2026a un progetto concernente la realizzazione di un [OSCURATO:PERSONA] DSatap pourbbtliicvaozio ne 24/06/2026Polivalente, rispetto a cui si pone certamente in funzionestrumentale, perciò, esso si configura quale contributo in contoimpianti, che confluisce nel reddito sotto forma di quote diammortamento deducibili, perché destinati all’acquisto di beni(materiali o immateriali) strumentali […]”.4.

L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unicomotivo mentre la società ha resistito con controricorso.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 88 TUIR e dell’art. 30 L.R. n. 32 del 2000 (art. 360 n. 3c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce che la sentenza è errata nellaparte in cui qualifica il contributo in conto impianti anziché in contocapitale.

La decisione:- afferma erroneamente che i contributi in conto capitale nonvengono considerati sopravvenienze attive e concorrono allaformazione del reddito in base al principio di competenza;- non considera che la sovvenzione è correlata a un progettocomprendente progettazione e studi, suolo aziendale, opere murariee assimilate, macchinari e attrezzature.

Il programmad’investimento è più complesso di un semplice acquisto di benistrumentali, prendendo in considerazione anche le spese per ilbusiness plan del centro sportivo;- non considera la finalità del contributo delineate dall’art. 30della Legge Regionale della Sicilia n. 32 del 2000, diretto a favorireuna nuova imprenditoria femminile.2.

Il motivo del ricorso non è fondato.2.1 La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo inquanto l’Ufficio richiederebbe un nuovo giudizio sul merito della3 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026controversia.

L’eccezione non è meritevole di accoglimento, dato cheNumero di raccolta generale 21467/2026lo stesso controricorso muove dal presupposto che il contribDuattao p ufbobslicsaezio ne 24/06/2026stato erogato anche con riferimento a spese di progettazione e studie spese di acquisto di suolo aziendale (v. controricorso, pag. 6).L’Amministrazione chiede di valutare se un contributo erogato a talifini si ponga in contrasto con l’art. 88 t.u.i.r., venendo qualificatocome contributo in conto impianti.2.2 Ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b, t.u.i.r., si consideranosopravvenienze attive «i proventi in denaro o in natura conseguiti atitolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettereg) e h) del comma 1 dell'art. 85 [contributi in denaro o il valorenormale di quelli in natura spettanti sotto qualsiasi denominazionein base a contratto e quelli spettanti esclusivamente in contoesercizio a norma di legge] e quelli per l'acquisto di beniammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato[contributi in conto impianti].

Tali proventi concorrono a formare ilreddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costantinell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltreil quarto».

I contributi previsti dalla disposizione sono definiti inconto capitale e sono erogati per favorire il potenziamentodell'apparato produttivo dell'impresa beneficiaria e l'acquisizione dibeni non ammortizzabili, per cui assumono rilevanza fiscale - comesopravvenienze - nel momento in cui entrano nella disponibilitàmateriale e giuridica del beneficiario.

Per essi vale il criterio ditassazione per cassa e il criterio si applica anche qualora si scelga difarli concorrere a tassazione per quote costanti, indipendentementedalle modalità d’imputazione dei contributi a fini civilistici.

A seguitodelle modifiche introdotte dall’art. 21, comma 4, legge n. 449 del1997 avente effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio1998, invece, i contributi in conto impianti non generano nésopravvenienze attive, né ricavi, ma rilevano in diminuzione delcosto fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono.4 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026Concorrono a formare il reddito d'impresa nello stesso modo in cuiNumero di raccolta generale 21467/2026concorrono a formare il risultato economico civilistico eD atda epuvbbolincaozio ne 24/06/2026essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono staticoncessi sotto forma di quote di ammortamento deducibili.

I principicontabili nazionali consentono la rilevazione dei contributi in contoimpianti con due metodi alternativi, ossia imputando il contributopercepito a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica deirisconti passivi (cfr. Cass. 16776/2020 e Cass. 15574/2020, cherichiamano la Risoluzione 2/E del 22 gennaio 2010).Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di determinazionedel reddito d'impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi,sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzipatrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correliall'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentresono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sottoforma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinatiall'acquisto di beni strumentali (Cass. 16776/2020, Cass.15754/2020, Cass. 7950/2019, Cass. 13734/2016 e Cass.23555/2015).

Afferma la Corte che «i contributi "in conto impianti",i quali sono destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali)strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 nongenerano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano indiminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cuiafferiscono, concorrendo a formare il reddito d'impresa percompetenza nel quale confluiscono sotto forma di quote diammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta delcontribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par.

F),imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite,oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazionegraduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gliammortamenti del cespite agevolato» (Cass. 16776/2020).5 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026Il collegamento necessario con l'acquisto di beni ammortizzabili è,Numero di raccolta generale 21467/2026dunque, il presupposto indefettibile per riconoscere ai cDoatna tprubibliucatziio ne 24/06/2026pubblici la natura di contributi "in conto impianti" (Cass.21438/2021).

Si tratta di una posizione in linea con quelladell’Amministrazione, secondo cui il contributo in conto impianti sidifferenzia dal contributo in conto capitale in quanto non comportaun generalizzato accrescimento delle risorse a disposizione delsoggetto beneficiario, risultando, invece, rigidamente subordinatoall’acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previstedalla legge di concessione (cfr. risoluzione del 29 marzo 2002, n.100/E).

È stato anche evidenziato che con specifico riferimento aicontributi il legislatore ha adottato il criterio d’imputazione per cassacome regola, relegando l’imputazione per competenza comeeccezione, con conseguenze sotto il profilo probatorio, dovendosiritenere che il criterio d’imputazione per competenza debba essereprovato da chi lo invoca (Cass. 788/2011).2.3 Nella motivazione della sentenza impugnata viene riportato apag. 3 non correttamente che “I contributi in conto capitale nonvengono considerati né come sopravvenienze attive né come ricavi”ma la ratio decidendi è diversa, dato che il giudice ha ritenuto che ilcontributo a fondo perduto corrispondesse a un contributo in contoimpianti.

L’art. 30 (imprenditoria femminile) della [OSCURATO:PERSONA] n. 32 del 2000, richiamato dall’Agenzia delle entrate, silimita a individuare le piccole medie e imprese che possono esseredestinatarie di agevolazioni e non la natura dei contributi.

L’art. 189,contenente la disciplina della procedura di erogazione, stabilisceinvece al comma 2, che “[n]el caso di erogazione del beneficio sottoforma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazionedell'intervento non avvenga con le modalità stabilite per la proceduraautomatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dalsoggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamentocontabile dell'iniziativa” e l’art. 191 prevede la sanzione della revoca6 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026dei benefici derivanti al contributo qualora i beni acquistati conNumero di raccolta generale 21467/2026l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni sDuactac peubsbsliciavziio ne 24/06/2026alla cessione o prima che abbia termine quanto previsto nel progettoammesso all’intervento.Dalla sentenza impugnata risulta che il progetto oggetto difinanziamento prevedesse investimenti per un importo complessivodi euro 1.174.657,00 ripartiti per progettazione e studi, acquisto disuolo aziendale, opere murarie macchinari e attrezzature.Rientrando i costi per progettazione e studi nonché i costi di acquistodi suolo aziendale in un unico progetto d’investimento agevolatofinalizzato alla realizzazione di un bene strumentale ammortizzabile,anche la relativa parte di contributo può essere considerata in contoimpianti.

Come risulta dagli artt. 189 e 191 Legge Regionale dellaSicilia n. 32 del 2000, l’ammissione al contributo era condizionataalla realizzazione del bene strumentale e il suo mantenimentoall’effettiva realizzazione e conservazione nel patrimonio del bene.Non si trattava, dunque, di un piano complesso ove potevanomantenersi distinte le spese di realizzazione di beni strumentaliammortizzabili da spese di diversa natura.3.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, seguono la soccombenza dell’Agenzia delleentrate e vengono liquidate come da dispositivo.

Il difensore dellacontroricorrente Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la distrazione dellespese ai sensi dell’art. 93 c.p.c.3.1.

Data la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazionea debito del contributo unificato, per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applical’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 1778/2016,Cass. 19926/2024 e Cass. 18048/2025).

P.Q.M7 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026Numero di raccolta generale 21467/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoData pubblicazione 24/06/2026in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.880,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, eaccessori di legge.

Dispone la distrazione delle spese in favore deldifensore della controricorrente.Così deciso in Roma, il 22/5/2026il PresidentePaolo Di Marzio8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AvvocaturaGenerale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (c.f. 026742608), in personadel legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado dellaSicilia, n. 8618/2022, depositata il 13/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] srl riceveva un avviso diaccertamento per l’anno 2011 ai fini IRES, IRAP e IVA, con cuil’Amministrazione, fra l’altro, recuperava a tassazione unasopravvenienza attiva, recependo le conclusioni del PVC dellaGuardia di finanza 30/6/2014. L’[OSCURATO:PERSONA] aveva approvato un progetto della società eNumero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026riconosciuto un contributo in conto capitale all’investimento di euroNumero di raccolta generale 21467/2026774.732,00, erogato in tre quote negli anni 2004, 2007 eD a2ta0 p0ub9bl.ic aIzlio ne 24/06/2026contributo era riconosciuto dapprima in via provvisoria e poi, conprovvedimento n. 1618 del 24/9/2009, in via definitiva. Secondol’Ufficio il contributo era stato contabilizzato non correttamente,applicando il principio di competenza, alla stregua di un contributoin conto impianti e facendo così concorrere lo stesso alladeterminazione del reddito d’impresa dell’esercizio 2009, qualerisconto passivo pro quota di euro 54.444,00. Si trattava, invece, diun contributo in conto capitale, destinato a un programmad’investimento complesso, comprendente spese per lo studio difattibilità economico-finanziaria e l’acquisto di un terreno. Ilcontributo doveva considerarsi conseguito nell’esercizio in cui erastato emesso il provvedimento regionale definitivo e considerato exart. 88, terzo comma, lett. b), t.u.i.r., sopravvenienza attiva datassare con il criterio di cassa. Per l’anno 2011 la sopravvenienzacalcolabile nella somma di euro 148.946,40.2. La CTP di Messina, con la sentenza n. 4289/2017, accoglieva ilricorso della società. Il progetto approvato prevedevaespressamente investimenti per progettazioni e studi, per acquistodi suolo aziendale, per opere murarie e assimilate, macchinari einvestimenti (l’acquisto di beni strumentali e ammortizzabili) e nonun generico rafforzamento dei beni patrimoniali senza obblighid’investimento, come invece sarebbe avvenuto nel caso di uncontributo in conto capitale. Il decreto di concessione delfinanziamento e lo schema di garanzia fideiussoria per le richieste dianticipazione lo confermavano, perché facevano riferimento allaconcessione in via provvisoria di un contributo in conto impianti.3. La CGT di secondo grado della Sicilia, con la sentenza n.8618/2022, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Il giudice2 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026regionale rilevava che il contributo: “è stato erogato con riferimentoNumero di raccolta generale 21467/2026a un progetto concernente la realizzazione di un [OSCURATO:PERSONA] DSatap pourbbtliicvaozio ne 24/06/2026Polivalente, rispetto a cui si pone certamente in funzionestrumentale, perciò, esso si configura quale contributo in contoimpianti, che confluisce nel reddito sotto forma di quote diammortamento deducibili, perché destinati all’acquisto di beni(materiali o immateriali) strumentali […]”.4. L’agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad un unicomotivo mentre la società ha resistito con controricorso.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio,ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 88 TUIR e dell’art. 30 L.R. n. 32 del 2000 (art. 360 n. 3c.p.c.», l’Agenzia delle entrate deduce che la sentenza è errata nellaparte in cui qualifica il contributo in conto impianti anziché in contocapitale. La decisione:- afferma erroneamente che i contributi in conto capitale nonvengono considerati sopravvenienze attive e concorrono allaformazione del reddito in base al principio di competenza;- non considera che la sovvenzione è correlata a un progettocomprendente progettazione e studi, suolo aziendale, opere murariee assimilate, macchinari e attrezzature. Il programmad’investimento è più complesso di un semplice acquisto di benistrumentali, prendendo in considerazione anche le spese per ilbusiness plan del centro sportivo;- non considera la finalità del contributo delineate dall’art. 30della Legge Regionale della Sicilia n. 32 del 2000, diretto a favorireuna nuova imprenditoria femminile.2. Il motivo del ricorso non è fondato.2.1 La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo inquanto l’Ufficio richiederebbe un nuovo giudizio sul merito della3 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026controversia. L’eccezione non è meritevole di accoglimento, dato cheNumero di raccolta generale 21467/2026lo stesso controricorso muove dal presupposto che il contribDuattao p ufbobslicsaezio ne 24/06/2026stato erogato anche con riferimento a spese di progettazione e studie spese di acquisto di suolo aziendale (v. controricorso, pag. 6).L’Amministrazione chiede di valutare se un contributo erogato a talifini si ponga in contrasto con l’art. 88 t.u.i.r., venendo qualificatocome contributo in conto impianti.2.2 Ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b, t.u.i.r., si consideranosopravvenienze attive «i proventi in denaro o in natura conseguiti atitolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettereg) e h) del comma 1 dell'art. 85 [contributi in denaro o il valorenormale di quelli in natura spettanti sotto qualsiasi denominazionein base a contratto e quelli spettanti esclusivamente in contoesercizio a norma di legge] e quelli per l'acquisto di beniammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato[contributi in conto impianti]. Tali proventi concorrono a formare ilreddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costantinell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltreil quarto». I contributi previsti dalla disposizione sono definiti inconto capitale e sono erogati per favorire il potenziamentodell'apparato produttivo dell'impresa beneficiaria e l'acquisizione dibeni non ammortizzabili, per cui assumono rilevanza fiscale - comesopravvenienze - nel momento in cui entrano nella disponibilitàmateriale e giuridica del beneficiario. Per essi vale il criterio ditassazione per cassa e il criterio si applica anche qualora si scelga difarli concorrere a tassazione per quote costanti, indipendentementedalle modalità d’imputazione dei contributi a fini civilistici. A seguitodelle modifiche introdotte dall’art. 21, comma 4, legge n. 449 del1997 avente effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio1998, invece, i contributi in conto impianti non generano nésopravvenienze attive, né ricavi, ma rilevano in diminuzione delcosto fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono.4 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026Concorrono a formare il reddito d'impresa nello stesso modo in cuiNumero di raccolta generale 21467/2026concorrono a formare il risultato economico civilistico eD atda epuvbbolincaozio ne 24/06/2026essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono staticoncessi sotto forma di quote di ammortamento deducibili. I principicontabili nazionali consentono la rilevazione dei contributi in contoimpianti con due metodi alternativi, ossia imputando il contributopercepito a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica deirisconti passivi (cfr. Cass. 16776/2020 e Cass. 15574/2020, cherichiamano la Risoluzione 2/E del 22 gennaio 2010).Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di determinazionedel reddito d'impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi,sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzipatrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correliall'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentresono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sottoforma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinatiall'acquisto di beni strumentali (Cass. 16776/2020, Cass.15754/2020, Cass. 7950/2019, Cass. 13734/2016 e Cass.23555/2015). Afferma la Corte che «i contributi "in conto impianti",i quali sono destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali)strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 nongenerano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano indiminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cuiafferiscono, concorrendo a formare il reddito d'impresa percompetenza nel quale confluiscono sotto forma di quote diammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta delcontribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par. F),imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite,oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazionegraduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gliammortamenti del cespite agevolato» (Cass. 16776/2020).5 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026Il collegamento necessario con l'acquisto di beni ammortizzabili è,Numero di raccolta generale 21467/2026dunque, il presupposto indefettibile per riconoscere ai cDoatna tprubibliucatziio ne 24/06/2026pubblici la natura di contributi "in conto impianti" (Cass.21438/2021). Si tratta di una posizione in linea con quelladell’Amministrazione, secondo cui il contributo in conto impianti sidifferenzia dal contributo in conto capitale in quanto non comportaun generalizzato accrescimento delle risorse a disposizione delsoggetto beneficiario, risultando, invece, rigidamente subordinatoall’acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previstedalla legge di concessione (cfr. risoluzione del 29 marzo 2002, n.100/E). È stato anche evidenziato che con specifico riferimento aicontributi il legislatore ha adottato il criterio d’imputazione per cassacome regola, relegando l’imputazione per competenza comeeccezione, con conseguenze sotto il profilo probatorio, dovendosiritenere che il criterio d’imputazione per competenza debba essereprovato da chi lo invoca (Cass. 788/2011).2.3 Nella motivazione della sentenza impugnata viene riportato apag. 3 non correttamente che “I contributi in conto capitale nonvengono considerati né come sopravvenienze attive né come ricavi”ma la ratio decidendi è diversa, dato che il giudice ha ritenuto che ilcontributo a fondo perduto corrispondesse a un contributo in contoimpianti. L’art. 30 (imprenditoria femminile) della [OSCURATO:PERSONA] n. 32 del 2000, richiamato dall’Agenzia delle entrate, silimita a individuare le piccole medie e imprese che possono esseredestinatarie di agevolazioni e non la natura dei contributi. L’art. 189,contenente la disciplina della procedura di erogazione, stabilisceinvece al comma 2, che “[n]el caso di erogazione del beneficio sottoforma di contributo in conto capitale, salvo che l'erogazionedell'intervento non avvenga con le modalità stabilite per la proceduraautomatica, esso è erogato a favore dell'impresa beneficiaria dalsoggetto responsabile per un importo pari allo stato d'avanzamentocontabile dell'iniziativa” e l’art. 191 prevede la sanzione della revoca6 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026dei benefici derivanti al contributo qualora i beni acquistati conNumero di raccolta generale 21467/2026l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni sDuactac peubsbsliciavziio ne 24/06/2026alla cessione o prima che abbia termine quanto previsto nel progettoammesso all’intervento.Dalla sentenza impugnata risulta che il progetto oggetto difinanziamento prevedesse investimenti per un importo complessivodi euro 1.174.657,00 ripartiti per progettazione e studi, acquisto disuolo aziendale, opere murarie macchinari e attrezzature.Rientrando i costi per progettazione e studi nonché i costi di acquistodi suolo aziendale in un unico progetto d’investimento agevolatofinalizzato alla realizzazione di un bene strumentale ammortizzabile,anche la relativa parte di contributo può essere considerata in contoimpianti. Come risulta dagli artt. 189 e 191 Legge Regionale dellaSicilia n. 32 del 2000, l’ammissione al contributo era condizionataalla realizzazione del bene strumentale e il suo mantenimentoall’effettiva realizzazione e conservazione nel patrimonio del bene.Non si trattava, dunque, di un piano complesso ove potevanomantenersi distinte le spese di realizzazione di beni strumentaliammortizzabili da spese di diversa natura.3. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali, liquidatenel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, seguono la soccombenza dell’Agenzia delleentrate e vengono liquidate come da dispositivo. Il difensore dellacontroricorrente Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la distrazione dellespese ai sensi dell’art. 93 c.p.c.3.1. Data la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazionea debito del contributo unificato, per essere amministrazionepubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applical’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 1778/2016,Cass. 19926/2024 e Cass. 18048/2025). P.Q.M7 di 8Numero registro generale 30423/2022Numero sezionale 4394/2026Numero di raccolta generale 21467/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentoData pubblicazione 24/06/2026in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,liquidate nella somma di euro 5.880,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi, eaccessori di legge. Dispone la distrazione delle spese in favore deldifensore della controricorrente.Così deciso in Roma, il 22/5/2026il PresidentePaolo Di Marzio8 di 8
Sentenza Cassazione n. 21467/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris