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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 05534/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma alla Via G. Caccini n. 1, in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PUGLIA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 , [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 3535/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/05/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L’allora società [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò dinanzi al TAR Puglia – Lecce l’ordinanza prot. n. 48626 del 27 giugno 2001, con la quale il Sindaco del Comune di Brindisi diffidò la società [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca «proprietaria del sito inquinato» ed [OSCURATO:SOCIETA]., «quale ex proprietaria del sito inquinato», «a Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 3 - mettere in atto quanto previsto dal D.M. 471/99 per la messa in sicurezza d’emergenza, la bonifica ed il ripristino ambientale del sito oggetto di discarica abusiva […] in solido con il responsabile dell’inquinamento».

L’adito giudice amministrativo accolse il ricorso della società con sentenza n. 210/13, rilevando che «al momento dell’emanazione dell’atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) la ricorrente non era più proprietaria del sito in esame, avendolo trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di compravendita del 30.1.1992», ritenendo quindi che nessun tipo di obbligo potesse dirsi gravare sulla ricorrente,«l’onere reale in parola dovendo dirsi sussistente unicamente nei confronti dell’attuale proprietario del bene».

Sull’appello proposto dall’Amministrazione comunale di Brindisi, il Consiglio di Stato, sez. 2, con sentenza n. 3535 depositata il 6 maggio 2021, disposta l’estromissione dal giudizio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia, accolse il gravame.

Ricostruendo, così come già fatto dal TAR, le vicende successorie che avevano interessato la proprietà del sito e la relativa gestione, il Consiglio di Stato osservò, in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, che «la circostanza che la Società fosse o meno proprietaria dei terreni ovvero dei rifiuti ivi abbancati al momento dell’intimazione non assume alcun rilievo, essendo la stessa stata chiamata in causa non in ragione di un titolo formale, ma perché ritenuta responsabile», concludendo quindi nel senso che l’appello fosse meritevole di accoglimento, essendo «corretta l’individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] quale responsabile dell’inquinamento perché “proprietaria” dei rifiuti abbancati sul sito, riconducibili all’attività del Gruppo societario dal quale “deriva” senza soluzione di continuità».

Avverso detta sentenza del Consiglio di Stato, [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa da [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 4 - cassazione affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza rifiuti in Puglia, anch’esso destinatario della notifica dell’avverso ricorso, nonché [OSCURATO:SOCIETA].

Le altre parti indicate in epigrafe, pure destinatarie della notifica del ricorso, non hanno svolto difese.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, la società ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno altresì depositato memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « [v]iolazione dell’art. 7 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.

Violazione dell’art. 8 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.

Violazione degli articoli 9, 10 e 11 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.

Violazione degli articoli 103, comma 1, e 113 della Costituzione come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.».

Con detto mezzo la ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia cassata nella parte in cui ha considerato ammissibile l’atto di appello del Comune di Brindisi, nonostante che quest’ultimo fosse volto ad introdurre – in grado d’appello – una domanda di accertamento della validità di un contratto privatistico del tutto estranea all’oggetto del giudizio, non riconducibile ai poteri di accertamento incidentale del giudice amministrativo e, di conseguenza, integralmente soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «[v]iolazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.

Violazione dell’art. 34, commi 1 e 2, 101 e 104 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.

Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 5 - Violazione dell’art. 24 della Costituzione.

Eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa».

Secondo la ricorrente – atteso che nel provvedimento impugnato l’obbligo di bonifica era stato posto a carico della società unicamente quale ex proprietaria del sito, non essendo stato in alcun modo individuato in detto provvedimento il responsabile dell’inquinamento, come del resto, ex post, ulteriormente confermato dalla successiva ordinanza prot. 20219 del 25 marzo 2013, resa dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 152/2006 –la sentenza impugnata aveva arbitrariamente ampliato il thema decidendum, con ciò incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di discrezionalità riservata all’Autorità amministrativa.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo - col quale la ricorrente lamenta sostanzialmente che la sentenza impugnata avrebbe violato i limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo in materia non appartenente alla giurisdizione esclusiva dello stesso, quanto alla proprietà del sito inquinato ovvero dei rifiuti su di essa bancati, la cui produzione si sarebbe fermata nel lontano 1983, così come accertato da indagine della Procura della Repubblica di Brindisi, pronunciando quindi su questione riservata al giudice ordinario -non coglie in effetti la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Sostiene la ricorrente che il Consiglio di Stato - posto che il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR proposto dal Comune di Brindisi era basato su un unico motivo di gravame attinente alla dedotta nullità dell’atto di compravendita del sito, questione posta per la prima volta con il ricorso in appello, che, ove accolta, avrebbe reso l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria al momento della notifica dell’ordinanza sindacale impugnata – avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile l’appello, in quanto basato su domanda Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 6 - nuova del tutto estranea all’oggetto del giudizio, non riconducibile ai poteri di accertamento incidentale del giudice amministrativo e, di conseguenza, integralmente soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3.2. Il motivo non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Come già, infatti, sopra indicato, la sentenza in questa sede impugnata ha in primo luogo riepilogato, conformemente a quanto già fatto dal TAR in primo grado, le vicende successorie che hanno interessato la proprietà del sito e che, per completezza espositiva, di seguito si trascrivono: -la fusione tra Montecatini ed [OSCURATO:SOCIETA] (1966), che ha condotto alla creazione di Montedison; - lo scorporo delle attività in favore di una società del gru ppo, [OSCURATO:SOCIETA]. (1980); -la cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (1989), mediante conferimento del ramo d’azienda comprensivo della proprietà dell’area in questione; - il successivo conferimento del ramo d’azienda da quest’ultima (divenuta poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel 1991) a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (nel 1990); -la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:SOCIETA]. (nel 1993), poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].; - il conferimento d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a Brindisi E tilene S.r.l. (1995), poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, in seguito, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dunque, (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) consegue a fusione per incorporazione delle due società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), entrambe rivenienti dalla Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 7 - [OSCURATO:SOCIETA]., la prima per conferimento di ramo d’azienda, la seconda per trasformazione).

Rilevato che l’ultimo sversamento si colloca nel 1983 ed è da ascrivere materialmente alla [OSCURATO:SOCIETA]., cui sono seguite le sopra indicate cessioni di ramo d’azienda e fusioni per incorporazione fino alla situazione “fotografata” con l’ordinanza sindacale impugnata, la sentenza del Consiglio di Stato qui oggetto di ricorso per cassazione ha affermato che «la circostanza che la Società fosse o meno proprietaria dei terreni ovvero dei rifiuti ivi abbancati al momento dell’intimazione non assume alcun rilievo, essendo la stessa stata chiamata in causa non in ragione di un titolo formale, ma perché ritenuta responsabile», concludendo quindi nel senso che l’appello fosse meritevole di accoglimento, essendo «corretta l’individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] quale responsabile dell’inquinamento perché “proprietaria” dei rifiuti abbancati sul sito, riconducibili all’attività del Gruppo societario dal quale “deriva” senza soluzione di continuità».

3.3. Ciò che ha inteso quindi affermare il Consiglio di Stato, dando continuità anche nella fattispecie in esame al principio di diritto affermato dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019, è che nella dizione di “ex proprietaria” contenuta nell’ordinanza sindacale con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse intendersi la fonte dell’obbligo di bonifica del sito inquinato, sebbene non materialmente responsabile dell’inquinamento, ma subentrata con continuità gestionale alle società del gruppo, per effetto delle menzionate vicende successorie, per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento (si veda, anche, più di recente, Cons.

Stato, sez. 4, 12 gennaio 2022, n. 217).

Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 8 - Da ciò l’irrilevanza della verifica dell’effettiva proprietà del sito al momento dell’emanazione dell’ordinanza sindacale impugnata.

3.4. La censura di cui al primo motivo, denunciando un’insussistente violazione della sfera di giurisdizione del giudice ordinario nei termini sopra indicati per pretesa violazione dei limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi in materia non riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non coglie pertanto l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata e come tale va ritenuta inammissibile (cfr., ex multis, Cass. sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19989).

4. Del pari è inammissibile il secondo motivo, in relazione ad un duplice profilo.

4.1. Quanto al primo, è evidente che nella stessa prospettazione di parte ricorrente ci si dolga, in realtà, di un preteso vizio di ultrapetizione della pronuncia impugnata, che avrebbe dato ingresso ad un diverso titolo dell’obbligo di bonifica rispetto a quello indicato nel provvedimento del Sindaco di Brindisi oggetto d’impugnativa da parte della società ricorrente.

4.1.1. Va, in proposito ricordato che, per indirizzo costante di queste Sezioni Unite, esse possono rilevare l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma il proprio sindacato non può estendersi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti, come nel caso di pretesa ultrapetizione, che concreta un error in procedendo (cfr. Cass.

SU, 22 aprile 2013, n. 9687; Cass.

SU, 9 giugno 2006, n. 13433; si vedano ancora, in generale, più di recente, tra le altre, sull’impossibilità che possano dedursi come motivi inerenti alla giurisdizione in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pretesi errores in iudicando o in procedendo, Cass.

Ric. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 9 - SU, ord. 11 novembre 2019, n. 29082; Cass.

SU, ord. 20 marzo 2019, n. 7926).

4.2. In relazione al secondo profilo, va ancora rilevato che, avendo la sentenza impugnata accolto l’appello del Comune di Brindisi, in tal modo rigettando quindi il ricorso proposto dalla società avverso l’ordinanza del Sindaco che le faceva carico dell’obbligo di provvedere alla bonifica del sito inquinato, in alcun modo può configurarsi il denunciato eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di discrezionalità dell’Autorità amministrativa, come più volte ribadito da queste Sezioni Unite (cfr., tra le molte, più di recente, Cass.

SU, ord. 7 maggio 2021, n. 12155; Cass.

SU, ord. 9 settembre 2020, n. 18761; Cass.

SU, ord. 17 dicembre 2018, n. 32619), poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo, conservando l'autorità che lo ha emesso tutti ipoteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti delle parti controricorrenti.

7. Nulla va, infine, disposto, quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e le altre parti rimaste intimate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 10.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed oneri accessori nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ed in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito, nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 31758 sez.

SU -ud. 06-12-2022 - 10 - ecologica e del [OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza rifiuti in Puglia.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31758-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti – e contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma alla Via G. Caccini n. 1, in virtù di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE PUGLIA, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1 , [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 3535/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 06/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L’allora società [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnò dinanzi al TAR Puglia – Lecce l’ordinanza prot. n. 48626 del 27 giugno 2001, con la quale il Sindaco del Comune di Brindisi diffidò la società [OSCURATO:SOCIETA]., all’epoca «proprietaria del sito inquinato» ed [OSCURATO:SOCIETA]., «quale ex proprietaria del sito inquinato», «a Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 3 - mettere in atto quanto previsto dal D.M. 471/99 per la messa in sicurezza d’emergenza, la bonifica ed il ripristino ambientale del sito oggetto di discarica abusiva […] in solido con il responsabile dell’inquinamento». L’adito giudice amministrativo accolse il ricorso della società con sentenza n. 210/13, rilevando che «al momento dell’emanazione dell’atto impugnato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) la ricorrente non era più proprietaria del sito in esame, avendolo trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. con atto di compravendita del 30.1.1992», ritenendo quindi che nessun tipo di obbligo potesse dirsi gravare sulla ricorrente,«l’onere reale in parola dovendo dirsi sussistente unicamente nei confronti dell’attuale proprietario del bene». Sull’appello proposto dall’Amministrazione comunale di Brindisi, il Consiglio di Stato, sez. 2, con sentenza n. 3535 depositata il 6 maggio 2021, disposta l’estromissione dal giudizio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Puglia, accolse il gravame. Ricostruendo, così come già fatto dal TAR, le vicende successorie che avevano interessato la proprietà del sito e la relativa gestione, il Consiglio di Stato osservò, in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, che «la circostanza che la Società fosse o meno proprietaria dei terreni ovvero dei rifiuti ivi abbancati al momento dell’intimazione non assume alcun rilievo, essendo la stessa stata chiamata in causa non in ragione di un titolo formale, ma perché ritenuta responsabile», concludendo quindi nel senso che l’appello fosse meritevole di accoglimento, essendo «corretta l’individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] quale responsabile dell’inquinamento perché “proprietaria” dei rifiuti abbancati sul sito, riconducibili all’attività del Gruppo societario dal quale “deriva” senza soluzione di continuità». Avverso detta sentenza del Consiglio di Stato, [OSCURATO:SOCIETA]., avente causa da [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 4 - cassazione affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza rifiuti in Puglia, anch’esso destinatario della notifica dell’avverso ricorso, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. Le altre parti indicate in epigrafe, pure destinatarie della notifica del ricorso, non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, la società ricorrente ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno altresì depositato memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia « [v]iolazione dell’art. 7 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c. Violazione dell’art. 8 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c. Violazione degli articoli 9, 10 e 11 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c. Violazione degli articoli 103, comma 1, e 113 della Costituzione come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c.». Con detto mezzo la ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia cassata nella parte in cui ha considerato ammissibile l’atto di appello del Comune di Brindisi, nonostante che quest’ultimo fosse volto ad introdurre – in grado d’appello – una domanda di accertamento della validità di un contratto privatistico del tutto estranea all’oggetto del giudizio, non riconducibile ai poteri di accertamento incidentale del giudice amministrativo e, di conseguenza, integralmente soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta «[v]iolazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c. Violazione dell’art. 34, commi 1 e 2, 101 e 104 c.p.a. come motivo di cassazione ex artt. 360 co. 1 n. 1 e 362 c.p.c. Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 5 - Violazione dell’art. 24 della Costituzione. Eccesso di potere giurisdizionale per usurpazione della funzione amministrativa». Secondo la ricorrente – atteso che nel provvedimento impugnato l’obbligo di bonifica era stato posto a carico della società unicamente quale ex proprietaria del sito, non essendo stato in alcun modo individuato in detto provvedimento il responsabile dell’inquinamento, come del resto, ex post, ulteriormente confermato dalla successiva ordinanza prot. 20219 del 25 marzo 2013, resa dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 152/2006 –la sentenza impugnata aveva arbitrariamente ampliato il thema decidendum, con ciò incorrendo in eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di discrezionalità riservata all’Autorità amministrativa. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo - col quale la ricorrente lamenta sostanzialmente che la sentenza impugnata avrebbe violato i limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo in materia non appartenente alla giurisdizione esclusiva dello stesso, quanto alla proprietà del sito inquinato ovvero dei rifiuti su di essa bancati, la cui produzione si sarebbe fermata nel lontano 1983, così come accertato da indagine della Procura della Repubblica di Brindisi, pronunciando quindi su questione riservata al giudice ordinario -non coglie in effetti la ratio decidendi della sentenza impugnata. Sostiene la ricorrente che il Consiglio di Stato - posto che il ricorso in appello avverso la sentenza del TAR proposto dal Comune di Brindisi era basato su un unico motivo di gravame attinente alla dedotta nullità dell’atto di compravendita del sito, questione posta per la prima volta con il ricorso in appello, che, ove accolta, avrebbe reso l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. proprietaria al momento della notifica dell’ordinanza sindacale impugnata – avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile l’appello, in quanto basato su domanda Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 6 - nuova del tutto estranea all’oggetto del giudizio, non riconducibile ai poteri di accertamento incidentale del giudice amministrativo e, di conseguenza, integralmente soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. 3.2. Il motivo non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Come già, infatti, sopra indicato, la sentenza in questa sede impugnata ha in primo luogo riepilogato, conformemente a quanto già fatto dal TAR in primo grado, le vicende successorie che hanno interessato la proprietà del sito e che, per completezza espositiva, di seguito si trascrivono: -la fusione tra Montecatini ed [OSCURATO:SOCIETA] (1966), che ha condotto alla creazione di Montedison; - lo scorporo delle attività in favore di una società del gru ppo, [OSCURATO:SOCIETA]. (1980); -la cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. (1989), mediante conferimento del ramo d’azienda comprensivo della proprietà dell’area in questione; - il successivo conferimento del ramo d’azienda da quest’ultima (divenuta poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nel 1991) a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (nel 1990); -la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:SOCIETA]. (nel 1993), poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].; - il conferimento d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. a Brindisi E tilene S.r.l. (1995), poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, in seguito, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dunque, (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) consegue a fusione per incorporazione delle due società ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), entrambe rivenienti dalla Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 7 - [OSCURATO:SOCIETA]., la prima per conferimento di ramo d’azienda, la seconda per trasformazione). Rilevato che l’ultimo sversamento si colloca nel 1983 ed è da ascrivere materialmente alla [OSCURATO:SOCIETA]., cui sono seguite le sopra indicate cessioni di ramo d’azienda e fusioni per incorporazione fino alla situazione “fotografata” con l’ordinanza sindacale impugnata, la sentenza del Consiglio di Stato qui oggetto di ricorso per cassazione ha affermato che «la circostanza che la Società fosse o meno proprietaria dei terreni ovvero dei rifiuti ivi abbancati al momento dell’intimazione non assume alcun rilievo, essendo la stessa stata chiamata in causa non in ragione di un titolo formale, ma perché ritenuta responsabile», concludendo quindi nel senso che l’appello fosse meritevole di accoglimento, essendo «corretta l’individuazione della [OSCURATO:SOCIETA] quale responsabile dell’inquinamento perché “proprietaria” dei rifiuti abbancati sul sito, riconducibili all’attività del Gruppo societario dal quale “deriva” senza soluzione di continuità». 3.3. Ciò che ha inteso quindi affermare il Consiglio di Stato, dando continuità anche nella fattispecie in esame al principio di diritto affermato dalla citata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 10 del 22 ottobre 2019, è che nella dizione di “ex proprietaria” contenuta nell’ordinanza sindacale con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. dovesse intendersi la fonte dell’obbligo di bonifica del sito inquinato, sebbene non materialmente responsabile dell’inquinamento, ma subentrata con continuità gestionale alle società del gruppo, per effetto delle menzionate vicende successorie, per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento (si veda, anche, più di recente, Cons. Stato, sez. 4, 12 gennaio 2022, n. 217). Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 8 - Da ciò l’irrilevanza della verifica dell’effettiva proprietà del sito al momento dell’emanazione dell’ordinanza sindacale impugnata. 3.4. La censura di cui al primo motivo, denunciando un’insussistente violazione della sfera di giurisdizione del giudice ordinario nei termini sopra indicati per pretesa violazione dei limiti della cognizione incidentale del giudice amministrativo in tema di diritti soggettivi in materia non riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non coglie pertanto l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata e come tale va ritenuta inammissibile (cfr., ex multis, Cass. sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19989). 4. Del pari è inammissibile il secondo motivo, in relazione ad un duplice profilo. 4.1. Quanto al primo, è evidente che nella stessa prospettazione di parte ricorrente ci si dolga, in realtà, di un preteso vizio di ultrapetizione della pronuncia impugnata, che avrebbe dato ingresso ad un diverso titolo dell’obbligo di bonifica rispetto a quello indicato nel provvedimento del Sindaco di Brindisi oggetto d’impugnativa da parte della società ricorrente. 4.1.1. Va, in proposito ricordato che, per indirizzo costante di queste Sezioni Unite, esse possono rilevare l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma il proprio sindacato non può estendersi al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, in rapporto a quanto denunciato dalle parti, come nel caso di pretesa ultrapetizione, che concreta un error in procedendo (cfr. Cass. SU, 22 aprile 2013, n. 9687; Cass. SU, 9 giugno 2006, n. 13433; si vedano ancora, in generale, più di recente, tra le altre, sull’impossibilità che possano dedursi come motivi inerenti alla giurisdizione in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato pretesi errores in iudicando o in procedendo, Cass. Ric. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 9 - SU, ord. 11 novembre 2019, n. 29082; Cass. SU, ord. 20 marzo 2019, n. 7926). 4.2. In relazione al secondo profilo, va ancora rilevato che, avendo la sentenza impugnata accolto l’appello del Comune di Brindisi, in tal modo rigettando quindi il ricorso proposto dalla società avverso l’ordinanza del Sindaco che le faceva carico dell’obbligo di provvedere alla bonifica del sito inquinato, in alcun modo può configurarsi il denunciato eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera di discrezionalità dell’Autorità amministrativa, come più volte ribadito da queste Sezioni Unite (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. SU, ord. 7 maggio 2021, n. 12155; Cass. SU, ord. 9 settembre 2020, n. 18761; Cass. SU, ord. 17 dicembre 2018, n. 32619), poiché la pronuncia di rigetto del giudice amministrativo si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce all'atto amministrativo, conservando l'autorità che lo ha emesso tutti ipoteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, eccetto la possibilità di ravvisarvi i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti delle parti controricorrenti. 7. Nulla va, infine, disposto, quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e le altre parti rimaste intimate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 10.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed oneri accessori nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ed in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito, nei confronti del Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 31758 sez. SU -ud. 06-12-2022 - 10 - ecologica e del [OSCURATO:PERSONA] per l’emergenza rifiuti in Puglia. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 05534/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris